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l’imprenditore
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DIRITTO COMMERCIALE Si definisce diritto commerciale quella branca del diritto privato che disciplina gli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività economiche. Il diritto commerciale ha per oggetto gli atti e le attività dell'impresa, quindi può essere definito come il diritto privato delle imprese.
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LE FONTI Costituzione codice civile legislazione speciale
legislazione comunitaria usi
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Codice Civile - LIBRO QUINTO — DEL LAVORO
TITOLO II — Del lavoro nell'impresa CAPO I — Dell'impresa in generale CAPO II — Dell'impresa agricola CAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali § 1. — Della rappresentanza 2. — Delle scritture contabili TITOLO III — Del lavoro autonomo CAPO I — Disposizioni generali CAPO II — Delle professioni intellettuali TITOLO V — Delle società TITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici TITOLO VII — Dell'associazione in partecipazione TITOLO VIII — Dell'azienda
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L’imprenditore Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore "colui che esercita professionalmente un'attività̀ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
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Analisi della definizione
L’attività deve essere economica, in quanto creatrice di ricchezza: è economico tutto ciò che aumenta l’utilità dei beni. È economica anche l’attività produttiva senza scopo di lucro, ma predisposta in modo da coprire almeno i costi di produzione tramite i ricavi (pareggio). es le cooperative, le imprese pubbliche. Non è imprenditore chi svolge un’attività destinata a priori ad operare in perdita (ad es. per beneficienza).
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Analisi della definizione
L’attività deve essere esercitata con professionalita cioè̀ con continuità e stabilità e non in modo occasionale. Le attività possono essere anche stagionali. Non deve essere necessariamente l’unica attività o l’attività prevalente dell’imprenditore. Basta anche un singolo affare, purché complesso, a integrare gli estremi dell’impresa – es. produzione di un film, costruzione di fabbricato per rivenderne gli appartamenti.
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Analisi della definizione
L’attività viene svolta con il fine della produzione (trasformazione) o scambio (commercio) di beni o servizi per il mercato. Non è imprenditore ad esempio chi produce per l’autoconsumo.
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Liberi professionisti
Esistono attività che, pur consistendo nella produzione di beni o di servizi, non danno luogo ad una impresa. Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e degli artisti (art.2238 c.c.): le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa.
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Liberi professionisti
Ai sensi dell’art. 2238c.c., i liberi professionisti e gli artisti non sono mai – in quanto tali- imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione intellettuale sia esercitata nell’ambito di un’altra attività qualificata come impresa. Es. il medico che gestisce una casa di cura o un insegnante che gestisce una scuola privata
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Liberi professionisti
Il motivo di tale esclusione è da ricercare in una condizione di privilegio che la nostra legge concede loro: di fatto sono sollevati dal rischio giuridico. Tali soggetti non assumono, nell’esercizio delle proprie attività, quel rischio del lavoro che caratterizza la figura di imprenditore: si parla per essi di una “obbligazione di mezzi” e non di una “obbligazione di risultato”.
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Categorie di imprenditori
A seconda delle dimensioni Piccolo imprenditore Imprenditore medio/grande A seconda dell’oggetto dell’impresa Imprenditore commerciale Imprenditore agricolo A seconda della natura del soggetto Impresa individuale Società Imprenditore pubblico
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Statuto generale dell’imprenditore
Si applicano a tutti gli imprenditori le regole relative a: azienda (art ss.) segni distintivi (art ss.) concorrenza (art ss.)
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Statuto speciale dell’imprenditore commerciale
Si applicano solo all’imprenditore commerciale le regole relative a: iscrizione nel registro delle imprese Obbligo delle scritture contabili assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali rappresentanza commerciale
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l’imprenditore commerciale
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Imprenditore commerciale
art è imprenditore commerciale chi esercita: un’attività industriale: attività diretta alla produzione di beni non agricoli o di servizi un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali/ di distribuzione/bancarie un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie)
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Definizione negativa L’elenco non è tassativo.
Identificazione per esclusione: è imprenditore commerciale ogni imprenditore che non sia imprenditore agricolo o piccolo imprenditore.
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L’azienda L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2555 c.c.) Comprende beni materiali (beni mobili, immobili) beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento .
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Differenza tra impresa e azienda
I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. AZIENDA L’attività economica produttiva di una nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso dei beni organizzati. IMPRESA
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Impresa e azienda L’impresa ha carattere soggettivo: è l’attività svolta dall’imprenditore L’azienda ha carattere oggettivo: è formata da beni L’azienda presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento. Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo.
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Segni distintivi Ditta, insegna e marchio sono i segni distintivi utilizzati dall’imprenditore: la loro funzione è quella di favorire la formazione ed il mantenimento della clientela (collettori clientela).
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La ditta La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore.
Può essere di fantasia ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore che ha originariamente formato la ditta (ditta originaria). La ditta può essere trasferita solo insieme all’azienda. Se l’imprenditore usa la vecchia ditta può non comparire il nome del nuovo imprenditore (ditta derivata).
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L’insegna L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa: negozio, stabilimento, officina. Può essere denominativa, figurativa, mista. Anche l’insegna si può trasferire solo insieme all’azienda.
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Il marchio Il marchio è il segno che distingue i prodotti.
Facilita l’individuazione del prodotto e garantisce la qualità del prodotto proveniente da una determinata impresa. La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice civile(artt e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale.
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Tipi di marchio Di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità Di Fabbrica: posto dal produttore Di Commercio: posto dal commerciante all'ingrosso Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi (es. vini doc)
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Tipi di marchio Denominativo: parole Figurativo: disegni simboli
Forma del prodotto o della confezione Colore Misto: combinazione di questi segni
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Requisiti dei segni distintivi
Originalità: non devono essere generici ma idonei a distinguersi da altri dello stesso genere Novità: non devono essere uguali o simili a quelli usati da altri imprenditori Verità: non devono contenere indicazioni errate idonee ad ingannare Liceità: non devono contenere espressioni contrarie alla legge, ordine pubblico, buon costume
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Diritto all’uso esclusivo
L’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo dei propri segni: quando altri utilizzano segni uguali o simili l’imprenditore che li ha usati per primo può ottenere che vengano integrati o modificati. Non si può impedire che altri imprenditori adottino lo stesso segno distintivo quando, per la diversità dell’attività di impresa o dei mercati serviti, non vi è pericolo di confusione e sviamento della clientela.
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statuto dell’imprenditore commerciale
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STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; Obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli imprenditori commerciali; Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale Soggezione alle procedure concorsuali
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Le ragioni dello statuto speciale
Per rendere fluidi e semplici gli scambi commerciali è necessario che chi si pone in relazione continua con gli imprenditori commerciali (creditori, dipendenti, fornitori, terzi… ) sia tutelato, ricevendo adeguate informazioni e idonee garanzie.
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1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
ll Registro Imprese è un registro pubblico che, già previsto dal Codice Civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio
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Struttura del registro
E’ tenuto presso la Camera di Commercio nel capoluogo di provincia, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia. E’ un registro pubblico: tutti possono prenderne visione.
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Struttura del Registro
Il registro ha competenza provinciale; È strutturato in due sez. Sez ordinaria per le imprese commerciali Sez speciale per i piccoli imprenditori/ soc. semplici/ impr.agricoli/ impr. artigiane/ soc. tra professionisti
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SEZIONE ORDINARIA IMPRENDITORI INDIVIDUALI COMMERCIALI
TUTTE LE SOCIETA’ TRANNE LA S.S. CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA ENTI PUBBLICI ECONOMICI
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Modalità iscrizione L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione indicando generalità, sedi, rappresentanti, data inizio attività.
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Iscrizione Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica.
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Efficacia dell’iscrizione
PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: Quanto è iscritto nel registro delle imprese si presume noto ai terzi ed è ad essi opponibile (presunzione assoluta di conoscenza). L’omessa iscrizione non consente di opporre i relativi fatti ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza (presunzione relativa di ignoranza)
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SEZIONI SPECIALI PICCOLI IMPRENDITORI COMMERCIALI
IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI SOCIETA’ SEMPLICI SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (AVVOCATI) IMPRESE ARTIGIANE
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Pubblicità notizia L’iscrizione nella sez. speciale ha carattere di PUBBLICITA’ NOTIZIA: rende conoscibile ai terzi l’esistenza delle imprese iscritte. L’iscrizione permette la creazione di una anagrafe delle imprese. La mancata iscrizione non incide sulla validità e sull’opponibilità ai terzi ma dà luogo a delle sanzioni.
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2. Le scritture contabili
L’imprenditore ha l’obbligo di documentare l’attività attraverso: Libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa Libro degli inventari Altre scritture
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Le scritture contabili
Libro degli inventari contiene inventario iniziale e gli inventari compilati ogni anno. Deve contenere le attività e le passività dell’attività e, se si tratta di imprenditore individuale, le attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa. Si chiude con il bilancio e il conto economico
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Le scritture contabili
Altre scritture facoltative, richieste “dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa” Libro magazzino: entrate e uscite merci Libro cassa: entrate uscite denaro Libro mastro: operazioni raggruppate sistematicamente (es. in relazione al cliente)
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Efficacia probatoria Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se: le scritture sono tenute regolarmente, la controparte è un imprenditore,
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Regolare tenuta scritture
Regolarità formale: Numerazione in ogni pagina prima di essere messi in uso . Devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale.
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Conservazione Vanno conservati per 10 anni le scritture contabili e la corrispondenza commerciale: gli originali delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture inviate .
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3. La rappresentanza commerciale
L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza; La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere di rappresentanza: institori, procuratori e commessi. Tali ausiliari sono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura ma per il solo ruolo che ricoprono.
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Institore È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. E’ posto al vertice della gerarchia del personale.
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Poteri L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di rappresentanza generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto tranne l’alienazione di beni immobili e la costituzione di ipoteche sui beni immobili del preponente, se non è stato espressamente autorizzato con una procura.
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Procura La procura che estende o limita i poteri deve essere iscritta presso il registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale. I limiti alla procura non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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Procuratore I procuratori, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa. Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore dell'impresa o ad una serie specifica di atti: dirigenti intermedi.
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I commessi I commessi sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. Possono compiere gli atti che ordinariamente sono collegati alle operazioni di cui sono incaricati.
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Poteri Salvo espressa autorizzazione, i commessi:
non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto; se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
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4. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia più in grado di pagare i propri debiti (stato di insolvenza) possono essere attivate delle procedure concorsuali per liquidare l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori oppure per tentare di salvarla.
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Procedure concorsuali
Il fallimento Il concordato preventivo L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi La liquidazione coatta ammnistrativa
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Procedure concorsuali
Sono procedure a carattere generale perché investono tutto il patrimonio del debitore. Sono procedure a carattere collettivo perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore ai quali si garantisce, in linea di principio, una parità di trattamento
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Categorie di imprenditori
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Piccolo imprenditore (art.2083)
Trattamento privilegiato per il limitato giro d‘affari: Non è soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali Non ha l’obbligo delle scritture contabili Deve iscriversi nella sez. speciale del registro delle imprese anche se solo con finalità di pubblicità notizia.
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Art.2083 c.c. Sono piccoli imprenditori
i coltivatori diretti del fondo Gli artigiano I piccoli commercianti e coloro che esercitano un‘attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
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art.2083 c.c. Per potersi parlare di piccolo imprenditore ai sensi del c.c. devono ricorrere le seguenti condizioni: l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro manuale nell’impresa; il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa deve prevalere sugli altri fattori della produzione: sul lavoro altrui e sul capitale investito. Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di dipendenti o un rilevante capitale
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Art c.c. Si discuteva spesso nelle aule dei Tribunali se un’impresa dovesse o meno considerarsi piccola per le diverse conseguenze che ne derivavano. La valutazione sulla prevalenza lascia infatti molto margine di discrezionalità all’interprete.
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Piccolo imprenditore e legge fallimentare
Rispetto all’esenzione al fallimento, la legge fallimentare modificata dal d.lgs. 5/2006 ha introdotto una definizione più estesa di imprese non soggette al fallimento indicando determinati parametri quantitativi.
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Art. 1 l. fallimentare Non possono essere dichiarati falliti gli esercenti di un’impresa individuale o collettiva che non superino una di tali soglie: Attivo patrimoniale annuo massimo di € ,00 ricavi lordi annui non superiore a € ,00; esposizione debitoria non superiore a € ,00
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Validità dell’art.2083 c.c. La nozione dettata dall’art si utilizza per escludere l’obbligo delle scritture contabili per i piccoli imprenditori individuali. Le imprese collettive (società, consorzi) hanno l’obbligo delle scritture contabili qualunque sia la loro dimensione.
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Impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nipoti) e gli affini fino al secondo (coniugi, suoceri, cognati) dell’imprenditore senza avere un contratto. L’impresa può essere di piccole o di grandi dimensioni. E’ un'impresa individuale, non collettiva: la gestione dell’impresa spetta all’imprenditore, solo nelle scelte più rilevanti sono coinvolti i familiari. Fallisce solo l’imprenditore. I familiari acquistano dei diritti per il solo fatto di collaborare con l’imprenditore.
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Diritti ECONOMICI dei collaboratori
diritto al mantenimento in base allo stato patrimoniale; in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato: diritto di partecipazione agli utili, diritto sui beni acquistati con gli utili diritti sugli incrementi di valore dell’azienda La partecipazione è liquidabile in denaro qualora cessi l’impresa. La partecipazione è trasferibile solo a dei familiari e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.
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Diritti AMMINISTRATIVI
I collaboratori decidono insieme all’imprenditore a maggioranza sull’impiego degli utili sulla gestione straordinaria sula cessazione dell’impresa La gestione ordinaria rimane all’imprenditore
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Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.)
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
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Statuto dell’imprenditore agricolo
Non deve tenere le scritture contabili (art. 2214); Non è soggetto alle procedure concorsuali (art. 2221). A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile è soggetto all’iscrizione nella sez. spec. del registro delle imprese (pubb. notizia)
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Attività agricole principali
Coltivazione del fondo comprende la produzione di prodotti agricoli, anche in serre, vivai ecc Selvicoltura coltivazione del bosco al fine di ottenere legname Allevamento di animali comprende ogni forma di allevamento, anche in batteria.
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Attività connesse Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole a condizione che sussistano: Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse; connessione oggettiva: le attività devono consistere nella trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentamente nell’esercizio delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola.
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Categorie di imprenditori
A seconda della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa Impresa individuale società Lucrative: società di persone e di capitali Senza scopo di lucro: cooperative Imprese pubbliche Associazioni e fondazioni
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Società Le società sono organizzazioni di persone e mezzi mediante le quali l’impresa viene svolta in forma collettiva. Il nostro ordinamento prevede due categorie di società: le società lucrative (con scopo di lucro) le società mutualistiche (senza scopo di lucro): le cooperative
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SOCIETA’ LUCRATIVE s.s. società non commerciale s.n.c. società
di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a svolgere attività sia agricole sia attività commerciali) s.r.l di capitali s.a.p.a.
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Imprese pubbliche Lo stato e gli enti pubblici possono esercitare l’impresa in tre modi: direttamente, attraverso proprie strutture: aziende autonome (imprese organo). es. aziende municipalizzate erogatrici di servizi pubblici (trasporti urbani, raccolta rifiuti, farmacie, ecc.), azienda autonoma dei monopoli di Stato, costituendo Enti pubblici Economici, diffusi fino ai primi anni 90, oggi trasformati in s.p.a. Acquistando azioni di società di diritto privato (società a partecipazione pubblica)
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Associazioni e fondazioni
Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale ma devolvono gli utili a scopi altruistici. Sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale anche se questa attività è solo accessoria rispetto al loro fine principale.
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La concorrenza tra imprenditori
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Iniziativa economica e concorrenza
Art. 41 cost. prevede il principio della libertà d’iniziativa economica privata. Diretta conseguenza di questo principio è il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori.
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Vantaggi della concorrenza
Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di quelle meno efficienti. Maggiore concorrenza stimola l’innovazione. Permette maggiore scelta e prezzi più bassi, a vantaggio dei consumatori. La concorrenza deve svolgersi però con il rispetto di determinate regole.
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Divieto di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
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Atti di confusione (art.2598)
Compie atti di confusione chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; Es. Uso di segni distintivi uguali o simili, imitazione servile (copie identiche), concorrenza parassitaria (stesse iniziative)
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Atti di denigrazione e di vanteria
Compie atti di denigrazione chiunque: diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito Compie atti di vanteria chiunque si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; Es. diffonde notizie su difetti degli altri o dichiara di produrre un bene “tipo X”
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Atti contrari alla correttezza professionale
Compie atti contrari alla concorrenza leale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda Es. storno dei dipendenti, spionaggio industriale per sottrarre segreti di fabbrica, dumping (praticare prezzi sotto costo per eliminare i concorrenti dal mercato)
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Gli atti di concorrenza sleale
Sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa, anche se non hanno ancora provocato un danno ai concorrenti, basta un danno potenziale.
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Rimedi Azione inibitoria per vietare la continuazione della concorrenza sleale; Azione di rimozione per eliminare gli effetti Legittimati ad agire sono solo l’imprenditore o gli imprenditori lesi e non i consumatori. Non è necessario dimostrare né che l’atto è stato compiuto con dolo o colpa, né che ha provocato un danno E’ sufficiente provare l’idoneità dell’atto a recare un danno potenziale.
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Risarcimento del danno
Se si è verificato un danno e gli atti di concorrenza sleale sono stati compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto anche al risarcimento dei danni. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume: è l’imprenditore accusato che, se non vuole risarcire, deve dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dall’attività esercitata. In caso di condanna al risarcimento può essere ordinata anche la pubblicazione sui giornali della sentenza di condanna.
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