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C.T.I. Centri Territoriali per lIntegrazione Dei soggetti diversamente abili Conegliano – San Polo – Vittorio Veneto Incontro n. 2 Le buone prassi Disabilità

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Presentazione sul tema: "C.T.I. Centri Territoriali per lIntegrazione Dei soggetti diversamente abili Conegliano – San Polo – Vittorio Veneto Incontro n. 2 Le buone prassi Disabilità"— Transcript della presentazione:

1 C.T.I. Centri Territoriali per lIntegrazione Dei soggetti diversamente abili Conegliano – San Polo – Vittorio Veneto Incontro n. 2 Le buone prassi Disabilità ed integrazione scolastica - Gli aspetti educativi - Intervento: Prof.ssa Rita Musumeci.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.15 aprile 1994, n.98 Istituzione dellarea di professionalizzazione (terza area) negli Istituti Professionali di Stato per gli alunni frequentanti le classi post qualifica – quarto e quinto anno – sulla base di quanto previsto dal progetto 92. Anno 1996 Istituzione dellarea di progetto (quinto anno) nellIstruzione tecnica (con entrata in ordinamento dei progetti assistiti) Legge 24 giugno 1997 n.196 (G.U. n.154 del 4 luglio 1997 S.O. n.196 ) Politiche per loccupazione. Norme in materia di promozione delloccupazione (detta Legge Treu). Art.18 (tirocini)Art.18 (tirocini)

3 D.I. 25 marzo 1998 n.142 (G.U. 12 marzo 1998) Tirocini. Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento Del presente D.I. si pongono in evidenza: art. 1 – finalità 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nellambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto lobbligo scolastico … 2. i rapporti che datori di lavoro privati e pubblici intrattengono … non costituiscono rapporti di lavoro. 3. i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione allattività dellazienda, nei limiti di seguito indicati: a. aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, 1 tirocinante; b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; c. con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente

4 art. 2 – modalità di attuazione I tirocini formativi di orientamento sono promossi … anche da parte dei seguenti soggetti: –agenzie per limpiego …; –università …; –provveditorati agli studi …; –istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nellambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; – centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento …; – comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; – servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione....

5 art. 3 – Garanzie assicurative I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dellazienda e rientranti nel processo formativo e di orientamento. … art 4 – Tutorato e modalità esecutive I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico – organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dellinserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un processo formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contente: a. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordi con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; c. gli estremi indicativi delle assicurazioni di cui allart. 3; d. la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; e. il settore aziendale di inserimento 2. Lesperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. 3. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende … E ammessa la stipula di convenzioni quadro … 4. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

6 art. 5 - Convenzioni I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. art. 7 - Durata I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima : a. non superiore a 4 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; … c. non superiore a 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post – diploma o post – laurea, … … f. non superiore ai 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. …

7 Allegato 1 Riporta lo schema di convenzioneRiporta lo schema di convenzione. Allegato 2 Riporta lo schema di progetto formativo e di orientamento.

8 Legge n. 144 del 17 maggio 1999 (G.U. n. 99/L - S.O. del 22 maggio 1999 n.118)Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" art. 68 comma 5 "Obbligo di frequenza di attività formative".art. 68 comma 5 Legge 10 febbraio 2000 n.30 (G.U. 23 febbraio 2000, n.44)Riforma dei cicli. Legge quadro in materia di riordino dei cicli dellistruzione. Art. 4, comma 1, comma 4 e comma 6.Art. 4, comma 1, comma 4 e comma 6 Comma 1: La scuola secondaria ha la durata di 5 anni … Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare e accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate allaccesso allistruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero allinserimento nel mondo del lavoro. …Comma 4: - per le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano: Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dellofferta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditate … Comma 6: Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o allestero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. …

9 D.M. 234 del 26 giugno 2000 (G.U. del 25.08.2000)Curricoli. Regolamento recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche ai sensi dellart.8 del DPR 8 marzo 1999, n.275. Art. 1 Curricoli delle Istituzioni scolastiche autonome (art. 21 legge n. 59 del 15.03.1997) e Art. 2 Obiettivi specifici di apprendimento Art. 1… Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica, e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dellofferta formativa di ciascuna istituzione scolastica. Art. 2 Nellambito dei curricoli di cui allarticolo 1 ciascuna istituzione scolastica può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano di offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando lintroduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.Al termine dellanno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi …, che devono tendere al miglioramento dellinsegnamento e dellapprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dellistruzione e allinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. D.P.R. 12 luglio 2000 n.257 (G.U. n. 216 del 15-09-2000 )Obbligo formativo- Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144

10 Lesperienza di stage è una situazione che stimola a prendere iniziative, eseguire compiti, assumere responsabilità. Loperatività infatti rinforza la motivazione ad apprendere, a mettersi in gioco, a superare ansie e insicurezze. Cresce così lautostima, che è uno dei più importanti risultati sul piano personale dellesperienza di stage, con evidente ricaduta sul piano del successo formativo. STAGES

11 VALENZA DELLO STAGE Lesperienza di stage si configura come: a)formativa, in quanto occasione per verificare il possesso di capacità che il percorso scolastico ha contribuito a sviluppare, in particolare le competenze trasversali (relazionali, comunicative e organizzative), e leventuale padronanza di tecnologie. b)banco di prova per validare le competenze acquisite, di base, trasversali, e, se possedute, tecnico professionali, dal punto di vista della loro trasferibilità in altri contesti e di apprenderne di nuove. E opportuno evidenziare anche la valenza orientativa dellesperienza nella misura in cui fornisce occasioni per mettere a fuoco i propri desideri, interessi, valori, esprimere le proprie capacità, ma anche far emergere punti di debolezza. Per questi ultimi, se vengono riconosciuti, si possono individuare strategie per un loro superamento. Linsieme delle capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza costituiscono, infatti, le risorse a disposizione del singolo spendibili, laddove ve ne sia la possibilità, sulla base delle risorse personali possedute, anche sul mercato del lavoro e nella società civile. Il diversamente abile deve pertanto essere aiutato a riconoscerle come proprie per uninterazione il più possibile consapevole nel sociale. Lincremento della conoscenza di sé, nei termini in cui si è detto, consente, per i ragazzi di formulare ipotesi sul proprio futuro, di delineare un progetto di vita e/o di lavoro con cui lallievo si rapporta misurandosi con le risorse personali possedute. Da ultimo non si può trascurare laspetto professionalizzante nella misura in cui lesperienza lavorativa consente lacquisizione di elementi di professionalità specifica in termini di conoscenze,abilità, atteggiamenti. In sintesi lesperienza di stage si configura come attività di socializzazione anticipatoria di eventuali ruoli lavorativi che saranno giocati più avanti nel tempo, in un ambiente, tutto sommato protetto per la tutorship continua, garantita sia dalla scuola, sia dallazienda o ente (tutor didattico, tutor aziendale). Alla luce di quanto è stato detto si può affermare che lesperienza di tirocinio/stages ha per i partecipanti:

12 VALENZA ORIENTATIVA in quanto occasione per: 1.acquisire nuovi elementi di informazione sul sé personale in un nuovo contesto di relazioni ; 2.conoscere le figure di riferimento e confrontarle con le proprie aspettative; 3.esprimere le proprie capacità; 4.mettere alla prova se stessi; 5.far emergere i propri punti di forza e di debolezza 6.aiutare a formulare ipotesi per la costruzione del proprio progetto di vita e professionale; VALENZA FORMATIVA quanto occasione per: in 1.sviluppare competenze comunicative, relazionali e organizzative; 2.facilitare flessibilità di risposta a sollecitazioni esterne; 3.rivisitare il percorso formativo compiuto alla luce dellesperienza lavorativa rinforzando la motivazione allapprendimento; 4.sviluppare un approccio sistematico per leggere la complessità; 5.potenziare capacità di soluzione di problemi e di assunzione di responsabilità; 6.porsi in un ottica di apprendimento continuo;

13 VALENZA PROFESSIONALIZZANTE in quanto occasione per: 1.praticare modalità di lavoro in equipe; 2.acquisire nuovi elementi di professionalità specifica in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti che si innestano su quelle acquisite nel percorso scolastico; 3.acquisire attraverso il contatto con la realtà, maggiore consapevolezza delle problematiche del lavoro (contesto normativo, processi produttivi, tecnologie) per favorire un positivo inserimento nella vita attiva. 4.vivere anticipatamente ruoli lavorativi che saranno svolti in tempo successivo (socializzazione anticipatoria);

14 AMBITO LAVORATIVO COME LUOGO DI APPRENDIMENTO Il processo di apprendimento che sottende situazioni di stage si sviluppa in modo circolare a partire dalla realizzazione concreta di unattività, che porta successivamente allacquisizione di conoscenze. A: Realizzare unattività B: Formalizzare quanto acquisito dallesperienza C: Acquisire conoscenze D: Generalizzare e trasferire quanto acquisito

15 I benefici che derivano da esperienze di stage/tirocinio, oltre che sui partecipanti, ricadono anche sulla scuola e sul sistema delle imprese: sulla scuola in quanto aggiungono valore allofferta formativa che può essere potenziata ed aggiornata nella misura in cui tali esperienze siano rielaborate e diffuse; sul sistema delle imprese che ha lopportunità di conoscere le competenze e le capacità di un potenziale personale da assumere e di fornire un contributo al miglioramento della qualità dei percorsi formativi con evidenti ricadute nel contesto socio-economico. Nel caso del soggetto diversamente abile, ancor più che per labile, lo stage non può essere attuato come un periodo fine a se stesso, ma deve essere mirato, perché attraverso di esso si deve iniziare a perseguire quanto la legge 68/1999 ha stabilito: il futuro collocamento mirato del soggetto diversamente abile nella realtà lavorativa. Questo significa lavoro più articolato da parte della scuola, dellazienda, del disabile e di tutti quegli organismi che sono coinvolti nel sistema di inserimento lavorativo delle persone che appartengono alle fasce protette. In questo contesto è fondamentale rendere la persona disabile vero protagonista del progetto vita, ne deve essere attivamente partecipe, sentendosi non come colui che riceve ma come cittadino che può dare il suo contributo alla società. Qualcuno si è posto la domanda se questo modo di vedere lattività di stage e di lavoro possa essere applicabile indipendentemente dalla disabilità, sia essa fisica che psichica. Esperienze fatte dal Servizio Integrazione Lavorativa dellULSS di Padova, dimostrano che non si possono separare la dimensione fisica da quella psicologica e dal livello di integrazione allinterno della società. Insomma, non ha senso procedere per categorie fisiche e psichiche ma è fondamentale considerare anche i fattori ambientali e personali, la partecipazione alla vita sociale, la storia e le risorse della persona. Ed è mediando tra queste risorse dello studente, potenziale futuro lavoratore, e le caratteristiche dellazienda in cui verrà inserito nellattività di stage che la scuola svolge il suo ruolo. Un ruolo che rivoluziona il modo di pensare che, finalmente, supera la legge 482/1968, con la quale non esistevano strumenti di supporto, venivano ignorati i disabili psichici, non venivano considerate le reali capacità della persona e, in prospettiva di un futuro inserimento nel mondo lavorativo, neanche le esigenze dellazienda. Il punto di forza dello stage scolastico deve essere la creazione di percorsi personalizzati che permettano di conoscere le capacità e le debolezze dellallievo, ossia un percorso di formazione che costituisca per il diversamente abile una vera opportunità di fare esperienza in un ambiente di lavoro normale dove gli sarà assegnato un ruolo attivo allinterno del sistema produttivo. Lo stage deve diventare unesperienza fondamentale per il potenziale lavoratore che potrà così misurare le sue reali capacità, sentendosi parte attiva della società grazie ad un contributo concreto che tramite il suo lavoro può offrire. Se persistessero dubbi per quanto riguarda linserimento nello stage e nel mondo lavorativo in generale dellallievo con disabilità mentale, a superarli può aiutare quanto affermato da un grosso industriale veneto, che alla validità dello stage e allintegrazione ha voluto credere: Un processo certamente più complesso, quello dellinserimento di un allievo o di un dipendente con disabilità mentale rispetto allinfermità fisica, ma è una strada che ci sentiamo di consigliare come accessibile. Fondamentale diventa percorrerla, questa strada, partendo, in primis, proprio dalla scuola.


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