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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE.

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Presentazione sul tema: "LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE."— Transcript della presentazione:

1 LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE SI RIFERISCONO SOLO AD ALCUNI INTERMEDIARI O ALLO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA 1)Norme in materia di vigilanza 2)Disciplina degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitali 3)Disciplina delle crisi 1)Norme sui servizi di investimento 2)Norme sulla gestione collettiva del risparmio

2 LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI SI SUDDIVIDE IN TRE DIVERSI AMBITI VIGILANZA REGOLAMENTARE Art. 6 TUF VIGILANZA INFORMATIVA Art. 8 TUF VIGILANZA ISPETTIVA Art. 10 TUF

3 INTERVENTI SUI SOGGETTI ABILITATI Si tratta di poteri specifici in capo alle Autorità di Vigilanza che si traducono direttamente sullattività degli organi sociali dei soggetti vigilati

4 VIGILANZA SUI GRUPPI FINANZIARI Profilo di novità assoluta rispetto alla disciplina previgente Potere in capo alla Banca dItalia di impartire alle SIM, alle SGR o alle Finanziarie poste al vertice del gruppo disposizioni riferite ai soggetti facenti parte del gruppo medesimo

5 REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE ESPONENTI AZIENDALI 1) REQUISITI DI PROFESSIONALITA 2) REQUISITI DI ONORABILITA PARTECIPANTI AL CAPITALE 1) REQUISITI DI ONORABILITA

6 REQUISITI DI PROFESSIONALITA Si riferiscono allesperienza maturata dagli esponenti aziendali nel settore finanziario o nello svolgimento di mansioni direttive nellambito delle imprese

7 REQUISITI DI ONORABILITA Si riferiscono allinsussistenza in capo agli esponenti aziendali o ai partecipanti al capitale (partecipazione rilevante) di condanne penali per taluni reati ovvero allinsussistenza delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382 cod. civ.

8 MODALITA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO Si deve differenziare tra: 1) SIM 2) Imprese di investimento comunitarie 3) Imprese di investimento extracomunitarie 4) Banche 5) SGR 6) SICAV

9 REQUISITI AUTORIZZAZIONE ALLESERCIZIO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ISCRIZIONE ALLALBO DA PARTE DELLE SIM forma di società per azioni denominazione sociale: società di intermediazione mobiliare la sede legale e la direzione generale devono essere situate nel territorio della Repubblica il capitale versato deve essere non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca dItalia deve essere presentato unitamente a statuto e atto costitutivo un programma riguardante lattività iniziale e una relazione sulla struttura organizzativa i soggetti che svolgono funzioni gestionali devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 13 TUF i partecipanti al capitale devono avere i requisiti di onorabilità la struttura del gruppo non deve pregiudicare leffettivo esercizio della vigilanza sulla stessa SIM La SIM deve aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori tra quelli riconosciuti dal Ministero del Tesoro sentite le Autorità di Vigilanza

10 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE lautorizzazione rilasciata dalla Consob è riferita esclusivamente al servizio o ai servizi per i quali la SIM ha richiesto espressamente di essere autorizzata obbligo di dare inizio allo svolgimento dei servizi entro il termine di 12 mesi dalla data dellautorizzazione a pena di decadenza dichiarata dalla Consob, sentita la Banca dItalia obbligo di comunicare tempestivamente alla Consob e alla Banca dItalia la data deffettivo inizio delle attività la decadenza della autorizzazione è comminata anche alle SIM che, avendo interrotto la prestazione di un servizio, non lo riprendano entro 6 mesi successivamente allautorizzazione la SIM è iscritta nellapposito Albo delle imprese di investimento tenuto dalla Consob

11 IMPRESA DI INVESTIMENTO COMUNITARIA Tali imprese possono operare in Italia sia aprendo proprie succursali (c.d. regime di stabilimento), sia senza (c.d. libera prestazione di servizi), sulla base dellautorizzazione rilasciata dalle autorità del Paese di appartenenza e senza la necessità di richiedere alcun atto autorizzativo alle Autorità di vigilanza italiane Principio del mutuo riconoscimento Principio della licenza unica Principio dellhome country control Per esercitare i servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento è sufficiente una semplice comunicazione inviata alle autorità italiane Le imprese di investimento sono iscritte in un apposito allegato allAlbo delle imprese di investimento

12 IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE Lautorizzazione dellautorità competente dello Stato dorigine è condizione necessaria ma non sufficiente Necessità di apposita autorizzazione rilasciata dalla Consob, sentita la Banca dItalia Diverso regime a seconda che limpresa extracomunitaria intenda operare aprendo succursali ovvero senza stabile organizzazione Iscrizione in apposita sezione dellAlbo delle imprese di investimento tenuto dalla Consob

13 BANCHE Per svolgere uno o più servizi di investimento le banche devono richiedere unapposita autorizzazione alla Banca dItalia Le banche che alla data di entrata in vigore del TUF risultavano già autorizzate a prestare i servizi di investimento restano autorizzate ad esercitare i medesimi servizi (200 TUF) Nella domanda di autorizzazione le banche indicano i servizi per i quali è richiesto il rilasci dellautorizzazione Listanza è corredata da una relazione illustrativa, approvata dal competente organo aziendale Le banche comunicano alla Banca dItalia linizio delloperatività La banca dItalia può revocare le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi se la banca non abbia iniziato ad operare entro il termine di un anno dalla data di rilascio delle autorizzazioni medesime


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