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Strumenti di pagamento
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Titoli di credito: le cambiali
I titoli di credito sono documenti in base ai quali il debitore deve effettuare una prestazione a chi glieli presenta Caratteristica principale: astrattezza Il possessore ha diritto a ricevere la prestazione per il solo fatto di possedere il titolo senza dover dimostrare le ragioni che hanno fatto sorgere il suo credito
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La cambiale: La cambiale (effetto) è un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a favore del possessore legittimo
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Due tipi di cambiali: Il pagherò: è una promessa di pagamento;L’emittente si impegna a corrispondere la somma di denaro indicata al beneficiario. La cambiale tratta: è un ordine di pagamento; il traente obbliga al trattario di pagare la somma indicata al beneficiario.
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La cambiale tratta: caratteristiche
Il beneficiario può essere il traente stesso; Il trattario può accettare la tratta ed in questo modo diventa il debitore principale. Se il trattario non accetta il debitore principale è il traente.
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Le cambiali: trasferimento
E’ possibile trasferire a terzi gli effetti e, con questi, il diritto di incassarne il valore indicato. Bisogna effettuare una girata: sul retro dell’effetto il beneficiario(girante) obbliga all’obbligato principale di pagare ad un altro soggetto (giratario), che diventa il legittimo possessore dell’effetto. Alla scadenza, il giratario ha il diritto di presentare la cambiale al debitore ed ottenere il pagamento. Il girante diventa responsabile del mancato pagamento del debitore.
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L’incasso delle cambiali:
Spesso l’incasso delle cambiali avviene tramite banche. Presentando la cambiale all’incasso presso la propria banca alcuni giorni prima della sua scadenza, questa si incarica di provvedere alla presentazione dell’effetto. Una volta incassata la cambiale, la banca accredita l’importo corrispondente al conto corrente del beneficiario, al netto delle spese per l’operazione.
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Mancato incasso degli effetti:
Se il debitore all’atto della richiesta di pagamento dichiari di non poter o voler pagare quanto dovuto: Si accorda un ulteriore dilazione al debitore. Rinnovo degli effetti: il debitore restituisce al debitore l’effetto scaduto ottenendone uno nuovo con scadenza posticipata. Si eleva il protesto: incarico al notaio o ad un pubblico ufficiale. Con il protesto il pubblico ufficiale scrive sulla cambiale un breve verbale da cui risulta il mancato pagamento, indicando anche il costo della sua prestazione. Il possessore corrisponde quanto dovuto al notaio;l’importo pagato incrementa il valore dell’effetto. Il protesto è necessario per attivare altri meccanismi legali ad ottenere il pagamento coattivo da parte del debitore.
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Regolamento a mezzo banca: Assegno
Il principale rapporto contrattuale che l’azienda intrattiene con la banca è il conto corrente. Assegno: sulla base del contratto di conto corrente, il cliente può emettere assegni. E’ un titolo di credito emesso dalle banche. Il soggetto ordina alla banca presso la quale detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto, ad un altro soggetto.
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Assegno: requisiti Luogo di emissione; Data di emissione;
L’importo in cifre; L’importo in lettere; Il beneficiario; La sottoscrizione dell’emittente.
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Assegno: Tutti gli assegni recano, di norma, la clausola di non trasferibilità. Gli assegni emessi per un importo pari o superiore a euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e recare la clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere il rilascio di un carnet di assegni in forma libera solo per emissioni di importo inferiore a euro. In tal caso è dovuta un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni assegno. Gli assegni emessi in forma libera possono essere trasferiti mediante girata ma nella girata occorre indicare il codice fiscale del girante.
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Bonifico: Attraverso le banche, previa costituzione di un contratto di conto corrente, è possibile effettuare un pagamento trasferendo contabilmente una somma di denaro tramite il conto corrente. Fondamentale all’esecuzione dell’azione è la conoscenza delle coordinate bancarie del beneficiario.
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Le ricevute bancarie: Le ricevute bancarie non sono titoli di credito, non sono astratte,non possono essere protestate. Le ricevute bancarie sono documenti emessi dalla banca che, riferendosi ad un credito, ne indicano l’ammontare, il debitore, la scadenza. Il creditore chiede alla banca di emettere tale documento (ri.ba) e di curarne l’incasso attraverso la sua rete commerciale. La banca emette le ri.ba, inviandole direttamente al debitore, il quale potrà pagarlo attraverso la sua rete commerciale.
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