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PubblicatoGeltrude Borrelli Modificato 10 anni fa
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Legge 40 confluita nel D.Lgs286/1998 (Testo Unico);
Le norme che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, sia agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno (clandestini/irregolari) sono così di seguito evidenziate Legge 40 confluita nel D.Lgs286/1998 (Testo Unico); Regolamento di attuazione, (approvato con DPR, n.394/99); la Circolare n°5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità D. L.gs. n.30/2007- attuazione della direttiva CE 38 / 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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Tra i migranti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi si possono distinguere dal punto di vista sanitario: 1.Migranti iscritti obbligatoriamente al SSN; 2.Migranti facoltativamente iscritti.
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L’iscrizione obbligatoria
(regolamentata ai sensi dell’art.34 D.L.25/07/98 n.286) l’iscrizione al SSN garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento determinando gli stessi obblighi contributivi, non cessa in fase di rinnovo, ma cessa solo in caso di diniego di rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno o in caso di espulsione (comunicati alla ASP dalla Questura); I permessi di soggiorno che danno luogo all’iscrizione obbligatoria possono essere prorogati alla scadenza per motivi di salute. La proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia, una malattia professionale o subito un infortunio che non consentono di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno.
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I migranti che non rientrano tra coloro che di diritto sono iscritti al SSN (ai sensi dell’articolo 34 - comma 3 del Testo Unico e dell’articolo 42 - comma 6) possono: iscriversi volontariamente, se sono titolari di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi, (eccetto per gli studenti e i lavoratori collocati alla pari che possono chiedere l’iscrizione per periodi inferiori); in questo caso vengono erogate tutte le prestazioni incluse nei LEA, a parità di condizione e di trattamento con i cittadini italiani, previo compenso del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1 del D.M. 8 ottobre 1986, tale contributo fa riferimento all'anno solare (gennaio- dicembre) e non è frazionabile; assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.
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I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per un periodo inferiore a tre mesi I cittadini stranieri che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN e non sono neanche iscrivibili volontariamente, (visto per turismo, visite, affari, per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art.36 del T.U. ecc.) possono accedere alle seguenti prestazioni secondo le tariffe determinate dalle Regioni: 1-le prestazioni ospedaliere urgenti, (in regime ambulatoriale/ricovero), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe (ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n°502 e successive modificazioni) al momento della dimissione; 2-le prestazioni sanitarie di elezione (programmabili), erogate previo pagamento per intero, al momento della richiesta (la prescrizione deve essere redatta su ricetta bianca intestata).
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Agli stranieri extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono garantite: le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, (si definiscono cure urgenti quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona); o comunque essenziali, (prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita); la norma chiarisce inoltre che le cure essenziali vanno effettuate con continuità al fine di assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo, con lo scopo di garantire una possibile risoluzione o stabilizzazione dell'evento morboso;
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inoltre sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva relativamente a: tutela della gravidanza e della maternità (incluso l’IVG); tutela della salute del minore, (comprende tutte le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza che il medico ritiene necessarie per la cura e tutela della salute del ragazzo) ; vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione; interventi di profilassi internazionale; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai SERT, dai Centri di Salute Mentale e le prestazioni nei confronti di soggetti affetti da HIV; assistenza farmaceutica: prestazioni farmaceutiche redatte su ricettario regionale, fruibili presso le farmacie convenzionate; prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29 novembre 2001 — Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001);
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Quote di partecipazione alla spesa (ticket),
tenere in considerazione, secondo quanto definito nell’art.35 del D.Lgs.vo n.286/98 (T.U.), che i migranti non iscritti al servizio sanitario devono pagare le prestazioni secondo le tariffe determinate dalle regioni e province autonome, ma nel contempo, la norma prevede nell’art.43 comma 4 del DPR 394/99 che nel caso lo straniero abbia sottoscritto, in sede di prima erogazione dell’assistenza, la dichiarazione di indigenza, (titolari STP) le prestazioni devono essere erogate senza oneri, ed a parità di condizione con il cittadino italiano è comunque tenuto a corrispondere le quote di partecipazione alla spesa (ticket), salvo che per le seguenti situazioni trattandosi di prestazioni non soggette ad alcuna partecipazione alla spesa: ricoveri ospedalieri urgenti, prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto; per età/condizione anagrafica: anziani ( > di 65 anni) e minori (< di 6 anni) circolare n. 5/2000; le prestazioni sanitarie di primo livello (ad accesso diretto) senza prenotazione e impegnativa); le prestazioni di prevenzione delle malattie e profilassi finalizzati alla tutela della salute pubblica, le vaccinazioni obbligatorie erogabili attraverso le articolazioni territoriali; le prestazioni di urgenza o comunque essenziali erogate attraverso il Pronto Soccorso secondo le modalità di esenzione già stabilite per i cittadini italiani; le prestazioni previste dai protocolli della maternità, quindi limitatamente alle prestazioni di cui al D.M ; ricordare che, per le patologie esenti, elencate nel D.M. n. 329 del , è previsto l’esonero dal ticket relativamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia (Circolare Ministeriale n. 5 del );
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Straniero in possesso del tesserino STP
è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, alla pari del cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello e le urgenze; lo stato di gravidanza (per le prestazioni individuate dal DM 10/09/1998); età inferiore ad anni 6 e superiore ad anni 65 (se il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente,è inferiore a Euro ,98); gravi stati invalidanti; tutti gli accertamenti ed i farmaci correlati alle patologie di cui al DM 329/99 (coloro cui sia stata accertata una patologia prevista dal citato decreto sono tenuti al possesso del tesserino di esenzione per patologia rilasciato secondo le stesse modalità previste per i cittadini italiani).
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Pagamento Ticket se dovuto
Stranieri extra-comunitari con permesso di soggiorno e iscritti al SSN Rifugiati o apolidi iscritti Stranieri extra-comunitari di paesi convenzionati con l’Italia con formulario Assistenza sanitaria ai detenuti stranieri Pagamento Ticket se dovuto Esenti
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Accesso nelle strutture per gli stranieri STP
L'art. 43, comma 8, del DPR 394/99, prevede che le Regioni individuano le modalità più opportuno per assicurare le cure urgenti, essenziali e continuative, nei presidi ospedalieri delle ASL con i propri servizi ambulatoriali, nelle A.A.O.O. (Dal punto di vista organizzativo, tali strutture svolgono attività di primo livello e quindi dovranno garantire l’accesso diretto senza prenotazione né impegnativa; inoltre l’art. 35 del T.U., pur affermando che le prestazioni rese agli stranieri extracomunitari non iscritti al SSN sono erogate dietro pagamento, prevede, nel contempo, nell’art 43 comma 4 del DPR 394/99, che nel caso abbiano sottoscritto una dichiarazione di indigenza, in sede di prima erogazione dell’assistenza, gli oneri per le prestazioni sanitarie erogate, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, rimangono a carico dell’ASP competente; le prestazioni urgenti vanno comunque erogate lo stesso a prescindere dal rilascio della dichiarazione di indigenza fatta da parte del migrante.
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Modalità di compilazione delle ricette per i migranti
Il modello unico di ricetta è utilizzabile per: 1. Prescrizioni farmaceutiche 2. Prestazioni sanitarie di diagnosi, ricovero e cura. 1. La ricetta contiene una serie di campi che devono essere compilati in modo da consentire la lettura ottica del documento. 2. La corretta compilazione deve riguardare in particolare i campi sensibili che devono essere compilati con: 3. caratteri chiari; 4. separati tra loro; 5. scritti con inchiostro nero In caso contrario, la prestazione non viene rimborsata e scatta la penalizzazione per la struttura erogante
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Ricetta per STP: redigere l’impegnativa rossa trascrivendo, nell’area generalità ed indirizzo il cognome/nome; il codice STP nel campo codice fiscale; la sigla ST nel campo “tipo ricetta”, la data della prescrizione ed erogazione del farmaco, i farmaci, la quantità inserita nelle caselle dedicate,, non bisogna compilare il campo “sigla provincia/codice ASL”; Bisogna redigere impegnative separate nel caso, contemporaneamente, il paziente abbia bisogno, sia di farmaci per cure urgenti/essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, con oneri a carico del Ministero degli Interni, sia di farmaci per le cure a tutela della gravidanza e maternità, l’IVG, minore, vaccinazioni e tossicodipendenze con oneri a carico del SSR;
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Ricetta a per Turista europeo dotato di mod
Ricetta a per Turista europeo dotato di mod. E111 con: · Nessuna esenzione (i campi non si applicano in questi casi) · Nessun codice fiscale alfanumerico · Farmaco con codici a barre · Note CUF biffate · Inserimento nel campo Tipo ricetta della sigla EU · Quantità inserita nelle caselle dedicate
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Ricetta per ottenere il rimborso della prestazione effettuata ad un turista europeo dotato di E111. La ricetta contiene: · Nessuna esenzione · Nessun codice fiscale alfanumerico · Descrizione della prestazione · Inserimento della diagnosi nello spazio previsto · Inserimento di EU nel campo Tipo ricetta · Quantità inserita nelle caselle dedicate
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Dati relativi al verso/retro della ricetta Da compilarsi solo in casi particolari Soggetti assicurati da istituzioni estere: – Turisti della UE – Turisti Extra Europei (EE) Sono da inserire: · Codice istituzione competente · Sigla stato estero · Numero identificazione personale · Numero identificazione tessera · Firma autografa del turista
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Ostetricia-ginecologia (visita) Oculistica Odontoiatria (visita)
ACCESSO DIRETTO NON NECESSITA L’APPOSITA PRESCRIZIONE SU RICETTARIO REGIONALE Pediatria Ostetricia-ginecologia (visita) Oculistica Odontoiatria (visita) Psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia (visita) Prestazioni e controlli dai servizi diabetologia Prestazioni accertamenti nei confronti donatori sangue, di organo o midollo Prestazioni accertamenti nei confronti dei riceventi di trapianti organo Le ulteriori prestazioni eventualmente richieste a seguito delle prestazioni fruite in accesso diretto necessitano di prescrizione su apposita ricetta
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2 .Stranieri appartenenti alla Comunità Europea
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Condizioni richieste ai cittadini comunitari residenti o domiciliati in Italia per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica (che successivamente fissa le condizioni necessarie per l'iscrizione al - SSN) e per l'accesso alle cure mediche. per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio (quindi non è più necessario il permesso di soggiorno per circolare in uno Stato membro) e di conseguenza, può fruire dei servizi sanitari di quello stesso Paese in virtù; In questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali avviene dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (T.E.A.M.), rilasciata dal paese di provenienza, tranne che per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed i titolari di modello E106 con validità trimestrale.
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per un periodo superiore a tre mesi (direttiva 3812004 e D
per un periodo superiore a tre mesi (direttiva e D.lgs 3 febbraio 2007 n. 30”) , sarà iscritto al S.S. N. se: è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato: l’iscrizione al SSN deve essere fatta per la durata del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per i familiari (ancorché non cittadini dell’Unione che però devono acquisire la carta di soggiorno). è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; è familiare di cittadino italiano; è in possesso di una attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121, (E33)
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Hanno diritto all’iscrizione volontaria, utilizzando il modello F24, i seguenti soggetti:
Cittadini comunitari che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari; cittadini senza i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale studenti e personale alla pari; dipendenti di Organizzazioni internazionali aventi sede in Italia (questi soggetti non hanno l’obbligo dell’iscrizione nel registro anagrafico dei residenti e non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF sulle retribuzioni percepite); cittadini comunitari che svolgono un’attività lavorativa in Italia e che rimangono soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio tranne che sia dovuta l’iscrizione obbligatoria qualora portatori dei modelli comunitari. Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare, non è frazionabile. Inoltre l’iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le persone alla pari.
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Cittadini comunitari non iscrivibili al SSN:
cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria( UE dal 1 gennaio 2007) presenti nel territorio, ma privi di copertura sanitaria, in quanto non assistiti dagli stati di provenienza e non in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSR. erogazione da parte della Regione delle prestazioni indifferibili e urgenti in particolare: tutela della salute del minore tutela della maternità, della interruzione volontaria di gravidanza, garanzia delle campagne di vaccinazioni, degli interventi di profilassi internazionale e profilassi diagnosi e cura delle malattie infettive; si chiarisce che "dovrà essere tenuta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), una contabilità separata" per tentare azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. Costi a carico del Fondo Sanitario Regionale anche se il Ministero della Salute (2007) ha ribadito l’esigenza di avviare un negoziato con le autorità romene e bulgare per regolamentare i rapporti economici
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Cittadini dell’UE o di Paesi extra UE con cui esistono accordi bilaterali con l’Italia e titolari di assicurazione sanitaria nel paese di residenza L’assistenza sanitaria è garantita per le urgenze: dai servizi di guardia medica (medico di continuità assistenziale), alle prestazioni urgenti per malattia, infortunio, maternità. I costi sono a carico del Paese di residenza; Per usufruire dell’assistenza occorre presentare il Modello E 111 o altro modello equivalente rilasciato dal Paese di residenza per l’assistenza sanitaria all’estero al Distretto dell’Asl;
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COME e DOVE ISCRIVERSI Per l’iscrizione al S.S.N.e la scelta del MMG e/o del PLS occorre rivolgersi all’ufficio scelta e revoca del distretto dell’Asl di residenza presentando i seguenti documenti: documento di identità personale; permesso di soggiorno; l’autocertificazione di residenza; L’assistenza è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
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Stranieri appartenenti alla Comunità Europea
SE ISCRITTI AL SSN. SE IN POSSESSO DI TEAM. PAGAMENTO TICKET IN MANCANZA DI ISCRIZIONE O DI TEAM PAGAMENTO INTERA TARIFFA
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TEAM TESSERA EUROPEA ASSICURAZIONE MALATTIA
La TEAM è entrata in vigore in Italia il 1° novembre 2004 è un documento personale dove sono riportati i seguenti dati del titolare: Cognome e Nome Data di nascita Numero di identificazione personale Codice dell'Istituzione Numero di identificazione della tessera Scadenza della tessera Sigla dello Stato che ha emesso la TEAM.
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DI QUALI PRESTAZIONI SI PUO’ USUFRUIRE CON LA TEAM (O IL CERTIFICATO SOSTITUITIVO?
è una tessera che permette di usufruire di tutte le prestazioni sanitarie urgenti e “medicalmente necessarie” (e non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal modello E111) durante un temporaneo soggiorno (per vacanza, studio o lavoro) nei Paesi dell'Unione Europea (UE), nei Paesi delle Spazio Economico Europeo (SEE) e nei Paesi del Dipartimento d'Oltremare.
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