La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LA TUTELA DEI MINORI E UFFICI GIUDIZIARI PER LA TUTELA IN SPAGNA

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LA TUTELA DEI MINORI E UFFICI GIUDIZIARI PER LA TUTELA IN SPAGNA"— Transcript della presentazione:

1 LA TUTELA DEI MINORI E UFFICI GIUDIZIARI PER LA TUTELA IN SPAGNA
Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano Universidad Rey Juan Carlos Madrid (Spagna)

2 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
INDICE SOMMARIO Definizione e concetto di tutela Nomina del tutore Capacità del tutore Costituzione della tutela Cause d’incapacità e di dispensa dall’ufficio tutelare L’esercizio della tutela Diritti e doveri del tutore Responsabilità del tutore Rimozione del tutore Le cause d’estinzione della tutela Uffici Giudiziari: Funzioni del giudice tutelare spagnolo. Casi in cui il tutore necessita dell’autorizzazione giudiziaria. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

3 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
I. DEFINIZIONE E CONCETTO DELLA TUTELA TITOLO X CAP II ART Cce LIBRO I La tutela è un istituto di protezione dei minori non emancipati e incapaci, che sostitutisce la patria potestà, in tutti i casi in cui questa manchi o sia cessata. I diritti e doveri del tutore sono SEMPRE posti a beneficio del tutelato. Chi sono i soggetti sottoposti a tutela? I minori non emancipati che non siano soggetti alla patria potestà. Quando può diventare il minore emancipato? È necessario avere compiuto 16 anni d’età e questa condizione permette al minore di disporre della sua persona e dei suoi beni come se fosse maggiorenne. L’ incapace quando la sentenza lo abbia stabilito. Le persone soggette alla proroga della patria potestà, quando questa sia cessata, salvo che sia disposta la curatela. I minori che si trovano in situazione di abbandono. ART. 222 Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

4 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
II. NOMINA DEL TUTORE Quale persona può essere nominata tutore? ART. 231 Cce Previa udienza dei parenti prossimi IL GIUDICE Previa udienza delle persone che il giudice ritenga opportuno ascoltare Previa udienza del tutelato, sempre che abbia sufficiente maturità e sia maggiore di 12 anni Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

5 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
Ordine di scelta per la nomina del tutore ART. 234 Cce 1º La persona designata per la propria tutela in previsione di essere dichiarato incapace nel futuro. 2º Il coniuge che convive con il tutelato. 3º I genitori. 4º La/e persona/e nominate tutore mediante disposizione di ultima volontà. 5º Il discendente, l’ascendente oppure il fratello designati dal giudice. Non possono essere nominate tutore ART. 243/244 Cce 1º Le persone che abbiano manifestato grave inimicizia nei confronti del minore o dell’ incapace. 2º Le persone che abbiano tenuto una cattiva condotta. 3º Le persone che abbiano importanti conflitti d’interesse con il minore. 4º I soggetti falliti. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

6 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
Non possono essere nominate tutore le persone escluse dai genitori, per testamento o per atto pubblico ART. 245 Cce ECCEZIONE Salvo che il GIUDICE stabilisca diversamente nell’interesse del minore Il GIUDICE può, con provvedimento motivato, alterare l’ordine, oppure prescindere da tutte le persone menzionate, sempre che ciò vada A BENEFICIO DEL MINORE. ECCEZIONE Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

7 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
Ci sono diverse forme di tutela: ART Cce 1º Tutela Testamentaria La nomina avviene mediante testamento o atto pubblico notarile da parte dei genitori che hanno la patria potestà. ART. 234 Cce 2º Tutela Legittima La nomina del tutore è fatta secondo la legge. L’ULTIMA DECISIONE IL GIUDICE 3º Tutela Dativa ART. 235 Cce La nomina del tutore proviene dal giudice 4º L’auto-tutela ART Cce Chiunque abbia sufficiente capacità d’agire, in previsione di una futura dichiarazione giudiziale d’incapacità, potrà in un atto pubblico notarile adottare qualsiasi disposizione relativa alla propria persona o inerente ai suoi beni, inclusa la designazione del tutore (Ley 41/2003, de 18 de noviembre). Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

8 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
III. CAPACITÀ DEL TUTORE Chi ha la piena capacità di agire ART. 241 Cce Chi può essere nominato tutore? Che non abbiano finalità lucrative Le persone giuridiche Sempre al fine di proteggere il minore ART. 242 Cce Chi non può svolgere la funzione di tutore? ART. 243/244 Cce 1º Le persone che siano incorse nella perdita o nella sospensione della patria potestà 2º Coloro che siano stati legalmente rimossi da una tutela precedente 3º I condannati a qualsiasi pena privativa di libertà, mentre stanno scontando la condanna 4º I condannati per qualsiasi delitto che faccia supporre che non possano svolgere ottimamente la tutela 5º Le persone per le quali esista un’assoluta impossibilità di fatto Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

9 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
IV. COSTITUZIONE DELLA TUTELA ART Cce Tre fasi Pubblico ministero Giudice L’INIZIATIVA DI APERTURA DELLA TUTELA Parenti e persone che abbiano in cura il minore Chiunque sia venuto a conoscenza di una situazione di pericolo in cui si trovi il minore. CONOSCENZA DI PERSONA CHE NECESSITA DI ESSERE SOTTOPOSTA A TUTELA PUBBLICO MINISTERO Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

10 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
B. UDIENZA E NOMINA DEL TUTORE 1º UDIENZA Parenti prossimi del minore o dell’incapace. Persone che si reputi opportuno ascoltare. Tutelato con sufficiente giudizio e maggiore di 12 anni. 2º ORDINANZA Conferimento dell’incarico al tutore nominato ART. 259 Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

11 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
C. MISURE DI GARANZIA 1º CAUZIONE/PEGNO ART. 260 Cce Il giudice stabilisce se è necessaria e ne determina il relativo ammontare. L’Ente pubblico non ha bisogno di prestare cauzione/pegno. ART. 262 Cce 2º L’INVENTARIO DEI BENI DEL TUTELATO Dopo l’assunzione dell’incarico Nel termine di 60 giorni . Inerente all’adempimento della funzione tutelare. L’inventario si forma con l’intervento del Pubblico ministero e citazione delle persone che il giudice ritenga opportuno convocare. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

12 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
D. VIGILANZA DEL PUBBLICO MINISTERO D’ufficio Su richiesta di qualunque persona interessata ART. 232 Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

13 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
V. CAUSE D’INCAPACITÀ E DI DISPENSA DALL’UFFICIO TUTELARE A) DISPENSA PER CAUSA PREESISTENTE ART. 251 Cce Età Malattia Occupazioni personali o professionali Mancanza di vincoli di qualsiasi genere fra tutore e tutelato Mancanza dei mezzi sufficienti per il buon svolgimento della tutela Persone fisiche Persone Giuridiche Termine ART. 252 Cce 15 giorni decorrenti dal momento in cui il tutore ha avuto conoscenza della nomina Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

14 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
B) DISPENSA PER CAUSA SOPRAVVENUTA Quando nello svolgimento dell’ufficio tutelare sopravvenga uno qualsiasi dei motivi Occupazioni personali e Professionali Mancanza di vincoli Età Malattia AMMISSIONE DELLA DISPENSA NOMINA DEL NUOVO TUTORE ART. 258 Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

15 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
VI. L’ESERCIZIO DELLA TUTELA Le principali funzioni del tutore sono: 1º Rappresentanza processuale Atti esclusi dalla rappresentanza del tutore ART. 267 Cce Atti personalissimi. Atti che possono essere compiuti dallo stesso minore, quando la legge lo permetta. 2º Amministrazione legale del patrimonio del tutelato da parte del tutore ART. 270 Cce Casi in cui la legge esclude questa amministrazione: Beni acquistati dal tutelato a titolo gratuito (donazione e successione) Beni affidati al Difensore Giudiziale per esistenza di un conflitto d’interessi con il tutore Beni la cui amministrazione è consentita al minore per legge Beni che il maggiore di 16 anni ha ottenuto col suo lavoro ART. 227 Cce ART. 299 Cce ART Cce 3º Cura del minore Soddisfare le esigenze materiali, personali e spirituali del minore. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

16 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
ESERCIZIO NEL CASO DI PLURALITÀ DI TUTORI ART. 236 Cce Esercizio congiunto della tutela Se non c’è accordo comune Se non c’è maggioranza Vale la regola della maggioranza Il giudice adotterà la soluzione che ritenga più opportuna Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

17 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
VII. DIRITTI E DOVERI DEL TUTORE A) DIRITTI GIUDICE 1º Possibilità di retribuzione ART. 274 Cce 4%-20% del utile prodotto dai beni sempre che il patrimonio del tutelato lo permetta. 2º Diritto ad essere risarcito per i danni sofferti, senza colpa, in conseguenza dell’esercizio della funzione tutelare ART. 220 Cce 3º Diritto ad esigere rispetto e ubbidienza dal tutelato ART. 268 Cce 4º Diritto di avvalersi dell’ausilio dell’autorità (giudice), per lo svolgimento del suo incarico ART Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

18 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
B) DOVERI Prestare gli alimenti Educare il minore 1º.- Il dovere di proteggere i tutelati Promuovere il recupero del tutelato ART. 269 Cce Informare il giudice annualmente sulla situazione del minore e l’amministrazione dei suoi beni 2º.- Il tutore deve ottenere l’ autorizzazione giudiziale per il compimento di determinati atti ART. 271 Cce 3º.- Il tutore deve astenersi da realizzare atti vietati dalla legge ART. 221Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

19 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
4º.- Dovere di prestare cauzione/pegno ART. 260 Cce 5º.- Dovere di fare l’inventario ART. 262 Cce 6º.- Dovere di rappresentare il minore in tutti gli atti civili, ad esclusione degli atti che quest’ultimo può realizzare da solo ART. 267 Cce 7º.- Dovere di rendere conto al termine della sua gestione ART. 279 Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

20 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
VIII. RESPONSABILITÀ DEL TUTORE A) DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA TUTELA a) Non avere amministrato il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia ART. 270 Cce b) Non avere ottemperato ai doveri di cura e custodia del tutelato c) Non aver richiesto al giudice l’autorizzazione per il compimento di determinati atti ART. 271, 272 Cce d) Il tutore risponde dei danni cagionati dalla causa di dispensa, ove questa venga rifiutata ART. 256 Cce e) Nel caso di rimozione ART. 247 Cce f) Il tutore risponde dei danni cagionati ai minori sottoposti alla sua autorità e con lui conviventi ECCEZIONE Il tutore può fornire la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

21 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
B) CONCLUSIONE DELLA TUTELA Termine di 3 mesi Rendimento dei conti della sua amministrazione Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

22 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
IX. LA RIMOZIONE DEL TUTORE IL GIUDICE può rimuovere il tutore dal suo ufficio per diverse cause: Causa legale d’incapacità ART. 247 Cce Cattiva gestione dell’ufficio tutelare Inadempimento dei doveri del tutore Gravi e prolungati problemi di convivenza con il minore ART. 241 Cce Perdita sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina a tutore D’ufficio Su istanza del Pubblico Ministero COMPETENZA PER LA RIMOZIONE GIUDICE Su istanza di qualsiasi altra persona interessata Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

23 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
X. LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA TUTELA ART. 276 y 277 Cce 1º Quando il minore d’età compie 18 anni, sempre che non sia stato dichiarato giudizialmente incapace prima di tale data ART Cce 2º Adozione del tutelato minore d’età ART Cce 3º Morte della persona sottoposta a tutela ART Cce 4º Per la concessione giudiziale del beneficio della maggiore età (emancipazione) ART. 323 Cce ESTINZIONE DELLA TUTELA ART Cce CURATELA 5º Reintegrazione nella patria potestà del genitore decaduto ART Cce 6º Per effetto della pronuncia giudiziale che pone fine allo stato d’incapacità, o che modifica la sentenza d’incapacità, sostituendo la tutela con l’istituto della curatela ART Cce Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

24 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
XI. UFFICIO GIUDIZIALE: FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE SPAGNOLO Nell’ ufficio del giudice tutelare spagnolo sono accentrati tutti i poteri di direzione, di vigilanza, di deliberazione e autorizzazione, riguardanti la costituzione e l’esercizio della tutela. Analogamente a quanto previsto per il giudice tutelare, in Italia: “Il giudice tutelare spagnolo ha funzioni direttive, deliberative, consultive ma soprattutto DI CONTROLLO, riguardo agli aspetti patrimoniali e personali del minore”. Le sue funzioni non sono limitate soltanto alla tutela, ma si estendono alla curatela e anche, come si è visto, alla potestà genitoriale, esercitando tuttavia in tale materia, in cui la legge fa affidamento sui naturali sentimenti di affetto che legano i genitori ai figli, un controllo assai più ristretto. Delicate e complesse funzioni sono affidate dalla legge al giudice tutelare, dall’inizio sino al termine della tutela; egli infatti integra le funzioni del tutore per il compimento degli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e detta le disposizioni opportune a tutela dell’integrità del patrimonio del minore. Inoltre, il giudice tutelare coopera con il tutore, nell’espletamento dei compiti di educazione, istruzione e cura del minore. Il giudice può modificare diversi aspetti già regolati nel Cce, SEMPRE con PROVVEDIMENTO MOTIVATO e nell’interesse del minore. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

25 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
CASI IN CUI IL TUTORE NECESSITA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE 1º Per internare il tutelato in un istituto di salute mentale oppure di educazione o formazione speciale. 2º Per rinunciare a qualsiasi diritto. 3º Per procedere alla divisione della eredità oppure alla divisione di un bene comune. 4º Per accettare qualsiasi eredità o rinunciarvi. 5º Per effettuare spese straordinarie sui beni. 6º Per concedere oppure prendere a prestito somme di denaro. 7º Per disporre a titolo gratuito di beni e diritti del tutelato. 8º Per cedere ai terzi i crediti che il tutelato vanti nei confronti del tutore. 9º Per promuovere un giudizio in nome dei soggetti sottoposti a tutela. Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano

26


Scaricare ppt "LA TUTELA DEI MINORI E UFFICI GIUDIZIARI PER LA TUTELA IN SPAGNA"

Presentazioni simili


Annunci Google