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Croce Rossa Italiana Corso di accesso L’Emblema di Croce Rossa

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Presentazione sul tema: "Croce Rossa Italiana Corso di accesso L’Emblema di Croce Rossa"— Transcript della presentazione:

1 Croce Rossa Italiana Corso di accesso L’Emblema di Croce Rossa
Cap. Com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF.AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

2 Assedio di Sebastopoli, Guerra di Crimea (1854-1856)
Durante i combattimenti, personale sanitario russo viene colpito dall’artiglieria mentre è impegnato nell’evacuazione dei feriti Assedio di Sebastopoli, Guerra di Crimea ( ) Il dr. Lucien Baudens scrive: “Questi errori non accadrebbero se, per accordo tra le nazioni, il personale medico indossasse un segno distintivo, uguale per tutti gli eserciti di tutti gli Stati, che li rendesse facilmente riconoscibili da ambo le parti”. Revue des Deux Mondes, Febbraio 1857

3 L’idea di Henry Dunant “Infine, un distintivo, una uniforme o un bracciale potrebbero utilmente essere adottati, così che a chi indossasse tali insegne distintive e universalmente riconosciute, fosse dato il dovuto rispetto.” J. Pictet, “Unpublished documents relative to the founding of the Red Cross. Minutes of the Committee of Five” Revue International de la Croix Rouge, 1949

4 1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art.7
Conferenza diplomatica 1863 – proposte per l’adozione di un emblema protettivo e distintivo universale per le strutture della sanità militare degli eserciti. 1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art.7 “Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di soccorso e le evacuazioni. …Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato… La bandiera ed il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco.”

5 LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876: “(l’utilizzo dell’emblema di croce rossa) ha fino ad oggi impedito alla Turchia di esercitare i suoi diritti sotto la Convenzione, in quanto esso recava grave offesa ai soldati musulmani.” Dispaccio della Sublime Porta al Consiglio Federale, 16 novembre 1876

6 Un simbolo cristiano? Il simbolo della croce da tempo immemorabile simboleggia l’essere umano. Per i cristiani rappresenta la passione di Cristo, anche se la croce abitualmente usata per le torture era a forma di T. I documenti storici non indicano quali motivazioni abbiano spinto i fondatori a suggerire l’utilizzo della Croce Rossa. Nel 1906 fu stabilito che l’emblema dovesse essere considerato un riconoscimento all’apporto dato dalla Svizzera alla nascita e allo sviluppo del Movimento.

7 Conferenze dell’Aja 1899 / 1907 Conferenza di Ginevra 1906 La Turchia intende formalizzare l’emblema della mezzaluna rossa. La Persia chiede di utilizzare un simbolo che rappresenta un leone e un sole rossi. Il Siam vuole introdurre la fiamma rossa. Turchia e Persia utilizzano lo strumento della firma con riserva, il Siam rinuncia. Conferenza diplomatica del 1929 Persia, Turchia, Egitto insistono per considerare l’utilizzo della mezzaluna rossa e del leone e sole rossi un fatto compiuto. La Convenzione viene aggiornata: si ribadisce che l’origine dell’emblema viene ricondotto all’omaggio per la Svizzera, ma si autorizzano gli Stati che utilizzano gli altri emblemi a mantenerli.

8 Conferenza diplomatica del 1929
La Convenzione viene così aggiornata (art. 19): “Come omaggio alla Svizzera, l’emblema araldico della croce rossa su fondo bianco, formato invertendo i colori Federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario militare. Nondimeno, nel caso di Paesi che già utilizzano, al posto della croce rossa, la mezzaluna rossa o il leone e sole rossi su sfondo bianco come segni distintivi, anche questi emblemi saranno riconosciuti ai sensi della presente Convenzione.”

9 Una porta chiusa o socchiusa?
1931 In Palestina nasce la Magen David Adom. 1936 L’ Afghanistan chiede di riconoscere la Mehrab-e-Ahmar. 1977 L’India propone l’utilizzo della Red Sauwastika*. 1979 Lo Zimbawe chiede di adottare la Red Star. *La svastica è un antichissimo simbolo religioso, la cui immagine oggi è tuttavia tragicamente legata alla sua appropriazione, nel secolo scorso, da parte del regime nazista tedesco, responsabile della Shoah.

10 Conferenza diplomatica 1946-1949
Ai delegati si presentano tre opzioni: Accettare la proposta dell’Olanda di un nuovo emblema. Ripristinare la croce rossa come unico emblema. Queste due ipotesi vengono presto abbandonate Dopo accesi dibattiti e discussioni, la proposta è bocciata con un solo voto di scarto (22 no – 21 sì – 7 astensioni). Riconoscere l’emblema della stella di Davide rossa. Israele ratifica le Convenzioni con riserva sull’emblema. Libano e USA obiettano alla riserva con opposte motivazioni.

11 I Convenzione di Ginevra 1949 Capitolo VII – Segno distintivo Art
I Convenzione di Ginevra Capitolo VII – Segno distintivo Art La definizione ricalca praticamente alla lettera quella del 1929 …il segno araldico della croce rossa è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti… …sono ammessi la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi… (nel 1980 la repubblica islamica dell’Iran annuncia l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa ).

12 USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA
Art I Conv. Ginevra E’ destinato ad indicare in tempo di pace l’appartenenza di una persona o un bene al movimento internazionale di Croce Rossa… L’uso ne è autorizzato per attività conformi ai Principi Fondamentali… …deve essere di dimensioni ridotte...

13 USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA
Art I Conv. Ginevra – 1949 Il simbolo protettivo in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita a malati, feriti, naufraghi, personale sanitario e religioso, unità e mezzi di trasporto sanitari, poiché non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità… …deve essere di grandi dimensioni per essere visibile anche a distanza.

14 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle FF.AA. e delle Società di soccorso C.G.I Artt Personale sanitario e religioso permanente delle FF.AA. e delle Società di soccorso C.G.I Artt. 24, 26, 40 Personale sanitario delle FF.AA. impiegato temporaneamente C.G.I Artt. 25, 41 Materiale sanitario delle FF.AA. e delle Società di soccorso C.G.I Artt. 35, 36, 39

15 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
società di soccorso riconosciute, anche di un Paese neutrale, non appartenenti alla C.R G.I Artt. 26, 27 C.I.C.R. organismi internazionali della C.R. e M.R. e loro personale. I P.A.Art. 81

16 Abuso dell’Emblema Art. 53 - I Conv. Ginevra - 1949
Vieta l’uso dell’emblema da parte di privati, società o ditte commerciali che non vi abbiano diritto in virtù della Convenzione. Art I P.A Vieta l’uso indebito del segno distintivo… L. 740 del …(e successivo D.Lgs , nr. 507, art. 62) vieta l’abuso dell’emblema e della denominazione di “Croce Rossa” .

17 Verso un nuovo Emblema Vecchi e nuovi problemi irrisolti: Israele 1949
riserva alla Convenzione / utilizza la Stella di Davide Rossa. Kazakhistan 1993 riserva alla Convenzione / utilizza il doppio emblema – adotta la mezzaluna rossa nel 2001. Eritrea 2000 non pone riserve alla Convenzione / utilizza il doppio emblema.

18 III Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
Il nuovo Emblema 8 dicembre 2005 III Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. EMBLEMA AGGIUNTIVO

19 Il nuovo Emblema Il nuovo Emblema, denominato anche CRISTALLO ROSSO si AFFIANCA e non sostituisce gli emblemi attuali. emblema neutrale e senza alcun possibile riferimento politico, religioso, razziale.

20 Il nuovo Emblema Il nuovo Emblema, denominato anche CRISTALLO ROSSO si AFFIANCA e non sostituisce gli emblemi attuali. emblema neutrale e senza alcun possibile riferimento politico, religioso, razziale.

21 Il Terzo Protocollo del 2005
Strutture sanitarie e religiose delle forze armate delle Parti Contraenti (art.2); SOCIETA’ NAZIONALI DELLE PARTI CONTRAENTI -in base alle normative nazionali e internazionali vigenti- (art.3); Società Nazionali di CR e MR, il CICR e la Federazione in circostanze eccezionali e in via temporanea per garantire la funzione protettiva (art.4).

22 Il Terzo Protocollo del 2005
Art. 3 ... incorporare al suo interno, a scopo indicativo: Un emblema distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra o una combinazione di tali emblemi. Un altro emblema che fosse effettivamente usato da una Alta Parte Contraente e sia stato oggetto di comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti e al CICR attraverso il depositario prima dell’adozione di questo Protocollo. Una Società Nazionale che scegliesse di incorporare all’interno dell’emblema del III Protocollo un altro emblema in ossequio al paragrafo 1 può (…) usare la denominazione di quell’emblema e utilizzarlo dentro i confini nazionali.

23 L’emblema del III Protocollo
Stand della Stella di Davide Rossa (Magen David Adom) – Solferino 2009 Le Società nazionali di Israele e Palestina sono state ammesse nella Federazione Internazionale di CR/MR nel 2006

24 fine


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