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Il recupero credito all’estero
Formazione e circolazione dei titoli esecutivi nella Comunità Europea Relatore: Avv. Andrea Arnaldi
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REG. CEE 1986/2006 Il Decreto Ingiuntivo Europeo REG. 805/204 Il Titolo Esecutivo Europeo REG. 44/2001 Riconoscimento delle Decisioni Giudiziarie
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Il Decreto Ingiuntivo Europeo
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OBIETTIVI “La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. …….. tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri”.
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QUADRO NORMATIVO AMBITO APPLICAZIONE
REG. CE 1986/2006 AMBITO APPLICAZIONE - MATERIA DI CREDITI NON CONTESTATI IN CAMPO CIVILE E COMMERCIALE. - IN CONTROVERSIE “TRASNFRONTALIERE”
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Natura della Controversia TRANSFRONTALIERA
CONTROVERSIA NELLA QUALE ALMENO UNA DELLE PARTI ABBIA IL PROPRIO DOMICILIO E RISIEDA ABITUALMENTE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO MEMBRO DELLA GIURISDIZIONE ADITA
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ESCLUSIONE Materie Fiscali. Materie Doganali. Materie Amministrative.
Atti o omissioni di uno stato nell’esercizio di pubblici poteri. Regimi patrimoniali tra coniugi. Controversie in materia successoria. Fallimenti, concordati e altre procedure anal.
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ESCLUSIONE Controversie relative a crediti derivanti da obbligazioni NON contrattuali se non ove abbiano formato oggetto di accordo tra le parti o vi sia stato riconoscimento di debito p se riguardano debiti liquidi da comproprietà di un bene
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APPLICAZIONE Tutti gli stati membri ad esclusione Danimarca Belgio
Francia Germania Italia Paesi Bassi Irlanda Regno Unito Grecia Portogallo Austria Finlandia Svezia Cipro Estonia Lettonia Lituania Malta Polonia Repubblica Ceca Slovacchia Slovenia Ungheria Bulgaria Romania
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COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.
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- Giudice del luogo del Convenuto.
- Clausola deroga FORO. - Compravendita: Giudice luogo in cui beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati (Convenzione Vienna).
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FORMA DELLA DOMANDA Art. 7: Utilizzo obbligatorio Modello Standard Modulo A ( All.to I al Regolamento)
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CONTENUTO DELLA DOMANDA
Art. 7 par. 2-4 e 6: Descrizione Analitica: Generalità delle parti, del Giudice e del Difensore. Motivi della competenza Giurisdizionale. Importo del diritto di credito. Descrizione circostanze invocate a base del credito. Importo Interessi, Saggio, Periodo di tempo. Penalità contrattuali (accessorio) – richiamo clausola contrattuale che stabilisce la penalità ed affermare violazione. Eventuali spese (Giudiziarie e non). Le prove e l’asseverazione delle informazioni fornite.
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ATTENZIONE No PRODUZIONE delle prove ma sola DESCRIZIONE Istante si limita ad indicare e descrivere le prove (documentali e testimoniali) di cui dispone con riserva di produzione in caso di opposizione
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RICHIESTA DI RETTIFICA /INTEGRAZIONE
ESAME DELLA DOMANDA Il Giudice esamina solo quanto indicato nel modello standard A RICHIESTA DI RETTIFICA /INTEGRAZIONE Ordine del Giudice di integrazione in “congruo termine” * in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 7. Possibilità proroga termine – Rigetto domanda * Prassi LEX FORI
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RIGETTO DELLA DOMANDA IRRICEVIBILITA’: Art. 8: Diritto controverso eccede limiti oggettivi Regolamento. Controversia non transfrontaliera. Credito privo dei requisiti di esigibilità e liquidità.
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RIGETTO DELLA DOMANDA MANIFESTA INFONDATEZZA: Art. 11: Descrizione di soli mezzi di prova inamissibili o irrilevanti. Inesistenza in iure, rilevabile in modo univoco, del diritto di credito fatto valere.
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FORMA PROVVEDIMENTO DI RIGETTO
Il Giudice indica il motivo di rigetto tra le opzioni presenti nel modello standard D. Spazio: per spiegazioni, precisazioni se necessarie. Archiviazione del procedimento. No informativa a Convenuto. No effetto Giudicato: Possibilità introduzione processo ordinario Possibilità deposito Ricorso D.I. Nazionale Possibilità deposito nuovo D.I.Europeo
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ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Pronuncia Provvedimento “quanto prima” non oltre 30 giorni dalla presentazione. Sottoscrizione Modello Standard E + copia Modello A (Parte Integrante) Contenuto: Intestazione “Ingiunzione di pagamento europea”. Indicazione Autorità emittente. Data emissione. Parti e rappresentanti. Importi ingiunti. Termine 30 gg. per opposizione. Avviso ingiunzione emessa su informazioni no verificate dal Giudice
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NATURA PROVVEDIMENTO Condanna – Titolo Esecutivo se non opposto Onere istante verificare emissione e procedere con la notifica al Convenuto.
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NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE
Disciplina notifica: LEX FORI (d.lgs. 231/02). Requisiti minimi Artt. 13 – 15 Regolamento. Controllo a posteriori regolarità notifica Sono ammesse forme di notifica previste dal diritto degli stati membri che garantiscono “con assoluta certezza … che il documento è pervenuto al destinatario”
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TERMINE: NO previsione. Operatività termini previsti dalla LEX FORI Giudice Emittente (60gg )
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IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
Termine: 30 giorni Forma: Compilazione Modello Standard F Contenuto: Semplice “contestazione” credito senza motivazione. Effetti: Prosecuzione Procedimento avanti Giudice Stato Origine e secondo LEX FORI
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NOVITA’: Se previsto nella Domanda l’istante può RINUNCIARE e chiedere l’estinzione del procedimento in opposizione. * Strumento strategico per avviare tentativi giudiziali non fondati e fermare iter.
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RIESAME (OPPOSIZIONE TARDIVA)
CASI LIMITE: Notifica Irrituale. Impossibilità contestazione per cause forza maggiore. Ingiunzione manifestamente emessa per errore. EFFETI: Accoglimento: Conferma esecutività D.I.E. Rigetto: Nullità D.I.E.
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IL PASSAGGIO IN GIUDICATO LA DECLARATORIA DI ESECUTIVTA’
In difetto di opposizione: efficacia giudicato. Dichiarazione di esecutività (art. 18 Reg.) negli Stati Membri (forma Lex Fori). Verifiche: No opposizione nei 30 gg. Regolarità notificazione (possibilità rinotifica). NO ESAME DI MERITO.
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ABOLIZIONE EXEQUATUR No procedura REG. 44/2001
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ESECUZIONE FORZATA Processo di esecuzione regolato dalla legge dello Stato ove l’esecuzione deve svolgersi. Consegna all’U.G di una copia autentica del provvedimento esecutivo tradotta nella lingua accettata in quello Stato. * No obbligo traduzione Ricorso.
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OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE RIFIUTO DELL’’ESECUZIONE
Art. 23: No riesame del merito della controversia. RIFIUTO DELL’’ESECUZIONE ART. 23: su istanza di parte. - Giudicato antecedente l’ingiunzione incompatibile con la stessa. - Pagamento effettuato successivamente alla notifica dell’ingiunzione
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In vigore dal Dicembre 2008 VARIE No obbligo assistenza legale Art.26:
“Tutte le questioni procedurali non trattate specificatamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”. In vigore dal Dicembre 2008
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MODELLI
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PERCHE’ L’INGIUNZIONE EUROPEA
Uso di moduli di semplice compilazione. No assistenza tecnica. Descrizione e non allegazione prove. Esecutività senza riconoscimento (exequatur) Reg. 44/2011 o certificazione del Reg. 805/2004. No obbligo traduzione Ricorso (costi). Possibilità Rinuncia ex ante. Riduzione termini per opposizione (30gg e no 40 UE e 50 ExtraUE).
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PERCHE’ L’INGIUNZIONE NAZIONALE
Estensione soggettiva: - controversie domestiche. - controversie tra creditore “collocato” in Italia e debitore extraCEE. - controversie tra creditore extraCEE e debitore in Italia. Estensione Oggettiva - crediti di quantità di cose fungibili e cosa mobile determinata. - crediti condizionali. - crediti di denaro determinabili con calcolo aut. non espressi in cifre. - crediti non esclusi dalle materie art. 2 Reg. Decreto Prov. EXE (art. 642 cpc cpc). Decreto Prov. EXE per iscrizione ipoteca. * Con l’opposizione il decreto si cancella, no prov. exe
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ESECUTORIETA’ NELLA COMUNITA’ EUROPEA:
REG. CEE 804/2004 (Titolo Esecutivo Europeo Credit Non Contestati). Crediti non contestati – somme di denaro. Materie D.I.E. Decisioni Giudiziarie (Sentenze, Decreti, Ordinanze). Transazioni Giudiziarie. Atti Pubblici.
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ESECUTORIETA’ NELLA COMUNITA’ EUROPEA:
REG. CE 44/2001 (Riconoscimento ed esecuzione decisioni giud. Civ. Comm.
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Il Giudice competente per l’esecuzione:
controlla che la decisione rientri nelle materie per le quali è previsto il riconoscimento. Verifica che la decisione sia esecutiva secondo quanto dichiarato dal Giudice originario nell’attestato rilasciato dallo stesso. c) Verifica di essere competente. Dichiara esecutiva la decisione immediatamente dopo l’espletamento delle predette formalità. - impugnazione del debitore entro 30 giorni da notifica decisione esecutività. Comunque no riesame merito ma solo su limitati motivi Regolamento. materia civile e commerciale ma obbligazione dedotta più estesa (obblighi di fare, non fare).
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