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Inquinamento idro-termico da centrali termoelettriche

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Presentazione sul tema: "Inquinamento idro-termico da centrali termoelettriche"— Transcript della presentazione:

1 Inquinamento idro-termico da centrali termoelettriche
Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di Impatto Ambientale Modulo A: Pianificazione Energetica Ing. Giorgio Baldinelli a.a Inquinamento idro-termico da centrali termoelettriche

2 Legislazione sulle acque di scarico
La guida è costituita dal Decreto Legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.

3 Legislazione sulle acque di scarico
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del succitato decreto.

4 Legislazione sulle acque di scarico
Le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 5 e 3/A dell'allegato 5, le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo allegato 5.

5 Legislazione sulle acque di scarico
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

6 Legislazione sulle acque di scarico
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

7 Legislazione sulle acque di scarico
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione riportati nella tabella 3 dell’Allegato 5 del Decreto o alle relative norme disposte dalle regioni. I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo, al fine di verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi.

8 Legislazione sulle acque di scarico: temperatura
Si riportano i limiti prescritti nella tabella 3 esclusivamente per quanto riguarda il valore della temperatura in quanto per le centrali termoelettriche il parametro da controllare nelle acque di scarico è proprio la temperatura: Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

9 Legislazione sulle acque di scarico: temperatura
Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all’assenso del soggetto che gestisce il canale.

10 Legislazione sulle acque di scarico: temperatura
Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

11 Legislazione sulle acque di scarico: portata di prelievo
Il prelievo d’acqua dai bacini è regolata dal valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV). Tale concetto è stato introdotto dalla legge 18/05/1989 n.183 e ripreso nel D.L. 12/07/1993 e riconfermato nella legge 05/01/1994 n.36 e n.152 del 1999. Il Deflusso Minimo Vitale regolamenta i prelievi d’acqua dai fiumi permettendo che ne resti una quantità idonea a garantire la vita, a permettere un uso turistico degli stessi corsi d’acqua, in definitiva a garantire il rispetto dell’ambiente.

12 Legislazione sulle acque di scarico: portata di prelievo
Il DMV viene introdotto per salvaguardare le seguenti caratteristiche dei corsi d’acqua: biocenosi acquatiche naturali; funzione del corpo idrico nell’ecosistema complessivo; valenze paesaggistiche; eventuali utilizzazioni in alveo (uso sportivo).

13 Legislazione sulle acque di scarico: portata di prelievo
Le diverse caratteristiche dei corsi d’acqua, delle condizioni meteorologiche, delle modalità di sfruttamento, hanno portato a definire molteplici criteri di calcolo per quantificare il deflusso minimo vitale, rendendo necessaria un’adeguata sperimentazione per avere un criterio oggettivamente equilibrato di definizione del deflusso minimo vitale.

14 Legislazione sulle acque di scarico: portata di prelievo
Criteri di calcolo Sui corsi d’acqua di competenza della Regione dovranno essere garantite portate minime residue adeguate, da valutarsi di volta in volta dagli organi preposti alla tutela dell’ambiente. In assenza di tali determinazioni dovrà comunque essere garantito un deflusso minimo non inferiore al valore corrispondente ad un contributo unitario di 6 l/s per kmq di bacino sotteso.


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