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Legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” LicenziamentO COLLETTIVO Centro Studi.

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Presentazione sul tema: "Legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” LicenziamentO COLLETTIVO Centro Studi."— Transcript della presentazione:

1 legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” LicenziamentO COLLETTIVO Centro Studi

2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA 1/2
Si attua attraverso una comunicazione scritta, con cui l’azienda segnala ai sindacati, alle associazioni di categoria ed alla direzione territoriale del lavoro, la volontà di porre in atto il licenziamento collettivo indicando: a) I motivi che determinano l’eccedenza di lavoratori; b) Le ragioni tecniche, organizzative-produttive che rendono impossibili misure alternative; c) Numero e profili professionali del personale eccedente; d) Tempistica con cui la mobilità verrà attuata; e) Eventuali misure per ridurre le conseguenze sociali. Centro Studi UILM Torino

3 COMUNICAZIONE PREVENTIVA 2/2
Il datore di lavoro, ha l’obbligo di allegare copia della ricevuta dell’ avvenuto versamento “Contributo d’ingresso INPS”, ovvero l’attestazione al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per ciascun lavoratore eccedente. La novità: In base alla Riforma del Lavoro introdotta con la Legge 92/12, adesso i vizi che possono inficiare la comunicazione sono sanabili attraverso un accordo sindacale sottoscritto durante la procedura di mobilità, andando così a modificare il comma 4, art. 2, della L. 223/1991. Centro Studi UILM Torino

4 TENTATIVO DI ACCORDO 1/2 Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, su richiesta dei sindacati, si effettua un primo esame congiunto in cui si cercano delle soluzioni alternative al licenziamento. Questa fase non può superare i 45 giorni (23 giorni per i licenziamenti che coinvolgono meno di 10 lavoratori). Il datore di lavoro deve trasmettere l’esito dell’esame congiunto e le motivazioni alla D.T.L., la quale potrà riconvocare le parti per cercare un nuovo accordo da raggiungere entro 30 giorni dal ricevimento delle motivazioni (15 giorni per licenziamenti di meno di 10 lavoratori). Centro Studi UILM Torino

5 TENTATIVO DI ACCORDO 2/2 Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, in mancanza di un accordo, il datore di lavoro attua il licenziamento comunicandolo per iscritto ad ogni lavoratore Se il tentativo di conciliazione dovesse riuscire, il datore di lavoro ed il lavoratore sottoscriveranno la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Centro Studi UILM Torino

6 IL LICENZIAMENTO 1/2 L’elenco dei lavoratori interessati al procedimento (indicando nominativi, residenza, qualifica, inquadramento, età, carico familiare, modalità di applicazione dei criteri di scelta), deve essere inviato agli Uffici Territoriali del lavoro competenti ed alle associazioni di categoria. Nell’indicazione dei lavoratori, il datore di lavoro deve tenere presenti i criteri e le esigenze tecnico, produttive ed organizzative dell’azienda e quelli indicati dai sindacati e dalle associazioni di categoria (art. 5 legge 223/91). In assenza di queste indicazioni è necessario rifarsi ai carichi famigliari, all’anzianità ed alle esigenze tecnico-produttive. Centro Studi UILM Torino

7 IL LICENZIAMENTO 2/2 I lavoratori da licenziare con contratto a Tempo Determinato vengono messi in mobilità e hanno diritto alla indennità se dispongono dei requisiti di anzianità. Le novità: i commi 44 e 45 dell’art. 1 della Riforma del lavoro introdotta dalla Legge 92/12, prevedono che la comunicazione dell’elenco  lavoratori debba avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno di essi, e non più contestualmente. Centro Studi UILM Torino

8 ILLEGGITIMITA’ DEL LICENZIAMENTO 1/2
Il licenziamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto, mentre entro 180 giorni è necessario depositare presso la cancelleria il ricorso al giudice del lavoro o inviare la richiesta di conciliazione alla controparte. Le novità: le nuove sanzioni per i licenziamenti illegittimi e inefficaci (comma 46 art. 1 Legge 92/12) in caso di recesso intimato: a) Senza forma scritta reintegro nel posto di lavoro e indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata, non inferiore a 5 mensilità; Centro Studi UILM Torino

9 ILLEGGITIMITA’ DEL LICENZIAMENTO 2/2
b) In violazione dei criteri di scelta del lavoratore da collocare in mobilità indicati dall’art. 5, Legge 223/91; reintegro nel posto di lavoro e indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata, non superiore le 12 mensilità; c) Senza procedura sindacale prevista dall’art.4, comma 12 della Legge 233/91; prevista indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità tenendo conto dell’ultima retribuzione globale. Centro Studi UILM Torino

10 AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI 1/2
LICENZIAMENTI: AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI 1/2 Nelle piccole imprese sotto i 15 dipendenti le regole restano immutate. Il licenziamento individuale illegittimo è sanzionato con un’indennità fra 2,5 e 6 mensilità. Il licenziamento discriminatorio è sanzionato con il reintegro, senza onere della prova a carico del lavoratore, perché è il giudice a stabilire se il licenziamento è discriminatorio. Centro Studi UILM Torino

11 AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI 2/2
LICENZIAMENTI: AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI 2/2 A stabilire quanto previsto, resta immutato l’articolo 3 della Legge 108/90, in base alla quale il licenziamento discriminatorio “é nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall‘articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300”. Tale norma vale anche per i dirigenti. Centro Studi UILM Torino

12 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE
La riforma introduce l’obbligo da parte aziendale della motivazione del licenziamento. Essa dovrà essere scritta e dovrà contenere la specifica dei motivi che hanno determinato lo stesso, (in base all‘art. 1 Legge 604/66, n. 604). Si tratta di un cambiamento a quanto previsto dall‘art. 2 della stessa Legge, la quale prevedeva che il datore di lavoro doveva comunicare le motivazione del licenziamento solo nel caso in cui fosse il lavoratore a richiederle, in tal caso, la richiesta doveva arrivare entro 8 giorni dal provvedimento e l’impresa a quel punto aveva 5 giorni per far pervenire la motivazione scritta. Centro Studi UILM Torino

13 TEMPI PER IL RICORSO Il lavoratore ha 60 giorni per impugnare il licenziamento, ed ulteriori 180 giorni per depositare il ricorso alla cancelleria del tribunale e/o per comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o dell’arbitrato, (prima il lavoratore aveva 270 giorni per il deposito in cancelleria così come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 183/10). La precisazione sulla formulazione del licenziamento è fondamentale, poiché la “nuova norma” prevede una diversificazione di diritti a seconda delle diverse tipologie di licenziamento. Centro Studi UILM Torino

14 TUTELA DELLE DONNE 1/3 Le leggi proteggono dal licenziamento e prevedono sempre il reintegro, anche sotto i 15 dipendenti, per le donne in gravidanza (D. Lgs. 151/01), in concomitanza del matrimonio (D. Lgs. 198/06). Il periodo di protezione della “concomitanza con il matrimonio” è identificato dal giorno delle pubblicazioni ad un anno dalla celebrazione delle nozze. È previsto il reintegro anche nel caso in cui il licenziamento sia ritenuto non valido perché comunicato in forma orale per tutte le aziende, anche sotto i 15 dipendenti. Centro Studi UILM Torino

15 TUTELA DELLE DONNE 2/3 Oltre al reintegro, il giudice stabilisce un’indennità «commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative». In ogni caso questo risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità. Il datore di lavoro deve pagare anche i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Centro Studi UILM Torino

16 TUTELA DELLE DONNE 3/3 Il lavoratore deve tornare al lavoro entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro in seguito all’ordine di reintegrazione. Caso di non presentazione, il rapporto di lavoro è risolto. Nel caso in cui il lavoratore non voglia tornare in azienda, ha diritto a chiedere in sostituzione del reintegro un risarcimento pari a 15 mensilità (senza contribuzione). La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dall’ordine di reintegro o dall’invito del datore di lavoro a rientrare. Centro Studi UILM Torino

17 LICENZIAMENTI: AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI
Per i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) e per quelli economici (giustificato motivo oggettivo), nel caso in cui li ritenga illegittimi, il giudice può disporre il reintegro o un indennizzo fra le 12 e le 24 mensilità La norma specifica con una certa precisione in quali casi il giudice disporrà il reintegro e quando invece sceglierà il risarcimento. Centro Studi UILM Torino

18 CASI DI REINTEGRO Nei casi di licenziamenti disciplinari è previsto il reintegro quando «il fatto contestato non sussiste e/o il lavoratore non lo ha commesso oppure perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili». Nei casi di licenziamenti economici è previsto il reintegro quando il giudice accerti «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo». Centro Studi UILM Torino

19 CASI DI INDENNIZZO 1/4 Negli altri casi, è previsto un risarcimento economico variabile da 12 a 24 mensilità. Nel caso del licenziamento disciplinare illegittimo, il giudice stabilirà l’esatto ammontare del risarcimento «in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti». Nel caso di licenziamento economico, per la determinazione della somma si terrà conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito delle procedure di conciliazione attuate. Centro Studi UILM Torino

20 CASI DI INDENNIZZO 2/4 Per i casi in cui è previsto il reintegro del lavoratore, il datore di lavoro è condannato anche a pagare un’indennità commisurata alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, a tale somma, viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione. L’indennità comunque non potrà essere superiore alle 12 mensilità. Per il medesimo periodo saranno versati anche i contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi. Centro Studi UILM Torino

21 CASI DI INDENNIZZO 3/4 Se il lavoratore ha svolto delle altre attività lavorative, l’azienda ha l’obbligo di versare la differenza esistente fra i contributi versati per l’attività svolta dal lavoratore e quelli a cui avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse stato illegittimamente licenziato. Se i contributi del lavoratore sono stati versati ad un diverso ente previdenziale, l’addebito dei costi di trasferimento dei contributi sono interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore deve in ogni caso tornare al lavoro entro 30 giorni dal reintegro, caso contrario la pena è la risoluzione del rapporto di lavoro, a meno che il lavoratore non abbia chiesto l’indennità sostitutiva (15 mensilità). Centro Studi UILM Torino

22 CASI DI INDENNIZZO 4/4 Se il giudice dispone il reintegro per mancanza di licenziamento in forma scritta, e/o per il non rispetto delle procedure di comunicazione (come previste dall‘art. 7 della Legge 300/70 o dell’art. 7 della Legge604/66). Il risarcimento a cui l’azienda è sottoposta oltre al reintegro è una variabile dalle 6 alle 12 mensilità, a meno che non ci sia anche un vizio relativo alla causa del licenziamento, nel qual caso valgono le norme precedentemente menzionate. Se il licenziamento viene revocato entro 15 giorni, il lavoratore torna al suo posto e non si applica nessun’altra sanzione. Centro Studi UILM Torino

23 LA CONCILIAZIONE 1/3 Il D.D.L. stabilisce che solo nei casi di licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo) sia obbligatoria una fase di conciliazione preventiva. Si tratta di una norma solo per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti. Tale tipo di licenziamento «deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro» in cui l’azienda deve «dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento ed indicarne i motivi nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato». Centro Studi UILM Torino

24 LA CONCILIAZIONE 2/3 Entro 7 giorni dalla comunicazione la direzione del lavoro convoca le parti davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di procedura civile. Si tratta di un tentativo di conciliazione stragiudiziale, durante il quale vengono valutate delle soluzioni alternative al recesso, e che si conclude in 20 giorni . Se la conciliazione non si conclude positivamente, il datore di lavoro comunica il licenziamento ed il lavoratore può ricorrere al magistrato. Se la conciliazione si conclude positivamente, il lavoratore mantiene il diritto alla ASPI . Centro Studi UILM Torino

25 LA CONCILIAZIONE 3/3 Se il provvedimento non viene comunicato in forma scritta o vi sono dei vizi di forma e gli stessi non vengono sanati da accordi, si prevede il reintegro i base all’ex art. 18 della Legge 300/70. Analoga situazione nel caso in cui non vengano rispettati i criteri di scelta dei lavoratori da mettere in mobilità (art. 5 L. 223/91). Tutto questo sopra esposto non riguarda le aziende al di sotto i 15 dipendenti, in cui non vi è una disciplina specifica sui licenziamenti collettivi. Centro Studi UILM Torino

26 TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO DISCIPLINARE ECONOMICO REINTEGRO IMMEDIATO a prescindere del numero dei dipendenti e dalla motivazione Risarcimento pari almeno a 5 mensilità. Versamento dei contributi. Assistenziali e Previdenziali Se il fatto non sussiste o la condotta poteva essere punita con una sanzione minore, REINTEGRO IMMEDIATO E un risarcimento danni fino a 12 mensilità. Negli altri casi un indennizzo Variabile da 12 a 24 mensilità Manifesta insussistenza REINTEGRO IMMEDIATO E ricarcimenti danni fino a 12 mensilità con pagamento Contributivo. INSUSSISTENZA NON MANIFESTA Indennizzo variabile dalle 12 Alle 24 mensilità. Centro Studi UILM Torino


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