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Ticketing. Ticketing: L. nr. 88 del 24 aprile 2003 Obbligo da parte delle società utilizzatrici di impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500.

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Presentazione sul tema: "Ticketing. Ticketing: L. nr. 88 del 24 aprile 2003 Obbligo da parte delle società utilizzatrici di impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500."— Transcript della presentazione:

1 Ticketing

2 Ticketing: L. nr. 88 del 24 aprile 2003 Obbligo da parte delle società utilizzatrici di impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 unità che ospitino competizioni riguardanti il gioco del calcio, in accordo con i proprietari degli stessi, di assicurare: - la numerazione dei titoli di accesso; - la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.. Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41 Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07 La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Il personale addetto agli impianti sportivi accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui sopra. è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. è, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro.

3 E vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti DASPO, prescrizioni ovvero a misure di prevenzione personali e patrimoniali ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. è parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto nellambito della iniziative per promuovere i valori dello sport. E fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Vendita e cessione dei titoli di accesso Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41

4 Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui allarticolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dallart. 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 percento di quelle organizzate nellanno. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il DASPO sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano lespulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dellassociazione dai comportamenti che lo hanno determinato Vendita e cessione dei titoli di accesso Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41

5 Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio devono assicurare che nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dellimpianto e che, con latto dacquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti dello stesso. Dovrà essere comunque evidenziato: che lutilizzazione del titolo di acquisto comporta laccettazione delle norme del regolamento; che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per laccesso e la permanenza degli spettatori nellimpianto sportivo; che laccesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dellinteressato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza; che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento. Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Fermi restando tali limiti di capienza, in occasione di competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle competenti Autorità Provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti. Emissione e distribuzione dei titoli di accesso Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005

6 Lemissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e modalità: i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità dellutilizzatore, lindicazione del posto assegnato; negli impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli spettatori; al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite; fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dellevento, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale documentazione; i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano lincontro. Emissione e distribuzione dei titoli di accesso Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005

7 Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di: emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso; registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e accrediti; rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza; avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza; associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore o cedente; associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dellacquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto. Per tali attività e, particolarmente, per quelle relative allassociazione a ciascun titolo di accesso delle generalità dellacquirente o utente, le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti: ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso; ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate; ad assicurare limmediata disponibilità dei dati da parte dellautorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. Obblighi delle società organizzatrici dellevento Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005

8 Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente indicare: la società organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione; il nome e lubicazione dellimpianto sportivo a cui si autorizza lingresso; la competizione e la partita o le partite di calcio per cui è valido, ovvero il periodo di validità (stagione calcistica - singolo incontro); il numero progressivo di rilascio; la lettera o il numero del varco di accesso allimpianto sportivo attraverso il quale il titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti; il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare sugli spalti. Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, lidentità del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi. Caratteristiche del titolo e tecniche anticontraffazione Per lo svolgimento di trattazione dei dati sensibili, tali attività, i dati sono raccolti e trattati dalla società organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attività, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in prossimità dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti a: osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate; ad assicurare limmediata disponibilità dei dati da parte dellautorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. Essi sono altresì tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui sopra, delle eventuali variazioni di settore o titolarità del biglietto autorizzate. Le società organizzatrici o loro delegati per la specifica attività non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali raccolti sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dellevento calcistico cui si riferiscono. Trattazione dei dati personali Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005

9 I titoli di accesso recanti la dicitura V.I.P., rilasciati in numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato Tribuna V.I.P. daranno accesso al solo settore Tribuna V.I.P. con ingresso da un unico varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per lingresso allo stadio emesse a vario titolo, allinizio di ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni Sportive) dovrà essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel rispetto della capienza dellimpianto e del settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento duso e desercizio dellimpianto destinato al resto degli spettatori. Al personale di servizio allinterno dellimpianto, indicato nelle apposite liste, compilate dalla società organizzatrice almeno un giorno prima dellevento, deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree dellimpianto cui dà accesso e la validità temporale. I titoli rilasciati per più gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare. Titoli per VIP, steward ed altro personale in servizio allinterno dellimpianto Divieto di vendita dei biglietti Dalle ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita diretta dei biglietti nellaera di servizio esterna dellimpianto sportivo. Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare allesterno dellintero perimetro dellimpianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato. Il possesso del titolo di ingresso valido, con lindicazione corretta dei dati personali, costituirà requisito indispensabile per laccesso degli spettatori allarea di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dellinterno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso. Ticketing: Decreto Interministeriale del 6 giugno 2005


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