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DOMANDA UFFICIO A.M.I esame degli impedimenti assoluti alla registrazione respinta accettata redazione di una relazione di ricerca m.comunitari m. nazionali.

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1 DOMANDA UFFICIO A.M.I esame degli impedimenti assoluti alla registrazione respinta accettata redazione di una relazione di ricerca m.comunitari m. nazionali PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA 3 MESI OPPOSIZIONE marchio anteriore, ecc. accolta respinta

2 DECADENZA DAL DIRITTO DI MARCHIO REGISTRATO (Art.50 Reg.40/94) per NON USO se il marchio è divenuto DENOMINAZIONE ABITUALE se per luso che ne è stato fatto il marchio è tale da POTER INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S se vengono meno le CONDIZIONI PER ESSERE TITOLARE di un marchio comunitario

3 PRECLUSIONE PER TOLLERANZA tollerato per cinque anni consecutivi luso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso SALVO deposito in mala fede

4 CAUSE DI NULLITÀ ASSOLUTA esistenza di un impedimento assoluto mancanza dei requisiti per essere titolare CAUSE DI NULLITÀ RELATIVA esistenza di un impedimento relativo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: a) del diritto al nome, b) del diritto allimmagine, c) del diritto dautore, d) del diritto di proprietà industriale, secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.

5 DOMANDA DI DECADENZA O DI NULLITÀ U.A.M.I. Tribunali dei marchi comunitari azioni in materia di contraffazione domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento

6 MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dellassociazione titolare da quelli di altre imprese le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giu dizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

7 segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. ANCHE però un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo luso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica.

8 regolamento duso indicare le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza allassociazione e, qualora siano previste, le condizioni per lutilizzazione del marchio, comprese le sanzioni.. Il regolamento duso di un marchio di designazione della provenienza geografica dei prodotti o dei servizi deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dellassociazione titolare del marchio

9 trasferimento del marchio comunitario per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato per iscritto, altrimenti nullo registrazione del trasferimento

10 licenza di marchio comunitario per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. esclusive o non esclusive.

11 NOMI A DOMINIO natura rapporto con il marchio registrato la politica di cancellazione- riassegnazione adottata dalla ICANN in caso di conflitto con un marchio registrato

12 nome a dominio identico ad un marchio o ad esso tanto simile da creare confusione chi ha registrato il nome a dominio non vanta né diritti né interessi legittimi nei suoi confronti il nome a dominio è stato registrato ed utilizzato in mala fede -cybersquatting - volontà di ledere un concorrente - attratti utilizzatori verso il proprio sito creando un rischio di confusione con il marchio -utilizzo o preparazioni al fine dellutilizzo del nome a dominio in relazione ad unofferta in buona fede di beni e servizi -notoriamente conosciuto con quel nome a dominio - utilizzo legittimo e corretto del nome a dominio senza intenti di carattere commerciale o lesivi nei confronti del marchio

13 Art. 22. Unitarietà dei segni distintivi 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.


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