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Le fonti del diritto
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La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili
Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana La Costituzione italiana come esempio di costituzione rigida ma vivente
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La struttura della Costituzione
i principi supremi, fondamentali, inviolabili, inderogabili (artt.1-12) i diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici (artt.13-54) l’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente, il Governo, la Magistratura, gli enti locali, le garanzie costituzionali (artt ) le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
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La diversa natura delle disposizioni costituzionali
Gli articoli immodificabili (solo uno) Gli articoli modificabili attraverso apposita procedura Gli articoli che necessitano di successive integrazioni
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La legge ordinaria Fonte principale, primaria e generale dell’ordinamento, ancorché ormai dalla competenza tassativa (art.117 Cost.) = principio di legalità Primazia della legge, in quanto prevale su tutti gli altri atti dell’ordinamento (ad eccezione della Costituzione)
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La forza della legge passiva (una legge può essere abrogata, derogata o modificata solo da un’altra legge) attiva (qualunque legge può abrogare, derogare o modificare tutti gli altri atti dell’ordinamento)
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Gli elementi formali procedimento di formazione definito
forma esteriore tipica e solenne pubblicità dell’intero procedimento
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I limiti al potere della legge
di competenza (non può disciplinare determinate materie) di sostanza (non può disciplinarle come vuole perché deve rispettare alcuni limiti posti dalla Costituzione) di procedura (non può disciplinarle secondo il procedimento che vuole perché è la Costituzione a definire nelle linee essenziali la procedura)
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Il procedimento legislativo
Il procedimento è una sequenza predeterminata di atti rivolta al raggiungimento di un risultato finale unitario, per cui ogni atto (fase) della sequenza non può svolgersi se non si è concluso l’atto (fase) precedente, e dunque il risultato finale (il provvedimento) non viene raggiunto se la sequenza non è stata rispettata.
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Le quattro fasi del procedimento
iniziativa preparatoria o istruttoria della decisione integrativa dell’efficacia
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La fase dell’iniziativa (art. 71, 99, 3° co., 121 Cost.)
I soggetti legittimati: Parlamento Governo (iniziativa di uno o più ministri; approvazione del Consiglio dei ministri; approvazione - ma preventiva conoscenza- del Presidente della repubblica) Regioni Popolo (almeno elettori) CNEL
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I nuovi strumenti di valutazione
L’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la valutazione preventiva degli effetti delle ipotesi di intervento La verifica di impatto della regolamentazione (VIR) per la valutazione ex post degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati Direttive Presidente Consiglio dei Ministri 27/03/2000 e 21/09/2001; Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali 29/03/2007
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Le diverse fattispecie di iniziativa
limitata (es. Regioni solo in materie regionali) obbligatoria (es. Governo per leggi di bilancio) riservata (es. ancora Governo per bilancio)
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I diversi esiti dell’iniziativa
Dati tratti da il 3 giugno 2010 Soggetti ddl proposti leggi % successo Parlamento 5.355 24 0,45 Governo 422 131 31,04 Regioni 29 Popolo 14 CNEL 12
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La fase istruttoria I presentazione ad una delle due Camere
comunicazione del presidente della Camera assegnazione in commissione a) procedura ordinaria: esame della commissione in sede referente unificazione di eventuali d.l. simili relazione finale (o rel. di magg. e di min.)
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La fase istruttoria II b) procedura speciale esame in sede deliberante
presentazione emendamenti voto sui singoli emendamenti voto sui singoli articoli voto sull’intera legge c) altra procedura speciale esame in sede redigente
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La fase decisoria I inserimento da parte della conferenza dei capi gruppo all’o.d.g. dei lavori in aula; discussione generale; presentazione emendamenti; discussione e votazione emendamenti e singoli articoli; votazione finale sull’intera legge
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La fase decisoria II il passaggio all’altra Camera e la ripresa del procedimento dall’inizio della fase istruttoria; l’ipotesi dell’approvazione di un testo modificato ed il fenomeno della “navetta”, in nome del principio del bicameralismo perfetto; la definitiva approvazione nello stesso identico testo da parte delle due Camere
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La fase integrativa dell’efficacia
la comunicazione del presidente della seconda Camera al Governo e da questo al Presidente della Repubblica; la promulgazione (entro 30 giorni); l’eventuale rinvio motivato alle Camere; la pubblicazione sulla G.U. (entro 30 giorni) e nella Raccolta Ufficiale della Repubblica Italiana; l’entrata in vigore (dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo diversa disposizione della stessa legge = vacatio legis)
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La promulgazione - formula sacramentale, fissa ed immutabile
- fondante l’originale della legge - ne costituisce la dichiarazione solenne ed ufficiale - consente un controllo preventivo dell’atto
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L’eventuale rinvio Rinvio = richiesta temporanea di riesame
Deve essere: motivato alle due Camere; possibile una sola volta; per motivi di legittimità o, rarissimamente, di merito Le Camere possono: lasciare decadere la legge; riapprovarla così come era; modificarla (nel senso richiesto o in altro)
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La pubblicazione rende la legge conoscibile e quindi conosciuta ;
ne sancisce l’efficacia; lascia (in via ordinaria) il tempo necessario per farla conoscere
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Le leggi costituzionali
Leggi di revisione e leggi di integrazione (le prime divengono esse stesse parte della Costituzione, le seconde si limitano a completarne i contenuti); Collocazione subordinata rispetto alla Costituzione (che comunque all’art.138 ne prevede l’esistenza e le modalità di approvazione ed all’art.139 ne fissa i limiti) Collocazione sovraordinata alle leggi ordinarie (che in nessun caso possono derogare a quanto disposto con L. cost.)
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L’art.138 e la procedura “rinforzata” di approvazione
l’iniziativa legislativa come nel procedimento ordinario; la doppia approvazione; la maggioranza qualificata o la possibilità di referendum approvativo
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Il criterio della competenza I
Gli Statuti regionali Norme fondamentali per gli enti Regione; Sottordinati alla Costituzione, sovraordinati alle leggi regionali, costituiscono la fonte primaria nella materia di competenza; Derogano al criterio gerarchico , valendo quello della competenza; Occupano posizioni distinte nell’ordinamento a seconda che siano di Regioni a statuto speciale o Regioni a statuto ordinario; Pur equiparabili alle leggi (costituzionali o ordinarie) hanno un’evidente limitazione (territoriale) nella loro sfera di applicabilità
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Il criterio della competenza II
I regolamenti parlamentari Espressamente previsti dalla Costituzione (art.64), ne costituiscono in parte norma attuativa (come alcune leggi costituzionali) Approvati a maggioranza assoluta dalla sola Camera a cui si riferiscono Gerarchicamente subordinati alla Costituzione (che li prevede) ed alle leggi costituzionali, ma equiordinati alle leggi ordinarie Vale anche in questo caso il criterio della competenza, in quanto in nessun caso una legge ordinaria potrà modificare il contenuto di un regolamento parlamentare o viceversa (atti a competenza esclusiva)
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Gli atti aventi forza di legge
Atti che pur non provenendo dal Parlamento ma dal Governo hanno, sia pur con modalità particolari, la stessa forza e valore di una legge ordinaria Rigorosamente disciplinati nei presupposti e nelle modalità di formazione dalla Costituzione (artt. 76 e 77)
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Il decreto legge I Atto autoritativo del potere esecutivo (Governo) con contenuti e forza di legge Presupposti (art.77, 2° co., Cost.) Necessità Urgenza Procedura Adozione da parte dell’intero Cons. dei Ministri Emanazione con D.P.R. Efficacia immediata Legge di conversione entro 60 giorni dall’emanazione (sostituisce il testo del decreto) Limitazione nelle materie ex L.400/1988
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Il decreto legge II Possibili esiti Effetti
Approvazione del Parlamento senza modifiche Approvazione del Parlamento con modifiche Non approvazione del Parlamento Decadenza dei termini di 60 giorni senza voto Effetti in caso di approvazione efficacia ex tunc in caso di approvazione con modifiche queste hanno efficacia dal momento della pubblicazione della legge in caso di non approvazione o decadenza il decreto perde efficacia fin dall’inizio; necessità di una legge per regolare i rapporti sorti sulla base del decreto Il fenomeno della reiterazione dello stesso decreto L’uso politico del decreto-legge
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Il decreto legislativo I
L’iniziativa nasce dal Parlamento (e non dal Governo come nel caso del d.l.) Presupposto essenziale la legge delega o di delegazione Rapporto fra decreto e legge delega i due atti vigono insieme (l’una presupposto dell’altro) decreto, per contenuti, autonomo e operativo decreto subordinato non solo alla Cost. (come tutte le leggi), ma anche alla legge delega (e solo a quella) giudice naturale per verificarne la legittimità la C. cost.
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Il decreto legislativo II
Caratteristiche della legge delega trasferimento temporaneo dell’esercizio di un potere non reiterabile e revocabile legge di principio non immediatamente operativa deve obbligatoriamente indicare: oggetto della delega criteri cui attenersi durata può inoltre contenere: procedure speciali da seguire pareri obbligatori da acquisire
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Il decreto legislativo III
Procedura Promulgazione legge delega Adozione del decreto legislativo da parte del Governo Emanazione con d. l.vo da parte del Presidente Efficacia, come le leggi ordinarie, dopo 15 giorni Motivi per ricorrere al d.l.vo (o d.lgs.) ufficiale: necessità di giungere alla regolamentazione di materie, che richiederebbero competenze troppo specifiche al Parlamento reale: accrescere il potere dell’esecutivo rispetto al Parlamento
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I Testi Unici basati su delega del Parlamento
raccolta organica e sistematica di leggi su una materia meramente compilativi o limitatamente innovativi rivestiti della forma del decreto legislativo
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Il Referendum Approvativo solo in caso di l. costituzionale
Abrogativo ex art.75 della Costituzione Attuato in Italia solo a partire dal 1970 La procedura (raccolta firme, giudizio C.cost.) I contenuti (solo su leggi con limitazioni) I limiti (temporali, procedurali) L’evoluzione (da abrogativo a deliberativo)
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Il criterio della competenza III
Le leggi regionali Con la Costituzione del 1948 competenza tassativa (quella elencata nell’art.117) controllo preventivo dello Stato (Comm. Governo, art.127) Dopo la riforma del 2001 nessuna competenza tassativa (nuovo art.117) nessun controllo preventivo (nuovo art.127)
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Il criterio della competenza III
Le leggi regionali La procedura (analoga alla l. statale con promulgazione del Presidente della Regione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale) I limiti (la Costituzione, lo Statuto regionale, i Trattati internazionali e la normativa comunitaria, i Principi generali dell’ordinamento dello Stato, la Territorialità) I rapporti con la legge ordinaria (competenza esclusiva, competenza ripartita o concorrente)
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Il criterio della competenza IV
Gli statuti comunali e provinciali Introdotti obbligatoriamente dalla L. 142/1990 (ora d. l.vo 267/2000) Sottordinati alla legge ordinaria che li prevede, ma con competenza esclusiva sulle materie ad essi attribuite Atto fondamentale di provincie e comuni cui devono necessariamente adeguarsi regolamenti e delibere
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La riserva di legge Prescrizione della Costituzione che una
determinata materia può essere disciplinata solo per legge (o atti aventi forza di legge) = riserva di legge I diversi tipi Rinforzata Assoluta Relativa
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Le fonti secondarie I regolamenti
Regolamenti come fonte secondaria subordinata alla legge Le premesse storiche I presupposti costituzionali I presupposti normativi La forma giuridica
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I regolamenti governativi
Le fonti secondarie II I regolamenti governativi I possibili soggetti deliberanti La procedura Le diverse tipologie Esecutivi Attuativi o integrativi Indipendenti Organizzativi Delegificanti Attuativi della L. comunitaria
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Le fonti secondarie III
I regolamenti ministeriali o interministeriali I regolamenti regionali I regolamenti degli enti locali
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La Consuetudine regola di comportamento che si trae dai fatti
fatto giuridico e non atto giuridico Prodotto di una comunità e non della volontà di un soggetto esistenza di un comportamento medio → convinzione della sua obbligatorietà I giudici non la creano ma la riconoscono Nel codice civile ammessi solo se secundum legem Importanza pratica ormai pressoché nulla
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