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PubblicatoEliseo Caputo Modificato 10 anni fa
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La fase istruttoria Acquisizione dei fatti e degli interessi
L’istruttoria consiste di atti, fatti e operazioni attraverso cui vengono acquisiti e valutati i fatti e gli interessi in gioco. L’attività istruttoria è organizzata e diretta dal responsabile del procedimento. L’organo decisorio è tenuto a dar conto delle ragioni che l’abbiano indotto a discostarsi dalle risultanze istruttorie. Rafforzamento degli istituti della partecipazione per effetto dell’art. 10 bis l. 241/90 nei procedimenti ad istanza di parte Acquisizione di fatti: Fatti semplici: sono acquisiti mediante operazioni di mera percezione. Fatti complessi: richiedono competenze tecniche specialistiche e sono acquisiti mediante acclaramenti tecnici (o valutazioni tecniche). I fatti semplici generalmente vengono acquisiti mediante richieste (volte all’acquisizione di fatti e documenti di pertinenza dei soggetti interessati). (art. 18) A tal proposito è opportuno ricordare la previsione dell’acquisizione d’ufficio di documenti già in possesso della p.a. procedente o di altra amministrazione nonché la possibilità di autocertificazione.
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(art. 17) I fatti complessi vengono acquisiti mediante valutazioni tecniche, cioè dichiarazioni di scienza redatte da uffici tecnici della p.a. La p.a. procedente può anche avvalersi di uffici di altra amministrazione o di professionisti. In questi casi le valutazioni tecniche devono essere rilasciate entro il termine di 90 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la p.a. può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti. Qualora i fatti da accertare a fini istruttori siano compresi nella sfera giuridica di soggetti terzi si parla di ispezioni. L’utilizzo di questi strumenti in sede istruttoria deve essere normativamente previsto. Dalle ispezioni si distinguono le inchieste che vengono condotte da organi straordinari, i cui poteri sono delimitati dall’atto di nomina della commissione d’inchiesta e si riferiscono ad eventi straordinari. (artt. 14 ss.) Importante anche l’acquisizione delle determinazioni di altre amministrazioni laddove siano coinvolti interessi affidati alla cura di queste. Conferenza di servizi (istruttoria) che costituisce un modulo procedimentale e non anche un ufficio speciale della p.a.
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Nei procedimenti più complessi l’istruttoria si arricchisce di una fase autonomamente connotata intesa ad una valutazione preliminare dei fatti e degli interessi (fase consultiva). Gli atti attraverso i quali si estrinseca la funzione consultiva sono i pareri (atti contenenti dichiarazioni di giudizio circa acclaramenti tecnici complessi (pareri tecnici) ovvero circa determinati assetti di interessi (pareri politico-amministrativi). (art. 16) I pareri possono essere obbligatori (la loro richiesta è necessaria a pena di illegittimità del procedimento) o facoltativi (non richiesti dalla legge). I parei obbligatori devono essere resi entro 45 giorni dalla richiesta. Tali termini possono subire limitate modificazioni. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato reso è in facoltà dell’amministrazione procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere (salvo che per i pareri rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale). I pareri normalmente non sono vincolanti. Quando la legge dispone che sono vincolanti il loro contenuto valutativo non può essere disatteso dall’autorità decidente.
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I soggetti terzi rispetto all’amministrazione procedente portatori di interessi rispetto all’oggetto del procedimento sono parti del rapporto procedimentale. Tale qualità di parte conferisce al soggetto un potere di partecipazione che si esprime nella rappresentazione del proprio interesse. (Art. 9) Oltre alle parti individuate dall’amministrazione mediante la comunicazione di avvio del procedimento la legge prevede la possibilità che al procedimento intervengano anche altri soggetti portatori di: Interessi pubblici (individuati dalla legge come tali) attraverso l’individuazione di un centro organizzativo pubblico cui sono attribuiti poteri per la cura dell’interesse pubblico) Interessi privati (che possono essere individuati solo in concreto a fronte dell’esercizio di un potere). Sono interessi legittimi. Interessi collettivi (emergenti dalla vita sociale e appartenenti ad un gruppo organizzato). Sono interessi legittimi. La facoltà di intervento ai sensi dell’art. 9 non comporta automaticamente la legittimazione processuale.
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La fase decisoria del procedimento amministrativo può terminare
Con un provvedimento espresso Con un silenzio Con un accordo
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Art. 11 della legge n. 241/90 Accordi integrativi: al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale Accordi sostitutivi: in sostituzione del provvedimento
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L’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati
in accoglimento di osservazioni e proposte, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
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La disciplina degli accordi:
sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga diversamente; ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; le controversie in materia spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
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Recesso dall’accordo e autotutela legata (art. 11, comma 4, legge n
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato
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