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Corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art

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Presentazione sul tema: "Corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art"— Transcript della presentazione:

1 Corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art
Corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento regionale n.9/2010, in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del

2 Argomenti Introduzione: la storia della Protezione civile
Evoluzione Normativa D. lgs 81/2008 in Protezione civile AIB : antincendio boschivo DPI: Dispositivi di Protezione Individuale Normativa generale fondamentale Leggi Regionali e Regolamento Volontari Esperienze e testimonianze di interventi di Protezione civile 2

3 Introduzione La storia della Protezione civile
L’evoluzione operativa e organizzativa della Protezione civile

4 La storia della Protezione civile
Attività spontanea / Prefetture Firenze 1966 "Gli Angeli del Fango" 4

5 1. Evoluzione Normativa Capire i cambiamenti normativi nell’ambito di Protezione civile, per comprendere i cambiamenti organizzativi ed operativi

6 Evoluzione Normativa La "storia" della legislazione Nazionale e Regionale 1970 Legge 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle persone colpite da calamità” 1991 Legge 266 “Legge quadro sul volontariato” 1992 Decreto Min. “Ministero dell’Industria – Obblighi assicurativi” 1992 Legge 225 “Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile” 1998 D.Lgs. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali” 2001 D.P.R. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile” 2004 L.R. N. 16 “Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile” 2010 L.R. N. 9 “Regolamento regionale del volontariato di p.c.” 2012 Legge 100 "Riordino della Protezione Civile" Citazione 6

7 Costituzione art 27 comma 1: “Responsabilità penale”
Decreto 5/10/2009: “Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeg- gianti luminosi sui Veicoli adibiti a servizio di protezione civile” Art. 177 del codice della strada: “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.” DPR 16/12/1992 n.495: “Art. 24 – segnale distintivo norme d’uso. Intimazione dell’alt.”

8 Attività di protezione civile
Modifiche Legge 12 luglio 2012, n. 100 – ATTIVITA’ Solo per citare Legge 100 Attività di protezione civile Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio” Previsione L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”. Prevenzione Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni. Soccorso La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”. Superamento dell’emergenza Non subisce modifiche la definizione di superamento dell’emergenza che consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

9 Art. 11 Le strutture operative del Servizio Nazionale
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile: Il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile Le Forze Armate Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.) Il Corpo Forestale dello Stato I servizi tecnici nazionali I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto Nazionale di geofisica La Croce Rossa Italiana Le strutture del servizio sanitario nazionale Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Le organizzazioni di volontariato

10 Grandi eventi La gestione dei grandi eventi non rientra più nelle competenze della protezione civile. Sono, tuttavia, confermate le disposizioni relative allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015

11 EVOLUZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE/1:
3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi Gen. 2011 L. 225/1992 Feb. 2011 L. 10/2011 Mag. 2012 D.L. 59/2012 Lug. 2012 L.100/2012 Ago. 2013 D.L. 93/2013 – L. 119/2013 Titolarità politica PCM (o Ministro delegato) (o Ministro con portaf. o SS. di Stato – Segr. del CDM) Tipologia eventi Calamità, emergenze socio-ambi. e grandi eventi Calamità, emergenze socio-amb. e grandi eventi Calamità (avvenute o imminenti) Durata emergenza nazionale Non definita, di prassi annuale, prorogabile senza limiti 60 gg, prorogabili di altri 40 gg 90 gg, di altri 60 gg 180 gg, prorogabili di altri 180 gg Potere ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri Capo del DPC, salvo diversamente indicato dalla Delibera del CdM. In ogni caso il CD cura l’attuazione delle ordinanze ed emana quella di chiusura Fonte Dipartimento Protezione Civile 11

12 EVOLUZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE/2:
3 anni di riforme con 4 PCM e 5 interventi normativi Gennaio 2011 L. 225/1992 non precisato (anche ordinanze non derogatorie senza dichiarazione stato di eme; frequenti le ominibus) Febbraio 2011 L. 10/2011 Maggio 2012 D.L. 59/2012 soccorso e assistenza; interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità (nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate) Luglio 2012 L.100/2012 soccorso e assistenza; messa in sicurezza edifici pubblici e privati e beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per pubblica e privata incolumità; ripristino infrastrutture e reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate) Agosto 2013 D.L. 93/2013 – L. 119/2013 a) soccorso e assistenza; b) ripristino funzionalità servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche; c) realizzazione interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità; d) ricognizione fabbisogni per ripristino strutture e infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) avvio attuazione prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata. Fonte Dipartimento Protezione Civile 12

13 Legislazione vigente Decreto Legislativo N. 81/2008 (9 aprile 2008) ora Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011 Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 Dicembre 2012 il Dipartimento definisce i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Gennaio 2014, decreto del Capo Dipartimento (PC) aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. (Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 25 del 31 gennaio 2014) Regolamento Regionale n. 9 del 2010 Fonte Dipartimento Protezione Civile (sintesi) 13

14 Approfondimento Il periodo ha segnato una tappa fondamentale nel “percorso della sicurezza” dei volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma più organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita. Questo “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si è sviluppato a partire da tre capisaldi: • l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale; • il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011; • il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione. Fonte Dipartimento Protezione Civile 14

15 Approfondimento Fonti
Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Sito del Ministero del Lavoro Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011 Decreto del Capo Dipartimento (PC) del 12 gennaio 2012 Sito del Dipartimento di Protezione Civile 15

16 2. D. lgs 81/2008 D. lgs 81/2008 ora Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

17 D.lgs 81 Il Decreto 81 Decreto Legislativo N. 81/2008 (9 aprile 2008) ora Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è uno strumento che ci aiuta a organizzare il nostro lavoro È uno strumento attivo di Sicurezza

18 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Approfondimento Il Volontario è equiparato solo parzialmente al lavoratore (DI 13/04/2011 rispetto al più generale TU 81 che riguarda tutti i lavoratori) esclusivamente per le attività nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti Le Organizzazioni curano per i Volontari: Formazione, Informazione e Addestramento sulla base dei compiti da lui svolti Controllo e Sorveglianza Sanitaria Dotazione di Attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale idonei per lo specifico impiego e Formazione e Addestramento al loro uso sulla base dei compiti da lui svolti 18

19 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Approfondimento Campo di applicazione Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DL 81/2008) sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai Volontari della Protezione Civile L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile … necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte. … 19

20 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE Garantire ai volontari formazione, informazione e addestramento Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso Controllo e/o sorveglianza sanitaria con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

21 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
DOVERI DEL VOLONTARIO Prendersi cura della propria salute e sicurezza. Non sono luoghi di lavoro Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività‘ lavorativa, i luoghi di esercitazione, di formazione di intervento dei volontari di protezione civile, Fonte: Art. 4 Cap. 3

22 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
DOVERI DEL VOLONTARIO Il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni ha il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché' sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione. Fonte: Art. 3 Cap. 3

23 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
Le attività di Formazione, Informazione e Addestramento anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (13/04/2011) sono considerate valide ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1 23

24 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi. «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative. «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento. 24

25 DPI idonei per lo specifico impiego ?
Formazione, Informazione e Addestramento adeguate per i compiti da svolgere ? Opero su uno scenario legittimo ? Controllo e Sorveglianza Sanitaria ? Attrezzature adatte con adeguata Formazione e Addestramento?

26 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Scenario di Rischio di Protezione Civile Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio Allegato 1 26

27 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari Le tipologie di scenario identificate sono tre: Scenari di protezione civile operativi Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge Contesti assimilati a scenari di protezione civile 27

28 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile: scenario eventi atmosferici avversi scenario rischio idrogeologico – alluvione scenario rischio idrogeologico - frane scenario rischio sismico scenario rischio vulcanico scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio Allegato 1 28

29 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile: scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge) scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse). Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio Allegato 1 29

30 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti: incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio ipogeo o montano (attività di difesa civile) Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio Allegato 1 30

31 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Compiti svolti dai volontari Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base: assistenza alla popolazione, intesa come: attività psicosociale attività socio-assistenziale; assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili) informazione alla popolazione logistica soccorso e assistenza sanitaria % a seguire… Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio Allegato 1 31

32 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Segue… Compiti svolti dai volontari uso di attrezzature speciali conduzione di mezzi speciali predisposizione e somministrazione pasti prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria presidio del territorio attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico attività formative attività in materia di radio e telecomunicazioni attività subacquea attività cinofile Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all’uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall’organizzazione di appartenenza. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio Allegato 1 32

33 Ruoli del volontariato
Funzione TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA Funzione Tecnica e censimento danni Funzione SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE LA FUNZIONE DI SUPPORTO VOLONTARIATO IN RELAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO Funzione Beni culturali Funzione MATERIALI E MEZZI Funzione LOGISTICA EVACUATI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

34 Decreto del DPC del 12 gennaio 2012
Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC: Siete informati e formati sugli specifici scenari di competenza? Disponete di un archivio che contenga la certificazione della formazione dei volontari, dei documenti di attrezzi e macchine (incluse le istruzioni d’uso)? Avete un mansionario delle attività e dei ruoli? 34

35 Decreto 13 aprile art. 4 1. le organizzazioni curano che il volontario sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione, addestramento e sia sottoposto al controllo sanitario 2. le organizzazioni curano che il volontario sulla base dei compiti da lui svolti sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante

36 Responsabilità del volontariato
In capo alle associazioni/gruppi comunali incombono obblighi di carattere civile o amministrativo e penale tanto che gli enti di appartenenza devono assicurare i propri associati/volontari per l’espletamento delle attività volontaristiche contro infortuni, malattie o danni causati a terzi Profili di responsabilità in cui incorrono i volontari nell’esercizio delle proprie funzioni: responsabilità civile, qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno responsabilità penale, lo spirito che contraddistingue il volontariato esclude un’eventuale responsabilità dolosa consistente nella volontà di arrecare danno altrui, però il volontariato potrebbe incorrere in una responsabilità colposa imputabile negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, ordini e discipline

37 Costituzione art. 27 comma 1 La responsabilità penale è personale
“Il volontario, come tutti gli altri individui è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti che hanno avuto conseguenze rilevanti.” Però, mentre per la responsabilità civile può rispondere anche l’ente o l’organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso, per la responsabilità penale che sorge davanti ad un reato, risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso e a differenza della responsabilità civile non può essere coperta da assicurazione.

38 Responsabilità Civili e Penali
Il volontario, come tutte le altre persone può essere soggetto a responsabilità civili e penali per i suoi comportamenti, azioni od omissioni. Responsabilità Civile per «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Responsabilità Penale per determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un fatto di reato. Costituzione Italiana Art. 27. La responsabilità penale è personale. Di una responsabilità civile può rispondere anche l’ente o l’organizzazione per cui opera il volontario (oltre al volontario stesso) e può essere coperta da una assicurazione. Di una responsabilità penale risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso e, a differenza della responsabilità civile, non può essere coperta da assicurazione. Fonte: Costituzione Italiana Art. 27 38

39 Art. 2043 risarcimento per fatto illecito
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. “ La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione 'responsabilità civile' ha un duplice significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile. All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.

40 La legislazione Nazionale
Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.” Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”

41 La legislazione Nazionale
Art Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.” Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato (Cass. n /1998; n. 467/1999). 41

42 Pertanto non può: Svolgere funzioni proprie di un Pubblico Ufficiale, quali ad es.: chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni; procedere al fermo di una persona; elevare contravvenzioni; intervenire in ambito di ordine pubblico; gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta). decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità; assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio: - gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento (sono compiti dei VV.F.); dare prestazioni tecniche sanitarie (è compito di un medico e del S.U.E.M).

43 Circolare del 07 Febbraio 2006
L’esigenza di disciplinare l’impiego delle OO.V. nelle diverse attività riflette l’ampliamento della funzione di protezione civile e il suo esercizio diffuso da parte delle “autorità di protezione civile”. Anche l’impiego del volontariato ha avuto questa tendenza, infatti l’impiego delle organizzazioni ha seguito logiche diverse a volte in contrasto con le finalità del Servizio nazionale di protezione civile. La circolare del 07 Febbraio 2006 del capo Dipartimento della Protezione Civile, ribadisce l’esigenza di preservare lo spirito di autonomia, di indipendenza dell’azione volontaria di PC. Si chiarisce che il DPC non autorizzerà l’applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/01 laddove si impieghi il volontariato a supporto di manifestazioni politiche/propagandistiche. In tale contesto si raccomanda di non partecipare ed esporre emblemi ed insegne dell’organizzazione di appartenenza a manifestazioni connotate politicamente con la considerazione della estraneità al volontariato di tali eventi fuori dall’ambito del servizio nazionale di protezione civile.

44 Circolare del 10 Marzo 2009 L'azione del volontariato di Protezione civile deve trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992). Al riguardo,è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile e' chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza. Si ribadisce che la materia di PC è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico. Consente ai sindaci d’intesa con i prefetti di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per segnalare alle forze di polizia eventi che possono arrecare danni alla sicurezza urbana. Deve essere assicurato che l’aderente dell’associazione di volontariato di PC, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, a non utilizzare emblemi, mezzi, attrezzature ecc. riconducibili alla PC, chi infrange tutto ciò verrà cancellato dall’albo/registro, e la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

45 Uso dei dispositivi lampeggianti luminosi e dei dispositivi acustici
Disposizioni sull'uso dei dispositivi lampeggianti luminosi e dei dispositivi acustici di allarme sui veicoli di servizio adibiti a protezione civile Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5 ottobre 2009; Articolo 177 del codice della strada; Circolare Dipartimento Protezione Civile del 25 gennaio 2010.  I soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, sono i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile o adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi. Gli autoveicoli e i motoveicoli devono essere immatricolati a nome degli enti pubblici di protezione civile, ovvero a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile iscritte nell'elenco regionale o nazionale del Dipartimento. Sono esclusi i veicoli di proprietà di una persona fisica (es. Presidente di una Organizzazione) L'uso da parte delle organizzazioni di volontariato  è inoltre consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all' art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992 , ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi; l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile; ricorrano le circostanze per considerare il servizio come urgente ai sensi dell' art. 177 del codice della strada.

46 Uso dei dispositivi lampeggianti luminosi e dei dispositivi acustici
La richiesta di intervento è effettuata dall'autorità di protezione civile con comunicazione scritta o, in caso di somma urgenza, per le vie brevi e confermata in forma scritta entro le successive 48 ore. In tali ultimi casi il conducente deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da esibire in caso di controllo delle autorità di polizia stradale. Solo l’uso congiunto di sirena e lampeggiante consente, in caso di necessità, di non osservare le limitazioni alla circolazione stradale, fermo restando il rispetto delle comuni norme di prudenza e diligenza alla guida del mezzo per non porre in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada. L’obbligo di prudenza implica, ad esempio, il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Infatti l’esenzione dalla norme del codice della strada (es. rispetto alla sanzione amministrativa per il passaggio con il semaforo rosso), non libera il conducente del mezzo dalle responsabilità civili e penali ad esempio per lesioni personali causate ad altri utenti della strada.

47 x Regolazione traffico
I volontari di Protezione civile non possono utilizzare i segnali distintivi (palette) in quanto lo stesso è riservato al personale incaricato della prevenzione e dell’accertamento dei reati in materia di circolazione (articoli 11 e 12 del Codice della Strada e artt del conseguente regolamento di esecuzione e attuazione). Ai volontari di Protezione civile non è permesso svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non devono adoperare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività istituzionali. x

48 Regolazione traffico Fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Polizia locale, ecc.) chiamati a fronteggiare l’emergenza stessa si avvalgono del supporto dei volontari di Protezione civile: in questi frangenti al volontario possono essere affidati, con uno scopo ben preciso funzioni di ausilio al personale dell’amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi. I volontari di Protezione civile aderenti ad una organizzazione in attività NON di emergenza non possono in alcun modo svolgere funzioni di ausiliari del traffico. L’espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali NON sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il volontario è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di eventi di Protezione civile e coordinati dalle competenti autorità. L’uso di emblemi di Protezione civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi e uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.

49 SUGGERIMENTO Una soluzione potrebbe essere l’utilizzo di bandiera e/o paletta da moviere

50 Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche  Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza. Art. 497 ter - Possesso di segni distintivi contraffatti. Le pene di cui all`articolo 497 bis, si applicano anche rispettivamente: 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti ed i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

51 ha anticipato le richieste
Regione Lombardia ha anticipato le richieste del Decreto 81 e D.L Regolamento regionale 18 ottobre n. 9 Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile Articolo 7 (Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell’organizzazione) 3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 51

52 Procedimenti di verifica e controllo
Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l'adempimento a: Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e DPI; Adeguata formazione e addestramento al loro uso Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. 52

53 3. AIB: antincendio boschivo

54 Attività AIB Per l’attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di formazione AIB 1° livello, 2° livello, capisquadra, visite mediche, ecc.) 54

55 Attività AIB I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della Conferenza unificata del 25/7/02, non necessitano di essere sottoposti ad ulteriore controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria. 55

56 Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:
Avete predisposto un piano di formazione e addestramento continui? Sono a disposizione dei volontari strumenti informativi e libretti di istruzione di macchine e strumenti? Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti le azioni informative, formative e di addestramento intraprese? Viene mantenuta una scheda personale che registri i risultati formativi e addestrativi di ogni volontario? 56

57 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 " Art.1 L’allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito Ovvero: Sono completamente sostituite le precedenti disposizioni su Controllo (e Sorveglianza ?) Sanitario Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 57

58 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 2. Contenuti Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza. Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l’effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l’operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre Allegato 3 Cap. 2 58

59 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 3. Periodicità La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura: a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013; b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre Allegato 3 Cap. 3 59

60 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 Art.1 L’allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito Di cosa parliamo? L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 60

61 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 Allegato 3 Art.4 Disposizioni organizzative Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l’ottimale impiego delle risorse disponibili, l’effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194. Al responsabile dell’Organizzazione spetta il compito di registrare l’avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre Allegato 3 Cap. 4 61

62 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 Art.3 Periodicità La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura: a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013; b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre Allegato 3 Art. 4 62

63 Decreto del DPC del 25 novembre 2013
aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014 Art.3 Periodicità Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all’uopo disponibili. Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (DPR 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4). Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa. Fonte: Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre Allegato 3 Art. 4 63

64 Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012 Allegato 4
Definizione delle attività di sorveglianza sanitaria «sorveglianza sanitaria» (D. 12/01/12): l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 64

65 Quando si comincia? Il Dipartimento Nazionale e le Regioni
definiranno gli elenchi dei medici stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite chiariranno ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile sulle attività in esso svolte dai volontari 65

66 Che cosa devo fare? Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile; I volontari sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità; L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato. È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa. 66

67 Procedimenti di verifica e controllo
Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l‘effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per i volontari ‘sopra soglia’. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. 67

68 Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:
Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti lo stato di salute dei volontari? Disponete di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? 68

69 4. DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

70 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
. 70

71 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Fonte: TU Art. 74 71

72 . DPI 72

73 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
. 73

74 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
. 74

75 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Obbligo di uso I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Fonte: TU Art. 75 75

76 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475(N), e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. Fonte: TU Art. 76 76

77 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Requisiti dei DPI 3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Fonte: TU Art. 76 77

78 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
. 78

79 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nelle norme e specifiche dei DPI per legge devono essere utilizzate le unità di misura del sistema MKS o “Sistema Internazionale di unità di misura”. Si parla di energia in Joule e forze o compressioni in Newton. Ma...! quanto fa 200 Joule o Newton nell’esperienza comune ? (è il caso delle calzature di sicurezza) Dividendo "spannometricamente" la quantità di newton per 10 si ottiene più o meno i Kilogrammi nella vita comune. Dividendo sempre "spannometricamente" la quantità di Joule per 10 si ottiene più o meno l'energia che un peso di Kilogrammo "comune" accumula cadendo da una altezza di un metro. Ovvero una calzature di sicurezza resiste ad uno schiacciamento di una tonnellata e mezza. Le calzature di sicurezza non sono semplici scarponcini… 79

80 Etichetta con norme requisiti dei DPI
COMFORT: Leggerezza Adattamento alla morfologia Dimensioni limitate Traspirabilità Comfort termico REQUISITI INFORMATIVI: Notizie sulle protezioni fornite Limiti d’uso Tempo utile prima della scadenza Istruzioni d’uso, manutenzione, pulizia Le Norme di Manutenzione comprendono anche le modalità di pulizia e Lavaggio

81 Etichetta con norme dei DPI
CRITERI DI SCELTA DEI DPI Un DPI deve essere considerato idoneo quando: E’ confortevole rispetto all’uso In dotazione sufficiente Efficace rispetto al rischio Personalizzato più possibile Appropriato rispetto alla mansione svolta

82 5. Normativa generale fondamentale

83 L 100 del 12/07/2012 “Modifiche al DPR194”

84 Rimborsi del decreto Dall'articolo 9 del Decreto Presidente Repubblica 8 Febbraio 2001 N. 194 deriva il diritto ai rimborsi dei volontari "Art 9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; …." ….." Sito del Dipartimento di Protezione Civile 84

85 Modifiche dalla legge 100 - 2012
Introduce modifiche a diversi provvedimenti precedenti tra cui: Attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio” Previsione. L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”. Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni. Soccorso. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”. Sito del ministero dell'Interno 85

86 L. 100 del 12/07/2012 “Modifiche al DPR194”
MODALITÀ OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 NOVEMBRE 2012 DGR /8/ DDS A partire dall’1 agosto 2013, le richieste di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, dovranno essere inoltrate a Regione Lombardia, secondo le modalità di seguito riportate AMBITI DI APPLICAZIONE Le modalità operative si applicano per le attivazioni del volontariato di protezione civile nei seguenti casi d’impiego: Attività formative e addestrative Emergenze di livello locale e regionale Eventi a rilevante impatto locale Ricerca persone scomparse * * autorità che gestisce le operazioni

87 L. 100 del 12/07/2012 “Modifiche al DPR194”
MODALITÀ PER L’INVIO DELLA DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001 In caso di attività formative ed addestrative, la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà pervenire, a cura dell’ente o dell’organizzazione che coordina l’evento, preventivamente all’impiego dei volontari interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011 In caso di emergenze di livello locale e regionale, la richiesta dovrà pervenire, da parte dell’Autorità locale di protezione civile, tramite la provincia di riferimento; la richiesta dovrà essere inoltrata entro 24 ore dall’attivazione del volontariato In caso di eventi a rilevante impatto locale, ferma restando la necessità che lo scenario sia stato individuato nel piano di emergenza comunale, la richiesta, a cura dell’Autorità comunale di protezione civile, dovrà pervenire preventivamente all’impiego del volontariato, sempre tramite la provincia di riferimento. Si sottolinea e rammenta che, in caso l’attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi dall’Autorità comunale ed aventi scopo di lucro, gli stessi saranno tenuti a compartecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 In caso di ricerca di persone disperse, la richiesta dovrà pervenire, a cura dell’autorità competente (Comune, Provincia, Prefettura, Forze dell’Ordine, Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco), preventivamente all’impiego del volontariato; in caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere inoltrata direttamente alle organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla provincia di riferimento ed a Regione Lombardia

88 CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001
Regione Lombardia, valutata la congruità della richiesta, procederà ad attivare le organizzazioni di volontariato ed a concedere, nei termini di legge, i benefici previsti dagli artt. 9 e/o 10 del d.p.r. 194/2001, dando comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica certificata all’ente o all’organizzazione richiedente ed alla provincia di riferimento, per opportuna conoscenza Detta comunicazione conterrà le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dalla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012: L’evento di riferimento La data di decorrenza dell’attivazione La data di cessazione delle attività; in caso di emergenza ancora in corso potrà essere dichiarata la validità sino al termine delle operazioni, rinviando a successiva comunicazione la chiusura del periodo di attivazione La tipologia di attestato di partecipazione richiesto e l’autorità o il soggetto tenuto a rilasciarlo, che in caso di emergenza potrà essere anche individuato in seguito L’eventuale concessione dei benefici di cui all’art. 9 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione delle giornate/uomo di presenza autorizzate L’eventuale concessione dei benefici di cui all’art. 10 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione del tetto di spesa e delle tipologie di spesa ammesse La struttura a cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso Le modalità con cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso L’eventuale rilascio di attestazione di presenza anche a volontari che non necessitino dell’applicazione dei benefici di cui all’art. 9 del d.p.r. 194/2001.

89 l’organizzazione di appartenenza
ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI VOLONTARI ATTIVATI Eseguita l’attivazione attraverso il sistema informatico, come sopra descritto, a ciascun volontario dovrà essere rilasciato un attestato di presenza riportante la data effettiva di arrivo e partenza dal luogo dell’intervento. L’attestazione di presenza potrà essere certificata con le seguenti modalità: In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle province, farà fede il modulo generato in automatico dal sistema informatico utilizzato per l’attivazione, riportante di default le date di check-in e di check-out In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di un’Autorità comunale, locale o di una struttura operativa, alle quali non è ad oggi consentito l’impiego del sistema informatico sopra citato, dovrà essere rilasciato dalle stesse a cia­scun volontario un modulo, possibilmente su carta intestata dell’ente o struttura operativa, riportante il riferimento dell’evento in oggetto il nome del volontario l’organizzazione di appartenenza la data di arrivo e quella di partenza la firma del responsabile sul campo per conto dell’Autorità locale o della struttura operativa

90 6. Leggi Regionali e Regolamento Volontari

91 La legislazione Regionale
Albo Regionale del Volontariato - Protezione Civile La normativa di settore, ed in particolare la lr 16/2004 ed il Regolamento regionale 9/2010, assicurano la massima partecipazione di tutti i cittadini al mondo del volontariato di P.C. e richiede agli aspiranti volontari requisiti di moralità, affidabilità, buona volontà e disponibilità. Se un cittadino vuole diventare Volontario di protezione civile deve necessariamente iscriversi ad un'Organizzazione di volontariato (Associazione o Gruppo comunale) che svolga tale attività. I Gruppi Comunali sono organizzazioni pubbliche e dipendono direttamente dal Sindaco; le Associazioni sono organizzazioni private, con un proprio statuto, presidente e consiglio direttivo. Fonte: Portale Regione Lombardia 91

92 La legislazione Regionale
Albo Regionale del Volontariato - Protezione Civile L’iscrizione consente ai volontari e alle organizzazioni di accedere al sistema di protezione civile, partecipare alle operazioni di soccorso alla popolazione, prendere parte alle esercitazioni e all’attività formativa della Regione, e fruire dei benefici di cui al DPR 194/01, articoli 9 e 10 (permessi di legge, rimborsi ecc.). L’albo è articolato su due sezioni: regionale e provinciale. Si iscrivono nelle sezioni regionali: le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due province. Fonte: Portale Regione Lombardia 92

93 La legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile E' stato pubblicato il nuovo Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, ai sensi della Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 "Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile". Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale Sito della Regione Lombardia: Fonte: Art. 7 Cap. 3 93

94 La legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile Articolo 6 (Condizioni per lo svolgimento delle attività operative) 1. Al fine di garantire l’effettiva disponibilità dei volontari iscritti all’albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile. 2. L'operatività a favore di un’organizzazione di protezione civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), che possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell’emergenza. Fonte: Art. 6 Cap. 1 e 2 94

95 La legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile Ai fini dell’iscrizione nell’albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all’ottanta per cento degli iscritti. E che l’organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi Fonte: Art. 6 Cap. 3 e 4 95

96 La legislazione Regionale
Requisiti dei volontari (art. 7) Per l’iscrizione all’albo i volontari devono: essere assicurati ai sensi della normativa vigente; aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio. L’intervento dei volontari delle OO.V. di protezione civile iscritte all’albo in attività operative è consentito solo a seguito di partecipazione ad attività di formazione e di addestramento conforme agli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.

97 La legislazione Regionale
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, ogni anno i volontari e il legale rappresentante dell’organizzazione producono, rispettivamente alla organizzazione d’appartenenza e all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritta l’organizzazione medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Fonte: Art. 7 Cap. 2 97

98 Procedimenti di verifica e controllo
Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l'adempimento a: Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e DPI; Adeguata formazione e addestramento al loro uso Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. 98

99 La legislazione Regionale Protezione Civile, consulta del volontariato
13 dicembre 2011 "Nasce in Lombardia la Consulta del Volontariato di Protezione Civile, la "casa ideale" per gli oltre volontari che quotidianamente prestano la loro opera a favore del prossimo. Prevista da una norma nazionale, ha visto la luce grazie all'impegno profuso dall'assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza Romano La Russa, che l'ha insediata a Palazzo Lombardia, spiegando come il nuovo organo nasca "con l'obiettivo di essere luogo di confronto e di dialogo tra le istituzioni e le associazioni, per migliorare le politiche regionali e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti su tutto il territorio". "Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione - ha detto La Russa - per un laboratorio di idee, di progetti, di iniziative che nasce con ottime prospettive". All'insediamento hanno partecipato infatti due volontari per ciascuna provincia e due rappresentanti delle Associazioni di livello regionale, nonché quelli dell'UPL (Unione Province lombarde) e dell'Anci (Associazione nazionale dei Comuni). " Fonte: Portale Regione Lombardia 99

100 Regione Lombardia Manuale da Campo
La prima versione del manuale da campo della Protezione Civile a cura della Regione Lombardia è stato realizzato dopo l'esperienza del 2009 in Abruzzo. Tra gli scopi del manuale da Campo vi sono quelli di fornire un agile supporto tecnico agli operatori durante un intervento emergenziale e rappresentare uno strumento di base per approntare corsi di formazione mirati. E' stato realizzato attraverso i seguenti passaggi: raccolta ed analisi della documentazione esistente (normative, linee guida dipartimentali, manuali tecnici,…); analisi dell’organizzazione e delle criticità riscontrate nel sistema di intervento della Protezione Civile Regione Lombardia in occasione dell’emergenza Abruzzo 2009, tramite la stesura, la realizzazione e la rielaborazione di interviste ad operatori attivati sul campo; formulazione di nuove proposte metodologiche di azione; strutturazione del lavoro attraverso la definizione ed integrazione dei contenuti principali sulla base dell’ordine cronologico di attivazione degli interventi e, per ogni attività principale, di funzioni e sottofunzioni operative.… Sito della Regione Lombardia: Fonte: Portale Regione Lombardia 100

101 Manuale da campo Cav. Luigi FASANI CTV-SSPC
lunedì 17 aprile 2017lunedì 17 aprile 2017 Cav. Luigi FASANI CTV-SSPC

102 Formazione Certificata
processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento. Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la SSPC Scuola superiore di Protezione Civile che fornisce percorsi certificati di formazione e riconosce percorsi certificabili. Informazione e addestramento possono essere considerate fruibili propriamente anche in maniera più diffusa e distribuita, anche a livello di singola organizzazione di Protezione Civile 102

103 Cosa è chiesto alle Organizzazioni di PC
I Volontari sono informati e formati sugli specifici scenari di competenza dell'organizzazione ? I singoli Volontari sono addestrati per i compiti che devono specificatamente svolgere? I Volontari sono dotati di idonei DPI per i singoli specifici impieghi ? E' stato pianificato il controllo Sanitario ? Disponete di un archivio con le certificazioni della formazione dei volontari ? Disponete di un inventario delle attrezzatture e macchinari con allegato una copia delle istruzioni d'uso e manutenzione ? Viene tenuto aggiornato un archivio dei servizi e delle attività svolte dai singoli volontari secondo i diversi ruoli ? 103

104 Percorso Formativo Triennale 2014-2016 Per Il Sistema di Protezione Civile
Regione Lombardia propone un percorso formativo per il triennio 2014 – con l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze e competenze utili ai soggetti appartenenti al sistema regionale di protezione civile. Recenti norme demandando infatti alle regioni il compito di elaborare adeguati piani formativi, di informazione e di addestramento per gli operatori. Per meglio gestire la formazione regionale di protezione civile, viene introdotto uno strumento metodologico, sotto forma di matrice, che identifica per ogni soggetto appartenete al sistema di protezione civile: i percorsi di formazione, i ruoli, i livelli, la durata indicativa, i prerequisiti richiesti per l’accesso ai corsi anche ai fini della progressione verticale e dell’aggiornamento. tandard_formativi_SSPC_BURL.pdf Fonte: Regione Lombardia - Venerdì 21 febbraio 2014 104

105 Formazione teorica e pratica generale di base
Corsi livello A Formazione teorica e pratica generale di base 105

106 Formazione teorica e pratica generale di base
Corsi livello A Formazione teorica e pratica generale di base 106

107 Corsi di 3° livello gestionale
Corsi livello A Corsi di 3° livello gestionale 107

108 Matrice Percorso Formativo Triennio 2014-2016
108

109 Grazie per l’attenzione


Scaricare ppt "Corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art"

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