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PubblicatoDonatello Sarti Modificato 10 anni fa
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La proprietà intellettuale, industriale e commerciale
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Base giuridica - L'articolo 30 (36) CE include la "tutela della proprietà industriale e commerciale" tra i motivi per cui è possibile derogare la libera circolazione delle merci. L'espressione "proprietà industriale e commerciale" può essere applicata a tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale e segnatamente ai diritti d'autore, ai brevetti, ai marchi, ai disegni e ai modelli, nonché alle denominazioni d'origine. OBIETTIVI Diritti esclusivi, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale dipendono ancora dalle varie legislazioni nazionali. La prospettiva di un'unificazione totale e assoluta di tali legislazioni non è mai stata seriamente presa in considerazione dagli Stati membri. Il compromesso a cui si è giunti consiste nel mettere a punto a livello comunitario diritti ai quali le imprese potrebbero ricorrere in modo complementare o come alternativa ai diritti nazionali.
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L’UAMI (OHIM) L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) è l’organismo ufficiale dell’Unione europea per i marchi, disegni e modelli. In questa veste, provvede alla registrazione di due elementi essenziali di un mercato unico europeo, cioè i marchi comunitari e i disegni e modelli comunitari registrati. La registrazione consente di proteggere i marchi, disegni e modelli su tutto il territorio dell’Unione europea, ossia 27 paesi e quasi 500 milioni di persone. L’Ufficio opera in stretta cooperazione con gli uffici nazionali della proprietà intellettuale negli Stati membri dell’UE e con la Commissione europea su tutta una serie di questioni che riguardano i titolari e gli utilizzatori di diritti di proprietà intellettuale.
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Marchi I marchi, ad esempio i marchi denominativi o figurativi, sono parte essenziale dell’identità dei prodotti e dei servizi. Essi contribuiscono a creare la riconoscibilità dell’impresa, ad esempio nei loghi, e rivestono un ruolo importante nel marketing e nella comunicazione. Possono essere registrati come marchi anche le parole, le rappresentazioni grafiche e persino i suoni. Il marchio comunitario (MC), amministrato dall’UAMI, è stato istituito nel 1996 per tutelare i marchi nell’intero territorio dell’Unione europea e ha validità in tutti i 27 Stati membri dell’UE. Ad oggi l’UAMI ha registrato circa marchi per conto di centinaia di migliaia di imprese con sede in tutto il mondo, una cifra questa che cresce rapidamente di anno in anno. Numero del marchio: Tipo di marchio: Figurativo Data di deposito: 18/05/2010 Data di registrazione: 11/02/2011 Nome del titolare: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. Base del marchio: marchio comunitario Numero del marchio: Tipo di marchio: Ologramma Data di deposito: 04/10/2002 Data di registrazione: 11/02/2011 Nome del titolare: VIDEO FUTUR ENTERTAINMENT GROUP SA Base del marchio: Marchio comunitario Dal sito dell’UAMI
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I nostri esperimenti … La classe, divisa in due gruppi, ha provato a cimentarsi nella realizzazione di due marchi figurativi. Diversi per forma e colori i marchi ideati hanno una scritta comune: IV C, la nostra classe!
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Disegni e modelli L’aspetto esteriore di un prodotto, quale è rappresentato da un disegno o modello, riveste un ruolo estremamente importante per il carattere distintivo e il valore del prodotto stesso. Per questo motivo, è sempre più elevato il numero di imprese che decidono di proteggere i propri diritti registrando i disegni o modelli. Il disegno o modello comunitario registrato (DCR), istituito nel 2003 e amministrato dall’UAMI, offre una protezione in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Finora l’UAMI ha ricevuto e registrato circa disegni o modelli. Oggi più del 40% dei disegni o modelli è registrato nell’arco di una settimana. Nome del titolare: PANASONIC CORPORATION Data di deposito: 21/06/2004 Elemento denominativo: fotocamere Status: Registrato e pubblicato completamente Nome del titolare: Nintendo Co., Ltd. Data di deposito: 01/10/2004 Elemento denominativo: Apparecchi per giochi elettronici Status: Registrato e pubblicato completamente Dal sito dell’UAMI
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Diritti d’autore (copyright)
La legge sul diritto d'autore, impropriamente conosciuta come "copyright", consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative, in particolare le opere letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i programmi per computer. Titolare dei diritti sull’opera dell’ingegno è solitamente il creatore, ossia l’autore o il coautore, ma nel caso di opera realizzata in adempimento di un contratto di lavoro subordinato o su commissione, l’autore è titolare dei soli diritti morali, mentre i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile. I diritti di utilizzazione economica sono, invece, trasferibili ed in virtù dell’art. 25 l.a., durano per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.
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Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi. Tuttavia depositare un'opera presso gli uffici competenti presenta l'indubbio vantaggio di fornire all'autore prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro. Inoltre il deposito alla SIAE è indispensabile, in certi casi, per potere esercitare i diritti connessi. Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per questo.
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Il Brevetto Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto. In Italia esistono due tipi di brevetto: l’invenzione e il modello di utilità. L'invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati più innovativi, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Il brevetto per modello di utilità protegge i nuovi modelli consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto.
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Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, mentre non sono brevettabili "le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni" in quanto tali. Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità, liceità, sufficiente descrizione. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale.
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Il brevetto europeo e il brevetto internazionale
Non esiste un brevetto comunitario, come per i marchi e i modelli. Per registrare un brevetto al di fuori della propria nazione esistono due procedure: Il brevetto europeo, che consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, il brevetto in più stati dell'Europa (Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia); Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di “prenotare” il brevetto praticamente in tutto il mondo.
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L‘EPO e la WIPO L'ente presso il quale si presentano le domande di brevetto internazionale è la WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che ha sede a Ginevra. Con una procedura, inizialmente unitaria, l'Ufficio internazionale procede ad effettuare una ricerca di novità a seguito del quale fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta. L'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), prevede una procedura uniforme di applicazione per i singoli inventori e le aziende in cerca di protezione brevettuale in 40 paesi europei. L'attività principale dell'Ufficio è l'esame delle domande di brevetto e la concessione di brevetti europei.
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Un’idea da brevettare? LaT-shirt col collare ortopedico!!
La mia classe, ha ideato un esempio di brevetto di utilità: Ispirata alla bandiera dell’Europa, la T-shirt con collare ortopedico incorporato. Ma chissà, presto potreste trovarla nei migliori negozi ortopedici. Un’idea della IV C
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