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PubblicatoUmfredo Massa Modificato 10 anni fa
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competenza esclusiva statale competenza residuale regionale
POTESTA’ LEGISLATIVA 117 comma 1 COSTITUZIONE – ORDINAMENTO COMUNITARIO – OBBLIGHI INTERNAZIONALI Stato Regioni 117 comma 2 competenza esclusiva statale politica estera, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, ordinamento civile e penale, giurisdizione e norme processuali, norme generali sull’istruzione 117 comma 3 competenza (principi fondamentali) concorrente istruzione, professioni, tutela della salute, governo del territorio 117 comma 4 competenza residuale regionale caccia, pesca, formazione professionale, turismo, artigianato MATERIE “TRASVERSALI” comma 1
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MATERIE “TRASVERSALI”…
lettura teleologica Intreccio interessi Materia prevalente ES. Tutela della concorrenza (lett. e) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lett. m) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lett. s) ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza interesse dominante o Leale collaborazione principi della legge statale come punto di equilibrio cui adeguarsi necessario coordinamento sul piano amministrativo ragionevolezza
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…E 118 comma 1 «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». «Una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in virtù dell’art. 118, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l’esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, resta da chiarire che i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata» (Corte cost., n.303/2003 – sulle “grandi opere”).
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«In altri termini, perché nelle materie di cui all’art
«In altri termini, perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. E’ necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest’ultimo profilo, nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – la legislazione statale di questo tipo “può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sentenza n. 303 del 2003)» (Corte cost., n.6/2004 – sul sistema elettrico nazionale)
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