1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)"— Transcript della presentazione:

1

2 1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)

3 2 LEGGE DELEGA N. 80 DEL 07/04/2003 ISTITUZIONE DELLA NUOVA IRE (Art. 3) ISTITUZIONE DELL IRES (Art. 4) (Attuazione con Dlg. 344/2003 RIFORMA DELLIVA Sullo standard Comunitario (Art. 5) ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6) GRADUALE ELIMINAZIONE DELLIRAP (Art. 8) RIFORMA DEL SISTEMA DELLACCISA (art. 7)

4 3 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80 CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA PROCEDERE ALLEMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE LATTUALE IRPEF.

5 4 OBIETTIVI DELLIRE RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSTA PERSONALE

6 5 SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO PERSONALE -Persone fisiche residenti e non -Enti pubblici e privati diversi dalle società commerciali (NO PROFIT) Attualmente ancora collocati nellambito IRES SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI IMPRESA REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI. SOGGETTI PASSIVI

7 6 Fino a 100.000…………23% Oltre 100.000…………33% RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE

8 7 NO TAX AREA LART. 2 LEGGE 289/2002 HA GIA DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL PROCESSO DI RIFORMA DELLIMPOSTA PERSONALE CON LINTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE NUOVE DETRAZIONI VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI SCAGLIONI CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

9 8 La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2003: Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1° GENNAIO 2003.

10 9 Lavoro dipendente 4.500 Pensione 4.000 Lavoro autonomo e impresa minore 1.500 Deduzione teorica base 3.000 + DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE

11 10 Deduzione base 3.000 Non va ragguagliata ad anno Ulteriori deduzioni Vanno sommate alla deduzione base Per lavoro dipendente- Va ragguagliata al periodo di 4.500 lavoro nellanno Per pensione- Va ragguagliata al periodo di 4.000 pensione nellanno Per lavoro autonomo- Non va ragguagliata al periodo di 1.500 lavoro nellanno DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE

12 11 Le deduzioni previste per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI CUMULABILI TRA LORO Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali il contribuente potrà usufruire della deduzione più conveniente. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA DELLIMPOSIZIONE

13 12 DEDUZIONE EFFETTIVAMENTE SPETTANTE

14 13 ESEMPI Reddito annuo di PENSIONE 8.000 Oneri deducibili 1.500 2. Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero (3.000+4.000) = 7.000 Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE 20.000 Oneri deducibili 1.500 3. Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante è pari a (3.000+4.500) x 0,5769 = 4.327 Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE 36.000 Oneri deducibili 1.500 1. Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta

15 14 ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 1. L IMPOSTA NON E DOVUTA QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA : -- PENSIONE NON SUPERIORE A 7.500 -- REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A 185,92 -- REDDITO INERENTE LABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

16 15 ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 2. SE L IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E COMPRESO TRA 7.500 E 7.800, NON E DOVUTA LA PARTE DIMPOSTA NETTA EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA TRA REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E L IMPORTO DI 7.500.

17 16 LE NUOVE DETRAZIONI 1.Sono finalizzate al mantenimento della progressività della imposizione e non più al riconoscimento forfetario di spese sostenute per la produzione di reddito. 2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione per labitazione principale 3. Limporto di detrazione spettante non deve essere più rapportata al periodo di lavoro o di pensione nellanno, ma compete in misura piena. 4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito concorrono due o più tipologie reddituali il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole.

18 17 LE NUOVE DETRAZIONI

19 18 E una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti dallapplicazione delle nuove disposizioni. Con tale clausola è riconosciuta la possibilità al contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE, le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31.12.2002, qualora queste ultime risultino più favorevoli. Tale clausola può essere applicata nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2003 e del 2004. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

20 19

21 20


Scaricare ppt "1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)"
Annunci Google