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IL GOVERNO.

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Presentazione sul tema: "IL GOVERNO."— Transcript della presentazione:

1 IL GOVERNO

2 Crisi di Governo e Dimissioni
La Formazione La Funzione La Struttura Crisi di Governo e Dimissioni

3 La funzione del Governo
Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo, è espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento, è un organo costituzionale complesso che svolge tre funzioni: Funzione esecutiva o amministrativa; Funzione politica; Funzione legislativa.

4 La struttura del Governo
Presidente del Consiglio; Ministri; Il Consiglio dei Ministri; Vicepresidente del Consiglio; Ministri senza portafoglio; Sottosegretari di Stato; Consiglio di Gabinetto.

5 Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art.95/c.1 Cost.). Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare.

6 I Ministri Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri: Ministero degli Affari Esteri; Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia; Ministero della Difesa; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; Ministero della Salute; Pubblica amministrazione e l'Innovazione

7 Il Consiglio dei Ministri
Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Le sue funzioni più importanti sono: determina la politica generale del Governo; Risolve i conflitti di competenza tra i ministri; Delibera i disegni di legge da presentare alle Camere,i decreti legge,i decreti legislativi e i regolamenti governativi; Prende le decisioni fondamentali di politica estera.

8 Il Vicepresidente del Consiglio
Il vicepresidente del Consiglio dei ministri è chiamato, in Italia, a aiutare e, in caso di necessità, a sostituire temporaneamente, il Presidente del Consiglio dei ministri. Tale carica, non espressamente menzionata dalla Costituzione - che, d'altra parte, nomina soltanto il presidente del Consiglio, i ministri in generale ed il ministro della Giustizia - è formalmente equiparata a quella di un ministro senza portafoglio, a meno che non sia preposto, contemporaneamente, alla guida di un dicastero. Generalmente, nei governi di coalizione, la carica di vicepresidente è ricoperta dal capo del secondo partito o, comunque, da un autorevole esponente dello stesso. Nell'attuale governo Berlusconi IV non vi è presenza di questa carica.

9 Ministri Senza Portafoglio
Ministro senza portafoglio è colui che ha il mandato di esercitare un determinato ufficio civile, senza per ciò essere preposto ad un Dicastero (colloquialmente spesso chiamato Ministero). Nel caso in cui sia preposto ad un Dicastero, si dice Ministro con portafoglio, o più semplicemente Ministro. I ministri senza portafoglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo norma costituzionale Art. 92 secondo comma.

10 Sottosegretari di Stato
Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.

11 Consiglio di Gabinetto
E’ composto dal Presidente del Consiglio e da alcuni ministri, si riunisce in anticipo rispetto al Consiglio dei ministri per esaminare le questioni di maggiore rilevanza.

12 Formazione del Governo
La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". La sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si possono distinguere diverse fasi: Consultazioni; Incarico; (accettazione con riserva) Nomina; Giuramento (prescritto dall'art. 93 cost.). Fiducia (dei due rami del Parlamento).

13 Consultazioni Il Presidente della Repubblica, per prassi costituzionale, consulta gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle due Camere e i Leader dei parti della coalizione vincente per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un Governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento.

14 Accettare con riserva Accettare l' incarico "con riserva", vuol dire in pratica che il designato alla formazione del nuovo Governo subordina l' accettazione definitiva alle effettive possibilità di ottenere la Fiducia da parte del Parlamento e alle condizioni per governare. E’ anche un segno di rispetto nei confronti del Parlamento che deve avallare la scelta del Presidente. E' come se il Presidente designato dicesse al P.d.R.: accetto l'incarico, sempre che ci siano le condizioni per poterlo assolvere , altrimenti "mi riservo" la possibilità di rifiutare l' incarico nei giorni successivi; il senso di questa prassi è quello di evitare inutili e lunghi passaggi parlamentari se si rende conto che non ha i voti per ottenere la fiducia del Parlamento, in modo da rimettere l' iniziativa nelle mani del P.d.R. e permettere alle forze politiche di trovare una soluzione più valida.

15 L’incarico Il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico direttamente alla persona che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta.

16 La nomina L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. Il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: nomina del Presidente del Consiglio; nomina dei singoli Ministri; accettazione del Governo uscente.

17 Il Giuramento Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione). Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Formula Rituale

18 La Fiducia Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. E' bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia. Mozione di Sfiducia Questione di Fiducia

19 Mozione di Sfiducia In Italia la mozione di sfiducia, deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata, può essere proposta contro il Presidente del Consiglio o contro un singolo Ministro; se la mozione viene approvata, il Presidente del Consiglio (e quindi tutto il governo) oppure il Ministro contro il quale è stata proposta si deve dimettere. L'approvazione della mozione di sfiducia, contro il governo, non comporta automaticamente lo scioglimento del Parlamento e l'indizione di nuove elezioni. Il Presidente della Repubblica dovrà valutare se è possibile formare un nuovo Governo, solo se ciò non è possibile provvederà a sciogliere le Camere e l'indire nuove elezioni.

20 Crisi di Governo e Dimissioni
Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo governo (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei Ministri; la procedura prevede tre tipi di decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri. L’attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo. La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio.

21 Questione di Fiducia La questione di fiducia è la facoltà del Governo di sottoporre la continuazione del proprio mandato all'esito del voto parlamentare su di una certa questione. E' il potere della crisi, qualora il voto parlamentare fosse contrario alle aspettative del Governo quest'ultimo cadrebbe automaticamente. Questo condiziona il voto del parlamento, proprio per il timore di aprire una crisi che sarebbe imputabile alle Camere (crisi parlamentare). Vi sono materie su cui il Governo non può porre la questione di fiducia, ad esempio l'approvazione dei regolamenti delle Camere.

22 Formula Rituale "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione“ (indicata art. 1, comma 3, della legge n. 400/88)

23 Prassi Costituzionale
Regole non scritte, ripetute nel tempo, che regolano il comportamento degli organi costituzionali.

24 Funzione legislativa Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione : decreti legislativi ; decreto legge .

25 Funzione politica L'attività di indirizzo politico o di governo è quella svolta dagli organi costituzionali dello stato e consistente nella formulazione delle scelte con le quali si individuano i fini che lo stato intende perseguire in un determinato momento storico attraverso l'attività amministrativa. Gli atti giuridici nei quali si estrinseca l'attività di indirizzo politico sono detti atti politici. Secondo alcuni l'attività di indirizzo politico costituirebbe una quarta funzione dello stato, da aggiungere alle tre tradizionali: normazione, amministrazione e giurisdizione. In tutti gli ordinamenti gli atti politici, in quanto liberi nel fine, si connotano per la loro insindacabilità essendo sottratti al sindacato degli organi, amministrativi o giurisdizionali, di giustizia amministrativa. Nell'ordinamento italiano il principio è sancito nell'art. 31 del Testo Unico sul Consiglio di Stato;

26 Funzione esecutiva Al Governo spetta la funzione esecutiva, che consiste essenzialmente nell’individuare e tradurre in programmi di azioni concrete l’indirizzo politico espresso dal Parlamento e dal corpo elettorale. E’ quindi l’organo deputato a dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento. I compiti specifici del Governo sono: dirigere l’apparato della Pubblica Amministrazione, formulando e mantenendo l’unità di indirizzo politico-amministrativo; amministrare le finanze dello Stato; comandare la forza pubblica (esercito e polizia); fare pressione e presentare disegni di legge al Parlamento affinché questo deliberi su leggi considerate necessarie; deliberare con decreti legislativi su leggi delega del Parlamento; prendere decisioni rapidissime per fronteggiare situazioni di emergenza attraverso i decreti-legge.

27 Decreti Legge E’ un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori e precari, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li "converte" in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

28 Decreti Legislativi E’ un atto avente forza di legge adottato dal potere esecutivo per delega del Parlamento. In Italia la delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione è uno strumento con il quale le Camere decidono, ad esempio per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo, di non disciplinare una determinata materia, riservandosi però di stabilire i principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrà legiferare.


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