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PubblicatoEmiliano Chiari Modificato 10 anni fa
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO PERIODO: II SEMESTRE DOCENTI: LUIGI MIGLIAVACCA, LEONARDO CADEDDU, MAURO PORCELLI ANTIRICICLAGGIO
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29/03/2017 Obiettivi del Corso esaminare gli elementi costituivi del reato di riciclaggio e le attività attraverso le quali tipicamente tale reato viene realizzato illustrare i principali adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio a carico di professionisti, consulenti e società di revisione indicare le modalità per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio
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Premessa Costituisce Riciclaggio – D.Lgs. 231/07:
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Costituisce Riciclaggio – Codice Penale: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
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Premessa Costituisce Finanziamento del Terrorismo:
Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
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Le fasi dei due processi
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Reati fiscali come reato presupposto
Alcuni reati fiscali: art. 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri strumenti per operazioni inesistenti”: Indicare nelle dichiarazioni annuali per pagamento imposte sui redditi o IVA elementi passivi fittizi, utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 4 “Dichiarazione infedele”: Indicare nelle dichiarazioni annuali per pagamento imposte sui redditi o IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi. Rispetto alla fattispecie precedente, non vi è invece falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, vi ricade l’omessa fatturazione per pagamenti “in nero”; art. 5 “Omessa dichiarazione”: Non presentare le dichiarazioni annuali relative a pagamento imposte sui redditi o IVA; art. 8 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”: Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi di evadere l’imposta sui redditi o sull’IVA; art. 11 “ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”: Alienare o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
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Evoluzione della normativa
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Destinatari della normativa
Intermediari finanziari, così come definiti dall’art. 11 del D.Lgs. 231/07; Professionisti: - dottori commercialisti ed esperti contabili; - ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti, che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; - notai e avvocati Revisori contabili Altri soggetti, ovvero coloro che svolgono le seguenti attività, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri: - recupero crediti; - custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di giuardie particolari giurate; - trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate; - gestione di case da gioco; - offerta, attraverso la rete internet e altri reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denari; - agenzia di affari in mediazioni immobiliari.
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Obblighi Antiriciclaggio
Adeguata verifica della clientela identificazione dei clienti quando la prestazione ha ad oggetto, anche in presenza di operazioni frazionate effettuate nell’arco di 7 giorni, una movimentazione di importi (in termini di mezzi di pagamento, beni o utilità) di valore pari o superiore a € oppure in caso di apertura di rapporto continuativo. Approccio basato sul rischio metodologia che consente di individuare valutare e monitorare i singoli rischi associati al cliente in base alla tipologia di clientela, al rapporto continuativo, all’operazione, al prodotto o alla transazione. Registrazione delle operazioni/rapporti continuativi in Archivio unico informatico istituzione dell’AUI contenente tutte le operazioni finanziarie di importo superiore a € (singole e/o frazionate) e tutti i rapporti continuativi in essere. Conservazione dei dati conservazione, per almeno dieci anni, dei dati relativi alle operazioni (uniche o frazionate) effettuate superiori alla soglia e dei dati relativi a coloro che instaurano un rapporto continuativo.
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Obblighi Antiriciclaggio (segue)
Segnalazioni Operazioni Sospette segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria UIF (ex Ufficio Italiano dei cambi) delle operazioni sospette cioè di tutte quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio e reimpiego (articoli 648- bis e 648- ter c.p.). Formazione previsione di un’attenta opera di formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio. Controlli interni gli Organi di Controllo Interno denominati presso i soggetti destinatari hanno obblighi di vigilanza sulla Società essendo tenuti a vigilare sull’osservanza delle norme in materia antiriciclaggio.
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Customer Due Diligence
Per gli obblighi di adeguata verifica si intendono una serie di attività che vanno al di là della semplice identificazione del cliente, presupponendo analisi più approfondite e soprattutto controlli che possono protrarsi nel tempo, per tutta la durata del rapporto. Gli enti e le persone soggetti alla normativa devono applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e nei casi seguenti: quando instaurano un rapporto continuativo; quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € , indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. Gli obblighi di adeguata verifica devono essere adempiuti in misura proporzionale al grado di rischio associato al cliente, al rapporto continuativo o all'operazione, prodotto o transazione in oggetto.
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Titolare effettivo In fase di identificazione del cliente, la Società deve identificare anche il titolare effettivo dell’operazione, ovvero il beneficiario economico di un’operazione o di una prestazione professionale. Nello specifico, per titolare effettivo, si intende: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari. I dati del titolare effettivo vengono forniti direttamente dal cliente e riportati sul modulo di adeguata verifica nella sezione relativa ai dati del “titolare effettivo”.
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29/03/2017 Alcuni esempi 13
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Obblighi semplificati
Possono essere adottate forme semplificate di adeguata verifica, con riferimento alle seguenti ipotesi a basso rischio: Ente creditizio o finanziario comunitario o extracomunitario con sede in uno Stato che impone obblighi “equivalenti” alla Terza Direttiva; Società quotata comunitaria o extracomunitaria con sede in uno Stato che impone obblighi “equivalenti” alla Terza Direttiva; Pubblica Amministrazione, Istituzione o organismo che svolge pubbliche funzioni; Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica; Poste Italiane; SIM, SICAV, SGR. La Direttiva di secondo livello 70/2006 ha fissato alcuni criteri tecnici per identificare future categorie di clienti e prodotti per i quali è sufficiente una procedura semplificata.
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Obblighi standard – persone fisiche
Dati da acquisire per l’identificazione Nome e cognome, Data e luogo di nascita, Residenza, Cittadinanza, Codice fiscale, Estremi documento identificativo Documenti idonei all’identificazione Passaporto, Carta d’identità, Patente auto, Permesso di soggiorno, tutti gli altri documenti indicati dagli art. 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
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Obblighi standard – persone giuridiche
Dati da acquisire per l’identificazione Denominazione della Società Indirizzo Codice fiscale o Partita Iva Tipologia di attività svolta Documenti idonei all’identificazione Documenti Societari (visura camerale) …inoltre, vanno sempre identificati: Legale Rappresentate, Delegato ed Esecutore Titolare Effettivo
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Obblighi Rafforzati Sono richieste misure rafforzate per l’adeguata verifica della clientela in ipotesi caratterizzate da rischio elevato e comunque in caso di: mancata presenza fisica del cliente ai fini dell’identificazione conti correnti di corrispondenza con Paesi Terzi Persone Politicamente Esposte Si tratta di un obbligo di mezzi che richiede la messa a punto di adeguate procedure di due diligence
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Persone politicamente esposte
Per persona politicamente esposta si intende: “Persone fisiche residenti all’estero che occupano od hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami”. Il provvedimento di attuazione di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela (pubblicato l’11 aprile 2013) impone ai destinatari della normativa di applicare misure rafforzate di adeguata verifica anche alle persone residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. Novità normativa!
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Obblighi Rafforzati ESEMPIO di Obblighi Rafforzati
SETTORE E RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA RECAPITO DOCUMENTI IDENTIFICATIVI e CODICE FISCALE DOCUMENTI SOCIETARI (VISURE CAMERALI) INFORMAZIONI SU STAMPA DATABASE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ELENCHI OFAC, ONU, UE
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Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti osservano i seguenti criteri generali: con riferimento al cliente: natura giuridica e le caratteristiche del cliente; prevalente attività svolta e interessi economici; comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo; con riferimento all’operazione o rapporto continuativo: tipologia dell'operazione o rapporto continuativo; modalità di svolgimento dell'operazione o rapporto continuativo; ammontare; frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo; effettuazione di operazioni in contanti, ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal cliente; con riferimento all’area geografica: area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
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Approccio basato sul rischio (segue)
Riconoscere quelle situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. E’ indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti. Esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose: ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone di Paesi Terzi o residenti nel territorio nazionale che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche di rilievo o persone politicamente esposte (PEPs), in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione.
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Approccio basato sul rischio (segue)
Il Risk Based Approach consente di individuare, valutare e monitorare i singoli rischi associati al cliente in base ai seguenti fattori: Tipologia di clientela Rapporto continuativo/ operazione/ prodotto/ transazione Area geografica Natura giuridica Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo posti in essere Area geografica di residenza del cliente o della controparte Prevalente attività svolta Modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo Ammontare Destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo Ragionevolezza dell’operazione, rapporto continuativo
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Approccio basato sul rischio (segue)
Con cadenza periodica le Classi di Rischio assegnate alla clientela (Basso – Medio – Alto) devono essere sottoposte a revisione al fine di valutare la necessità di eventuali variazioni e formulare suggerimenti in ordine agli eventuali aggiornamenti da implementare AML / Compliance Monitoraggio Alto: 1° Priorità Supervisione: Molto stretta Medio: 2° Priorità Supervisione: Stretta Basso: 3° Priorità Supervisione: Normale High 1. Priority 2. Priority Clienti 3. Priority Low Low High
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Istituzione dell’Archivio Unico Informatico
Cosa Registrare? le operazioni "in entrata" e "in uscita" che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo di importo complessivamente pari o superiore ad euro ,00 (quindicimila/00); operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, (comunque all'interno di un arco temporale non superiore a 7 giorni) ancorché singolarmente inferiori ad Euro ,00, (quindicimila/00) e costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione; l’apertura di conti, depositi o altri rapporti continuativi, laddove per rapporto continuativo si intende un unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori. Le informazioni devono essere registrate in modo tempestivo e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale. - istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta del’archivio unico informatico; - predisporre gli opportuni profili di sicurezza per l’accesso ai dati registrati nell’archivio unico informatico al fine d assicurarne la riservatezza.
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Registrazione e conservazione
Le Società devono conservare i documenti e registrare le informazioni che acquisiscono per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché questi possano essere utilizzati o per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, le Società devono conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, le Società devono conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali (o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari), per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
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Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore
L’art. 49 del D.Lgs. 231/07, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del D.L. 201/2011, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente superiore a euro”. E’ vietato inoltre suddividere “artificiosamente” un unico importo di euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il trasferimento può tuttavia essere seguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
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Segnalazioni di Operazioni Sospette
Definizione di Operazione sospetta “E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall’Archivio Unico Informatico, e alle valutazioni svolte, che il denaro, i beni, o le utilità oggetto dell’operazione possono provenire dai delitti previsti dagli articoli 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p”. Gli enti sono tenuti a trasmettere un’apposita segnalazione qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
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Segnalazioni di Operazioni Sospette
Presupposti caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate capacità economica ed attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta. Compete al titolare dell’attività, al legale rappresentante dell’impresa ovvero ad un suo delegato: - valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute; - trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
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Valutazione di un’operazione sospetta
Per ritenere sospetta un’operazione, bisogna valutare e comparare un insieme variabile di caratteristiche: OGGETTIVE ad essa riferite: Il tipo, l'oggetto, la frequenza e le dimensioni sono le caratteristiche oggettive di un'operazione SOGGETTIVE riferite al cliente che la compie: Per caratteristiche soggettive si intendono l'attività svolta dal cliente e il suo profilo economico/finanziario La legge non vuole che l’Intermediario/ il Professionista svolga funzioni improprie, investigative o repressive ma che si sensibilizzi NELL’ESAME DEL CLIENTE E DELL’OPERAZIONE che gli viene richiesta. Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazioni di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.
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Segnalazioni di Operazioni Sospette
Provvedimento di Banca d’Italia emanato il 4 Maggio 2011 In data 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La nuova procedura di segnalazione è entrata in vigore il 16 maggio 2011. A partire da detta data, pertanto, le segnalazioni vengono trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry reso disponibile sul portale dell’UIF. Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF mediante l'invio del “Modulo di adesione”. A ciascun segnalante sarà assegnato un “codice segnalante” che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l'Unità. La nuova procedura ha comportato la compilazione di un “modulo on line” che prevede l’acquisizione di informazioni a carattere descrittivo ed informazioni a carattere “strutturato”, al fine di omogeneizzare i comportamenti dei segnalanti e rendere, in tal modo, le informazioni ricevute più facilmente “leggibili” per la UIF.
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Segnalazioni di operazioni Sospette
Struttura Operativa Procedura interna di rilevazione e segnalazione Istruttoria finanziaria DIREZIONE Segnalazione Op. Sospette UIF GdF DIA Casi relativi a crimine organizzato Gianos/Data mining ad hoc AUI
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INDICI DI ANOMALIA: decalogo Banca d’Italia
Il Provvedimento di Banca d’Italia in materia di indicatori di anomalia, si rivolge agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Nell’ambito di questi obblighi, il Provvedimento menziona l’importanza di: Assicurare una conoscenza approfondita della clientela; Monitorare costantemente le operazioni (con relative evidenze di registrazione); Eseguire costanti controlli interni sul rischio di riciclaggio; Eseguire una adeguata e costante formazione del personale; Eseguire controlli sull’operato (talvolta infedele) dei dipendenti e collaboratori. Al fine di agevolare gli intermediari nella individuazione delle operazioni sospette e di limitarne la soggettività, l’UIF ha elaborato gli schemi e modelli di anomalia e le indicazioni operative, pubblicati sul sito internet di Banca d’Italia. Nel mese di febbraio 2013 è stato pubblicato il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Tale normativa ha lo scopo di ridurre i margini di incertezza e contribuire al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di tali soggetti. Novità normativa!
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Controlli Interni L’art. 52 del D.Lgs. 231/07 prevede:
29/03/2017 Controlli Interni L’art. 52 del D.Lgs. 231/07 prevede: 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni
responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni; chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata; verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni; istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi in discorso; architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione dell’operatore, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela; attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva” e alla continuativa analisi dell’operatività della clientela. I sistemi di controllo interno devono avere un ruolo più attivo: gli organi a ciò preposti devono essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni
L’articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita Organo con funzione di supervisione strategica Organo con funzione di gestione Organo con funzione di controllo Organismo di controllo di cui al d. lgs. n. 231/2001
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni
Nominare un responsabile della funzione che sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità Responsabile della Compliance Risk Manager Comunicare tempestivamente alla UIF la nomina e la sostituzione del responsabile della funzione Lo svolgimento della funzione può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza l’operatore deve comunque nominare un preposto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito, tra l’altro, di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell’outsourcer
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni
La funzione di revisione Interna Internal Audit: esempi di impatti operativi Verifica delle Procedure di Customer Due Diligence Corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico Rilevazioni di esigenze in materia di formazione (Direzione e Unità periferiche) Test di dettaglio specifici sull’alimentazione dell’archivio Definire un piano di controllo periodico presso le reti e la direzione
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La formazione del personale
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni La formazione del personale Predisposizione di formazione dei corsi Erogazione corsi Rilevazione delle formazione esigenze di Annualmente deve essere sottoposta all’organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio
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Sanzioni Penali Infrazione Sanzione 29/03/2017
Violazione delle disposizioni concertanti l'obbligo di identificazione 1) Multa da a euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o falsa indicazione 2) Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato Mancata o falsa fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale 3) Arresto da sei mesi a tre anni e con ammenda da a euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato Omessa o tradiva o incompleta registrazione delle informazioni per l'adeguata verifica della clientela 4) Multa da a euro Omessa effettuazione della comunicazione al ministero o all'UIF delle violazioni del decreto antiriciclaggio da parte dei soggetti incaricati del controllo di gestione degli enti creditizi e finanziari 5) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a euro Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione 6) La sanzione di cui ai numeri 1, 2 e 4 è raddoppiata Violazione dei divieti di comunicazione della segnalazione di operazione sospetta 7) Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da a euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
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Sanzioni Amministrative
29/03/2017 Sanzioni Amministrative Infrazione Sanzione Mancato rispetto del provvedimento di sospensione 1) Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro Omessa istituzione dell’archivio unico informatico 2) Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro Omessa istituzione del registro della clientela 3) Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro Omessa segnalazione di operazioni sospette 4) Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro Omessa formazione del personale 6) Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro Omessa verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante (trasferimenti a distanza) 7) Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro
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29/03/2017 Conclusione Governatore della Banca d’Italia: “siamo tutti consapevoli che non esistano strumenti in grado di debellare definitivamente il fenomeno del riciclaggio; si cerca solo di trovare misure più o meno idonee ad ostacolare le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e accrescendone i rischi e i costi operativi”
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Grazie per l’attenzione
29/03/2017 Grazie per l’attenzione Elisa Francesconi PriceWaterhouseCoopers S.p.A. Forensic Anti – Money Laundering Services Valerio Pisoni PriceWaterhouseCoopers S.p.A. Forensic Anti – Money Laundering Services
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