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INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA

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Presentazione sul tema: "INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA"— Transcript della presentazione:

1 INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA
CON REQUISITI NORMALI INCA CGIL

2 Riforma del collocamento Pubblico
DLsg 297 del 19/12/2002 pubblicato GU 15/01/2003 Modifica integrale delle procedure per individuare lo “Status di disoccupato”, definito dalla nuova normativa come la condizione del soggetto privo di lavoro e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa Disoccupazione Ordinaria

3 Riforma del collocamento Pubblico
DLsg 297 del 19/12/2002 pubblicato GU 15/01/2003 I lavoratori, pertanto, alle domande di disoccupazione devono allegare una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità Disoccupazione Ordinaria

4 Disoccupazione Ordinaria
SOGGETTI BENEFICIARI Lavoratori subordinati senza garanzia di stabilità di impiego con qualifica di: operaio non agricolo lavoratori extracomunitari con permesso non stagionale impiegato quadro dirigente socio di cooperativa (esclusi DPR 602/70) Disoccupazione Ordinaria

5 Disoccupazione Ordinaria
SOGGETTI ESCLUSI  lavoratori dipendenti subordinati che abbiano garanzia di stabilità di impiego, in particolare i dipendenti dello Stato e degli Enti Locali apprendisti lavoratori autonomi  lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS soci di cooperative, di cui al DPR n. 602/70 soci di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n.250/98 soci di cooperative teatrali e cinematografiche  lavoratori dello spettacolo che esplichino la loro attività basandosi su caratteristiche artistico professionali lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale lavoratori titolari di pensione diretta caratisti , agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate Disoccupazione Ordinaria

6 CONDIZIONI PER IL DIRITTO
Licenziamento, anche per giusta causa, Sospensione temporanea dell’attività lavorativa (per cause esterne e non prevedibili), Dimissioni durante il periodo di gravidanza ( dalla data di gestazione giorni dalla data presunta del parto) o nel primo anno di vita (o dall’entrata in famiglia in caso di adozione o affido) del figlio, il diritto può riguardare entrambi i genitori, Dimissioni per giusta causa (circ.INPS n.163/2003) Disoccupazione Ordinaria

7 In caso di SOSPENSIONE occorre
A) COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DELL’AZIENDA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO-SERVIZIO ISPETTIVO E ALL’INPS B) PRESENTARE LA DOMANDA DI DS C) RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO Disoccupazione Ordinaria

8 DS ORDINARIA - Requisiti soggettivi
ESSERE DISOCCUPATI QUANDO SI INOLTRA LA DOMANDA AVER VERSATO UN CONTRIBUTO PER LA DS ALMENO 2 ANNI PRIMA AVERE 52 SETTIMANE DI CONTRIBUTI NELL’ULTIMO BIENNIO AVER PRESENTATO AL CENTRO PER L’IMPIEGO “LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO” CONSERVARE UNA RESIDUA CAPACITÁ LAVORATIVA approfondiamo Disoccupazione Ordinaria

9 ANZIANITA’ di ASSICURAZIONE
Il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Si prende a riferimento il primo giorno successivo alla data di licenziamento e il corrispondente giorno di due anni prima. (esempio: nel caso di lavoro cessato il 13/11/2004, il biennio decorre dal 14/11/2002 ) Disoccupazione Ordinaria

10 AVER VERSATO 1 CONTRIBUTO PER LA DS ALMENO 2 ANNI PRIMA SIGNIFICA:
AVER LAVORATO ALLE DIPENDENZE CON QUALIFICA DIVERSA DA APPRENDISTA PRESSO DITTE PRIVATE O ENTI PUBBLICI ASSICURATI ALL’INPS PER LA DS (CROCE SULLA CASELLA DS NEL MODULO CUD) ED AVER ALMENO 1 CONTRIBUTO SETTIMANALE AVER LAVORATO ANCHE SOLO PER UN GIORNO NEL SETTORE AGRICOLO Esempio: data di cessazione 30/11/ biennio da ricercare fra il 30/11/2004 e il 1/12/2002 – una giornata con qualifica da OTD lavorata in qualsiasi mese nell’anno 2002 determina la maturazione del biennio. Disoccupazione Ordinaria

11 art. 7, comma 1°, L.638/83: Le 52 sett. nel biennio devono essere
CON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI DS Si deve procedere con l’operazione di verifica del minimale contributivo (dividendo la retribuzione imponibile annua, erogata o dovuta, per il minimale settimanale pari al 40% del TM –INPS). art. 7, comma 1°, L.638/83: per l’anno 2004 il valore settimanale minimo è pari a € 164,87 Disoccupazione Ordinaria

12 Le 52 sett. nel biennio devono essere
CON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI DS NEL COMPUTO DELLE 52 SETTIMANE POSSONO RIENTRARE ANCHE CONTRIBUTI FIGURATIVI QUALI: SERVIZIO MILITARE EFFETTIVO (solo se prima ha almeno 24 sett per la DS) MATERNITA’ LAVORO ALL’ESTERO IN PAESI CONVENZIONATI o UE Disoccupazione Ordinaria

13 Periodi NEUTRI di prolungamento del biennio
MATERNITA’ NON COPERTA DA FIGURATIVI (FACOLTATIVA FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO NON RISCATTATA) SERVIZIO MILITARE (SOLO SE ANTERIORMENTE NON CI SONO 24 SETT. UTILI PER LA DS) SOSPENSIONE DAL LAVORO PER CASSA INTEGRAZIONE LAVORO ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI ARRESTO O DETENZIONE MALATTIA o INFOTUNIO SUL LAVORO Assenze per permessi e congedi per i figli portatori di handicap Disoccupazione Ordinaria

14 SE SI E’ INABILI AL LAVORO NON C’E’ DIRITTO ALLA DS
“CONSERVARE UNA RESIDUA CAPACITA’ LAVORATIVA” SIGNIFICA ESSERE IN GRADO DI LAVORARE AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI DS SE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVIENE A SEGUITO DI UN LUNGO PERIODO DI MALATTIA O INFORTUNIO, L’INPS DISPONE ACCERTAMENTI SANITARI AL FINE DI DETERMINARE LA RESIDUA CAPACITA’ DI LAVORO SE SI E’ INABILI AL LAVORO NON C’E’ DIRITTO ALLA DS Disoccupazione Ordinaria

15 Per i lavoratori ultra 50enni la durata è
DS ORDINARIA - DURATA DECORRE DALL’ 8° GIORNO SE PRESENTATA ENTRO 7 GIORNI DALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÁ, DAL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SE PRESENTATA ENTRO I 68 GIORNI, E PROSEGUE PER 180 GIORNI OPPURE DALLA DATA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE SE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per i lavoratori ultra 50enni la durata è di 270 giorni (Legge 388/2000) Disoccupazione Ordinaria

16 Disoccupazione Ordinaria
DS ORDINARIA IL LAVORATORE OCCUPATO CONTEMPORANEAMENTE PRESSO DUE DATORI DI LAVORO, SE RESTA DISOCCUPATO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DI UNA DELLE DUE OCCCUPAZIONI, PUO’ ESSERE AMMESSO ALL’INDENNITA’ ECONOMICA DI DISOCCUPAZIONE, SE QUESTA INTERVENGA NELL’ATTIVITA’ CHE COSTITUISCE LA SUA PRINCIPALE RISORSA ECONOMICA Disoccupazione Ordinaria

17 CESSAZIONE DELL’INDENNITA’
TRASCORSO IL PERIODO MASSIMO DI GODIMENTO (180 o 270 GG NEI 365 GIORNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO) A SEGUITO DI RIOCCUPAZIONE PER OLTRE 5 GG RIFIUTO DI UN’OCCUPAZIONE ADEGUATA PERDITA TOTALE DELLA CAPACITA’ DI LAVORO (possibilità di ripristino dopo la guarigione) INIZIO DI UN’ATTIVITA’ AUTONOMA IN CASO DI CHIAMATA A SERVIZIO MILITARE DI LEVA (possibilità di ripristino al rientro) TITOLARITA’ DI UNA PENSIONE DIRETTA ESPATRIO DECESSO DEL DISOCCUPATO Disoccupazione Ordinaria

18 CESSAZIONE DELL’INDENNITA’
Il lavoratore che espatria per motivi di lavoro o per raggiungere la residenza di un familiare all'estero decade dal diritto alle prestazioni di disoccupazione nonché all'indennità di mobilità Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione, espatri per "brevi periodi", motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri motivi familiari (ad esempio, matrimonio, lutto), l’INPS nel messaggio n. 931 del 27/10/2003 precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni Disoccupazione Ordinaria

19 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO MALATTIA MATERNITA’ TBC
CON POSSIBILITA’ DI RIOTTENERLO UNA VOLTA CESSATA LA CAUSA DI SOSPENSIONE Attenzione: ripresentare sempre la domanda RIOCCUPAZIONE FINO A 5 GG (ESCLUSO I FESTIVI) MALATTIA RICHIAMO SERVIZIO MILITARE MATERNITA’ TBC Disoccupazione Ordinaria

20 Disoccupazione Ordinaria
INCOMPATIBILITA’ CON PENSIONI DIRETTE (SIA COME DIPENDENTI CHE AUTONOMI) CON ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO CON L’INDENNITA’ DI MALATTIA CON L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ E PATERNITA’: IN TAL CASO VIENE EROGATA L’INDENNITA’ PARENTALE ED E‘ DIFFERITA LA DISOCCUPAZIONE CON L’ INDENNITA’ GIORNALIERA TBC (LA POST-SANATORIALE è COMPATIBILE SE NON C’è UNO STATO DI MALATTIA) CON ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (ES: CIG, MOBILITA’, ECC..) Disoccupazione Ordinaria

21 IMPORTO DAL 01/12/2000 40% DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA DEGLI ULTIMI 90 GIORNI PRECEDENTI LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’(COMPRENSIVA DEI RATEI DI 13° E 14°) purché inferiore al massimale previsto per la CIGS Per il 2004 l’importo massimo giornaliero dell’indennità è pari ad euro 32,33 DAL 01/10/98 IL PAGAMENTO E’ EFFETTUATO TRAMITE ASSEGNO INVIATO A DOMICILIO O CON ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE Disoccupazione Ordinaria

22 Disoccupazione Ordinaria
IMPORTO Gratifica natalizia: a favore degli assicurati che usufruiscono dell’indennità di disoccupazione, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità comprese le quote giornaliere di assegno al nucleo familiare (circ. n obg 1949/591; obg 1950/372 e PRS 1957/1042). Disoccupazione Ordinaria

23 SCADENZA LA DOMANDA VA INOLTRATA ALL’INPS ENTRO 68 GIORNI
SE LICENZIATI (PIU’ L’EVENTUALE PERIODO DI PREAVVISO SE DOVUTO) 98 GIORNI SE LICENZIAMENTO IN TRONCO (PIU’ L’EVENTUALE PERIODO DI PREAVVISO SE DOVUTO) Il termine sopra riportato può subire slittamenti in caso di: vertenza sindacale o giudiziaria, per malattia del lavoratore iniziata entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro Disoccupazione Ordinaria

24 VALIDITA’ DELL’ACCREDITO FIGURATIVO
DS ORDINARIA VALIDITA’ DELL’ACCREDITO FIGURATIVO VALE PER: DIRITTO E MISURA PENSIONE DI VECCHIAIA, INVALIDITA’ E SUPERSTITI SOLO MISURA ( o maggiore anzianità contributiva, senza vicolo di età: 38/39/40) PENSIONE DI ANZIANITA’ Disoccupazione Ordinaria

25 ESPORTABILITA’ DELLA DS
Il lavoratore disoccupato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e, dal 1/6/2002 anche nella Svizzera, e che matura il diritto alla prestazione di DS in base alla legislazione dello Stato dove ha prestato il lavoro,può recarsi presso un altro Stato membro UE conservando il diritto alla DS. ART.69 Reg. CEE 1408/71 La DS viene erogata dallo Stato presso cui il lavoratore si reca, per conto dello Stato in cui ha maturato il diritto alla DS per un max. di 3 mesi Disoccupazione Ordinaria

26 NE HA DIRITTO ANCHE SULL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
ATTENZIONE PER CHI E’ IN PROSSIMITA’ DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’ (in particolare per raggiungere le 1820 settimane) POTREBBE AVERE INTERESSE A RINUNCIARE ALLA DS PER PAGARE LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA CHI PERCEPISCE L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA NE HA DIRITTO ANCHE SULL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Disoccupazione Ordinaria

27 Rinuncia alla indennità L'indennità di disoccupazione
ATTENZIONE Rinuncia alla indennità L'indennità di disoccupazione non può essere rinunciata quando il lavoratore ha regolarmente percepito l'importo dell'indennizzo Disoccupazione Ordinaria


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