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La valutazione degli impatti ambientali

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Presentazione sul tema: "La valutazione degli impatti ambientali"— Transcript della presentazione:

1 La valutazione degli impatti ambientali
Suolo e Rifiuti Dott. Massimo Mariani - ARPAM Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 1 1 1

2 SUOLO Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 2 2 2

3 Definizione di sito (art.240)
ART. 240 (definizioni) Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo ((, materiali di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 3 3 3

4 Definizione di suolo (D.Lgs.152/06 art.5 c.1)
v-quater) 'suolo': lo strato piu' superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; Ancona 14 Maggio 2015 4 4

5 Qualità del suolo e delle acque sotterranee
DM 471/99 in attuazione dell’art.17 del D.Lgs. N.22/97 (Decreto “Ronchi”) di fatto abrogato e sostituito dal D.lgs. 152/2006 p.IV titolo V (artt. 239 e segg.) Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 5 5 5

6 I valori limite Sono contenuti nell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.L.gs. 152/06 Tale allegato consta di due tabelle: La tabella 1 riporta i valori limite per suolo e sottosuolo per 97 parametri suddivisi in due colonne una (colonna A) per siti a destinazione “verde pubblico-residenziale” e una (colonna B) per siti a destinazione “commerciale-industriale” La tabella 2 riporta i valori limite per le acque sotterranee per 92 parametri Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 6 6 6

7 Stralcio delle tabelle
Suoli ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1espressi come s.s.) Suoli ad uso Commerciale o Industriale (mg kg-1 espressi come s.s.) Composti inorganici 1 Antimonio 10 30 2 Arsenico 20 50 3 Berillio 4 Cadmio 15 5 Cobalto 250 6 Cromo totale 150 800 7 Cromo VI 8 Mercurio 9 Nichel 120 500 Piombo 100 1000 11 Rame 600 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 7

8 E per le aree agricole? Nonostante sia stata più volte annunciata, la colonna C (limite per le aree con destinazione agricola) non è mai stata pubblicata. Al momento è consuetudine di ARPAM attribuire alle aree agricole i limiti (più restrittivi) delle aree a destinazione residenziale (colonna A) anche se in qualche caso la magistratura è intervenuta annullando provvedimenti assunti con questa impostazione. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 8 8 8

9 E per i parametri non presenti nelle tabelle cosa si fa?.....
L’Istituto Superiore di Sanità ha emesso un numero molto grande di pareri sul valore limite di sostanze non tabellate sulla scorta di una nota presente nella tabella 2 dell’allegato 5 citato ove si parla di “sostanza tossicologicamente affine”. L’applicazione dei limiti proposti da ISS ha spesso suscitato contenzioso. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 9 9 9

10 Il fondo naturale In alcune aree dell’Italia i suoli presentano, naturalmente, concentrazioni di metalli superiori alle CSC della Tab.1 all.5 al titolo V della parte quarta del D.L.gs. 152/06. Di tali valori va tenuto conto in qualsiasi circostanza (AIA, bonifiche, danno ambientale, gestione terre da scavo) in quanto essendo fondo naturale non si può parlare di sito contaminato; parallelamente nella gestione delle terre da scavo non si può trasportare un terreno con valori superiori alle CSC, anche per un solo parametro anche se per cause naturali, su un sito con tutti i parametri entro i limiti. Nelle acque sotterranee delle Marche sono molto comuni i superamenti delle CSC per Ferro, Manganese e Solfati. Ancona 14 Maggio 2015 10 10

11 Da “Linee-guida VIA” di ANPA
SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO Potenziali effetti negativi • Incremento di rischi idrogeologici conseguenti all’alterazione (diretta o indiretta) dell’assetto idraulico di corsi d’acqua e/o di aree di pertinenza fluviale • Induzione di problemi di sicurezza per abitanti di zone interessate in seguito all'aumento di rischi di frane indotti dal progetto • Erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto solido di corsi d’acqua • Consumi ingiustificati di suolo fertile • Consumi ingiustificati di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali) • Alterazioni dell’assetto attuale dei suoli • Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza • Impegni indebiti di suolo per lo smaltimento di materiali di risulta • Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose Potenziali effetti positivi • Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico esistenti attraverso azioni collegate al progetto • Recupero di suoli fertili • Eliminazione o riduzione di attuali aree con suoli contaminati Ancona 14 Maggio 2015

12 Da “Linee-guida VIA” di ANPA
ACQUE SOTTERRANEE Potenziali effetti negativi • Interferenze negative con le acque sotterranee durante le fasi di cantiere • Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee• • Consumi ingiustificati di risorse idriche sotterranee • Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee di progetto • Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di rifiuti • Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose attraverso lamovimentazione di suoli contaminati • Inquinamento delle acque di falda da sostanze di sintesi usate per coltivazioni industrializzate previste dal progetto Potenziali effetti positivi • Riduzione degli attuali prelievi di acque sotterranee • Uso complessivo più razionale delle risorse idriche • Riduzione dei livelli o dei rischi attuali di percolazione di sostanze pericolose nelle acque sotterranee Ancona 14 Maggio 2015

13 Rapporti tra la normativa sulle bonifiche e la normativa VIA-AIA
Terra e rocce da scavo Relazione di riferimento Danno ambientale Spandimento fanghi e/o fertilizzanti/ammendanti in agricoltura Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 13 13 13

14 Terre e Rocce da scavo excursus storico
La normativa sull’argomento ha visto succedersi nel tempo, a partire dal 1997, numerosi provvedimenti che di fatto hanno delineato un quadro di profonda incertezza interpretativa che a sua volta ha determinato da parte dell’utenza un atteggiamento che ha condotto di fatto ad ignorare queste norme, quasi non esistessero. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 14 14 14

15 Il DM 161/2012 Nel 2012 viene pubblicato il DM n.161 che abroga l’art.186 del D.L.gs. 152/06; il provvedimento è complesso ed articolato e prende in considerazione numerosi aspetti del problema (oggetto dell’intervento, campionamento, verifiche, parametri da anlizzare, ecc.). Si comprende subito che per piccoli interventi comporta adempimenti troppo gravosi. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 15 15 15

16 Terre e Rocce da scavo situazione attuale
E’ stato chiarito che il DM 161/2012 si applica solamente alle opere soggette a VIA o ad AIA con volumi di scavo > 6000 m3 Per tutti gli altri casi vige l’art.41-bis della L.98/2013 che si risolve in un’autocertificazione da parte del produttore/proponente Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 16 16 16

17 Il comma 2 dell’art.41-bis della L.98/2013
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 17

18 TRS - situazione attuale – schema riassuntivo
Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 18 18 18

19 I nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 46/2014
In recepimento della Direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), la parte seconda del D.Lgs. 152/06 è stata profondamente modificata. Tralasciando aspetti anche molto importanti, ai fini della nostra trattazione, evidenziamo la introduzione della c.d. «Relazione di Riferimento» Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 19 19 19

20 Cosa è la Relazione di riferimento (D.Lgs.152/06 art.5 c.1
v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 20 20 20

21 Funzione della RdR Informare: per consentire un confronto tra un “prima” (o un “adesso”) e un “dopo” e poter valutare quale impatto ha avuto l’attività di cui trattasi sulle matrici indagate Ripristinare: per riparare i danni (eventuali) prodotti dalla attività autorizzata Ancona 14 Maggio 2015 21 21

22 Chi riguarda Il DM 272 del 13/11/2014 ha stabilito valori soglia di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate oltre le quali scatta l’obbligo della redazione della RdR Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 22 22 22

23 Contenuti della RdR Per brevità possiamo dire che si tratta di un piano di caratterizzazione a tutti gli effetti, dovendosi specificare una messe di informazioni (si veda la Comunicazione citata) del tutto paragonabile a quelle richieste dal titolo relativo alle bonifiche del D.L.gs.152/06 (storia del sito, metodi campionamento e analisi chimica, informazioni geologiche, ecc.) Ancona 14 Maggio 2015 23 23

24 Quale porzione di territorio indagare
. L’art.12 par.1 lettera d) della Direttiva 2010/75/UE parla di sito di ubicazione della istallazione . Il punto 5.5 della Comunicazione 2014/C 136/01 relativa alle “linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” estende la richiesta di indagini anche alle “aree circostanti” Ancona 14 Maggio 2015 24 24

25 Rapporto tra le prescrizioni della RdR e la normativa sulle bonifiche
Il punto è controverso ; il 24° considerando della direttiva IED afferma che “Conformemente al principio «chi inquina paga», in sede di valutazione del livello di significatività dell’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee causato dal gestore che farebbe scattare l’obbligo di ripristinare il sito allo stato descritto nella relazione di riferimento, è opportuno che gli Stati membri tengano conto delle condizioni di autorizzazione applicate nel corso dell’attività interessata, delle misure di prevenzione dell’inquinamento adottate per l’installazione e dell’aumento relativo dell’inquinamento rispetto al carico di contaminazione indicato nella relazione di riferimento Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 25 25 25

26 Quindi … Potrebbe accadere che alla fine dell’attività, la concentrazione di un inquinante sia maggiore rispetto al quella indicata nella RdR ma entrambe entro i limiti delle tabelle delle bonifiche. Parrebbe che il titolare dell’AIA abbia l’obbligo di bonifica sino ai valori della RdR anche se l’incipit dell’art.9-quinquies dovrebbe evitare ciò («…... Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto,…..) Ancona 14 Maggio 2015 26

27 ART. 300 (danno ambientale)
Il Danno Ambientale ART. 300 (danno ambientale) E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: …. d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 27 27 27

28 Sentenza Cassazione III sez. penale n.36818 del 12.10.2011
L‘accettazione in discarica di rifiuti non conformi ai criteri di accettabilità stabiliti dalla normativa di settore, integra la violazione dell’art.300 e configura quindi l’ipotesi di reato di danno ambientale Ancona 14 Maggio 2015 28 28

29 Testo sentenza — Viene in rilievo, in primo luogo, la censura secondo cui non sussisterebbe danno ambientale, perché la discarica è di per sé un luogo inquinato e perché non risultano specifici pregiudizi a falde acquifere o ad altri fattori ambientali; ne conseguirebbe l'illegittimità della pronuncia di condanna generica al risarcimento di tale danno nonché della liquidazione della relativa provvisionale. La censura è infondata. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'accertata presenza in discarica di rifiuti di tipologia diversa e maggiormente inquinante rispetto a quella per la quale la discarica era stata autorizzata è di per sè sufficiente a configurare un danno ambientale, a prescindere dal fatto che la discarica sia di per sè un luogo inquinato. Trova, infatti, applicazione alla fattispecie in esame il Dlgs n. 152 del 2006, articolo 300, comma 2, lett. d), che configura quale danno ambientale, il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato "al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente". Ciò che rileva ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale è, dunque, non il livello di inquinamento in senso assoluto, ma l'incremento dell'inquinamento rispetto alle condizioni originarie; incremento che nel caso in esame si è certamente verificato, per la presenza in discarica di rifiuti maggiormente inquinanti rispetto a quelli che la discarica, in base alle sue caratteristiche costruttive e operative, è in grado di accogliere. Ancona 14 Maggio 2015 29 29

30 Il D.Lgs.99/92 e il D.Lgs.75/2010 Si tratta di norme che regolano rispettivamente lo spandimento di fanghi da reflui civili o agro-industriali in agricoltura e l’utilizzo di fertilizzanti/ammendanti prodotti utilizzando rifiuti. In entrambi i casi le uniche limitazioni, di fatto, sono costituite dal contenuto di metalli nel materiale da distribuire e, per quello che concerne i fanghi in agricoltura, si presta attenzione anche alla concentrazione di metalli nel suolo Ancona 14 Maggio 2015

31 RIFIUTI Ancona 14 Maggio 2015 31 31

32 La classificazione dei rifiuti
non pericolosi rifiuti urbani I rifiuti speciali ed urbani, a seconda della loro pericolosità sono classificati in: I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in: rifiuti speciali Pericolosi (-domestici) Ancona 14 Maggio 2015 32 32

33 Quando NON si parla di rifiuti
1) Con le esclusioni dell’art.185 Ancona 14 Maggio 2015 33

34 Art. 185 1. Non rientrano …..: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; (58) c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; (58) d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. Ancona 14 Maggio 2015 34

35 Segue Art. 185 2.Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ((o nell'ambito delle pertinenze idrauliche)) ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) AGGIORNAMENTO (58) Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo". Ancona 14 Maggio 2015 35

36 Quando i rifiuti non sono più rifiuti
2) Con i sottoprodotti dell’art.184-bis Ancona 14 Maggio 2015 36

37 Art.184-bis E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Ancona 14 Maggio 2015 37

38 La sentenza «Ramacci» sulla «normale pratica industriale» - Cassazione Penale II sez. Sentenza n …..sebbene la delimitazione del concetto di "normale pratica industria/e" non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura……... Deve propendersi, ad avviso del Collegio, per un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato. Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell'ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 38

39 Quando i rifiuti non sono più rifiuti
3) Con l’ End of waste dell’art.184-ter Ancona 14 Maggio 2015 39

40 Art.184-ter Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. Ancona 14 Maggio 2015 40

41 I regolamenti EoW emanati
Regolamento 333/ per Ferro, Acciaio e Alluminio Regolamento 1179/2012 per Vetro Regolamento 715/ per Rame DM 14 Febbraio 2013, n. 22 ”Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Ancona 14 Maggio 2015 41

42 Ricordare però che … Sia nel caso del sottoprodotto che dell’end of waste se accade che nella gestione di questi “materiali” vi sono problemi di carattere ambientale e/o sanitario, questi tornano ad essere RIFIUTI, con tutte le conseguenze del caso Ancona 14 Maggio 2015 42

43 Lo stoccaggio dei rifiuti
Lo stoccaggio dei rifiuti è un’operazione di gestione e, come tale, normalmente va autorizzata. La normativa, già dai tempi del Decreto «Ronchi» prevedeva due forme di stoccaggio in funzione della successiva fase di gestione: D15 :Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). (All.B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) R13 :Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (All.C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) Esiste una terza possibilità di stoccare i (propri) rifiuti che va sotto il nome di «Deposito temporaneo» che fa eccezione alla regola dell’autorizzazione purché rispetti una serie di condizioni Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 43

44 Attribuzione del codice CER
Sino al 31 Maggio 2015 valgono le disposizioni della Decisione 2000/532/CE. Dal 1 giugno 2015 si debbono applicare i criteri desunti dalla Decisione 2014/955/UE, che come tutte le decisioni è obbligatoria per gli stati membri. Circolano già bozze di un DM di recepimento di cui andiamo ad illustrare i contenuti. Si sottolinea l’importanza, nel panorama giuridico italiano, della corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti: di qui discendono gravi e importanti conseguenze per gli operatori Ancona 14 Maggio 2015 44 44

45 IL DEPOSITO TEMPORANEO
Art.183 c.1 lettera bb): bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; Segue………… Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 45

46 IL DEPOSITO TEMPORANEO
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 46

47 Significato del codice CER
Nasce in ambito Eurostat per scopi eminentemente statistici. Contiene 839 voci che con la decisione 955/2014 divengono 842 (si aggiungono 3 codici pericolosi: , e ) con lievi e ininfluenti modifiche in alcune declaratorie in vari codici preesistenti. In Italia e pochi altri paesi UE si è caricato di significati che originariamente non gli sono stati attribuiti. Basti pensare che tutte le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti fanno riferimento ai codici CER; ne discende che attribuire ad un rifiuto un codice errato conduce subito al reato di gestione rifiuti SENZA autorizzazione. Ancona 14 Maggio 2015 47 47

48 Capitoli dell’elenco rifiuti
Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili Rifiuti della produzione conciaria e tessile Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone Rifiuti da processi chimici inorganici Rifiuti da processi chimici organici Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa Rifiuti dell'industria fotografica Rifiuti inorganici provenienti da processi termici Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica Oli esausti (tranne gli oli commestibili e ) Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne e ) Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Ancona 14 Maggio 2015 48 48

49 Regole per l’attribuzione del codice
1) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Ancona 14 Maggio 2015 49 49

50 Regole per l’attribuzione del codice
2) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Ancona 14 Maggio 2015 50 50

51 Regole per l’attribuzione del codice
3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Ancona 14 Maggio 2015 51 51

52 Regole per l’attribuzione del codice
4) Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase. Ancona 14 Maggio 2015 52 52

53 Ulteriori regole La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nel presente decreto Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso «assoluto», esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso «assoluto», esso è non pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione La classificazione avviene in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, ovvero dal luogo in cui è detenuto il rifiuto. Ancona 14 Maggio 2015 53 53

54 Valutazione delle caratteristiche di pericolo - 1
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Ancona 14 Maggio 2015 54 54

55 Valutazione delle caratteristiche di pericolo - 2
Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova. Ancona 14 Maggio 2015

56 Valutazione delle caratteristiche di pericolo - 3
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva. Ancona 14 Maggio 2015 56 56

57 Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: Ancona 14 Maggio 2015 57 57

58 Voce specchio pericolosa
L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal DPR 254/2003 Ancona 14 Maggio 2015 58 58

59 Voce specchio non pericolosa
Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. Ancona 14 Maggio 2015 59 59

60 Rifiuti contenenti POP’s ex Reg.850/2004 mod. da Reg.1342/2014
I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB( congeneri pcb “dioxin like”) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi. Ancona 14 Maggio 2015 60 60

61 Modifica dell’art.183 Tale novità si inserisce nell’art.183 c.1 lettera bb) punto 1(condizioni del deposito temporaneo) ove la limitazione originariamente dedicata ai soli PCB si è poi estesa ai POP’s indicati dal regolamento 850/2004 e quindi anche alle sue successive modifiche Ancona 14 Maggio 2015 61

62 Leghe metalliche I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*). Ancona 14 Maggio 2015 62 62

63 Note Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: — Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U. — Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. — Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi. Ancona 14 Maggio 2015 63 63

64 Alcune delle note all.VI Reg.1272/2008
B) Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B è utilizzata una denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore deve indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione. D) Alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata». Nota 1 : Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE (tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 64

65 Il Regolamento 1272/2008 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)n. 1907/2006 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 65

66 Norme in vigore dal 1° giugno(1)
Dal 1 giugno 2015 si applicano le nuove norme e non più quelle, molto criticate, stabilite dal DL 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n.116. Si applicano quindi: Il Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo che elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti. Il Regolamento 1342/2014/UE che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP’s) Trattandosi di regolamenti, risultano direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri senza necessità di provvedimenti di recepimento. Ancona 14 Maggio 2015 66 66

67 Norme in vigore dal 1° giugno(2)
Mentre, come già ribadito, dal 1° Giugno 2015 entrerà in vigore anche la Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, che dovrà invece essere introdotta nell’ordinamento nazionale tramite apposito provvedimento. Sta circolando anche una bozza di DM sui sottoprodotti dedicato in particolare a quegli impianti di produzione energetica mediante combustione di biogas o combustione diretta Ancona 14 Maggio 2015

68 Il regolamento 1357/2014 UE L'allegato III della direttiva 2008/98/CE (corrispondente all’allegato I alla parte IV del D.Lgs152/06 – caratteristiche di pericolo per i rifiuti-) è abrogato e sostituito La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), che riflette i progressi tecnici e scientifici (5). Possono cambiare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti Le sigle H divengono HP Possono cambiare alcuni limiti di concentrazione I nuovi limiti non sono assoluti ma sono spesso articolati Ancona 14 Maggio 2015 68 68

69 Un primo esempio: la caratteristica di pericolo HP6
Attuale classificazione H6 Tossico: “ una o più sostanze classificate come molto tossiche (R26, R27, R28; R39) in concentrazione totale > = 0,1% una o più sostanze classificate come tossiche (R23, R24; R25, R33; R39, R48) in concentrazione totale > o = 3%” Nuova classificazione HP 6 “Tossicità acuta”: Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo. I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione: — per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; — per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % ………………… .Continua…………. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 69 69

70 (segue) Un primo esempio: la caratteristica di pericolo HP6
Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 70 70

71 Un secondo esempio: la caratteristica di pericolo HP14
Attuale classificazione: La caratteristica di pericolo H14, secondo quanto stabilito dalla modifica introdotta dalla legge 28/2012, si effettua utilizzando la normativa ADR, cioè la normativa sul trasporto delle sostanze pericolose. Una delle caratteristiche di tale normativa, è che la norma ADR non contempla la tossicità cronica a lungo termine, cioè le Categorie Cronico 3 e 4, e quindi le Frasi di Rischio R52/53, che erano invece contemplate dalla norma in vigore tra l’emanazione del d. lgs. 205/2010 e la legge 28/2012. Nuova classificazione HP 14“Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Nota L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nell’Allegato citato, sono considerate tutte le categorie di tossicità; quindi si tornerebbe al periodo antecedente la L. 28/2012. Nel DM di recepimento della decisione 955/2014 si torna ancora alla classificazione mediante ADR Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 71 71

72 La caratteristica di pericolo HP1- ESPLOSIVO
HP 1“Esplosivo”:rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 72 72

73 HP1- ESPLOSIVO Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 73 73

74 HP1- ESPLOSIVO NON E’ ESPLOSIVO
Per attribuire HP1 occorre conoscere le SOSTANZE presenti nel presunto CER cui attribuire HP1. Per fare un esempio il CER * (componenti esplosivi – ad.es. air bag); di solito contiene sodio azide che è classificata come H300, H400, H410 (EUH032). Per cui: NON E’ ESPLOSIVO Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 74 74

75 La caratteristica di pericolo HP2- COMBURENTE
HP 2“Comburente”:rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 75 75

76 HP2- COMBURENTE Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 76 76

77 HP2- COMBURENTE 160901* Permanganati 160902* Cromati 160903* Perossidi
160904* Ossidanti nas Acido Nitrico > 65% Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 77 77

78 La caratteristica di pericolo HP3- INFIAMMABILE
rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; — rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 78

79 HP3- INFIAMMABILE ………………… .Continua………….
Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3 ………………… .Continua…………. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 79

80 HP3- INFIAMMABILE (segue)
Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 80

81 La caratteristica di pericolo HP4- IRRITANTE – IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI
Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4. Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 81

82 CONCETTO DI «VALORE SOGLIA»
Traduzione dall’inglese di «cut off» ovvero valore di concentrazione del composto al di sotto del quale il contributo è considerato nullo. Concetto applicato anche per le caratteristiche di pericolo HP6 e HP8. Da non confondere con i limiti di concentrazione «threshold», cioè i limiti assoluti da non superare. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 82

83 La caratteristica di pericolo HP5-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. (1) Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 83

84 HP5-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 84

85 La caratteristica di pericolo HP7- CANCEROGENO
“Cancerogeno”:rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 85

86 HP7- CANCEROGENO Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 86

87 La caratteristica di pericolo HP8- CORROSIVO
“Corrosivo”:rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 87

88 La caratteristica di pericolo HP9- INFETTIVO
“Infettivo”:rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri. Nel caso dell’Italia il DPR 254/2003 Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 88

89 La caratteristica di pericolo HP10- TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
“Tossico per la riproduzione”:rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 89

90 HP10- TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 90

91 Il caso del Piombo Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 91

92 Conseguenze Di fatto per il Piombo, dal 1° Giugno abbiamo limiti più bassi rispetto a prima e per di più riferiti al metallo non al composto per cui è possibile che un rifiuto da non pericoloso divenga pericoloso per effetto delle nuove norme di classificazione. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 92

93 La caratteristica di pericolo HP11- MUTAGENO
“Mutageno”:rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 93

94 HP11- MUTAGENO Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 94

95 La caratteristica di pericolo HP12- LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA’ ACUTA
“Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido. Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 95

96 La caratteristica di pericolo HP13 - SENSIBILIZZANTE
“Sensibilizzante”:rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 96

97 La caratteristica di pericolo HP15 - “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 97

98 HP15 - “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 98

99 Conclusioni Non si può fare in generale l’equivalenza Hx=HPx se non in pochi casi (HP1, HP7, HP9, HP11, HP12). Attenzione per HP13 e HP14 dove vi potrebbero essere le più grosse differenze fra la classificazione ante e post Decisione 1357/2014/UE. Ancona 14 Maggio 2015

100 FINE Ancona 14 Maggio 2015 Ancona 14 Maggio 2015 100


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