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PubblicatoCornelia Scognamiglio Modificato 8 anni fa
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fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento “dovute a svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
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Con il termine BES si intendono: 1. Disabilità certificate (legge 104/92 art. 3 commi1,3) Minorati vista Minorati udito Psicofisici
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Con il termine BES si intendono: 2. Disturbi evolutivi specifici (documentata con diagnosi clinica) DSA con certificazione sanitaria redatta da Asl o enti accreditati (in base alla legge 170/2010) Disturbi specifici linguaggio Disturbo della coordinazione motoria Disprassia Disturbo non verbale Disturbo dello spettro autistico lieve ADHD (deficit da disturbo di attenzione e dell’iperattività) Borderline cognitivo (funzionamento intellettivo limite) Dop disturbo oppositivo provocatorio
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3. Situazioni di Svantaggio (segnalazione dei servizi sociali o dal Consiglio di classe) Socio-economico Linguistico-culturale 4.Altre difficoltà transitorie: malattie, traumi, dipendenze, disagio comportamentale/relazionale Alunni per i quali sono in corso accertamenti diagnostici che possono portare, oppure no, ad una certificazione o relazione e che rimarrebbero senza tutele fino alla stesura della attestazione
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La Direttiva ricorda che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.»
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Mentre è obbligatoria la presentazione delle certificazioni di disabilità e DSA «…è compito dei consigli di classe della scuola secondaria o del team dei docenti della scuola primaria indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative nell’ottica di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.» (CIRC. N° 8)
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Per gli alunni con Bisogni Educativi speciali la scuola è tenuta a predisporre un PDP entro il primo trimestre scolastico oppure quando si presenta la necessità. La decisione di adottare una didattica personalizzata e individualizzata va motivata e registrata all’interno dei verbali dei consigli di classe/team dei docenti.
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Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) «non è un semplice elenco di strumenti compensativi e dispensativi; esso è bensì lo strumento nel quale si potranno anche includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica).
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Disabilità: PEI/PIS redatto dal gruppo di lavoro Disturbi evolutivi specifici: PDP redatto dal Consiglio di classe (in presenza di certificazione sanitaria) Svantaggio: PDP redatto dal consiglio di classe (in assenza di certificazione sanitaria) Difficoltà transitorie: PDP transitorio (PDPT)
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Questo documento ha un’ importanza fondamentale perché è il punto di riferimento per l’adozione in sede di esami delle stesse opportunità compensative che hanno accompagnato e sostenuto l’alunno nel percorso scolastico( espressamente vietate tutte le misure dispensative per gli alunni con Bes, mentre è prevista la sostituzione della prova scritta di lingua straniera con quella orale per i DSA- Nota ministeriale prot n° 3587/14) Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove ( Decreto del Presidente della Repubblica n°122 del 22 giugno 2009 Art.10 )
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