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La riforma del sistema regionale di welfare lucano Percorso formativo di diffusione dei contenuti della L.R. N.4 del 14 febbraio 2007 La legge regionale.

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1 La riforma del sistema regionale di welfare lucano Percorso formativo di diffusione dei contenuti della L.R. N.4 del 14 febbraio 2007 La legge regionale 4/2007 Finalità e obiettivi Potenza, 16 dicembre 2008 Francesca Zampano Staff progetti Formez per il welfare Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

2 PARTE PRIMA La riforma del sistema regionale dei servizi sociali e socio-sanitari Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

3 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali Le riforme degli anni Novanta La legge 142/1990, la legge 59/1997, il decreto legislativo 112/1998 il TUEL 267/2000 il federalismo amministrativo a Costituzione invariata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

4 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) sussidiarietà con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

5 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) completezza con l’attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di programmazione e delle funzioni amministrative non assegnate secondo il principio della sussidarietà Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

6 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) efficienza ed economicità con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

7 sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

8 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) adeguatezza in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata, l’esercizio delle funzioni Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

9 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) responsabilità e unicità dell’amministrazione Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

10 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche degli enti riceventi Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

11 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

12 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali I principi (art. 4, comma 3, legge 59/1997) autonomia organizzativa, regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

13 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali Il sistema di ripartizione previsto dalla legge 59/1997 si attua con il decreto legislativo 112/1998 Sviluppo economico e attività produttive Territorio, ambiente e infrastrutture Servizi alla persona e alla comunità Polizia amministrativa regionale e locale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

14 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali ridefinizione delle sedi istituzionali di concertazione Conferenza Stato-Regioni Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali Conferenza Unificata Decreto 281/1997 Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

15 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali Il Testo Unico 267/2000 Le Regioni disciplinano le funzioni amministrative attribuite ai Comuni definendo anche l’ambito ottimale per l’esercizio delle stesse La titolarità della funzione amministrativa in materia di servizi sociali è dei Comuni Modifica dei sistemi e delle procedure di controllo Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

16 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La legge 328/2000 Funzioni dei Comuni (art. 6) Titolarità della funzione amministrativa Concorso alla programmazione regionale Programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi Erogazione dei servizi Autorizzazione, accreditamento, vigilanza Definizione dei criteri per l’accesso ai servizi Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

17 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La legge 328/2000 Funzioni delle Province (art. 7) Concorso alla programmazione regionale Raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse Analisi dell’offerta Promozione di iniziative di formazione Partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

18 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La legge 328/2000 Funzioni delle Regioni (art. 8) Programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica sull’attuazione Determinazione degli ambiti territoriali Definizione delle politiche integrate (ambiente, sanità,istituzioni scolastiche, lavoro, tempo libero, trasporti, comunicazioni) Promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica Promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi Promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione Definizione dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

19 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La legge 328/2000 Funzioni delle Regioni (art. 8) Definizione dei requisiti di qualità per la gestione Definizione dei criteri per la concessione dei titoli Definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni Predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento Determinazione dei criteri per la determinazione delle tariffe Esercizio dei poteri sostitutivi per gli enti locali inadempienti Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

20 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La legge 328/2000 Funzioni dello Stato (art. 9) Poteri di indirizzo e coordinamento Determinazione dei principi e degli obiettivi di politica sociale – Piano nazionale Individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni Fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione Determinazione dei requisiti e dei profili professionali Esercizio dei poteri sostitutivi per le Regioni inadempienti Riparto del Fondo nazionale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

21 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La riforma del Titolo V della Costituzione Legge costituzionale n. 3/2001 Sussidiarietà Pari dignità istituzionale Eguale partecipazione nella composizione della Repubblica La Costituzione comune fonte normativa Abrogazione dei poteri di controllo Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

22 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La riforma del Titolo V della Costituzione Legge costituzionale n. 3/2001 In materia di servizi sociali (materia residuale) competenze esclusive alle Regioni, fatta eccezione per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

23 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali La riforma del Titolo V della Costituzione Legge costituzionale n. 3/2001 Livelli essenziali (art. 22 comma 4° legge 328/2000) Servizio sociale professionale Servizio di pronto intervento Assistenza domiciliare Strutture residenziali e semiresidenziali Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

24 Il sistema di competenze tra Stato, Regioni, Enti Locali BASILICATA *legge regionale n. 25 DEL 19 MAGGIO 1997 abrogata dall’art.32 della legge regionale n. 4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

25 LA LEGGE REGIONALE N. 4 del 14 FEBBRAIO 2007 ABROGA LA L.R. 25_97 E TUTTE LE NORME CONTRASTANTI E DIFFORMI Art.32 LE NORME DELLA L.R.4\2007 si armonizzano e si integrano con quelle contenute nella Legge 328/2000 e nel D. Lgs. 229/1999. ad esse fanno rinvio per quanto non espressamente previsto e laddove applicabili e congruenti Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

26 Struttura e articolazione del testo normativo TITOLO I Disposizione generali – Artt.1-7 in particolare l’Art. 1 individua principi, finalità e ambito di competenze della “rete regionale integrata” TITOLO II Assetto istituzionale ed organizzativo – Artt. 8 – 14 TITOLO III Strumenti di programmazione, monitoraggio e valutazione – Artt. 15 – 20 TITOLO IV Funzioni di regolazione amministrativa – Artt. 21– 24 TITOLO V Risorse umane e finanziarie – Artt. 25 – 27 TITOLO VI Ipab – Artt. 28 - 30 TITOLO VII Disposizioni finali – Art. 31 - 33 Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

27 Rete Regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale Gli Attori. Qualità sociale Gli strumenti/ i metodi I diritti Le Politiche Le Risorse Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

28 Le finalità Art.1 DIRITTI SOCIALI  La Regione RICONOSCE, TUTELA e PROMUOVE i DIRITTI SOCIALI mediante l’attivazione di servizi e interventi improntati a principi di: Universalità; Selettività; Responsabilità ed Equità Diritti riconosciuti alla generalità dei consociati ma con accesso prioritario rispetto alle condizioni di bisogno e prevedendo meccanismi di partecipazione e/o compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni UNIVERSALISMO SELETTIVO Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

29 Art.1, comma 2 La legge delinea e regola la RETE al fine di: 1)Garantire l’effettiva tutela dei diritti e paritarie condizioni di accesso 2)Favorire i processi di inclusione di tutti i soggetti a rischio di “emarginazione” 3)Assicurare la continuità dei servizi 4)Qualificare e accrescere l’economia sociale regionale La RETE “ organizza e coordina ” gli interventi sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e socio-lavorativi realizzati da enti pubblici, privati e del privato sociale La norme si armonizzano e si integrano la normativa nazionale in vigore (L.328/2000 e D. lgs.229/1999) e ad esse espressamente rinviano laddove non espressamente previsto.

30 * cfr. art. 1, comma 3 ….. realizzati da Enti Locali, ASL e altre Istituzioni Pubbliche ovvero affidati,con le modalità previste dalla legge, ai soggetti sociali e comprendenti tutte le attività relative alla predisposizione e all’erogazione di servizi ….. o prestazioni occorrenti alle persone e alla famiglia nel corso della vita. LA RETE REGIONALE ORGANIZZA SUL TERRITORIO GLI INTERVENTI … Terzo settore Cittadini singoli Formazioni sociali Comuni Asl Province Altre Istituzioni competenti per materia Regione Cooperazione Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

31 Le direttrici della legislazione regionale in linea con la normativa nazionale  rimettere il cittadino al centro delle politiche  passare dall’assistenza alla inclusione (da logiche riparative a logiche preventive)  promuovere una integrazione reale e piena delle politiche territoriali economiche, sociali, culturali  valorizzare la leva del contrasto alle povertà (rif. al programma “Cittadinanza Solidale: L.R. 3/2005) per mettere a sistema azioni innovative di inclusione sociale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

32 I Principi Art. 2 La rete persegue le finalità della legge attraverso i seguenti STRUMENTI:  Erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale  Coordinamento e integrazione delle politiche (sociali, sanitarie, del lavoro, dell’ambiente, della formazione, dell’istruzione, della casa, dei trasporti, del tempo libero e della cultura)  Osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale per promuovere le capacità di iniziativa degli attori sociali e la responsabilizzazione delle istituzioni locali  Esaltazione del ruolo delle comunità locali ( tavoli di concertazione – Tavolo A)  Promozione della partecipazione attiva dei cittadini (singoli e associati) ai fini della formazione di una domanda sociale e autonoma (Tavolo B)  Leale concertazione e cooperazione tra i livelli istituzionali e tra questi e le organizzazioni territoriali  Adozione di strategie della promozione e della prevenzione quali criteri prioritari di approccio Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

33 I Principi Art. 2 La rete persegue le finalità della legge attraverso i seguenti strumenti:  Sostegno all’occupazione femminile e alle politiche di conciliazione  Attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione e perseguimento sistematico della domiciliarità degli interventi  Valorizzazione della vita familiare e della stabilità delle relazioni, promozione delle condizioni di vita autonoma TUTTI I SOPRAELENCATI PRINCIPI RICHIAMANO E IN QUALCHE MODO SI RICOLLEGANO ALLA GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

34 I risultati attesi  Allargamento dell’area dei DIRITTI e dell’INCLUSIONE per il benessere, familiare, personale e comunitario (attraverso i lep) Ampliamento delle tipologie di servizi  Promozione della CITTADINANZA ATTIVA e dell’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ (concertazione e coprogettazione degli interventi)  Rafforzamento del ruolo della SOCIETÀ CIVILE e degli ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE, degli UTENTI, delle PROFESSIONI (attuazione del principio i sussidiarietà)  Realizzazione di politiche di INTEGRAZIONE con i settori della sanità, dell’educazione e dell’istruzione, della formazione e del lavoro, del tempo libero, delle comunicazioni e della cultura, della mobilità, dell’urbanistica e dell’ambiente Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

35 Ruolo degli attori sociali e dei soggetti privati per lo sviluppo della rete Art.2, comma 2 complementari pari dignità  Valorizzazione dell’apporto innovativo del TERZO SETTORE e pieno coinvolgimento dei SOGGETTI PRIVATI che realizzano attività complementari e di pari dignità rispetto a quelle dei soggetti pubblici. Il soggetto pubblico è tenuto a garantire:  La partecipazione ai processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche  L’attivazione di appropriate forme di collaborazione e di intesa per lo sviluppo dell’offerta di servizi ANCHE ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE CONGIUNTA (percorsi di co-progettazione )  La promozione di attività finalizzate all’incremento di capitale sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

36 I livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali Art. 3 La rete regionale assicura l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali funzionalmente integrati coi i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie Rif. Art. 117, co. 2 lett. M Cost, art. 22 L.328/2000, DPCM 3082001 CARATTERISTICHE DEI LIVEAS multidimensionalità adattabilità, personalizzazione e appropriatezza Diritto alla prestazione Garanzia di qualità Tipologie di offerta Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

37 Aree di erogazione dei LIVEAS e aree di policy Informazione, supporto e presa in carico (l’ACCESSO) Sostegno alle responsabilità familiari Azioni e servizi di sostegno agli anziani Misure di contrasto alla povertà Supporto alle persone con disabilità Interventi a sostegno della vita autonoma Prevenzione e trattamento delle devianze e delle dipendenze Reinserimento sociale Integrazioni degli immigrati e dei soggetti a rischio di esclusione Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

38 Il sistema di competenze regionale per i LIVEAS Programmazione regionale _ Criteri di finanziamento, priorità, soluzioni operative e caratteristiche quantitative e qualitative, omogeneità della distribuzione Programmazione locale _ concreta erogazione delle prestazioni con particolare attenzione alle pari opportunità nell’accesso che sono garanzia dell’effettività e della reale fruibilità dei servizi Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

39 Interventi organici per la non autosufficienza Art 4 1.ORGANICO COMPLESSO di interventi per la tutela dell’autonomia possibile; 2.Definizione di non autosufficienza 3.Istituzione Fondo speciale per la non autosufficienza diretto principalmente a finanziare la personalizzazione e la domiciliarità degli interventi 4.IL Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla persona definisce: Tipologie di interventi, criteri e modalità di accesso, indirizzi operativi per la personalizzazione, aree e priorità di intervento, criteri di riparto delle risorse, monitoraggio e verifica 5.Il Piano intercomunale dettaglia le modalità organizzative dell’attuazione degli interventi e garantisce il raccordo tra i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della non autosufficienza 6.Le Aziende Sanitarie istituiscono apposite strutture e consolidano (se già esistenti) le Unità Operative Ospedaliere incaricate di garantire il raccordo tra ospedali e territorio. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

40 In ciascuno degli ambiti socio-territoriali è assicurata l’attivazione dei seguenti servizi e strutture Art.3, comma 3 (Omogeneità del sistema di offerta) Segretariato sociale e servizio sociale professionale Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza Servizi di supporto ai minori sotto tutela Servizi di assistenza domiciliare Servizi socio-educativi Strutture residenziali e semi residenziali Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

41 Diritti dei cittadini e “degli utenti” Art.5 Universalismo selettivo con priorità di accesso alle persone in condizione di povertà e/o non autosufficienza Concorso alla copertura del costo delle prestazioni Massima attenzione all’Accesso Il Difensore Civico regionale diviene il garante del rispetto dell’effettiva accessibilità dei servizi e della concreta erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

42 CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI Art.6 Deve essere adottata da tutti i soggetti erogatori e costituisce il requisito indispensabile per: autorizzazione, accreditamento e vigilanza Gli indirizzi per la sua redazione sono emanati dalla Regione che provvede pure alla definizione del “Catalogo delle prestazioni sociali fruibili” STRUTTURA E CONTENUTO Caratteristiche delle prestazioni Tariffe Standard di qualità Organizzazione del soggetto erogatore Organizzazione del sistema di accesso* Tutela degli utenti in caso di disservizio Rispetto dei contratti di lavoro OGNI ULTERIORE ELEMENTO DI CONOSCENZA UTILE A GARANTIRE L’ACCESSO AL SERVIZIO E L’EVENTUALE SCELTA TRA Più TIPOLOGIE DI SERVIZI Forme di valutazione della customer satisfaction

43 TITOLO II – Assetto istituzionale Funzioni dei Comuni (art. 8) I Comuni sono titolari della programmazione, dell’attuazione e della valutazione a livello locale degli interventi sociali e socio-sanitari di concerto con le ASL La Conferenza istituzionale d’Ambito è la sede permanente di governo, concertazione e controllo ed è aperta alla partecipazione attiva dei cittadini, delle formazioni del terzo settore e delle organizzazioni sindacali In particolare i Comuni:  Adottano il Piano Intercomunale dei servizi e degli interventi  Approvano la C onvenzione per la gestione associata  Definiscono i procedimenti e le relazioni con l’Ufficio del Piano Sociale  Adottano regolamenti unici per la gestione integrata della rete e l’accesso ai servizi  Assumono la Carta della Qualità dei servizi sociali  Esercitano le funzioni amministrative loro proprie e provvedono, in sede locale, al coordinamento delle politiche  ISTITUISCONO SEDI PERMANENTI DI CONCERTAZIONE CON LE FORMAZIONI DEL TERZO SETTORE, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI CHE OPERANO A LIVELLO LOCALE

44 Funzioni delle Province Art.9 Le Province partecipano attivamente alla costruzione e al potenziamento della rete e, in particolare, alla realizzazione dei seguenti interventi a.Formazione e attuazione degli strumenti di programmazione regionale b.Raccolta dati e svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio c.Realizzazione e gestione del SIS d.Integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari con le attività di formazio ne e orientamento professionale e.Organizzazione, di concerto con la regione, delle iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale dei servizi integrati f.Controllo sulle Carte della Qualità dei servizi sociali g.Sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, in collaborazione Comuni e ASL Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

45 Funzioni delle Province Art.9 LE PROVINCE SVOLGONO FUNZIONI PERMANENTI DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA’ DEI COMUNI ASSOCIATI E PROMUOVONO INIZIATIVE DI PARTENARIATO ISTITUZIONALE A SOSTEGNO DEI Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari Fondamentale apporto delle Province in termini di coordinamento degli Ambiti socio- territoriali Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

46 Funzioni della Regione Art. 10 Funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo Istituzione di apposita Cabina di Regia Regionale Istituzione della Consulta permanente per la programmazione sociale e sanitaria LA REGIONE PROMUOVE LA RETE E COORDINA I SOGGETTI E GLI STRUMENTI DELLA CONCERTAZIONE  definisce gli ambiti socio-territoriali (facendoli coincidere con i distretti socio-sanitari - lett.a) e gli strumenti ( indirizzi di attuazione per i Comuni e direttive vincolanti per le Asl) per la gestione unitaria ed integrata dei servizi – lett.d  adotta e attua il Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona - lett.b e assegna le risorse – lett K  attiva le sedi della concertazione e consultazione con le forze sociali – lett. c ed emana indirizzi per la composizione e l’elezione delle consulte territoriali  Assicura le attività di formazione –lette (Province) e sviluppa azioni di supporto e assistenza tecnica agli uffici di piano* (individua criteri di competenza e professionalità dei Coordinatori Tecnici degli Uffici) –lett f Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

47 Funzioni della Regione Art. 10  garantisce la fruibilità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (evidente richiamo al PUA da parte del legislatore regionale)  Fornisce lo schema generale per la Carta della qualità dei Servizi e cura la redazione del Catalogo delle Prestazioni Sociali  definisce tipologie, procedure, requisiti e criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza sulle strutture e sui soggetti erogatori dei servizi  Stabilisce criteri e indirizzi per l’individuazione di modalità omogenee di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni  Istituisce l’Albo dei soggetti erogatori e degli attori sociali (già individuati e definiti dalla normativa regionale)  Istituisce e disciplina l’OSR (in corso di definizione e costituzione)  Istituisce e coordina il SIS (di concerto con le province e in stretto contatto con l’Osservatorio)  Emana Linee guida per la definizione e implementazione della Cartella Sociale da parte di Comuni (rectius Ambiti socio-territoriali) e ASL Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

48 Competenze della GIUNTA REGIONALE (Art. 10, COMMI 3 E 4)  Attivazione di un tavolo permanente di coordinamento interdipartimentale delle strutture preposte all’attuazione delle politiche di salute e benessere, dell’ambiente, della formazione e della scuola, della casa, del lavoro, della cultura  Esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e eventuali poteri sostitutivi attraverso la nomina di Commissari ad acta Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

49 Compiti delle Aziende Sanitarie Locali Art. 11 LE ASL RICONOSCONO IL RUOLO ASSEGNATO AI COMUNI DALLA L. 328_2000 (TITOLARITà DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITà DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI IN ESECUZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETà VERTICALE) E adottano le misure necessarie per affrontare in ottica organica i bisogni sanitari, socio-sanitari e sociali dei cittadini (evidenti richiamo all’UVI) A tal fine le ASL (in numero di 2 a far data dal 1 gennaio 2009) stabiliscono rapporti di collaborazione leale e attiva con i Comuni assicurando le attività sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria (secondo quanto previsto dal D.lgs. 229/99) in modo da garantirne la piena integrazione con le attività sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

50 Compiti delle Aziende Sanitarie Locali Art. 11, comma 2 LE ASL, ai fini delle procedure di programmazione locale – Piani Intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari –ISTITUISCONO APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO CON RISORSE SUDDIVISE PER DISTRETTO DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI (NOTA: l’ordine di espressione non è casuale) Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

51 GLI STRUMENTI E I METODI DI LAVORO La Governance dell’Ambito Socio-Territoriale Combinato disposto Art. 12 L.R. 4/2007 e Art. 4 L.R. 12/2008 Artt. 13 e 14 L.R. 4/2007  Ambito Socio-Territoriale coincidente con il Distretto socio-sanitario e con l’ente intermedio “istituendo” (Comunità Locale) che sostituirà le Comunità Montane  2 ASL articolate in Distretti territoriali denominati “Distretti della Salute”, a loro volta suddivisi in USIB (Unità per i Servizi Integrati di Base)  Conferenza istituzionale  Ufficio del Piano Sociale  Gestione integrata e coordinata degli interventi  Cooperazione interistituzionale e tra pubblico e privato  Concertazione Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

52 Titolo III Strumenti di programmazione, monitoraggio e valutazione Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

53 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale piano integrato sociale e sanitario Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

54 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale concertazione istituzionale e territoriale parere preventivo della Consulta permanente per la programmazione sociale e sanitaria (art. 17) Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

55 Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità CABINA DI REGIA Coordinata dalla Direzione Generale Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale FORMEZ Altri Uffici del Dipartimento Coinvolti per competenze - Ufficio Politiche della Prevenzione Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e Lavoro - Ufficio Formazione ed Aggiornamento e Politiche del Personale del Servizio Sanitario Regionale - Ufficio Questioni Giuridiche Amministrative dei Settori Sociosanitario e Sanitario, Politiche del Personale in convenzione con il SSR, Autorizzazione e Accreditamento Strutture Stabilmente coinvolti Ufficio Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari - Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No Profit e Concessioni Benefici Economici - Ufficio Gestione Interventi Assistenziali, Sociosanitari e di Solidarietà Sociale - Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi Risorse finanziarie - Ufficio Risorse Finanziarie e Investimenti del Sistema Salute

56 Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità Altri enti ASL CABINA DI REGIA Coordinata dalla Direzione Generale Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale Attori coinvolti Tavolo A Tavolo B Enti Locali Regione Associazioni Istituzioni di Tutela Imprese Sociali Sindacati

57 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano a.gli obiettivi di affermazione e garanzia dei diritti di cittadinanza sociale di cui al Tit. I della presente legge, emergenti dalla rilevazione sistematica delle esigenze e dei bisogni della comunità regionale; b. gli indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari e con gli interventi formativi, educativi, culturali ed occupazionali; c. gli standards quantitativi e qualitativi dei servizi e degli interventi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché i criteri di efficacia e di efficienza da rispettare; d. l’impostazione dei servizi e interventi di cui al precedente art. 4 (NON AUTOSUFFICIENZA); Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

58 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano e.il quadro delle risorse professionali corrispondente alla natura ed al volume delle attività da realizzare; f. l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione della presente legge, i criteri di riparto del Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale di cui al successivo art. 27, le misure premiali di incentivazione del cofinanziamento da parte dei Comuni; g.gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti alla copertura del costo delle prestazioni sociali, nonché le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali comunali; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

59 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano h.gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni regionali di promozione e di innovazione, ivi comprese quelle attinenti all’educazione e alla comunicazione sociale; i. i meccanismi di valutazione e di monitoraggio dell’attuazione del piano in relazione agli indicatori di esito e di benessere sociale adottati. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

60 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano a.gli obiettivi generali di politica della salute da perseguire in relazione alle dinamiche demografiche, epidemiologiche, ambientali e socio-culturali della società regionale; b. i livelli omogenei di assistenza da assicurare sul territorio regionale e i parametri di appropriatezza degli interventi; c. i criteri generali di finanziamento dei servizi del sistema sanitario regionale; d. le coordinate dei Piani Attuativi Locali e gli standard di efficienza organizzativa e produttiva delle Aziende sanitarie; e. il campo di erogazione ed il quadro di evoluzione dei servizi ospedalieri e di quelli territoriali; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

61 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano f.le forme del rafforzamento strategico delle cure primarie e della domiciliarità degli interventi; g.gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni sistematiche di prevenzione; h. gli spazi e le metodiche di applicazione del governo clinico; i.gli interventi di igiene e sanità pubblica e le azioni connesse alle misure di salvaguardia ambientale; j.il piano degli investimenti strutturali e tecnologici necessari allo sviluppo del sistema; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

62 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano k. il piano degli interventi formativi e delle attività di ricerca e sperimentazione; l. gli strumenti di governo della domanda, della comunicazione e della partecipazione; m. i progetti speciali di promozione della salute all’interno della comunità regionale. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

63 Art. 15 Programmazione regionale Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona Contenuti del Piano Relazione sociale Analisi dei Bisogni Monitoraggio stato di attuazione dei Piani di Zona Indirizzi sugli assetti organizzativi e gestionali Linee guida PISS Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

64 Piano Regione della Salute e dei Servizi alla Persona (ma anche i PISS) Soggetti alla clausola valutativa di cui all’art. 20 della legge regionale Devono prevedere sistemi di valutazione, procedure relative alla verifica e al controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi, aperti alla collaborazione Ogni triennio è previsto un rapporto di valutazione che illustri lo stato di attuazione della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti dall’attuazione delle politiche sociali integrate il quadro del finanziamento del sistema integrato e l’andamento della spesa e degli investimenti in campo sociale il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l’ampiezza e qualità delle prestazioni assicurate il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di sviluppo dell’economia sociale le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali operanti nella rete regionale integrato l’impatto di genere delle politiche sociali integrate Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

65 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Adottato dall’Ambito Socio-Territoriale mediante Accordo di Programma Sottoscritto dai Sindaci, dai Direttori Generali e da altri soggetti pubblici Unifica e sostituisce il Programma delle Attività Territoriali e il Piano Sociale di Zona Si integra con apposite intese con i Direttori degli Istituti e servizi penitenziari Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

66 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Procedure La proposta di PISS è predisposta mediante l’attivazione di tavoli di concertazione istituzionale e sociale, è oggetto di istruttoria pubblica di consultazione e coprogrammazione, indetta dalla Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio- Territoriale, alla quale partecipano i soggetti pubblici e sociali, le amministrazioni interessate, le organizzazioni sindacali, le formazioni del terzo settore e le associazioni delle famiglie di utenti Principio di sussidiarietà Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

67 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Procedure Verifica e valutazione con le stesse modalità operative della consultazione e della coprogrammazione Principio di sussidiarietà Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

68 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Contenuti a.gli obiettivi di politica di promozione e protezione sociale connessi con le caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio e coordinati con gli indirizzi della programmazione regionale; b. l’organizzazione locale dei servizi sociali integrati e le modalità di erogazione dei medesimi per garantire i livelli essenziali di assistenza, la presa in carico delle persone, la continuità assistenziale; c.l’attivazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al precedente art. 3 comma 3; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

69 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Contenuti d. i fabbisogni dei servizi e delle strutture da attivare a gestione diretta o autorizzata; e. l’introduzione di eventuali articolazioni organizzative subdistrettuali, ove necessarie; f. l’individuazione di eventuali aree integrative di intervento rispetto a quelle enumerate al precedente art. 3 comma 2; g. le forme e i contenuti dell’integrazione dei servizi sociali con quelli sociosanitari e sanitari di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale, oltre che i servizi educativi e sociali delle altre istituzioni pubbliche; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

70 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Contenuti h. le modalità organizzative dei servizi e interventi di cui al precedente art. 4; i.la dotazione di risorse professionali necessarie alla realizzazione delle attività programmate a livello territoriale; j. la ripartizione degli impegni finanziari e la destinazione delle risorse finanziarie disponibili; k. i termini della compartecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi e le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

71 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Contenuti l. i criteri generali per l’erogazione di titoli di acquisto dei servizi e di buoni sociali comunali; m. gli strumenti di valutazione e monitoraggio dell’attuazione del piano. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

72 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Contenuti Programma di comunicazione sociale (strumenti e modalità per l’informazione ai cittadini) Modello di bilancio sociale (sistema di gestione e rendicontazione alle istituzioni e alle comunità locali) Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

73 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Procedura di approvazione da parte della Regione Entro 15 giorni dall’adozione viene trasmesso al Dipartimento regionale Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Verifica conformità e congruità con gli indirizzi regionali Silenzio/assenso entro 30 giorni Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

74 Art. 16 Programmazione locale Piano Intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari (P.I.S.S.) Integrazione con gli altri strumenti della programmazione locale PIS (Programmi intersettoriali di sviluppo integrato) Patti territoriali per lo sviluppo dell’economia sociale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

75 Art. 17 Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria da istituire Organo di consultazione per la programmazione sociale e sanitaria regionale Assessore regionale, dieci amministratori locali designati dall’ANCI, due amministratori provinciali designati dall’UPI, tre rappresentanti OOSS, nove operatori dei servizi sanitari indicati dalle associazioni rappresentative riconosciute, tre rappresentanti degli operatori sociali indicati dagli ordini e dalle associazioni rappresentative riconosciute, tre rappresentati OOSS pensionati, tre rappresentanti Forum Terzo Settore, tre rappresentanti organizzazioni regionali cooperazione sociale, direttori Aziende sanitarie e Ospedaliere, Dirigente Generale del Dipartimento regionale, tre esperti di politiche sociali e sanitarie eletti dal Consiglio regionale, un rappresentante della Comm. Reg. Pari Opportunità Parere obbligatorio sulla proposta di Piano Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

76 Art. 18 Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali Istituito con DGR 16 settembre 2008, n. 1451 Funzioni Raccolta sistematica dei dati e analisi delle dinamiche afferenti alle diverse aree d’intervento Definizione e aggiornamento degli elementi costitutivi dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale e sanitaria assicurati sul territorio Monitoraggio delle dinamiche professionali ed occupazionali nel comparto sociale regionale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

77 Art. 18 Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali Istituito con DGR 16 settembre 2008, n. 1451 Funzioni Analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione amministrativa Elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle esperienze di implementazione delle prestazioni sociali Svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti di ricerca, soggetti di promozione sociale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

78 Art. 19 Sistema Informativo Sociale da istituire avviso pubblico in via di definizione La struttura architettonica sulla quale si basa l’Osservatorio Regionale Funziona con la collaborazione dei Comuni e delle Province Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

79 Titolo IV Funzioni di regolazione amministrativa Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

80 Art. 21 Autorizzazione, accreditamento, vigilanza La legge introduce l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private, rinviando a successivo atto della Giunta Regionale la definizione delle tipologie, dei caratteri, delle condizioni, dei requisiti, degli standards e dei vincoli specifici, fatte salve le condizioni di possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza sussistenza dei requisiti minimi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 compatibilità con i fabbisogni esposti dal PISS rispondenza alle prescrizioni della programmazione regionale, esplicitamente attestata dalla Regione Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

81 Art. 21 Autorizzazione, accreditamento, vigilanza Titolarità dell’autorizzazione 3. L’autorizzazione ha carattere personale ed è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell’attività o al legale rappresentante della persona giuridica o della società. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell’attività o della società, di modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, si provvede alla modifica o alla conferma dell’autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, con le medesime modalità di cui al presente articolo. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

82 Art. 21 Autorizzazione, accreditamento, vigilanza Funzioni attribuite al Comune o all’Ambito Socio-Territoriale Rinvio ad altro atto della Giunta Regionale per la definizione dell’accreditamento Funzioni di controllo attribuite ai Comuni Violazioni e sanzioni sono previste dall’art. 24 Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

83 Art. 22 Affidamento dei servizi A regime la legge prevede che l’affidamento dei servizi all’esterno avvenga a soggetti accreditati mediante la stipula di contratti, secondo gli schemi-tipo predisposti dalla Regione e nell’ambito di volumi di attività, delle risorse finanziarie rese disponibili e delle prescrizioni qualitative determinate in sede di programmazione secondo criteri che bilancino il perseguimento della convenienza economica con la valutazione di requisiti di esperienza e qualificazione professionale, di capacità organizzativa e di conoscenza del contesto sociale, oltre che con l’applicazione di standards relativi ai livelli di efficacia e appropriatezza delle prestazioni Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

84 Art. 22 Affidamento dei servizi In ogni caso devono essere verificate ed assicurate le condizioni relative all’osservanza dei principi indicati nella legge agli articoli 5, 6 e 7 Art. 5 (diritti dei cittadini utenti, priorità di accesso, informazione, riservatezza, consenso, compartecipazione alle spese) Art. 6 (carta della qualità, partecipazione al controllo della qualità delle prestazioni) Art. 7 (confronto con le organizzazioni sindacali, tutele degli operatori, rispetto dei contratti) Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

85 Art. 22 Affidamento dei servizi Per l’affidamento dei servizi ai soggetti del Terzo settore si applicano le disposizioni contenute del DPCM 30 marzo 2001 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA e quelle della legge 13 giugno 2005 (Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155) (Impresa Sociale) Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

86 DPCM 30 marzo 2001 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA Le organizzazioni di volontariato Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

87 DPCM 30 marzo 2001 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi: a)la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti; b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento; Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

88 DPCM 30 marzo 2001 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità; d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

89 Art. 22 Affidamento dei servizi 6. Per l’affidamento di servizi integrati di particolare complessità, espressamente indicati dalla programmazione regionale, tra i quali l’assistenza domiciliare anche a carattere tutelare, i servizi residenziali di riabilitazione e recupero a carattere socio-educativo, i servizi semiresidenziali per la riabilitazione educativa e sociale, i servizi socioeducativi a carattere assistenziale all’infanzia e all’adolescenza, le comunità familiari richiedenti interventi di continuità professionale, i gruppi appartamento, i servizi e le attività socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, l’assistenza educativa territoriale, i nidi per l’infanzia, le attività dirette all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si procede all’indizione di un appalto-concorso o di altra procedura ad evidenza pubblica tra imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

90 Art. 23 Erogazioni di titoli sociali In via subordinata rispetto agli affidamenti di cui all’art. 22 le prestazioni di cui alla presente legge possono essere garantite dai Comuni anche attraverso il rilascio di titoli di acquisto dei servizi I titoli indicano le caratteristiche, le modalità ed il periodo temporale entro cui le prestazioni da erogare devono essere fruite I titoli sono collocati all’interno di percorsi assistenziali predisposti dai servizi sociali comunali o territoriali ed assumono preferibilmente la forma di buoni- servizio per l’adesione a pacchetti o percorsi di assistenza e cura personalizzati, definiti in via consensuale con le famiglie e gli utenti interessati. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

91 Art. 23 Erogazioni di titoli sociali Sperimentazione degli assegni di cura (buoni sociali) I Comuni possono rilasciare buoni sociali comunali quali assegni di cura a favore delle famiglie che provvedono all’assistenza diretta di persone disabili o non autosufficienti e non ricevono altre provvidenze per le medesime finalità I buoni sociali possono essere utilizzati anche per remunerare in tutto o in parte l’attività di cura prestata da assistenti familiari, che siano in possesso di adeguate attitudini professionali ed operino nel quadro di un regolare rapporto di lavoro. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

92 Titolo V Risorse umane e finanziarie Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

93 Art. 25 Formazione e qualificazione degli operatori La Regione programma d’intesa con le Province attività di formazione per gli operatori sociali Specifiche attività sono previste a favore delle assistenti familiari La Regione promuove specifiche iniziative a sostegno della qualificazione delle attività dei diversi attori sociali Art. 26 Repertorio delle professioni regionali (abrogato) Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

94 Art. 27 Fonti di finanziamento Fondi statali, regionali, locali e comunitari Fondo Nazionale delle Politiche Sociali Fondi Strutturali (FSE e FESR) Risorse del bilancio regionale Fondo speciale integrativo per la non autosufficienza Le risorse comunali Le risorse del sistema sanitario nazionale Compartecipazione utenti Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

95 Fonti di finanziamento Spesa regionale 2008 Circa 35 milioni di euro Circa 10 milioni dallo Stato Circa 10 milioni FSE Circa 15 milioni risorse bilancio regionale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

96 Titolo VI Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

97 Art. 28 Trasformazioni delle IPAB Pubbliche o Private ASP o soggetti provati Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

98 Art. 31 Norme transitorie Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000 n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001 n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture a ciclo diurno e residenziale, i Comuni rilasciano l’autorizzazione provvisoria previa verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti dal precitato decreto. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

99 Art. 31 Norme transitorie La Regione procede alla regolamentazione dell’accreditamento istituzionale, di cui al precedente art. 21 comma 6, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. In via provvisoria ed in attesa di detta regolamentazione per le strutture che erogano prestazioni sociosanitarie, sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria, non rientranti nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2000 n. 28, si intendono autorizzati i servizi non residenziali, residenziali e semiresidenziali e a ciclo diurno, le attività e le strutture socioassistenziali, socio-educative, socio-sanitarie che: a. alla data di pubblicazione della presente legge sono già attivi ed hanno in corso contratti o convenzioni con enti pubblici ed Aziende Sanitarie Locali; b. possiedono i requisiti minimi organizzativi e strutturali definiti nel D.P.C.M. 21 maggio 2001 n. 308 Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

100 Art. 31 Norme transitorie Per le strutture già operanti nel campo dei servizi residenziali per minori, non ancora in possesso dell’autorizzazione al funzionamento o autorizzati in via provvisoria ai sensi del vigente Piano regionale socioassistenziale, i termini per l’adeguamento ai parametri edilizi previsti dall’art. 3 del D.M. 21 maggio 2001 n. 308, sono prorogati alla data del 30 giugno 2007. Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità

101 Le principali novità introdotte dalla legislazione regionale  I diritti devono tradursi in una rete di servizi: estensione dei diritti e universalismo dei servizi  Gli interventi pubblici e di altri soggetti non sono più separati e si fondano su criteri di promozione e prevenzione  Integrazione piena delle politiche di settore: maggiore attenzione agli effetti delle diverse politiche e al riconoscimento di responsabilità condivise  nuove politiche di inclusione sociale (politiche di contrasto alle nuove povertà, politiche reali per le famiglie, politiche di conciliazione) e nuova concezione di politiche settoriali (politiche sanitarie, politiche abitative politiche attive del lavoro, politiche di mobilità, ecc..)  costruzione di un sistema integrato di risorse economiche disponibili per il sistema di welfare allargato Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e alla Comunità


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