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Relatore Gabriele Lualdi Camera di Commercio di Ancona 7 aprile 2011.

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Presentazione sul tema: "Relatore Gabriele Lualdi Camera di Commercio di Ancona 7 aprile 2011."— Transcript della presentazione:

1 Relatore Gabriele Lualdi Camera di Commercio di Ancona 7 aprile 2011

2 documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. Nota Le norme dovrebbero basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali, e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità. (EN 45020:2007)

3 DOCUMENTO emanato da un organismo internazionale (ISO - International Standard Organization), europeo (CEN-Comitato Europeo di Normalizzazione e CENELEC-Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica) nazionale (UNI - CEI), che regolamenta aspetti tecnici di un prodotto o di un materiale (EN 45020:2007)

4 NORMA ARMONIZZATA (hEN): una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nellallegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente allarticolo 6 di tale direttiva; NORMA EUROPEA (EN): norma adottata dal CEN o dal CENELEC in base alle ESIGENZE dellindustria o del commercio. NORMA NAZIONALE (UNI): norma adottata dallUNI o dal CEI in base alle ESIGENZE dellindustria o del commercio

5 Documento emanato da una autorit à che contiene requisiti obbligatori. (EN 45020:2007)

6 un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; Decisione 768/2008

7 Regola: E una legge o direttiva E obbligatoria Norma - Specifica Tecnica: E volontaria Può essere usata come strumento per soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge.

8 Il Vecchio Approccio : ravvicinamento delle leggi nazionali mediante Direttive che armonizzano le specifiche dei prodotti. Il Nuovo Approccio : Le Direttive europee e le Norme europee (EN) operano insieme.

9 Risoluzione del Consiglio del 7 Maggio 1985 su un Nuovo approccio per l armonizzazione tecnica e le norme e successivi aggiornamenti Armonizzazione legislativa dei soli requisiti essenziali di sicurezza; Riferimento generale alle norme; Principio del mutuo riconoscimento per eliminare gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti.

10 Istituzione della marcatura CE, come simbolo della conformità dei prodotti alle direttive; Impiego delle norme europee in materia di qualità (serie EN ISO 9000); definizione delle norme della serie EN 17000 (ex EN 45000), che regolano lattività degli organismi di valutazione della conformità

11 istituzione dei sistemi di accreditamento per gli organismi di valutazione della conformit à ; Incentivazione degli accordi sul riconoscimento reciproco in materia di prove e di certificazione in un ambito non regolamentare;

12 Decisione 768/2008/CEE Orientamenti generali e procedure dettagliate in materia di valutazione della conformit à da utilizzare nelle direttive di nuovo approccio.

13 L armonizzazione si limita ai requisiti essenziali; Solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato e messi in servizio; Le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit à europee e che sono trasposte nelle norme nazionali, sono ritenute conformi ai corrispondenti requisiti essenziali;

14 L applicazione delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche rimane facoltativa e i fabbricanti sono liberi di scegliere altre soluzioni tecniche che garantiscano la conformit à ai requisiti essenziali; I fabbricanti possono scegliere tra le varie procedure di valutazione della conformit à previste dalla direttiva applicabile.

15 Il compito di predisporre le specifiche tecniche dei prodotti è assegnato a organismi competenti nella normazione industriale, che tengono conto dello stato dellarte della tecnologia durante la definizione del documento;Il compito di predisporre le specifiche tecniche dei prodotti è assegnato a organismi competenti nella normazione industriale, che tengono conto dello stato dellarte della tecnologia durante la definizione del documento; Queste specifiche tecniche non sono obbligatorie e mantengono il loro stato di norme volontarie.Queste specifiche tecniche non sono obbligatorie e mantengono il loro stato di norme volontarie.

16 Campo di applicazione Responsabilit à Requisiti essenziali Norme armonizzate Presunzione di conformit à Valutazione della conformit à Marcatura CE

17 Organismi notificati Libera circolazione Clausola di salvaguardia Sorveglianza del mercato

18 Il campo di applicazione definisce la serie di prodotti disciplinati dalla direttiva o la natura dei rischi che la direttiva intende evitare: in genere si tratta dei rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. In tal senso uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.

19 Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio Definizioni tratte dalla DECISIONE N. 768/2008/CE Del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9/7/2008

20 Il Fabbricante deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano conformi ai requisiti essenziali fissati nelle direttive applicabili.

21 Il Fabbricante può utilizzare prodotti finiti, pezzi gi à pronti o componenti o può subappaltare le operazioni che gli competono. Egli comunque deve sempre mantenerne il controllo globale e deve disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilit à del prodotto.

22 Il Fabbricante può nominare una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunit à, con un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti (rappresentante autorizzato);

23 Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunit à che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo (a tutti gli effetti risulta fabbricante); Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

24 I requisiti essenziali fissano gli elementi necessari alla protezione dell interesse pubblico; I requisiti essenziali sono vincolanti: solo i prodotti conformi ad essi possono essere commercializzati e messi in servizio.

25 Le norme armonizzate sono norme europee adottate dagli organismi europei di normazione che vengono preparate su mandato della Commissione, previa consultazione degli Stati membri.

26 Gli organismi europei di normazione inviano i riferimenti alla Commissione; La Commissione pubblica i riferimenti; Gli organismi di normazione nazionale adottano la norma europea; Le autorit à nazionali pubblicano i riferimenti delle norme nazionali.

27 Il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) sono gli organismi competenti per l adozione delle norme europee armonizzate che rientrano nel campo di applicazione delle direttive. Per specifici settori o attivit à industriali, possono essere coinvolti, per la definizione di specifiche tecniche, altri organismi europei competenti.

28 Si presume che i prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, il cui numero di riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit à europee, siano conformi ai corrispondenti requisiti essenziali. Se il fabbricante non ha applicato tali norme, o lo ha fatto solo parzialmente, per essere conformi ai requisiti essenziali le misure adottate e la rispettiva adeguatezza devono essere documentate.

29 Prima di immettere un prodotto sul mercato comunitario il fabbricante deve sottoporlo a una procedura di valutazione della conformit à prevista dalla direttiva applicabile, al fine di apporre la marcatura CE.

30 Il fabbricante deve preparare un fascicolo tecnico (documentazione tecnica); La documentazione tecnica fornisce informazioni sul progetto, sulla fabbricazione e sul funzionamento del prodotto.

31 Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunit à deve preparare una dichiarazione CE di conformit à nell ambito della procedura di valutazione della conformit à prevista dalle direttive del nuovo approccio.

32 La dichiarazione CE di conformit à deve contenere tutte le informazioni necessarie a identificare le direttive in base alle quali viene rilasciata, nonch é il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l organismo notificato (se necessario), il prodotto ed eventualmente un riferimento alle norme armonizzate o ad altri documenti normativi.

33 La marcatura CE indica la conformit à del prodotto ai requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante; La marcatura CE sui prodotti è una dichiarazione della persona responsabile: che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie applicabili e che è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformit à previste;

34 La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito all interno della comunit à La marcatura CE deve avere la forma indicata di seguito. Se la marcatura CE viene rimpicciolita o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni;

35 La valutazione di conformit à di terza parte, quando prevista, viene svolta da organismi notificati designati dagli Stati membri tra quelli che soddisfano i requisiti fissati nella direttiva e presenti sul loro territorio. Esistono requisiti minimi (imparzialit à, competenza, copertura assicurativa, disponibilit à di personale e attrezzature … )

36 Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono l apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l immissione nel mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE, a meno che le disposizioni in materia di marcatura CE siano state applicate impropriamente.

37 Gli Stati membri devono comunque adottare tutte le misure necessarie al fine di vietare o limitare l immissione nel mercato di prodotti muniti di marcatura CE o di ritirarli dal mercato, qualora essi, se utilizzati ai fini previsti, possano compromettere la sicurezza o la salute delle persone o altri interessi pubblici di cui alle direttive applicabili e informare la Commissione in merito.

38 Ha lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni delle direttive applicabili in tutta la Comunit à. I cittadini hanno diritto ad avere lo stesso livello di protezione all interno del mercato unico, a prescindere dal luogo di origine del prodotto. La vigilanza del mercato è inoltre importante per tutelare gli interessi degli operatori economici, in quanto serve ad eliminare la concorrenza sleale;

39 Gli Stati membri devono designare o istituire le autorit à responsabili della vigilanza del mercato (In Italia sono agenzie ministeriali); Gli organismi notificati non dovrebbero essere in linea di massima coinvolti nelle attivit à di vigilanza del mercato, al fine di evitare conflitti di interesse.

40 Ascensori Dispositivi medici impiantabili attivi. Dispositivi medici. Strumenti per pesare non automatici. Prodotti da costruzione.

41 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione. Macchine. Giocattoli. Compatibilit à elettromagnetica. Atmosfere potenzialmente esplosive.

42 Caldaie per acqua calda. Esplosivi per uso civile. Apparecchi di refrigerazione. Dispositivi bassa tensione. Dispositivi medico-diagnostici in vitro.

43 Apparecchi elettrici a bassa tensione Recipienti semplici a pressione. Dispositivi di protezione individuale. Imbarcazioni da diporto ……..

44 Imballaggi e smaltimento imballaggi, rifiuti elettrici/elettronici Sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici Sistemi ferroviari ad alta velocit à. Equipaggiamenti marini. ……

45 Per Informazioni: istitutomasini@istitutomasini.it lualdi@istitutomasini.it


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