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Norme che disciplinano il settore farmaceutico

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Presentazione sul tema: "Norme che disciplinano il settore farmaceutico"— Transcript della presentazione:

1 Norme che disciplinano il settore farmaceutico

2 Settore disciplinato da norme volte a garantire: Qualità,
Farmacia Compito: distribuzione responsabile del medicinale Assicura un servizio di pubblica necessità Settore disciplinato da norme volte a garantire: Qualità, Uniformità, Sicurezza delle prestazioni

3 (art. 122 del TULS) La preparazione professionale di galenici magistrali e l’atto di dispensazione dei medicinali sono riservati in via primaria ed assoluta al farmacista in farmacia, ed avviene sotto la responsabilità del titolare della farmacia

4 AMMINISTRATIVA DELLE FARMACIE
CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FARMACIE Farmacia urbana Farmacia rurale Farmacia privata Farmacia privata in gestione societaria Farmacia pubblica Farmacia ospedaliera esterna Farmacia ospedaliera interna Farmacia di cooperativa Farmacia succursale Dispensario farmaceutico

5 Farmacia privata Il titolare è una persona fisica oppure una società di persone (farmacisti). È soggetta alle norme specifiche che disciplinano il servizio farmaceutico e la titolarità.

6 Farmacia di diritto ordinario
Farmacia la cui titolarità è stata conseguita tramite: 1. concorso 2. atto di compravendita 3. successione La conduzione patrimoniale e la gestione professionale fanno capo ad un’unica persona fisica, il titolare o il direttore, responsabile dell’esercizio nei confronti dell’Autorità sanitaria locale

7 Farmacia urbana: situata in Comuni con più di 5000 abitanti
Farmacia rurale: situata in Comuni con meno di 5000 abitanti o situata in Comuni con popolazione complessiva superiore, ma ubicata in centri abitati dello stesso Comune, distinti e separati aventi < 5000 abitanti. Farmacia rurale ordinaria: popolazione > 3000 abitanti Farmacia rurale sussidiata: popolazione < 3000 abitanti Ricevono contributo finanziario annuale, indennità di residenza, la cui entità e le condizioni alle quali può essere corrisposto sono disciplinate anche con legge regionale. Non pagano tassa di esercizio, Possono avere gratuitamente i locali dal Comune. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

8 Individuazione della sede farmaceutica
PIANTA ORGANICA Strumento tecnico amministrativo con cui si concretizza la territorializzazione del servizio farmaceutico. Individua nel territorio del Comune l’area (zona farmaceutica) in cui opera una farmacia (sede farmaceutica). La L. 27/2012 ha modificato l'art. 2 della L. 475/1968, sostituendo lo strumento di programmazione territoriale delle farmacie, rappresentato dalla Pianta Organica, con la individuazione da parte dei Comuni, delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Nella definizione di queste zone il comune deve obbligatoriamente interpellare l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

9 Ogni farmacia deve essere situata ad una distanza non inferiore ai 200 metri
(calcolata tra soglia e soglia per la via pedonale più breve) dalla farmacia più vicina.

10 Legge Monti E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Il numero di farmacie per ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno in base alle rilevazioni Istat sulla popolazione residente. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti Asl e Ordine provinciale dei farmacisti competente per il territorio, identifica le zone nella quali collocare le nuove farmacie tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

11 Individuazione sedi disponibili
I Comuni, sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre individuano le nuove sedi farmaceutiche disponibili e inviano i dati alle Regioni entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.  Se il Comune non provvede entro i termini, la Regione provvede con proprio atto all’individuazione entro i successivi 60 giorni.

12 Farmacia pubblica Il titolare è una persona giuridica: il Comune
la titolarità viene conseguita esercitando il diritto di prelazione sul 50% (50% +1, se dispari) delle farmacie vacanti o di nuova istituzione; può essere gestita: a) dal Comune: in economia azienda municipalizzata b)da consorzi tra comuni c)da società di capitali formate dal comune e dai farmacisti che esercitano l’attività nella farmacia comunale d) da società tra Comune ed imprenditori o società (art. 12, L 498/92) Il Comune può trasferire la titolarità ed i farmacisti dipendenti hanno diritto di prelazione; Il Comune che trasferisce la titolarità non può esercitare diritto di prelazione per 3 anni

13 Farmacia succursale Farmacia aperta solo per periodi limitati dell’anno in centri dove si verificano fluttuazioni importanti della popolazione (località turistiche, centri termali ecc.). La gestione è affidata, tramite concorso, ad un titolare dello stesso Comune o della Provincia, che deve nominare un Direttore responsabile È una farmacia a tutti gli effetti e quindi deve essere diretta in modo continuativo da un Direttore tecnico responsabile Deve essere dotata di tutte le dotazioni obbligatorie per le farmacie

14 Dispensario farmaceutico
Struttura destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati Può essere istituito soltanto in centri con meno di 5000 abitanti ove non è presente la farmacia, regolarmente prevista dalla pianta organica; viene affidato al titolare di una farmacia, pubblica o privata, con preferenza per il titolare più vicino; gode di indennità di residenza, può avere i locali assegnati gratuitamente dal Comune; viene rifornito dalla farmacia del titolare che lo gestisce, anche per ciò che riguarda stupefacenti e sostanze psicotrope; gode di un orario di apertura ridotto (Regione Sardegna: minimo 10 ore di apertura settimanali, ripartite in 5 giorni) in concomitanza del quale la farmacia da cui dipende può ridurre il suo orario di apertura (a seconda delle singole leggi regionali) in caso di rinuncia può essere gestito dal Comune

15 Servizio di farmacia interna
Farmacia ospedaliera Farmacia ospedaliera esterna: farmacia aperta al pubblico Farmacia ospedaliera interna: Servizio di farmacia interna Attivati obbligatoriamente negli ospedali provinciali e regionali.

16 AUTOMEDICAZIONE L’Automedicazione responsabile è la pratica con cui vengono trattati disturbi o condizioni patologiche con medicinali che sono stati autorizzati per l’uso e disponibili senza prescrizione medica, sono sicuri ed efficaci quando usati secondo le istruzioni.

17 I FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE
Sono medicinali autorizzati dal Ministero della Sanità in rapporto all’assenza di effetti collaterali di rilievo e ad un impiego e sperimentazione consolidati negli anni. Sono destinati al trattamento di leggeri disturbi, facili da riconoscere e di breve durata.

18 CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE
OtC: over the counter Il significato letterale è “sul banco” si usa per identificare i farmaci senza obbligo di ricetta, che si trovano sul banco della farmacia e per i quali è possibile la pubblicità al pubblico OtC SOP: senza obbligo di prescrizione, nella pratica si usa per definire i farmaci senza prescrizione e senza pubblicità. SOP Dott.ssa S.Trombino

19 UN BOLLINO PER AMICO !! La Legge N° 405 del 11/11/2001 ha introdotto un provvedimento mediante il quale tutti i farmaci da banco devono essere contrassegnati da uno specifico bollino di riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile su tutte le confezioni. Dott.ssa S.Trombino

20 VENDITA MEDICINALI OTC E SOP IN ITALIA Decreto Bersani
Medicinali OTC possono essere venduti in esercizi commerciali diversi dalle farmacie previa comunicazione al Min. Sal. e Regione. Esercizi commerciali: Esercizi di vicinato Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita MODALITA’ E CONDIZIONI DI VENDITA Vendita consentita: Durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale Nell’ambito di un apposito reparto Alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine. Vietati concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo con oggetto farmaci Dott.ssa S.Trombino

21 FINE


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