La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

IL TERZO SETTORE Perché parliamo di terzo settore?

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "IL TERZO SETTORE Perché parliamo di terzo settore?"— Transcript della presentazione:

0 Monitoraggio e valutazione II- modulo di diritto
I anno laurea specialistica Lezione del 4 maggio 2009 A cura della dott.ssa Cecilia Bondavalli A cura della dott.ssa Bondavalli

1 IL TERZO SETTORE Perché parliamo di terzo settore?
Perché nell’ambito dei servizi sociali il terzo settore ha avuto un ruolo sostitutivo degli enti pubblici, in aree di bisogno lasciate scoperte dal settore pubblico. Si parla di terzo settore per distinguere l’insieme di organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel settore sociale da quelle del mercato e dalla Pubblica Amministrazione. Le organizzazioni senza scopo di lucro perseguono fini pubblici di solidarietà, tipici dell’intervento pubblico, senza rientrare nella P.a. e senza rientrare nei meccanismi economici delle imprese private.

2 Definizione generale di terzo Settore
Con il termine Terzo Settore - sinonimo di privato sociale o economia sociale - si indica quella parte dei soggetti dell’area non- profit comprensivo di una pluralità di forme giuridiche che si caratterizzano per lo scopo non lucrativo dell’attività e per i molteplici settori di intervento. Forme giuridiche: associazioni riconosciute e non Fondazioni Comitati Enti morali e religiosi Organizzazioni di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali

3 Caratteristiche delle organizzazioni del terzo settore
Costituzione formale: sono create formalmente attraverso un atto costitutivo; Natura giuridica privata: le istituzioni non profit non devono far parte del settore pubblico; Autogoverno: sono indipendenti da organismi pubblici o privati a fini di lucro; Assenza di distribuzione di profitto: non devono distribuire ai propri soci o membri i profitti derivanti dall’attività dell’organizzazione, ma devono reinvestirli; Utilizzazione almeno parziale di lavoro volontario: azione volontaria può considerarsi anche il percepire una retribuzione inferiore alla media del mercato A cura della dott.ssa Bondavalli

4 Normativa di riferimento
– Legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative che operano nei paesi in via di sviluppo (ONG); – Legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato; – Legge 381/1991 sulle cooperative sociali; - D.Lgs 460/1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – D.Lgs 153/1999 sulle fondazioni bancarie; – Legge 383/2000 sulle associazioni di promozioni sociali; – Legge 152/2001 sugli Istituti di patronato e assistenza sociale;

5 Organizzazioni non governative
Legge 49/1987 sulla Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e successive modifiche disciplina nell’ordinamento italiano il funzionamento e il riconoscimento delle organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Da tempo si discute della riforma di questa legge che stabilisce i requisiti di idoneità delle associazioni per poter qualificarsi come ong ed essere riconosciute dal Ministero degli esteri (vedi All’articolo 28)

6 Ong nel campo della cooperazione
Articolo 28 Legge Legge 49/1987 Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

7 Ong nel campo della cooperazione
Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
 a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;
 b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;
 c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; 
d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, ne’ siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari; 
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
 g) accettino controlli
periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
 h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
 i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi m corso.

8 Ong in sintesi La sigla ONG significa Organizzazioni Non Governative, con questa espressione in Italia si intendono le associazioni non profit, che si occupano con diverse modalità di solidarietà internazionale e cooperazione nei paesi invia di sviluppo. In Europa invece per Ong si intendono tutte le realtà non profit e non governative e quindi questa sigla ha un significato molto più ampio.

9 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato
Articolo 1 1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

10 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato
Per Organizzazioni di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

11 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato - il volontario
Ai fini di questa legge per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’ organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

12 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato - il volontario
Assicurazione obbligatoria per tutti gli aderenti Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civileverso terzi.

13 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato - registri regionali
La legge 266 del 1991 ha stabilito che ogni Regione deve istituire un registro dove le organizzazioni di volontariato possono iscriversi al fine di ottenere agevolazioni fiscali, contributi pubblici e poter stipulare convenzioni con gli enti. Regione veneto Legge n. 40 del 1993 Al fine dell’iscrizione i requisiti sono i seguenti: Assenza fini di lucro; Democraticità della struttura; Elettività e gratuità delle cariche associative; Prestazioni volontarie

14 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato - registri regionali
Organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale ha diritto ad agevolazioni fiscali ossia è esente dalle imposte in caso di donazioni e testamenti. Per poter stipulare convenzioni con gli enti è necessario che l’organizzazione sia iscritta da almeno 6 mesi e che abbia assicurato tutti i suoi aderenti e dimostri di avere capacità operativa.

15 Legge 11 agosto 1991, n. 266 Organizzazioni di volontariato - i lavoratori
Art 3 comma 4 Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività da essa svolta. L’art 17. Flessibilità nell'orario di lavoro. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

16 Società cooperative in generale
Le società cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, e la disciplina è stata modificata nel 2003. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La caratteristica delle cooperative è quindi rappresentata dal fatto che un individuo vi partecipa non per conseguire un profitto personale ma per ottenere beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal mercato. Articolo 45 della Costituzione - Codice Civile Libro V (Artt ) . A cura della dott.ssa Bondavalli

17 Legge 8 novembre 1991 n. 381 Cooperative sociali
Sono delle società cooperative e sono disciplinate dal codice civile e dalla Legge 381 del 1991. Finalità Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale operando secondo modalità differenti a cui corrispondono due diversi tipi di società.

18 Legge 8 novembre 1991 n. 381 Cooperative sociali - tipo A
Cooperative sociali di "tipo A": possono gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi.

19 Legge 8 novembre 1991 n. 381 Cooperative sociali tipo B
Cooperative sociali di "tipo B": possono svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizi) al fine di inserire, dal punto di vista lavorativo, delle persone svantaggiate. In tal caso, si intendono persone svantaggiate, quelle appartenenti alle categorie seguenti: ▪gli invalidi fisici, psichici e sensoriali ▪gli ex degenti di istituti psichiatrici ▪i soggetti in trattamento psichiatrico ▪i tossicodipendenti ▪gli alcolisti ▪i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari▪i condannati ammessi ad alcune misure alternative di detenzione

20 Legge 8 novembre 1991 n. 381 Cooperative sociali
La normativa fa riferimento, per la disciplina di carattere generale, a quanto previsto per le società cooperative, e alla eventuale disciplina di settore.
 Le cooperative sociali presentano quindi le seguenti caratteristiche: la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale” lo statuto della società può prevedere anche dei "soci volontari" che prestano la loro opera gratuitamente avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute; il loro numero non può essere superiore al 50% del numero totale dei soci e vanno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Le ispezioni ordinarie devono avvenire almeno una volta l'anno
 A cura della dott.ssa Bondavalli

21 Legge 8 novembre 1991 n. 381 Cooperative sociali
Caratteristiche particolari delle cooperative sociali di tipo B: i soggetti svantaggiati devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci; gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché il loro importo non superi determinati limiti e purché la finalità sia quella di creare occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati. Per la stipula delle convenzioni le cooperative devono risultare iscritte nell'albo regionale. Regione Veneto legge 3 novembre 2006 n. 23

22 D.Lgs 460/1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ONLUS, indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

23 Art 10 D.Lgs 460/1997 Art 10 D.Lgs 460/1997 elenca le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: Sono Onlus le Associazioni, i comitati, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedono: A) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: - assistenza sociale e socio sanitaria, - assistenza sanitaria, - beneficenza, - istruzione, - formazione, - sport dilettantistico, - tutela delle cose di interesse storico, della natura e dell’ambiente, - promozione della cultura e dell’arte, - tutela dei diritti civili, - ricerca scientifica di interesse sociale

24 Art 10 D.Lgs 460/ segue B) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; C) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; D) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; E) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; F) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità; G) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; H) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; I) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione ONLUS.

25 Caratteristiche delle ONLUS
Con il D.Lgs 460/1997 viene introdotto 1) il concetto del vincolo alla non distribuzione degli utili tra gli associati e l’obbligo di reinvestimento per la realizzazione delle attività delle organizzazioni 2) Vincolo di trasparenza per le organizzazioni non lucrative (obbligo di redigere un bilancio e un rendiconto annuale) 3) Concessione di alcuni incentivi fiscali per le attività delle onlus 4) Le erogazioni in loro favore sono detraibili dal reddito imponibile di chi le compie.

26 Onlus di diritto Le ONLUS sono una categoria autonoma di enti soggetti a regimi fiscali particolari in relazione alla non-lucratività dell'istituzione. Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto); sono: ▪le organizzazioni di volontariato purchè iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato ▪le ONG ▪le cooperative sociali ▪i consorzi di cooperative sociali formati al 100% da cooperative sociali

27 Non possono essere ONLUS
I soggetti che non potranno mai avere la denominazione di Onlus e le relative agevolazioni: ▪enti pubblici ▪società commerciali, diverse da quelle cooperative ▪fondazioni bancarie ▪partiti e movimenti politici ▪sindacati ▪associazioni dei datori di lavoro e di categoria

28 Anagrafe delle onlus L'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l'anagrafe unica delle ONLUS. Le organizzazioni che intendono iscriversi all’anagrafe delle Onlus sono tenute a inviare la comunicazione raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione.

29 Agevolazioni fiscali La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda: ▪le imposte sui redditi ▪l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ▪altre imposte indirette Dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di ,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%. Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.

30 Associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 328)
Con questa Legge viene espressamente riconosciuto il valore sociale dell’associazionismo quale espressione dei principi di solidarietà, partecipazione, pluralismo e si è favorito il suo rapporto al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

31 Associazioni di promozione sociale
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

32 Non sono Associazioni di promozione sociale
b) Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

33 Non sono Associazioni di promozione sociale
Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. c)

34 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale
L’articolo 3 della Legge prevede che le associazioni di promozione sociale si costituiscano con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Vengono elencati gli elementi obbligatori che devono essere presenti nello statuto (la denominazione; l’oggetto sociale;l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi, l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione, l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale)

35 Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale che vogliono stipulare accordi con gli enti locali e ottenere da questi sovvenzioni e l’utilizzo gratuito di beni immobili devono essere iscritte per più di sei mesi ai REGISTRI REGIONALI oppure al REGISTRO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO nel caso in cui l’associazione operi in 5 Regioni e almeno 20 province Regione Veneto Leggi regionali n. 27 del 13/09/2001 en. 28 del 16/08/2002

36 Differenze tra associazioni promozione sociale e organizzazioni volontariato
1) L’elencazione degli enti che possono assume la denominazione di associazioni di promozione sociale (che d’ora in poi chiameremo più semplicemente associazioni) è più esplicita rispetto a quelle delle organizzazioni di volontariato (organizzazioni) 2) Le organizzazioni di volontariato si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei  propri aderenti. Con riferimento a questi ultimi, la legge 266/91 obbliga il socio volontario a non essere retribuito in alcun modo per l’attività svolta; previsione contraria è deducibile dalla legge 383/00, la quale dispone che le associazioni possono assumere lavoratori persino  ricorrendo ai propri associati. 3) Anche l’atto costitutivo delle organizzazioni prevede un contenuto obbligatorio minimo più ridotto rispetto a quello delle associazioni, per le quali è inoltre richiesta indispensabilmente la forma scritta. A cura della dott.ssa Bondavalli

37 Differenze tra associazioni promozione sociale e organizzazioni volontariato
4) registri: per le organizzazioni è compito  solo delle regioni istituirli, per le associazioni, questo dovere è assolto anche dal Dipartimento per gli affari sociali, con la creazione di un registro nazionale nel quale l’iscrizione è consentita solo alle associazioni di carattere nazionale. 5) Sul piano tributario ed economico, oltre alla previsione  dell’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti e dell’introduzione delle agevolazioni  per le erogazioni liberali a  favore delle associazioni, la disciplina delle organizzazioni risulta essere più favorevole disponendo l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro, di successione e dall’imposta sul valore aggiunto. A cura della dott.ssa Bondavalli

38 Differenze tra associazioni promozione sociale e organizzazioni volontariato
6) la disciplina delle Onlus. le organizzazioni di volontariato possono automaticamente qualificarsi come Onlus senza la necessità di dover adeguare i propri statuti alle disposizioni obbligatorie contenute nell’art. 10 dlgs 460/97; sarà loro applicabile la normativa fiscale delle Onlus, oltre alla prevista possibilità di sceglie se utilizzare, in base a valutazioni soggettive in relazione a ciascuna imposta o tributo, la disciplina di maggior favore contenuta nella legge 266/91. Alle associazioni di promozione sociale invece, viene data la possibilità di svolgere attività anche diverse da quelle indicate dall’art. 10 e di potersi qualificare come Onlus limitatamente alle attività che vi rientrano purchè per tali attività siano rispettati i requisiti statutari ed i vincoli sostanziali richiesti dal regime Onlus e siano tenute scritture contabili separate. A cura della dott.ssa Bondavalli

39 Lavorare o collaborare per un’organizzazione di volontariato
L�OdV iscritta può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare e specializzare l�’attività svolta� (art 3 comma 4 L. 266/91), e �non per l�esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. Veneto n. 40/93). In una OdV iscritta: l’�attività� di volontariato deve essere comunque prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito, sotto il profilo tanto quantitativo tanto qualitativo (cd. principio di prevalenza); i soci/volontari non possono essere assunti e/o retribuiti, poiché l�’attività di volontariato �è �incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale�, e �non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario�, ed � ammessa solo la possibilità� di rimborsare il volontario delle spese effettivamente sostenute e documentate (cd. principio di gratuit�, art. 2, comma 2 e 3 L. 266/91).

40 Grazie per l’attenzione
I anno laurea specialistica Lezione del 18 maggio 2007 A cura della dott.ssa Bondavalli


Scaricare ppt "IL TERZO SETTORE Perché parliamo di terzo settore?"

Presentazioni simili


Annunci Google