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Azioni positive di genere e per la conciliazione Artt. 42 e ss. Codice Pari Opportunità Art. 9 legge n. 53 del 2000.

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1 Azioni positive di genere e per la conciliazione Artt. 42 e ss. Codice Pari Opportunità Art. 9 legge n. 53 del 2000

2 OBIETTIVO AZIONE POSITIVA RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE DI FATTO IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA’ RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE DI FATTO IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA’

3 Tipologia delle azioni positive Azioni positive di genere Codice delle pari opportunità d.lg.vo n. 198/2006 Codice delle pari opportunità d.lg.vo n. 198/2006 Azioni positive per la conciliazione Art. 9 legge n. 53 del 2000 (modificato dalla Finanziaria 2007) Art. 9 legge n. 53 del 2000 (modificato dalla Finanziaria 2007) [Le altre azioni positive legate ad altri motivi di esclusione sociale (ovvero azioni positive non di genere) Età, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni personali e religiose, Razza e origine etnica: sono azioni positive scomparse in sede di recepimento] Età, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni personali e religiose, Razza e origine etnica: sono azioni positive scomparse in sede di recepimento]

4 Diritto comunitario Diritto originario: Art. 141 Tce – Carta dei diritti fondamentali di Nizza Art. 141 Tce – Carta dei diritti fondamentali di Nizza Diritto comunitario derivato: Dir. 76/207- Dir. 2002/73 - Dir. 2006/54 (direttiva quadro) Dir. 76/207- Dir. 2002/73 - Dir. 2006/54 (direttiva quadro)

5 Art. 141.4 Trattato Istitutivo Comunità Europea (modificato dal Trattato di Amsterdam 1997- ex art.119) “Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”

6 Carta di Nizza Carta dei diritti fondamentali dell’UE Articolo 23 Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

7 Art. 2.4 Direttiva 76/207 “La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne [nei settori di cui all 'articolo 1,paragrafo 1]” per quanto riguarda l ' accesso al lavoro, ivi comprese la promozione e l ' accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale “La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne [nei settori di cui all 'articolo 1,paragrafo 1]” per quanto riguarda l ' accesso al lavoro, ivi comprese la promozione e l ' accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale

8 Art. 2.4 dir. 76/207 viene sostituito dall’art. 2.8 ad opera della dir. 2002/73 “Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne". “Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne". 14° considerando: Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Data la situazione attuale e tenendo conto della dichiarazione 28 allegata al trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero, innanzitutto, mirare a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa [nell’attuazione dell’art. 141.4]. 14° considerando: Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Data la situazione attuale e tenendo conto della dichiarazione 28 allegata al trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero, innanzitutto, mirare a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa [nell’attuazione dell’art. 141.4].

9 Articolo 3 Direttiva 2006/54 (rifusione) Azione positiva Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.

10 Azioni positive di genere Artt. 42 e ss. Codice Pari Opportunità D.lg.vo n. 198/2006

11 Codice Pari Opportunità (d.lg.vo n. 198/2006) Capo IV - Promozione delle pari opportunità Art. 42. Adozione e finalità delle azioni positive. (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2) “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”. “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”. Carattere funzionale della definizione normativa

12 Principio di uguaglianza sostanziale dell’art. 3, 2°comma Costituzione Il principio di eguaglianza sostanziale “si fonda sulla attribuzione di rilevanza alle differenze che corrono tra categorie di individui, in ragione dell’appartenenza a diversi generi, razze, etnie, gruppi sociali, al fine di eliminare le conseguenze sfavorevoli (disparità) che derivano dall’esistenza di tali differenze”. Il principio di eguaglianza sostanziale “si fonda sulla attribuzione di rilevanza alle differenze che corrono tra categorie di individui, in ragione dell’appartenenza a diversi generi, razze, etnie, gruppi sociali, al fine di eliminare le conseguenze sfavorevoli (disparità) che derivano dall’esistenza di tali differenze”. L’applicazione di tale principio conduce, dunque, a ripristinare “pari opportunità” tra categorie di individui le cui differenze conducono a situazioni di svantaggio. L’eguaglianza sostanziale “passa... attraverso l’eliminazione (non delle differenze, ma) delle conseguenze sfavorevoli (le disparità) che derivano dall’esistenza di differenze, e richiede l’adozione di misure giuridicamente “diseguali” ”. Citazioni di M.V. Ballestrero

13 Carattere diseguale delle azioni positive Mentre il divieto di discriminazione ha valenza bidirezionale, le azioni positive sono destinate ad operare soltanto in favore delle donne Carattere temporaneo delle azioni positive

14 Codice Pari Opportunità Capo IV - Promozione delle pari opportunità Art. 42. Adozione e finalità delle azioni positive. (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2) Tipologia di azioni positive Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

15 Tipologia azioni positive Elencazione non tassativa degli scopi delle azioni positive, ispirata alla raccomandazione 84/635 della Comunità Europea del 13.12.1984 Elencazione non tassativa degli scopi delle azioni positive, ispirata alla raccomandazione 84/635 della Comunità Europea del 13.12.1984

16 Quote riservate si o no? Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità (lett. e) art. 42, 2° c.)

17 Parità nei punti di partenza Parità nei risultati Ci si chiede se “pari opportunità” significhi eguaglianza nei punti di partenza o anche nei risultati; se cioè ci si debba fermare ad una nozione “procedurale” delle pari opportunità - ovvero alla messa in condizione del gruppo svantaggiato di concorrere ad armi pari lasciando che vincano i migliori - o se si debba arrivare, come può succedere con le quote riservate nelle assunzioni o promozioni, alla “precostituzione di “risultati” di eguagliamento, non altrimenti conseguibili”. Ci si chiede se “pari opportunità” significhi eguaglianza nei punti di partenza o anche nei risultati; se cioè ci si debba fermare ad una nozione “procedurale” delle pari opportunità - ovvero alla messa in condizione del gruppo svantaggiato di concorrere ad armi pari lasciando che vincano i migliori - o se si debba arrivare, come può succedere con le quote riservate nelle assunzioni o promozioni, alla “precostituzione di “risultati” di eguagliamento, non altrimenti conseguibili”. Citazioni di M.V. Ballestrero Citazioni di M.V. Ballestrero

18 Corte costituzionale Sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163 M.V. Ballestrero, coerentemente con la convinzione che i due principi di eguaglianza dell’art. 3 coesistono, “correlandosi senza contrapporsi”, ritiene assolutamente legittimi interventi di eguagliamento nei risultati: a conforto della sua tesi, l’Autrice cita le stesse parole della Corte costituzionale (sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163), là dove afferma che l’art 3, 2° comma contiene un “autonomo” principio di eguaglianza sostanziale, il quale “esprime un criterio interpretativo che si riflette sulla latitudine e sull’attuazione da dare al principio di eguaglianza “formale”, nel senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti”. M.V. Ballestrero, coerentemente con la convinzione che i due principi di eguaglianza dell’art. 3 coesistono, “correlandosi senza contrapporsi”, ritiene assolutamente legittimi interventi di eguagliamento nei risultati: a conforto della sua tesi, l’Autrice cita le stesse parole della Corte costituzionale (sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163), là dove afferma che l’art 3, 2° comma contiene un “autonomo” principio di eguaglianza sostanziale, il quale “esprime un criterio interpretativo che si riflette sulla latitudine e sull’attuazione da dare al principio di eguaglianza “formale”, nel senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti”.

19 Eguaglianza ed eguagliamento Nell’ambito di una nozione unitaria e dinamica di eguaglianza in cui eguaglianza sostanziale e formale si completano reciprocamente, A. D’Aloja afferma: “... più appare ridotto lo spazio dell’autodeterminazione personale del soggetto, della sua possibilità di concorrere alla realizzazione del risultato emancipante, di quella eigenverantwortliche Lebensgestaltung che si pone come funzione centrale delle garanzie dei diritti fondamentali e del programma di eguaglianza sostanziale, più potrebbe appalesarsi come necessaria (o almeno giustificata) la progressione tipologica degli interventi di sostegno, fino appunto al limite ‘estremo’ dell’attribuzione diretta dei risultati” Nell’ambito di una nozione unitaria e dinamica di eguaglianza in cui eguaglianza sostanziale e formale si completano reciprocamente, A. D’Aloja afferma: “... più appare ridotto lo spazio dell’autodeterminazione personale del soggetto, della sua possibilità di concorrere alla realizzazione del risultato emancipante, di quella eigenverantwortliche Lebensgestaltung che si pone come funzione centrale delle garanzie dei diritti fondamentali e del programma di eguaglianza sostanziale, più potrebbe appalesarsi come necessaria (o almeno giustificata) la progressione tipologica degli interventi di sostegno, fino appunto al limite ‘estremo’ dell’attribuzione diretta dei risultati”

20 Corte di Giustizia UE pre- Trattato di Amsterdam 1997 Caso Kalanke 1995 (causa C-450/93): la Corte ritiene incompatibile con la normativa UE la normativa del Land tedesco di Brema, che accordava automaticamente, a parità di qualificazione dei candidati ritenuti idonei per un’assunzione o una promozione, la preferenza a quelli di sesso femminile nei settori ove le donne erano rappresentate in modo insufficiente, ovvero occupavano meno della metà dei posti in organico nelle specifiche categorie e mansioni. Secondo la Corte, la normativa tedesca sostituiva indebitamente all’obiettivo delle pari opportunità di cui alla dir.76/207 un risultato automatico. Caso Kalanke 1995 (causa C-450/93): la Corte ritiene incompatibile con la normativa UE la normativa del Land tedesco di Brema, che accordava automaticamente, a parità di qualificazione dei candidati ritenuti idonei per un’assunzione o una promozione, la preferenza a quelli di sesso femminile nei settori ove le donne erano rappresentate in modo insufficiente, ovvero occupavano meno della metà dei posti in organico nelle specifiche categorie e mansioni. Secondo la Corte, la normativa tedesca sostituiva indebitamente all’obiettivo delle pari opportunità di cui alla dir.76/207 un risultato automatico.

21 Corte di Giustizia UE post- Trattato di Amsterdam 1997 Caso Marschall 1997(causa C-409/95): la Corte in un caso analogo a Kalanke, di preferenza nelle assunzioni e promozioni, giudica in maniera opposta, dichiarando conforme al diritto UE una norma che sanciva la preferenza delle candidate non in assoluto ma a condizione che non “prevalessero motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile”; la Corte afferma che una normativa di riserva nelle assunzioni o promozioni deve garantire, in ciascun caso individuale, ai candidati di sesso maschile, a parità di qualificazione con i candidati di sesso femminile, un esame obiettivo delle candidature, tale da prendere in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati, senza tenere conto della precedenza accordata alle donne, qualora uno o più di tali criteri facciamo propendere per il candidato di sesso maschile (ovviamente i criteri considerati non devono essere discriminatori per le donne) Caso Marschall 1997(causa C-409/95): la Corte in un caso analogo a Kalanke, di preferenza nelle assunzioni e promozioni, giudica in maniera opposta, dichiarando conforme al diritto UE una norma che sanciva la preferenza delle candidate non in assoluto ma a condizione che non “prevalessero motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile”; la Corte afferma che una normativa di riserva nelle assunzioni o promozioni deve garantire, in ciascun caso individuale, ai candidati di sesso maschile, a parità di qualificazione con i candidati di sesso femminile, un esame obiettivo delle candidature, tale da prendere in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati, senza tenere conto della precedenza accordata alle donne, qualora uno o più di tali criteri facciamo propendere per il candidato di sesso maschile (ovviamente i criteri considerati non devono essere discriminatori per le donne)

22 Principio generale Corte di Giustizia In definitiva il principio posto dalla Corte è che una normativa preferenziale a favore delle donne è legittima se la priorità non è assoluta, secondo quote rigide, ma se ammette variazioni e deroghe riferite a qualità personali dei candidati In definitiva il principio posto dalla Corte è che una normativa preferenziale a favore delle donne è legittima se la priorità non è assoluta, secondo quote rigide, ma se ammette variazioni e deroghe riferite a qualità personali dei candidati Il principio è ribadito nei casi Badeck 2000 (causa C-158/97) e Abrahamsson 2000 (causa C- 407/98) Il principio è ribadito nei casi Badeck 2000 (causa C-158/97) e Abrahamsson 2000 (causa C- 407/98)

23 Il dibattito del 1992 di Lavoro e diritto su “Eguaglianza:nozioni e regole” Letizia Gianformaggio significativamente scriveva: “non c’è una risposta corretta alla problematica politico-giuridica del rapporto uguaglianza/differenza” Letizia Gianformaggio significativamente scriveva: “non c’è una risposta corretta alla problematica politico-giuridica del rapporto uguaglianza/differenza”

24 Art. 43 Codice Pari Opportunità Promozione delle azioni positive. (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, c.3) Le azioni positive possono essere promosse: dal Comitato nazionale di parità dal Comitato nazionale di parità dalle consigliere e dai consiglieri di parità dalle consigliere e dai consiglieri di parità dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati dai datori di lavoro pubblici e privati dai datori di lavoro pubblici e privati dai centri di formazione professionale dai centri di formazione professionale dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale ai fini della contrattazione collettiva nel pubblico impiego dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale ai fini della contrattazione collettiva nel pubblico impiego

25 Scarso utilizzo delle azioni positive di genere Art. 10, 1° c., lett. c) Codice pari opportunità: Il comitato nazionale di parità formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale = tentativo di potenziare lo strumento delle azioni positive Art. 10, 1° c., lett. c) Codice pari opportunità: Il comitato nazionale di parità formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale = tentativo di potenziare lo strumento delle azioni positive

26 Art. 44. Codice pari opportunità Finanziamento (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 2, c.1,2,4 e 5) 1. I datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma- obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). 1. I datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma- obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato nazionale di parità, ammette i progetti di azioni positive al rimborso e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato nazionale di parità, ammette i progetti di azioni positive al rimborso e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. 3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al rimborso degli oneri 3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al rimborso degli oneri 4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato nazionale di parità 4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato nazionale di parità

27 Art. 45 Codice Pari opportunità Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale. (legge 10 aprile 1991, n. 125,art. 3) Al finanziamento dei progetti di azione positiva che contemplano la formazione professionale, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota di finanziamento aggiuntivo messa a disposizione dal Fondo di Rotazione relativo alla formazione. Il finanziamento è attribuito su base regionale. Al finanziamento dei progetti di azione positiva che contemplano la formazione professionale, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota di finanziamento aggiuntivo messa a disposizione dal Fondo di Rotazione relativo alla formazione. Il finanziamento è attribuito su base regionale.

28 Art. 48 Codice pari opportunità Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, art.7, c. 5) Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro, ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato nazionale di parità, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro, ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato nazionale di parità, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. I piani hanno durata triennale. I piani hanno durata triennale.

29 Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni In caso di mancato adempimento dei piani di azione positiva, le amministrazioni interessate non potranno assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette In caso di mancato adempimento dei piani di azione positiva, le amministrazioni interessate non potranno assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette

30 Carattere di volontarietà delle azioni positive Obbligatorietà delle azioni positive nelle pubbliche amministrazioni

31 Riequilibrio nelle pubbliche amministrazioni Allo scopo di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività in cui le donne sono sottorappresentate, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. Allo scopo di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività in cui le donne sono sottorappresentate, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione.

32 Azioni positive per l’imprenditoria femminile Codice pari opportunità Titolo II Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa Capo I - Azioni positive per l'imprenditoria femminile

33 Art. 52 Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215,art. 1, c.1 e 2) 1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: 1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi

34 Art. 53. Beneficiari delle azioni positive (legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 2, c.1) 1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: 1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne

35 Art. 54 Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 3, c. 1) 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente: 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. 2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste. 2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

36 Codice pari opportunità Tutela giudiziaria Azioni positive quali sanzioni per comportamenti discriminatori

37 Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti. Piano di rimozione delle discriminazioni in sede conciliativa (legge 10 aprile 1991, n. 125 articolo 4, c. 7,8,9,10,11) Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

38 Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti. Piano di rimozione delle discriminazioni per ordine del giudice (legge 10 aprile 1991, n. 125 articolo 4, c. 7,8,9,10,11) Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo,le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo,le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

39 Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti. Piano di rimozione delle discriminazioni per ordine del giudice nel procedimento di urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125 articolo 4, c. 7,8,9,10,11) La consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. La consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. L'inottemperanza alla sentenza o al decreto del giudice è punita con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e la revoca dei benefici eventualmente goduti. L'inottemperanza alla sentenza o al decreto del giudice è punita con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e la revoca dei benefici eventualmente goduti.

40 Azioni positive per la conciliazione L. 8-3-2000 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città Capo III Flessibilità di orario Art. 9 (modificato dall’art. 38 l.n. 69/2009)

41 Art. 9. Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva: 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

42 Finalità azioni positive art. 9 a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati; a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

43 Finalità azioni positive art. 9 b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione; b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

44 Finalità azioni positive art. 9 c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città. c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

45 Soggetti destinatari Destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. Destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. Una quota delle risorse è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali. Una quota delle risorse è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

46 Procedure di concessione finanziamenti Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati. Le risorse possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali Le risorse possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali

47 Le novità secondo il Dipartimento per le Politiche della famiglia La nuova formulazione si è resa necessaria al fine di aggiornare lo strumento in modo da renderlo corrispondente alle esigenze dell’utenza. In sintesi, le novità riguardano: La nuova formulazione si è resa necessaria al fine di aggiornare lo strumento in modo da renderlo corrispondente alle esigenze dell’utenza. In sintesi, le novità riguardano: la nuova rubrica, più rispondente alla varietà di azioni positive previste; la nuova rubrica, più rispondente alla varietà di azioni positive previste; ampliamento dei soggetti proponenti (compresi quelli multipli, es. ATI); ampliamento dei soggetti proponenti (compresi quelli multipli, es. ATI); le condizioni di accesso alle misure previste da parte dei destinatari finali delle stesse che sono state rese uniformi; le condizioni di accesso alle misure previste da parte dei destinatari finali delle stesse che sono state rese uniformi; un particolare interesse nei confronti dei progetti che introducano sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, con la finalità di promuovere meccanismi che evitino la marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione della prestazione lavorativa; un particolare interesse nei confronti dei progetti che introducano sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, con la finalità di promuovere meccanismi che evitino la marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione della prestazione lavorativa; l’estensione delle tipologie di azione volte a favorire il reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo un periodo di congedo; l’estensione delle tipologie di azione volte a favorire il reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo un periodo di congedo; l’introduzione di servizi innovativi e di reti territoriali; l’introduzione di servizi innovativi e di reti territoriali; possibilità per i soggetti autonomi di finanziare una collaborazione (e non più solo una sostituzione) possibilità per i soggetti autonomi di finanziare una collaborazione (e non più solo una sostituzione)

48 Dichiarazione Dipartimento Politiche per la famiglia “A causa della sospensione delle attività della Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie locali, non è possibile, allo stato attuale, prevedere la conclusione dell’iter di approvazione delle norme applicative dell’articolo 9 della legge 53/2000, così come modificato dalla legge 69/2009, in tempo utile a garantire la diffusione delle nuove regole per la presentazione dei progetti alla scadenza del 10 ottobre p.v. Di conseguenza, sarà cura di questo Dipartimento dare tempestiva comunicazione della prossima data utile per la presentazione dei progetti, che sarà fissata entro l’anno, fornendo contestualmente gli strumenti necessari alla progettazione”. “A causa della sospensione delle attività della Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie locali, non è possibile, allo stato attuale, prevedere la conclusione dell’iter di approvazione delle norme applicative dell’articolo 9 della legge 53/2000, così come modificato dalla legge 69/2009, in tempo utile a garantire la diffusione delle nuove regole per la presentazione dei progetti alla scadenza del 10 ottobre p.v. Di conseguenza, sarà cura di questo Dipartimento dare tempestiva comunicazione della prossima data utile per la presentazione dei progetti, che sarà fissata entro l’anno, fornendo contestualmente gli strumenti necessari alla progettazione”. Roma, 31 luglio 2009 Roma, 31 luglio 2009

49 Blocco progetti Successivamente alla legge n. 69 del 2009, emanata nel giugno di quest’anno, la presentazione dei progetti risulta bloccata. Gli ultimi approvati sono stati quelli con scadenza ottobre 2008 (sito web Dipartimento politiche per la famiglia) Successivamente alla legge n. 69 del 2009, emanata nel giugno di quest’anno, la presentazione dei progetti risulta bloccata. Gli ultimi approvati sono stati quelli con scadenza ottobre 2008 (sito web Dipartimento politiche per la famiglia)

50 Utilizzazione dell’art. 9 inferiore alle previsioni Possibili fattori disincentivanti: Possibili fattori disincentivanti: Conciliazione impone il ripensamento dell’organizzazione produttiva Conciliazione impone il ripensamento dell’organizzazione produttiva Necessità accordo collettivo Necessità accordo collettivo Citazioni L. Calafà Citazioni L. Calafà

51 La nuova formulazione dell’art. 9 non sembra risolvere i problemi relativi alla utilizzazione della norma La nuova formulazione dell’art. 9 non sembra risolvere i problemi relativi alla utilizzazione della norma

52 Le azioni positive possono essere neutre? Azioni positive ex art. 9 non sono unidirezionali, ovvero di genere (esclusivamente a favore delle donne), ma sono BIDIREZIONALI, ovvero possono riguardare anche gli uomini Azioni positive ex art. 9 non sono unidirezionali, ovvero di genere (esclusivamente a favore delle donne), ma sono BIDIREZIONALI, ovvero possono riguardare anche gli uomini Ma più in generale, sono legittime le misure promozionali indirizzate ai soli uomini? Ma più in generale, sono legittime le misure promozionali indirizzate ai soli uomini? Citazione L. Calafà Citazione L. Calafà

53 Corte di Giustizia Caso Lommers (causa C-476/99) La Corte ritiene legittima la scelta di un ministero olandese di mettere a disposizione un certo numero di posti in asili nido esclusivamente per i figli delle dipendenti e non anche per quelli dei dipendenti di sesso maschile, salvo comprovati casi di necessità di questi ultimi (eg:padri single) La Corte ritiene legittima la scelta di un ministero olandese di mettere a disposizione un certo numero di posti in asili nido esclusivamente per i figli delle dipendenti e non anche per quelli dei dipendenti di sesso maschile, salvo comprovati casi di necessità di questi ultimi (eg:padri single)

54 Azioni positive come misure di svantaggio non sono azioni positive Art. 13 d.lg.vo n. 276/2003: Art. 13 d.lg.vo n. 276/2003: “Misura promozionale come svantaggio immediatamente finalizzata all’inserimento di soggetti già svantaggiati (in quanto disabili, di età particolari, di un sesso sottorappresentato)” = “cannibalizzazione del diritto antidiscriminatorio” Citazioni L.Calafà - S. Borelli Citazioni L.Calafà - S. Borelli

55 D.lg.vo 276/2003 art.13 Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato. 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

56 Renga: Renga: “riconoscere al lavoratore un trattamento economico e normativo inferiore rispetto a quello goduto dai dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte: evidentemente una deroga al principio della parità di trattamento applicabile ai lavoratori in somministrazione, la quale potrebbe anche dare adito a dubbi di costituzionalità laddove si dovesse ritenere che “l’estrema differenziazione delle regole giuridiche e dei trattamenti economici esorbiti e non sia più giustificabile adducendo l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono l’emancipazione dei cittadini...”[1]. “riconoscere al lavoratore un trattamento economico e normativo inferiore rispetto a quello goduto dai dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte: evidentemente una deroga al principio della parità di trattamento applicabile ai lavoratori in somministrazione, la quale potrebbe anche dare adito a dubbi di costituzionalità laddove si dovesse ritenere che “l’estrema differenziazione delle regole giuridiche e dei trattamenti economici esorbiti e non sia più giustificabile adducendo l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono l’emancipazione dei cittadini...”[1].[1] [1] V. Pinto, Lavoro e nuove regole. Dal Libro Bianco al decreto legislativo 276/2003, collana Formazione ISF, diretta da S. Meghnagi, Roma, Ediesse, 2004, p. 59 [1]


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