La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La previdenza complementare ed il TFR: le.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La previdenza complementare ed il TFR: le."— Transcript della presentazione:

1 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria

2 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 2 MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Norme a sostegno delladesione (silenzio – assenso) Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Disciplina fiscale della previdenza complementare Compensazioni alle imprese per il conferimento del TFR Modificazioni al regime delle prestazioni

3 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 3 manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale (ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) N.B.: il contributo del datore di lavoro non spetta nel caso un cui si scelga una forma pensionistica diversa da quella prevista dai medesimi accordi collettivi Fondo chiuso PIP – Piano individuale pensionistico I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per Fondo aperto con adesione individuale manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso) Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dallassunzione se successiva, il TFR viene conferito: - Se lazienda ha almeno 50 addetti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per lerogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dallINPS Se non cé nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, lazienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso lInps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato) Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) o in parte al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro) Le forme pensionistiche ricevono il versamento del TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento delladesione)

4 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 4 Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile, che viene gestito, per conto dello Stato, dallINPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il fondo per lerogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007)

5 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 5 Con effetto dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetto. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo Il fondo per lerogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007)

6 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 6 Il fondo per la gestione dei TFR (3)

7 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 7 Verso linclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale… La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede, fra i criteri direttivi: leliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori allinterno del sistema della previdenza complementare I lavoratori, entro 6 mesi dallentrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 (a partire dal 1° gennaio 2007, in base alla novità che saranno introdotte con apposito Decreto Legge ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo chiuso, fondo aperto o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con unimpresa assicurativa)

8 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 8 Dal 1.1.2007 Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee dinvestimento in contemporanea nello stesso fondo Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)! * versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si aderisce con la propria quota e quindi non si riceve quella aziendale.

9 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 9 TFR: trasferimento dal 1.1.2007 Il Decreto legge approvato dal CdM il 10 novembre 2006 prevede che le forme pensionistiche ricevano il versamento del TFR ( seguito di adesione tacita o esplicita) e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento delladesione). Tale norma consente di iniziare la raccolta delle adesioni il 1° gennaio 2007 ma di posticipare il momento del versamento al 1° luglio, in modo da consentire alla Covip di verificare ladeguamento dei fondi alla nuova disciplina. IL FONDO è tenuto a: adottare una linea che garantisca la restituzione del capitale versato per la raccolta del TFR conferito tacitamente e che assicuri rendimenti pari o superiori allla rivalutazione del TFR aziendale, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale GARANZIA vuol dire:certezza della restituzione del capitale versato * al netto di oneri (costi contenuti) * al pensionamento e ad eventi definiti

10 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 10 La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene destinato al Fondo per lerogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dallINPS Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Manifestare il proprio dissenso alladesione Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta il 1° luglio 2007, con effetto sui periodi di paga dal momento delladesione Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 addetti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti va al Fondo pubblico per lerogazione dei trattamenti di fine rapporto Non esprimere alcuna scelta (silenzio) 1)TFR NEI FONDI CONTRATTUALI il 1-07-07salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva; 2)in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale) 3)nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per lerogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare).

11 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 11 Il silenzio assenso LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93 A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di silenzio – assenso possono: 1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 addetti verr à destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto) 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono 1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 addetti verrà destinato al Fondo pubblico per l erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall INPS) 2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.) IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93

12 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 12 Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale): ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni; ai fondi pensione contrattuali; ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA; ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di cooperative In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale lazienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori TFR e silenzio assenso

13 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 13 Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso lINPS. * Con gli effetti di cui alla legge finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 addetti Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto

14 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 14 Il silenzio –assenso: la tempistica probabile Dal 1° gennaio 2007 Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr un mese prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007) Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare il Tfr maturando non optato resta in azienda se limpresa ha meno di 50 addetti; va al fondo per lerogazione dei trattamenti di fine rapporto se limpresa ha almeno 50 addetti

15 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 15 Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme pensionistiche complementari Cé una forma pensionistica complementare collettiva ? Sì Il Tfr è devoluto alla forma No Sì Il Tfr è devoluto alla forma individuata dallaccordo Sì No Il Tfr è devoluto al fondo residuale INPS No Sì Il Tfr è devoluto alla forma con più iscritti No Cé una sola forma collettiva di riferimento (fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)? Cé un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione? Silenzio nei 6 mesi Esiste una forma con più iscritti in azienda? In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 addetti decida esplicitamente la non destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà destinata al Fondo pubblico per lerogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato

16 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 16 Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per lerogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito allallegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto; Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR; Dal reddito dimpresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dellammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per lerogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti);

17 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 17 Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo per lerogazione del TFR

18 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 18 LIVELLI DI INFORMAZIONE INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip, Mefop) INFORMAZIONE NELLE AZIENDE (funzionale al silenzio-assenso/tacito conferimento del TFR) INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI

19 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 19 Obblighi informativi dei fondi pensione I fondi pensione dovranno dotarsi per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni redatta in conformità allo schema predisposto dalla COVIP Obiettivi: omogeneità degli standard di rappresentazione delle informazioni delle diverse forme pensionistiche (comparabilità delle diverse offerte); definizione di un Indicatore sintetico dei costi, costruito in modo da fornire, mediante ricorso ad unico valore, una rappresentazione immediata dellonerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte allinterno di ciascuna di esse

20 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 20 Obblighi informativi a carico dei datori di lavoro I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: In prossimità dellentrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a quella data; Contestualmente allassunzione per i lavoratori assunti successivamente allentrata in vigore del decreto Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi dallassunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre

21 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 21 Nota informativa Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre laderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione delladerente in forme e con modalità idonee, incluso lutilizzo di strumenti informatici anche successivamente alladesione fornire alladerente unindicazione dellevoluzione nel tempo della posizione individuale e limporto iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere unidea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato lindicatore sintetico dei costi OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALLADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI

22 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 22 Nota informativa Obiettivo : Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte allapplicazione di regole comuni Strumento : Schema unico rivolto a tutte le forme pensionistiche complementari Metodologia: Allineamento degli standard di trasparenza, in riferimento sia ai contenuti che alla struttura dellinformazione Struttura: Parte prima: Caratteristiche della forma pensionistica complementare Parte seconda: Dati storici di rischio/rendimento e di costo

23 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 23 Scheda sintetica Obiettivo: Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte allapplicazione di regole comuni Strumento: Schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari Metodologia: Allineamento degli standard di trasparenza sia per contenuti che per struttura dellinformazione Simile ai Key features degli schemi pensionistici anglosassoni Privilegia accessibilità/ sinteticità/immediatezza delle informazioni: una sorta di brochure del FP Struttura: Parte prima: Caratteristiche della forma pensionistica complementare Parte seconda: Dati storici di rischio/rendimento e di costo

24 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 24 Il progetto esemplificativo Il Progetto è volto a fornire unindicazione dellevoluzione nel tempo della posizione individuale e dellimporto iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno strumento utile alladerente nelladozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere unidea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo I parametri e le procedure di calcolo del Progetto saranno stabilite da Covip


Scaricare ppt "A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli La previdenza complementare ed il TFR: le."

Presentazioni simili


Annunci Google