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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

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Presentazione sul tema: "LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA"— Transcript della presentazione:

1 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

2 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
L’ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI ALL’ILLECITO COLPOSO: LESIONI GRAVI E OMICIDIO COLPOSO DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI AI SENSI DELLA L. 123/07 E DEL D. LGS. 81/08

3 AZIENDE E MODELLI ORGANIZZATIVI. IL RUOLO DELLA PREVENZIONE
PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001 IN TEMA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI. SIGNIFICATO E CONSEGUENZE DELLA ESTENSIONE AL COLPOSO DEL LAVORO QUALI ADEMPIMENTI IN UN CONTESTO DI PMI. I MODELLI ORGANIZZATIVI. L’ORGANISMO DI VIGILANZA AZIENDE E MODELLI ORGANIZZATIVI. IL RUOLO DELLA PREVENZIONE

4 FONTI NORMATIVE LEGGE DELEGA N.300/2000: ratifica di convenzioni internazionali e comunitarie finalizzate a colpire la criminalità d’impresa DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: istituisce per la prima volta una forma di responsabilità diretta della societas per condotte illecite commesse all’interno dell’impresa che non sono il risultato di un’iniziativa privata del singolo rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale conseguono a decisioni di vertice dell’ente

5 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA SUI GENERIS
implica l’applicazione di sanzioni amministrative consegue da un reato viene accertata nell’ambito del processo penale

6 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’
Gli artt. 2 e 3 del Decreto richiamano due garanzie fondamentali della responsabilità penale principio di legalità successione di leggi nel tempo

7 PRINCIPIO DI LEGALITA’
“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto ” (art. 2)

8 PRINCIPIO DI LEGALITA’
NEL DECRETO 231/2001 l’ente non può essere ritenuto responsabile se non per un fatto costituente reato ai sensi della legge penale prima della commissione del fatto, la legge deve espressamente prevedere la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione a quel reato tassatività delle ipotesi di responsabilità dell’ente irretroattività della disciplina relativa alla responsabilità dell’ente, applicabile solo a condizione che il reato presupposto sia commesso dopo la sua entrata in vigore

9 Questione: applicabilità della responsabilità
CASS. PEN. SEZ. II, n. 3615 Questione: applicabilità della responsabilità ex d. lgs. 231/01 nei confronti di una società cui sia contestata una fattispecie di TRUFFA AI DANNI DELLO STATO PER PERCEZIONE INDEBITA DI FINANZIAMENTI RATEIZZATI concessione del mutuo anteriore all’entrata in vigore del decreto 231 percezione di alcune rate di mutuo successiva al varo del decreto

10 DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL TEMPUS COMMISSI DELICTI
Secondo la Cassazione la condotta incriminata non è unitaria ma si fraziona nel tempo REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA “ne discende che il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti che segna anche la fine dell’aggravamento del danno”

11 CONCLUSIONI SE LA RISCOSSISONE DELL’ULTIMA RATA DEL FINANAZIAMENTO INDEBITO E’ SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA CHE FONDA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE LA SUA APPLICAZIONE E’ LEGITTIMA IN QUANTO RELATIVA A FATTI DI REATO CHE SI CONSUMANO SUCCESSIVAMENTE

12 SUCCESSIONE DI LEGGI “L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell’ente e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici” (art. 3, I comma) “Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile” (art. 3, II comma)

13 L’ENTE NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO A SANZIONE AMMINISTRATIVA
STESSA DISCIPLINA DI FAVORE PREVISTA DALL’ART. 2 C.P. PER L’IMPUTATO PERSONA FISICA L’ENTE NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO A SANZIONE AMMINISTRATIVA se l’illecito penale presupposto della sua responsabilità non è più previsto dalla legge come reato se per un fatto (che continui ad essere punito come reato) la responsabilità dell’ente non è più prevista dalla legge

14 REATI COMMESSI ALL’ESTERO (ART.4)
APPLICABILITA’ DELLA RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/01 l’Ente deve avere sede principale in Italia il reato presupposto soggiace alla legge penale italiana ex artt. 7, 8, 9, 10 c.p. nei confronti dell’Ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto

15 REATI COMMESSI IN ITALIA DA IMPRESE AVENTI SEDE ALL’ESTERO
“L’obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali” Trib. Milano – Ufficio del GIP – 27 aprile 2004 In assenza di apposita previsione, ha concluso per l’applicabilità della disciplina di cui al decreto 231/01 all’impresa straniera operante in Italia, che è tenuta al rispetto della legge italiana, a prescindere dalla natura penale o amministrativa della responsabilità ivi prevista

16 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ART.1)
Rispondono: enti privati forniti di personalità giuridica società associazioni anche non riconosciute enti pubblici economici che agiscano iure privatorum Non rispondono: Stato ed enti pubblici territoriali enti pubblici non economici imprenditore individuale

17 ENTE RESPONSABILE IN CASO DI HOLDING
Questione: ipotizzabilità di una responsabilità non della singola società nell’esercizio della cui attività è stato posto l’illecito, ma della società capogruppo TRIB. MILANO, Sì in presenza delle seguenti CONDIZIONI holding con funzione imprenditoriale corrispondente a quella di direzione strategica e finanziaria presente in ogni impresa illecito commesso nell’interesse dell’intero raggruppamento

18 DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI RAGGRUPPAMENTO
SOCIETARIO ADOTTATO HOLDING “PURA” mera attività di gestione delle partecipazioni azionarie nelle società del proprio gruppo HOLDING “OPERANTE” direzione e coordinamento dell’attività di produzione e scambio delle società controllate e /o collegate, ovvero esercizio indiretto dell’attività d’impresa SOLO NEL MODELLO SUB b) SI RICONOSCE LA RESPONSABILITA’ DELLA CAPOGRUPPO

19 CONCLUSIONE “Nell’ambito di un gruppo di società, l’attività corruttiva posta in essere dall’amministratore della controllante, al fine di ottenere l’aggiudicazione o il rinnovo di un appalto di servizi in favore di una controllata, implica la responsabilità amministrativa della controllante ex art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in quanto preordinata al soddisfacimento dell’interesse di gruppo”.

20 CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
commissione di uno dei reati presupposto contemplati dal Decreto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di esponenti aziendali, soggetti apicali o sottoposti all’altrui direzione colpevolezza dell’Ente

21 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
ARTT. da 24 a 25 OCTIES REATI CONTRO LA P.A. REATI SOCIETARI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE ABUSI DI MERCATO DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE REATI INFORMATICI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO REATI TRANSNAZIONALI

22 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (art. 316 bis c.p.) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (art. 316 ter c.p.) TRUFFA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 bis c.p.) CONCUSSIONE (art. 317 c.p.) CORRUZIONE (artt. 318, 319, 319 ter, 320 c.p.) e ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.) PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE, ISTIGAZIONE ALLA CORRUSIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DI STATI MEMBRI (art. 322 bis c.p.)

23 REATI SOCIETARI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, anche IN DANNO DELLA SOCIETA’, DEI SOCI O DEI CREDITORI (artt e 2622 c.c.) FALSO IN PROSPETTO (art c.c.) FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE (art c.c.) IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, comma 2, c.c.) INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626) ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art c.c.) ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O SULLE QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE (art c.c.) OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629c.c.)

24 REATI SOCIETARI OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI (art bis c.c.) OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629c.c.) FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art c.c.) INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art c.c.) ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art c.c.) AGGIOTAGGIO (art c.c.) OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLUCHE DI VIGILANZA ( art c.c. )

25 RICICLAGGIO (art. 648 bis c.p.)
ABUSI DI MERCATO ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 D. Lgs. n. 58/98 – TUF) MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 D.Lgs. n. 58/98 – TUF) UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITA’ CRIMINOSE RICETTAZIONE (art. 648 c.p.) RICICLAGGIO (art. 648 bis c.p.) IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648 ter c.p.)

26 OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME
DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (art. 590, comma 3, c.p.) Ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 applicabile ai fatti commessi a partire dall’entrata in vigore della L. 123/07 ovvero dal 25 agosto 2007

27 NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE
REATO COMMESSO NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE INTERESSE proiezione finalistica della condotta VANTAGGIO risultato concretamente conseguito CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE ALTERNATIVI

28 ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ART. 5, COMMA 2 ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER REATI COMMESSI DALL’AGENTE NELL’ INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI UN TERZO situazione di manifesta estraneità dell’ente al fatto di reato irrilevante l’accidentale vantaggio che l’ente abbia tratto dalla condotta illecita

29 RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ART. 5, COMMA 1 RESPONSABILITA’ DELL’ENTE qualora IL REATO SIA COMMESSO  a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (c.d. SOGGETTI APICALI) b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (c.d. SOTTOPOSTI)

30 AUTORI MATERIALI DEL REATO PRESUPPOSTO
AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI, PREPOSTI E DIRETTORI DI STABILIMENTO DIRIGENTI DI FATTO DIPENDENTI, COLLABORATORI ESTERNI CHE OPERANO A QUALSIASI TITOLO NELLE AREE A RISCHIO REATO SOTTO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA DEGLI APICI

31 COLPA DI ORGANIZZAZIONE CRITERIO SOGGETTIVO DI IMPUTAZIONE
L’ENTE E’ RESPONSABILE SE IL REATO E’ IL RISULTATO dell’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza di una carenza a livello di regolamentazione interna o della violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte e volte a prevenire il rischio da reato di scelte di politica aziendale

32 TECNICHE DI ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA
ILLECITI REALIZZATI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE I requisiti oggettivi e soggettivi a cui l’art. 5 collega la responsabilità dell’Ente fondano una PRESUNZIONE RELATIVA superabile, con effetti liberatori, attraverso la prova di circostanze idonee a circoscrivere l’affermazione di responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito

33 “l’ente non risponde se prova che:
PROVA LIBERATORIA EX ART. 6, I COMMA “l’ente non risponde se prova che: l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto , modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

34 ILLECITI REALIZATI DA SOTTOPOSTI
ART. 7, I COMMA “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza” CIRCOSTANZA CHE DOVRA’ PROVARE IL PM SENZA CHE POSSA IPOTIZZARSI ALCUNA PRESUNZIONE DI RIFERIBILITA’ DEL REATO ALL’ENTE

35 PROVA LIBERATORIA EX ART. 7, II COMMA “In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

36 sintetizzando in un formula unitaria …
FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE è La realizzazione di un reato da cui emerge, salvo prova contraria, un fatto illecito di natura amministrativa addebitabile all’Ente e consistente nella mancata predisposizione di strumenti di prevenzione – SCUDI PROTETTIVI – potenzialmente idonei a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente legati alle dinamiche di gestione di imprese in forma collettiva

37 FONDAMENTALE IMPORTANZA MODELLO ORGANIZZATIVO
SCUDO PROTETTIVO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA E’ IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AGLI ARTT. 6 e 7 D. LGS. 231/01 N.B. LA SUA MANCATA ADOZIONE RENDE QUASI INEVITABILE PER L’ENTE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

38 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
CHE COS’E’ ? Un complesso documento organizzativo di codificazione di procedure interne che, sulla base di concrete modalità di attuazione dei fatti gestionali dell’ente, è in grado di prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali viene predisposto E’ OBBLIGATORIO ? La sua adozione è FACOLTATIVA, ma è strumento organizzativo irrinunciabile attesa la funzione riconosciutagli dalla legge QUALE FUNZIONE ? Esclusione o attenuazione della responsabilità dell’Ente per i reati presupposto commessi da dirigenti e personale, sempre che il giudice accerti sia l’astratta idoneità preventiva del modello che l’effettività delle modalità concrete con cui esso è reso operativo all’interno dell’Ente.

39 L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’ENTE
NON VIENE ESCLUSA DA UN MODELLO GIA’ ASTRATTAMENTE INIDONEO, ANCHE SE SCRUPOLOSAMENTE ATTUATO NE’ DA UN MODELLO DI PER SE’ ALL’ALTEZZA, MA LASCIATO DI FATTO SULLA CARTA

40 IMPIANTO SANZIONATORIO
STRUTTURA BIPOLARE SANZIONI PECUNIARIE (art. 10) vengono sempre irrogate nel quantum sono determinate in un numero di quote (ciascuna di importo variabile da € 258 ad € 1549) non inferiore a 100 e non superiore a 1000 SANZIONI INTERDITTIVE (art. 13) sono applicate solo in relazione a taluni reati (ad es. non sono previste per i reati societari) in via temporanea o definitiva

41 COMMISURAZIONE SANZIONI PECUNIARIE
EX ART. 11 NUMERO DELLE QUOTE gravità del fatto responsabilità dell’Ente attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze adozione di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti IMPORTO DI CIASCUNA QUOTA condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente casi di importo fisso pari ad € 103 (reato nel prevalente interesse dell’agente e da cui l’ente non ha tratto vantaggio, particolare tenuità del danno patrimoniale)

42 CATALOGO DELLA SANZIONI INTERDITTIVE
Interdizione dall’esercizio dell’attività Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito Divieto di contrattare con la PA Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi

43 CONDIZIONI DI APPLICAZIONE IL GIUDICE PUO’ APPLICARE UNA
EX ART. 13 IL GIUDICE PUO’ APPLICARE UNA SANZIONE INTERDITTIVA SOLO SE l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dal reato la cui commissione, se addebitabile a dei sottoposti, sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (e cioè dalle concrete condizioni in cui l’Ente ha consentito ai sottoposti di agire) oppure vi è reiterazione degli illeciti

44 obbligatoria ex art. 16, III
DURATA TEMPORANEA da 3 mesi a 2 anni DEFINITIVA facoltativa nei casi di cui all’art. 16, I e II (condanna per almeno 3 volte nei 7 anni precedenti, da sola o congiuntamente al profitto di rilevante entità) obbligatoria ex art. 16, III (stabile utilizzo dell’Ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati)

45 SCELTA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA
EX ART. 14 CRITERI PER INDIVIDUARNE TIPO E DURATA gravità del fatto responsabilità dell’Ente attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze adozione di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti l’idoneità della sanzione a prevenire condotte analoghe Con possibilità di applicarne più congiuntamente

46 APPLICAZIONE IN VIA CAUTELARE
EX ART. 45 NELLE MORE DEL GIUDIZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PRESUPPOSTI gravi indizi sulla responsabilità dell’Ente fondati e specifici elementi di pericolo concreto per la commissione di illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede

47 LA GIURISPRUDENZA … CASS. PEN. SEZ. II, 26.02.2007, N. 10500
STRETTO COLLEGAMENTO TRA CAUTELE APPLICABILI IN VIA PROVVISORIA E SANZIONI IRROGABILI IN VIA DEFINITIVA “Le sanzioni interdittive, la cui applicazione può essere anticipata in via cautelare, sono le stesse irrogabili all’esito del giudizio di merito e, correlativamente a quanto accade per l’irrogazione della sanzione interdittiva con la sentenza di condanna, presuppongono la ricorrenza (anche) dei presupposti di cui all’art. 13 del decreto” E cioè …

48 reiterazione degli illeciti o, in alternativa, l’aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità gravità indiziaria della responsabilità dell’Ente per un reato rispetto al quale il tipo di sanzione interdittiva da applicare in via cautelare rientri tra quelle espressamente previste come irrogabili in via definitiva all’esito del giudizio di merito verifica di uno dei due modelli di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 (per cui, se si tratta di reato commesso da sottoposti all’altrui direzione, occorre accertare l’esistenza di gravi carenze organizzative)

49 CASO CONCRETO In applicazione di tali principi la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale era stata ritenuta legittima l’applicazione, in via cautelare, dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, sebbene tale sanzione, seppur prevista in via generale nel catalogo di cui all’art. 9 del decreto, non è espressamente contemplata tra quelle che possono essere irrogate in via definitiva ai sensi del l’art. 24, III comma, in relazione all’ipotizzato reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

50 VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA
CASS. PEN. SEZ. VI, , N VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA La valutazione della sussistenza del pericolo concreto di reiterazione di illeciti della stessa indole richiede l’esame di due elementi: modalità e circostanze del fatto circostanza di carattere oggettivo che può risultare dalla gravità dell’illecito e dalla entità del profitto personalità dell’Ente circostanza di natura soggettiva per il cui accertamento devono considerarsi la politica di impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell’Ente.

51 CASO CONCRETO La Corte ha precisato che, nell’ipotesi di responsabilità derivante da condotte poste in essere dai dirigenti dell’Ente, la sostituzione o l’estromissione degli amministratori coinvolti possono portare a escludere la sussistenza del ‘periculum’, purché ciò rappresenti il sintomo del fatto che l’ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati … …

52 … ed ha aggiunto un’ultima precisazione in ordine alla nozione di
PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA’ “Il giudizio circa la sussistenza del profitto di rilevante entità non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, in quanto nella sua nozione rientra non solo il profitto inteso come utile netto, ma qualsiasi vantaggio, anche non immediato, comunque conseguito attraverso la realizzazione dell’illecito”

53 … a titolo esemplificativo
Gravi le possibili conseguenze dell’applicazione di misure cautelari … … a titolo esemplificativo SE LA MISURA DEL DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PA VIENE APPLICATA GIA’ IN FASE DI INDAGINI PRELIMINARI IN FUNZIONE CAUTELARE ALLA SOCIETA’ SARA’ PRECLUSA LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE A GARE PER L’AGGIUDICAZIONE DI PUBBLICI APPALTI

54 ALTRE MISURE E SANZIONI
SEQUESTRO PREVENTIVO delle cose di cui è consentita la confisca, senza che vengano accertati i presupposti richiesti per l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 53) SEQUESTRO CONSERVATIVO dei beni, delle somme o cose dovute all’Ente (art. 54) CONFISCA sempre obbligatoria del prezzo e del profitto del reato, eseguibile anche per equivalente su beni, denaro ed altre utilità prive di un rapporto diretto con il reato (art. 19) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (art. 18)

55 SANZIONE PECUNIARIA RIDOTTA
EX ART. 12 Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è adoperato efficacemente in tal senso l’Ente ha provveduto all’adozione ed all’attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi RIDUZIONE MAGGIORE SE CONCORRONO ENTRAMBE LE CONDIZIONI

56 SANZIONE INTERDITTIVA ESCLUSA TALI CIRCOSTANZE DEBBONO CONCORRERE
EX ART. 17 Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è adoperato efficacemente in tal senso; l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo; L’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. TALI CIRCOSTANZE DEBBONO CONCORRERE

57 RESPONSABILITA’ EX DECRETO 231/2001 E REATI COLPOSI
ART. 9 LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO ESTENSIONE DELL’AMBITO DEI REATI IN DIPENDENZA DEI QUALI PUO’ SCATTARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI AGLI ARTT. 589 E 590, III COMMA C.P.

58 ART. 300 D. LGS. 81/2008 Dopo pochi mesi dalla sua introduzione, l’
ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001 (OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO) viene modificato dall’art. 300 del T.U. della sicurezza sul lavoro, con graduazione della risposta sanzionatoria in relazione a tre ipotesi

59 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

60 2. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

61 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

62 LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE ANCHE IN DIPENDENZA DI DELITTI COLPOSI
NOVITA’ LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE ANCHE IN DIPENDENZA DI DELITTI COLPOSI amplia notevolmente per SOCIETA’ ASSOCIAZIONI ED ENTI il rischio di essere sottoposti all’applicazione delle misure cautelari e sanzionatorie previste dal D. lgs. 231/01 … …

63 I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE puniscono
… … e ciò perchè I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE puniscono CONDOTTE LESIVE INVOLONTARIE consistenti in VIOLAZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE oltre che di NORME CAUTELARI DI ORDINARIA DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA … …

64 DI FACILE VERIFICAZIONE NELL’AMBITO DI ORGANIZZAIONI COLLETTIVE
… ovvero FATTI DI FACILE VERIFICAZIONE NELL’AMBITO DI ORGANIZZAIONI COLLETTIVE PIU’ O MENO COMPLESSE

65 CIRCOSTANZA AGGRAVANTE ex 589, II COMMA
OMICIDIO COLPOSO ex art. 589 c.p. si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell’inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline CIRCOSTANZA AGGRAVANTE ex 589, II COMMA per l’ipotesi in cui l’evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

66 LA CONDOTTA COLPOSA PUO’ ESSERE sia ATTIVA che OMISSIVA …
… ma per la configurabilità dell’ OMICIDIO MEDIANTE OMISSIONE è necessario che sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l’evento morte: è questo il caso dell’imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l’integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

67 LESIONI COLPOSE ex art. 590 c.p.
punisce Il fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente. E’ sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

68 LESIONE GRAVE se dal fatto deriva
una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni l’indebolimento permanente di un senso o di un organo LESIONE GRAVISSIMA se il fatto produce una malattia certamente o probabilmente insanabile la perdita di un senso la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

69 SANZIONI INTERDITTIVE
SOLUZIONI DRASTICHE SANZIONE PECUNIARIA SANZIONI INTERDITTIVE ampio ventaglio di divieti, ivi compresa l’interdizione dall’esercizio dell’attività, che potranno colpire l’Ente per un periodo che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno fino ad incidere sulla sopravvivenza stessa dell’impresa

70 I POSSIBILI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO
TUTTI I SOGGETTI DAI QUALI DIPENDE L’ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO datore di lavoro strettamente inteso (legale rappresentante nelle PMI) soggetto individuato come tale ai sensi del D. Lgs. 626/94 (es. membro del CdA munito di delega) direttore di stabilimento per effetto di specifica procura dirigente e/o preposto con funzioni di coordinamento e controllo sulle maestranze

71 APPLICABILITA’ DELLA NOZIONE DI INTERESSE O VANTAGGIO
PROBLEMATICA L’EFFETTIVA CAPACITA’ DI QUESTI CRITERI DI IMPUTAZIONE idonei a ricondurre all’Ente illeciti dolosi commessi nel suo ambito A FUNGERE DA INDICI DI COLLEGAMENTO TRA ENTE ED ILLECITI COLPOSI

72 un’affermazione di responsabilità a carico dell’ente richiede un
PER ILLECITI COLPOSI realizzati in violazione di norme che devono presiedere allo svolgimento dell’attività d’impresa, un’affermazione di responsabilità a carico dell’ente richiede un COLLEGAMENTO TRA ATTIVITA’ D’IMPRESA (in cui il fatto colposo si inserisce) E INTERESSE/VANTAGGIO DELLA SOCIETA’

73 Nonostante il testo normativo risultante dal combinato disposto dell’
art. 5, I comma, del D. Lgs. 231/2001 “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” con l’art. 9 della L. 123/2007 che ha introdotto la responsabilità degli Enti anche per i delitti “di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.” senza adattare i criteri di imputazione del reato alla natura delle fattispecie colpose … …

74 INTERPRETAZIONE RAGIONEVOLE
sembra quella che consente di poter ritenere COMMESSE NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE le violazione della normativa antinfortunistica e/o quella sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, ma NON L’EVENTO DI MORTE O LESIONI che sia eventualmente conseguito alla condotta in violazione di regole cautelari

75 CONTENIMENTO DEI COSTI AZIENDALI
SISTEMATICHE VIOLAZIONI DI NORME CAUTELARI TOLLERATE O ADDIRUTTURA RICONDUCIBILI AI VERTICI AZIENDALI potranno ritenersi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente in quanto implichino un CONTENIMENTO DEI COSTI AZIENDALI Lo stesso criterio potrebbe rilevare qualora la mancata osservanza da parte dei sottoposti corrisponda ad una inadeguata organizzazione di preposti addetti al controllo ed alla vigilanza

76 In materia di sicurezza sul lavoro
ART. 300 D.LGS. N. 81/2008 In materia di sicurezza sul lavoro In sintesi Vengono MODIFICATE LE SANZIONI previste dall’art. 25 septies nei termini che seguono per il delitto di cui all’art. 589 c.p., commesso in violazione dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo della L. 123/07 (omessa valutazione dei rischi nelle aziende a rischio), si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno

77 in relazione al delitto di cui all’art. 589 c. p
in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sia applica una sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500, nonché sanzioni interdittive sempre da 3 mesi ad 1 anno; in relazione al delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sia applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

78 QUALI ADEMPIMENTI IN UN CONTESTO DI PMI. I MODELLI ORGANIZZATIVI
QUALI ADEMPIMENTI IN UN CONTESTO DI PMI. I MODELLI ORGANIZZATIVI. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

79 GLI ADEMPIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
definizione della lista dei reati configurabili in una data azienda osservata, in virtù delle specificità della sua gestione e dei suoi peculiari profili di rischio di reato; b) mappatura dei processi aziendali, per articolare in fasi singolarmente separabili, osservabili e controllabili la complessa gestione dell’azienda; c) selezione dei processi sensibili ai fini delle ipotesi di reato predefinite e graduazione dei processi medesimi secondo una scala di priorità di esposizione ai rischi in questione; d) descrizione delle modalità di possibile commissione dei reati ipotizzabili nell’ambito di ciascun processo, al fine di una maggiore evidenziazione delle circostanze che necessitano di idonei presidi;

80 e) attribuzione di responsabilità univoche di manager aziendali in ordine ai processi individuati;
f) progettazione, definizione e implementazione di un modello organizzativo adeguato, costituito da un insieme di strumenti integrati tra loro, quali protocolli, flussi informativi, supporti e meccanismi di controllo: strumenti destinati a disciplinare i processi sensibili in ordine alle finalità del d.lgs. n. 231/2001; g) redazione di un codice etico composto da un sistema di valori e di prescrizioni che vogliono permeare la cultura d’impresa, informando i comportamenti individuali dei dipendenti e di stabili partners dell’azienda (terzisti, subfornitori, consulenti) all’osservanza della legalità e della correttezza amministrativa; h) informazione a tutto il personale del contenuto del codice etico e del modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati;

81 i) informazione al management e ai dipendenti, per quanto di loro competenza, sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del modello organizzativo; j) previsione di modalità di informazione e di segnalazione, da parte del personale, di criticità e di fatti rilevanti sul piano delle responsabilità di reato; k) definizione di un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti lesivi del codice etico e delle procedure previste dal modello organizzativo; l) costituzione di un apposito organismo di controllo, che vigili sul corretto funzionamento del modello organizzativo e sulla sua adeguatezza nel tempo.

82 LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO ADEGUATO
L’adeguatezza è il criterio fondamentale per la realizzazione del modello organizzativo richiesto dal d.lgs. n. 231/2001. Adeguatezza e adattabilità nel tempo sono dunque i due principali requisiti di progettazione e di correzione del modello organizzativo in questione.

83 STRATEGIE→STRUTTURE→SISTEMI→STRUMENTI

84 VARIABILI DI COMPLESSITA’ DELL’AZIENDA DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO ► l’esposizione specifica dell’azienda a potenziali rischi di reato (imprese di costruzione, banche, aziende di servizi di pubblica utilità, società destinatarie di finanziamenti pubblici); ►la dimensione dell’impresa in termini di numero di dipendenti, estensione e dispersione nel territorio dei siti produttivi, volume del fatturato ed entità del capitale investito;

85 ►la complessità organizzativa in termini di ampiezza del portafoglio di business gestiti, struttura manageriale, varietà di aree geografiche anche all’estero, numerosità dei clienti e dei fornitori, volumi produttivi; ►l’importanza raggiunta dalla dimensione finanziaria della gestione aziendale, come finanziamenti attinti per dimensioni e tipologie, impieghi realizzati in beni produttivi e investimenti in prodotti finanziari, emissione di titoli, detenzione di partecipazioni e possesso di titoli.

86 LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
I principali elementi compositivi del sistema per il presidio dei rischi di reato sono così individuabili: ►una mappa dei processi sensibili ai rischi di reato, individuati nell’analisi e nella scomposizione della gestione aziendale; ►una struttura delle responsabilità degli organi aziendali ai vari livelli in ordine ai processi sensibili definiti nella mappa sopra precisata;

87 (segue) ►una serie di protocolli, ciascuno volto a descrivere e a prescrivere le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali nell’ambito dei processi individuati in fase di mappatura, sotto la responsabilità degli organi aziendali ad essi preposti formalmente; ►un codice di comportamento volto ad esplicitare i fondamentali valori etici e comportamentali che devono informare gli obiettivi aziendali e le decisioni ed azioni del management e del personale a tutti i livelli, con estensione anche alle relazioni dei principali partners esterni (consulenti, agenti, fornitori);

88 (segue) ►un sistema sanzionatorio che preveda adeguati provvedimenti a carico del personale, in caso di commissione di illeciti e di inosservanza al codice di comportamento; ►un organismo di vigilanza dedicato, con imparzialità ed autonomia di poteri, all’attività di controllo sul funzionamento sul funzionamento del modello organizzativo complessivamente inteso; ►un sistema informativo atto ad alimentare flussi di informazioni verso l’organismo di controllo da parte della struttura e di trasmettere indicazioni e determinazioni dell’organismo verso i diversi organi dell’azienda;

89 (segue) ►una dotazione di risorse, umane, tecnologiche, documentali, adeguate per fornire il necessario sostegno all’attività dell’organismo di vigilanza; ►il supporto di funzioni aziendali con professionalità specifiche, utili a sostegno dell’organismo di vigilanza (internal auditing, legale, controllo di gestione).

90 LE FASI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI
►mappatura dei processi e delle attività aziendali; ►individuazione delle attività sensibili rispetto ai rischi di commissione dei reati e loro graduazione in una scala di esposizione al rischio; ►descrizione delle tipiche modalità di potenziale commissione dei reati per le diverse attività sensibili; ►definizione delle corrette modalità operative in ordine a detta attività di prevenzione;

91 (segue) ►individuazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività, nei ruoli auspicabilmente distinti sia di esecutori, sia di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo; ►indicazione dei responsabili delle attività o dei processi (nel caso di più attività riunite sotto la giurisdizione di un comune responsabile), secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione; ►individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia di linea (o diretto), sia a distanza (o indiretto), essendo il primo tipo affidato prevalentemente agli operatori specifici di una data attività ed al preposto; il secondo tipo tipicamente dal management e dall’organismo di vigilanza;

92 (segue) ►precisazione dei supporti informativi per il supporto e la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo (schede, memorie informatiche, tabulati cartacei, registri, modulistica, rapporti, autorizzazioni, visti, autovalutazioni, test); ►strutturazione del reporting dell’attività di monitoraggio e controllo, ai fini della comunicazione verso il management e l’organo di vigilanza, per quanto di loro competenza, dei risultati di dette attività e per la segnalazione di anomalie e di carenze.

93 I PROTOCOLLI: ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
►monitoraggio e controllo di linea (o diretti), in quanto esercitati in modo concomitante e contestuale ad un primo livello dagli operatori che intervengono direttamente sul processo e dal responsabile, in varie forme: presidio e osservazione diretta, applicazione delle procedure e verifiche di conformità, controlli automatici e informatici, visti e autorizzazioni, controlli incrociati di più addetti, analisi e test;

94 (segue) ►controlli di secondo livello (o indiretti), esercitati dal management per le proprie responsabilità di controllo e dell’organismo di controllo appositamente previsto ai sensi del d.lgs. n. 231, per l’espletamento della propria funzione di vigilanza autonoma, professionale ed indipendente, a maggior tutela generale (erga omnes) della prevenzione di commissione di illeciti in azienda.

95 L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Organismo di vigilanza i requisiti: ► INDIPENDENZA ►AUTONOMIA ► PROFESSIONALITA’ ► CONTINUITA’ ► IMPARZIALITA’

96 COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
L’organo di vigilanza può essere unipersonale o collegiale. Può essere composto sia da soggetti interni all’ente che da soggetti esterni. Nella scelta dei soggetti interni deve essere privilegiato il requisito dell’indipendenza; preferenza per unità di staff quali l’internal auditing.

97 L’ODV NELLE PMI L’art. 6 comma 4 prevede che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’ODV possano essere svolti dall’organo dirigente

98 FUNZIONI DELL’ODV All'ODV è affidato sul piano generale il compito di vigilare: a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa; b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura ed all’attività dell’ente, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; c) sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello.

99 L’ODV può realizzare le predette finalità attraverso
l’attivazione di procedure di controllo; ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale; attività di raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto sia dei criteri relativi ai requisiti di validità ed efficacia delle deleghe di funzioni, che delle indicazioni contenute nel Documento di Valutazione del Rischio da parte dei delegati alla sicurezza e dei preposti; l’attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello; predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, procedure, chiarimenti o aggiornamenti;

100 raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti per l’aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione; coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio; accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del D. Lgs. 231/2001 e proposta dell'adozione delle misure più opportune; segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento.

101 LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS /2001 CONFINDUSTRIA

102 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLI
L’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche per la costruzione del modello di organizzazione. In particolare: Idoneità a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) Organismo di vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e controllo

103 LA FUNZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
Art. 6, comma 3 D. Lgs. 231/2001: I modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia

104 PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
1. Mappatura processi “a rischio” 2. Elenco rischi potenziali (per processo) 3. Analisi del sistema di controllo preventivo esistente (“protocolli”) 4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi) Rischio accettabile? NO: 5. Adeguamento Sistema di Controllo preventivo (“protocolli”) SI: RISULTATO SISTEMA DI CONTROLLO in grado di PREVENIRE I RISCHI

105 RISCHIO ACCETTABILE SISTEMA DI PREVENZIONE TALE DA NON POTER ESSERE AGGIRATO SE NON FRAUDOLENTEMENTE

106 Attività operative per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio
i. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività Output di fase: mappa aree aziendali a rischio ii. Analisi dei rischi potenziali Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente iii. Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari

107 CONTENUTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO
Codice etico con riferimento ai reati considerati Sistema organizzativo con attribuzione di responsabilità, descrizione delle linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e previsione della contrapposizione di funzioni Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), tra cui separazione di compiti Poteri autorizzativi e di firma Sistema di controllo di gestione Comunicazione al personale e sua formazione

108 I PRINCIPI DI CONTROLLO
“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua” “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo” separazione di funzioni a) no attribuzione poteri illimitati ad un soggetto; b) chiara definizione e conoscibilità all’interno dell’organizzazione di poteri e responsabilità; c) i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate al singolo; “Documentazione dei controlli”

109 IL CODICE ETICO: CONTENUTI MINIMI
L’ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell’ente: PA, pubblici dipendenti, interlocutori commerciali privati

110 SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE
PREVISIONE DI UN SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DIREZIONE E VIGILANZA DEI SOGGETTI APICALI – ART. 7, COMMA 4, LETT. B

111 INFORTUNI SUL LAVORO Linee guida di Confindustria per l’aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 (Fonte Il Sole 24 Ore )

112 LA MAPPATURA DEI RISCHI
L’INTEGRAZIONE ► Il modello organizzativo potrà essere integrato con il sistema degli adempimenti nascenti dagli obblighi imposti dall’ordinamento (a partire dal D.lgs. 626/94) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro. LA MAPPATURA DEI RISCHI ► Effettuazione di una mappatura del rischio orientata secondo le specificità dell’attività produttiva.

113 LE PROCEDURE DI PREVENZIONE
►Attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.Lgs. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione degli articoli 589 e 590 del Codice penale; sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, evitando inutili e costose duplicazioni.

114 IL RACCORDO TRA I SOGGETTI COINVOLTI
►Valutazione e individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (o altro soggetto equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l’Organismo di vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

115 L’adozione dei modelli organizzativi è facoltativa ma in realtà a seguito della legge 123/07 vi è una forte indicazione alla loro adozione anche nelle pmi.

116 I modelli organizzativi fungono da CRITERIO DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ EX ARTT. 6 E 7;
L’adozione dei modelli organizzativi dopo la commissione del reato è criterio di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie ex art. 12 (sanzione pecuniaria) e concorre a evitare l’appplicazione delle sanzioni interditive.

117 IL CONTENUTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
I modelli organizzativi dovranno essere predisposti tenendo conto della peculiare tipologia di responsabilità (colposa) ex legge 125/07, della specificità della normativa antinfortunistica e della possibilità di delegare il contenuto di determinate funzioni di controllo.

118 IL CONTENUTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
prevedere che il Documento di Valutazione del Rischio adottato ai sensi del d.lgs. n. 626/94 faccia parte integrante del Modello; evidenziare come l’estensione dei reati presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro comporti la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui sono delegate le funzioni di prevenire i reati in questione; specificare che la creazione di specifici “garanti” dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 626/94; Specificare che la delega di funzioni, per assumere piena validità, deve rispettare i requisiti individuati dalla giurisprudenza.

119 DELEGA DELLE FUNZIONI DI GARANTE: I REQUISITI
deve avere contenuto specifico e puntuale; deve avvenire sulla scorta di precise norme interne relative all’organizzazione dell’impresa; il delegato deve essere munito di completa autonomia decisionale nonché di adeguata idoneità tecnica; la delega deve avere forma scritta.

120 I POTERI DELL’ORGANO DI VIGILANZA
L’ODV dovrà essere dotato di specifici poteri informativi e di inchiesta calibrati sulla normativa antinfortunistica. L’ODV dovrà essere composto anche da soggetti con specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro (consulente esterno per la sicurezza). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere funzione di supporto all’attività del ODV.

121 GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA
Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 626/94 Regole cautelari previste dalla normativa antinfortunistica Dotazioni di spesa-investimenti per l’adeguamento delle misure antinfortunistiche Formazione-informazione del personale Adeguamento delle misure preventive agli sviluppi tecnico-scientifici

122 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DELL’ART 30 D. LGS. 81/2008

123 LE CARATTERISTICHE DEI MO
1. Il modello di organizzazione deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a: Rispetto degli standard tecnico-strutturali dei luoghi e delle attrezzature di lavoro; Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure prevenzionistiche; Attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche); Attività di sorveglianza sanitaria (segue)

124 3. Previsione di un’articolazione di funzioni.
…. …. e) Attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) Attività di vigilanza sul rispetto di procedure ed istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) Acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 2. Previsione di idonei sistemi di recording delle attività precedenti. 3. Previsione di un’articolazione di funzioni. 4. Previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello. 5. Idoneo sistema di controllo sull’attuazione e l’aggiornamento del MO

125 Adeguatezza in sede di prima applicazione dei modelli conformi alla Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007


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