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L’organizzazione Il termine organizzazione ha due significati:  Da una parte designa un’entità soggettiva (lo stato, la regione, il comune);  Dall’altra.

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Presentazione sul tema: "L’organizzazione Il termine organizzazione ha due significati:  Da una parte designa un’entità soggettiva (lo stato, la regione, il comune);  Dall’altra."— Transcript della presentazione:

1 L’organizzazione Il termine organizzazione ha due significati:  Da una parte designa un’entità soggettiva (lo stato, la regione, il comune);  Dall’altra designa un modo di essere delle stesse (essere organizzate in un certo modo) In generale con il termine organizzazione si indica un sistema coordinato di uomini e di mezzi appositamente predisposti per il perseguimento di determinati fini e per lo svolgimento di determinati compiti.

2 L’organizzazione L’organizzazione pubblica ha suoi tratti caratteristici:  È posta direttamente e senz’altro dalla legge (non è costituita su iniziativa di categorie o di gruppi seppure in base alla legge);  È un’organizzazione necessaria che deve esistere e funzionare per la cura degli interessi generali della comunità;  È un’organizzazione molto rigida (formalizzata) perché ogni elemento organizzativo è oggetto di previsione normativa ed è concepito come necessario al funzionamento del complesso.

3 L’organizzazione L’organizzazione pubblica è una macchina complessa creata per lo svolgimento di determinati compiti ritenuti necessari per il perseguimento dei fini prescelti. La complessità è data dalla pluralità degli elementi componenti e dalla differenziata articolazione delle relazioni tra essi.

4 Organizzazione e uffici La complessità dell’organizzazione comporta che i compiti propri dell’organizzazione stessa vengono distribuiti tra le diverse unità organizzative delle quali l’organizzazione si compone, dotando ciascuna di tali unità delle risorse materiali e umane specificamente richieste dal compito ad essa affidato. Gli uffici sono: unità organizzative, consistenti di uomini e di mezzi tra loro collegati, e ordinati per assolvere ad un compito o ad una pluralità di compiti (funzione).

5 Attribuzione e competenza Attribuzione: l’insieme delle funzioni e dei compiti che alla organizzazione (all’ente) sono conferiti L’attribuzione è sempre stabilita dalla legge (potendo i regolamenti specificare aspetti e applicazioni concernenti funzioni e compiti attribuiti dalla legge)  N.B. la violazione delle norme concernenti l’ attribuzione dà luogo a nullità degli atti. Competenza: l’insieme delle funzioni e dei compiti propri di ciascun organo dell’ente.  N.B. la violazione delle norme concernenti la competenza dà luogo ad annullabilità del provvedimento

6 Uffici e organi Organo: è un ufficio cui spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. È un centro attivo di imputazione. Rapporto di immedesimazione organica (es. delle mani che si stringono). Tipologie di organi:  Ordinari e straordinari  Istituzionali e di gestione  Monocratici e collegiali

7 Organi collegiali Le ragioni per la quali si ricorre alla collegialità sono rilevanti giuridicamente:  La riunione in unico corpo di più capacità professionali o di esperienze differenziate.  La composizione in un’unica sede di più interessi diversi. Si distinguono perciò collegi di ponderazione (o di valutazione) e di composizione. I collegi di valutazione sono composti in tutto in prevalenza da persone dotate di professionalità e di esperienze specifiche.

8 Organi collegiali (segue) Ancora possono essere:  Reali (o perfetti) funzionano solo con la partecipazione di tutti i componenti  Virtuali (o imperfetti) funzionano anche in assenza di alcuni componenti purché sia assicurato il quorum Sotto il profilo strutturale sono normalmente costituiti in numero fisso di persone.

9 IL MUNUS Non sempre però l’amministrazione in senso sostanziale viene esercitata dalla P.A. mediante i propri uffici In alcuni casi l’esercizio di funzioni amministrative è attribuito a soggetti esterni alle organizzazioni pubbliche, in genere a privati  il soggetto esterno diviene titolare di un MUNUS (“compito”) pubblico e prende a sua volta la denominazione di MUNUS

10 IL MUNUS Il fenomeno dei munera sta acquisendo nuova rilevanza nel nostro ordinamento Sempre più frequenti sono infatti sia i casi di privatizzazione, sia i casi di esternalizzazione di determinate funzioni pubbliche

11 ESEMPI DI MUNUS Il munus può essere: LEGALE: funzioni pubbliche dei notai, funzioni certificatorie degli avvocati, poteri di adottare atti pubblici attributi ai capitani di navi e aerei NECESSITATO: curatore fallimentare e altre figure di gestione sostitutiva coattiva di imprese in difficoltà CONVENZIONALE: soggetti cui è attribuita la riscossione delle imposte, la potestà espropriativa in materia di opere pubbliche, etc…

12 IL MUNUS Quali conseguenze ha il conferimento di funzioni pubbliche ad un privato? Il munus (soggetto agente) mantiene la sua natura privatistica La funzione pubblica conferita mantiene la sua natura pubblicistica

13 IL MUNUS Il munus è in generale assoggettato al rispetto di determinati obblighi che la legge impone alla P.A.:  rispetto dei principi di cui all’art. 1 L. 241/1990  accessibilità dei documenti in suo possesso  procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica  etc…

14 IL MUNUS  I provvedimenti presi dal munus sono provvedimenti amministrativi  La giurisdizione su tali provvedimenti è assoggettata al consueto riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O.

15 IL MUNUS L’affidamento di una funzione pubblica ad un munus, in presenza di una necessaria previsione legislativa, è una scelta di discrezionalità organizzativa della P.A., che attua: il principio di sussidiarietà orizzontale il principio di economicità, evitando la costituzione di nuovi uffici

16 IL MUNUS La Corte dei Conti sostiene però che “ogni ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale” e che pertanto l’esternalizzazione di pubbliche funzioni deve rimanere straordinaria, “in relazione ad eventi non sopperibili con la struttura burocratica esistente” (C. Conti, II, 22/4/2002, n. 137)


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