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Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile”

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Presentazione sul tema: "Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile”"— Transcript della presentazione:

1 Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile”
La gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile” Potenza 15 novembre 2012

2 Risposte a quesiti e chiusura lavori
Programma seminario Quadro normativo e definizioni: D. Lgs. 151/2005 e D.M. 65/2010 Oneri e adempimenti: Produttori AEE – Comuni – Aziende Lo stato dell’arte della gestione dei RAEE e dei Centri di raccolta comunali in Basilicata Il regime “uno contro uno”: modalità semplificate di raggruppamento e trasporto da parte della distribuzione: aspetti operativi Prospettive future ed evoluzione del sistema RAEE: la nuova direttiva RAEE, il nuovo Accordo ANCI – CdC RAEE Risposte a quesiti e chiusura lavori

3 GESTIONE RAEE: perché parlarne
I rifiuti elettrici ed elettronici rappresentano il flusso di rifiuti in maggiore aumento nell’UE, con 8,3-9,1 milioni di tonnellate prodotti nel 2005 e una prospettiva nel 2020 di 12,3 milioni di tonnellate (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - SEC(2008) 2934); secondo le indicazioni disponibili, più dell’85% dei RAEE è destinato alla raccolta differenziata; oltre il 55-60% dei RAEE sono rifiuti pericolosi; una parte consistente dei RAEE destinati alla raccolta differenziata, non risultano dai dati ufficiali, sono trattati nell’UE senza la dovuta attenzione per l’ambiente oppure sono spediti illegalmente nei paesi in via di sviluppo Rapporto Annuale Centro di Coordinamento RAEE attesta che in Basilicata nel 2011 ha raggiunto un totale di RAEE raccolti pari a kg di RAEE raccolti (circa il 3% in più rispetto al 2010) resta però ancora scarsa la raccolta pro-capite che, con 2,01 kg/ab., risulta meno della metà della media nazionale (4,29)

4 GESTIONE DEI RAEE: perché parlarne
Novità e responsabilità: La normativa sulla gestione dei RAEE si basa sul principio “chi inquina paga” e lo integra con quello della “responsabilità estesa e condivisa”; gestione dei RAEE: prima vera esperienza in Italia relativa all’attivazione di un sistema collegato al mondo dei rifiuti con precisi e importanti oneri e responsabilità in capo ai Produttori (in questo caso di AEE); nuove “regole” e responsabilità che si inseriscono nel processo di gestione integrata dei rifiuti (in questo caso dei RAEE), coinvolgendo, oltre ai Comuni/Gestori dei servizi di raccolta, altri attori: i Produttori di AEE, i distributori/installatori/centri di assistenza di AEE e i consumatori. Sostenibilità ambientale: le componenti più pericolose in essi contenute (Cfc/Hcfc-Pb-Cd-Hg-ecc.) possono danneggiare gravemente l’ambiente e la salute dell’uomo; la corretta gestione dei RAEE, dal consumatore all’impianto di trattamento, risponde ai principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, di risparmio delle risorse naturali/recupero delle materie prime, di risparmio energetico, di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.

5 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Quadro Normativo Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti« Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica Direttiva 2012/19/Ue Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – Abrogazione direttiva 2002/96/CE ( da recepire entro il 14 febbraio 2014) NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5

6 Sistema RAEE

7 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI
  AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del D.Lgsl.151/ 2005 progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua RAEE- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Apparecchiature che sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 183 del dlgs. 152/2006 e s.m. , inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e di materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. 7

8 Esclusioni dalla direttiva RAEE
installazioni fisse, ovvero la combinazione di più apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, come unità interne/esterne, assemblate o montate da un installatore/assemblatore per svolgere un compito specifico ma non intese per essere immesse sul mercato come singola unità funzionale o commerciale. Sono quindi da escludere, a titolo puramente esemplificativo: – Inverter, PLC, interruttori di sicurezza, pannelli di controllo – Cabine climatizzate, celle climatizzate, stanze climatizzate – Saldatrici industriali, fresatrici industriali – Espositori (banconi) refrigeranti collegati a gruppo refrigerante remoto – Impianti per il controllo dei carichi elettrici, quadri elettrici, gruppi di continuità UPS – Sistemi automatici di apertura, sicurezza, controllo e conteggio delle porte – Trasformatori, caricabatteria e alimentatori se venduti indipendentemente dall’apparecchiatura – Pannelli di controllo per robot industriali o altri macchinari industriali – Contatori elettrici industriali, residenziali per voltaggi superiori a 1000 V c.c. o 1500 V c.a. – Autoradio 8

9 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI
 RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Si suddividono in due gruppi: RAEE domestici RAEE professionali RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.  RAEE professionali  RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici. 9

10 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI
RAEE storici RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 RAEE nuovi  RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 APPARECCHI LUMINOSI Gli apparecchi luminosi giunti a fine vita vengono sempre inquadrati come RAEE domestici indipendentemente dalla loro provenienza. Sono oggetto della normativa RAEE le seguenti tipologie di prodotti: · i tubi fluorescenti lineari e non; · le lampade fluorescenti compatte non integrate; · le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia; · le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione 10

11 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI
RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  I raggruppamenti devono essere effettuati dai centri di raccolta e dai distributori e sono: R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor R4 – strumenti informatici, apparecchi di illuminazione (privati dalle sorgenti di luminose) PED e altro  R5 – sorgenti luminose 11

12 RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor R4 – PED CE ICT PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro R5 – sorgenti luminose

13 CLASSIFICAZIONE CER All. 6 Dlgs 152/2006
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche * trasformatori e condensatori contenenti Pcb * apparecchiature fuori uso contenenti Pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci e apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

14 CLASSIFICAZIONE All. 6 Dlgs 152/2006
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce e , contenenti componenti pericolosi (1) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , e (1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

15 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI
Produttore AEE Chiunque a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata : fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del reale produttore;  importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione; chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazioni: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori (ARTT. 4/14/13) Distributore AEE Soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore e ritira gratuitamente l’apparecchiatura che viene sostituita. 15

16 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 OBBLIGHI
è attribuito ai Produttori e/ Importatori di AEE l'onere finanziario di gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato; spetta alla Distribuzione il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori al momento del nuovo acquisto di un'analoga AEE; a carico degli Enti Locali mettere a disposizione dell'utenza domestica e della Distribuzione Centri di Raccolta idonei per il conferimento dei RAEE; è in capo ai Consumatori l'obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all'atto di un nuovo acquisto 16

17 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 OBBLIGHI

18 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ONERI DEI PRODUTTORI AEE
Il finanziamento delle operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE dai centri di raccolta comunali Il finanziamento delle operazioni di trattamento e di recupero. Gli oneri sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato. La quota è calcolata sul quantitativo di AEE immesse sul mercato. I produttori POSSONO adempiere al disposto normativo aderendo a Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto. Tutti i Sistemi Collettivi rientrano nel Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che ha il compito di coordinare l’operatività di tutto il sistema.

19 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 FINANZIAMENTO DEL SISTEMA: ECO-CONTRIBUTO RAEE Il “contributo RAEE”, detto anche “eco-contributo RAEE” voce di costo aggiuntiva applicata dal Produttore ai prodotti AEE funzionale esclusivamente alla copertura dei costi di gestione dei RAEE e non rappresenta fonte di profitto per i Produttori, per i Sistemi Collettivi, né per il punto vendita. La Legge consente ai Produttori di decidere se renderlo visibile, cioè separato dal prezzo del prodotto, (visible fee), oppure invisibile, ovvero incorporarlo nel prezzo di vendita totale del prodotto. Una decisione che vincola tutti i soggetti della filiera commerciale nelle attività di vendita del prodotto stesso: se il contributo RAEE è reso visibile dal Produttore, il Distributore è obbligato ad indicare all'acquirente finale il prezzo del prodotto separato dal costo per la gestione dei RAEE. Il costo di gestione dovrà essere identico a quello individuato dal Produttore, rimanendo invariato durante i passaggi commerciali di tutta la filiera il Distributore lo versa al Produttore, il quale, a sua volta, lo gira al Consorzio cui aderisce e che garantisce in suo nome l’assolvimento degli obblighi di Legge previsti.

20 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ECO-CONTRIBUTO RAEE
Gli importi degli Eco-contributi RAEE più alti si registrano nella categoria dei “Grandi Elettrodomestici”. I vecchi frigoriferi e congelatori – prodotti più pesanti e ingombranti e dunque più costosi da trasportare e da trattare - contengono al loro interno gas, come HCFC (Idroclorofluorocarburi) e CFC (clorofluorocarburi), pericolosi per lo strato di ozono, e richiedono processi più articolati per garantire il riciclo nella massima tutela dell’ambiente.

21 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ECO-CONTRIBUTO RAEE
Per la categoria dei prodotti “Tv e Audiovideo” gli importi degli Eco-contributi sono di dimensioni ridotte per i prodotti di elettronica di consumo dalle piccole-medie dimensioni mentre aumentano sensibilmente per i televisori. In questo caso, a prescindere dalla tipologia - schermo piatto o tubo catodico - è spesso necessario un disassemblaggio manuale che integra le procedure meccaniche adottate negli impianti di trattamento.

22 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ECO-CONTRIBUTO RAEE
Gli importi per la categoria dei prodotti “Piccoli Elettrodomestici ed Apparecchiature varie” si differenziano a seconda della dimensione e del peso dell’apparecchio che dovrà essere smaltito.

23 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ECO-CONTRIBUTO RAEE
Le lampade a risparmio di energia e gli apparecchi illuminanti rappresentano la gamma di prodotti con il valore dell’Eco-contributo RAEE più basso. Un valore ridotto ma molto importante, che permette di finanziare il recupero dei materiali plastici e metallici degli apparecchi di illuminazione e, soprattutto, di smaltire con cura le polveri fluorescenti e il mercurio presenti nelle moderne lampade a risparmio di energia. Per questa categoria di prodotto, infatti, le tecnologie a disposizione consentono di riciclare quasi il 99% dei materiali, recuperando la totale quantità di vetro e i residui metallici di cui sono composti.

24 Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ADEMPIMENTI DEI COMUNI
Assicurare al sistema di raccolta differenziata dei RAEE funzionalità accessibilità adeguatezza I Comuni sono i soggetti obbligati all’organizzazione e all’allestimento dei centri di raccolta dei RAEE e sono responsabili dell’ottimizzazione del loro funzionamento. I Comuni si configurano come i soggetti deputati a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento dell’obbiettivo di raccolta separata dei RAEE pari a 4 Kg in media per abitante all’anno, come previsto alla Direttiva 2002/96/CE e dal D.Lgs. 151/2005 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA (dm ) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER ) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER *, * e )

25 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65
Definizioni CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione. CENTRO AUTORIZZATO SPECIFICATO DAL PRODUTTORE Un impianto autorizzato alle operazioni di stoccaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche autorizzato in base alla normativa vigente. LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO RAEE da nuclei domestici Il locale o i locali ove il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE prima di consegnarli al centro di raccolta comunale. Nel caso degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica che non sono anche distributori, quindi che non hanno la licenza di commercio di AEE, il luogo di raggruppamento deve coincidere con i locali del proprio esercizio. 25

26 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Comuni assolvono all’obbligo di assicurare l’ottimale funzionamento d ei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE istituendo e gestendo centri di raccolta comunali adeguati per numero e ubicazione sul territorio. I centri di raccolta devono: assicurare il conferimento gratuito dei RAEE prodotti nel loro territorio da parte dei detentori finali e dei distributori devono rispondere a precisi requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. il soggetto che gestisce (comune o concessionario) il centro di raccolta, deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani“. 26

27 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
I detentori (cittadini, concessionari, distributori, installatori, gestori centri di assistenza tecnica) conferiscono i RAEE ai centri di raccolta comunali. I centri di raccolta comunali separano le diverse tipologie di RAEE rispettando i raggruppamenti per categoria previsti dal D.M.185/2007, ovvero: R1 - freddo e clima; R2 - grandi bianchi; R3 - tv e monitor; R4 - PED, CE, ICT, apparecchiature di illuminazione e altro; R5 - sorgenti luminose. Il sistema collettivo incaricato ritira i RAEE tramite trasportatore autorizzato e li trasporta presso un impianto autorizzato al trattamento e recupero. 27

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29 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali art.12 Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie all'obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto. 29

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31 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. 31

32 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque: - fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; - rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; - importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; - chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. - i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee 32

33 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma digitale. Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza 33

34 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.13 COMUNICAZIONE
“I produttori comunicano al Registro Nazionale di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente decreto.” 34

35 Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 n.185
REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI di AEE, che ha il compito di calcolare le quote di mercato di ciascun Produttore / Sistema Collettivo, per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici; tutti i Produttori sono obbligati ad iscriversi al Registro e ad inviare periodicamente i dati relativi alle quantità di AEE immesse sul mercato; CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE è l’organismo finanziato e gestito dai Produttori che deve coordinare e regolare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi. COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE, che svolge attività di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo, l’organismo di vertice dell’intero sistema RAEE previsto dal D. Lgs. 151/2005. . 35

36 Centro di Coordinamento RAEE Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE, con il compito di garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi Organi fondamentali sono l’Assemblea dei Consorziati e il Comitato Esecutivo. Oltre a Statuto, Regolamento e Codice Etico, e di un "Regolamento in materia di sanzioni“. Il Regolamento si pone l’obiettivo di: • assicurare maggiori trasparenza e controllo del Sistema RAEE; • garantire elevati livelli di servizio nel ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta; • assicurare un corretto comportamento dei Sistemi Collettivi, attraverso un meccanismo che prevede anche verifiche dell'operato e sanzioni in caso di comportamenti non conformi alle regole. 36

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38 Sistemi Collettivi La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, ma la forma collettiva è libera (così come previsto dalla direttiva europea) i produttori possono scegliere il sistema collettivo più efficiente I diversi sistemi collettivi, operanti in libera concorrenza sotto la supervisione del Centro di Coordinamento tenderanno al contenimento dei costi e al continuo miglioramento dei livelli di servizio Il modello multi-consortile è già operativo nei principali Paesi europei (Spagna, Francia, Germania ecc.) e i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno maturato esperienze consolidate 38

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40 Lo stato dell’arte della gestione dei RAEE e dei Centri di raccolta comunali in Basilicata

41 RACCOLTA RAEE PRO-CAPITE NELLE REGIONI - 2011
Anche nel corso del 2011 la raccolta dei RAEE sul territorio italiano ha registrato un aumento pari a circa il 6% rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati raccolti kg di RAEE circa 15 milioni di kg in più rispetto a quanto raccolto nel 2010.

42 RACCOLTA RAEE PER RAGGRUPPAMENTO - 2011
Anche nel 2011 il Raggruppamento più raccolto è stato l’R3 (32,4%). Su questo dato incide in gran parte il passaggio al digitale terrestre. Rimane stabile la quota di rifiuti appartenenti alle altre due categorie di RAEE derivanti da grandi apparecchi: R1 (frigoriferi e apparecchiature refrigeranti ecc.) e R2 (grandi elettrodomestici) a cui sono riferibili rispettivamente il 26,31% e il 25,43% dei RAEE raccolti.Confrontando il dato con quello dello scorso anno si nota però che mentre la raccolta di R2 è aumentata di oltre il 10% la raccolta di R1 è cresciuta meno.

43 RACCOLTA RAEE R Al Raggruppamento R4 che comprende i piccoli elettrodomestici e l’ICT spetta una quota di raccolta inferiore pari al 15,49% con un incremento rispetto al 2010 in linea con quanto accade a livello aggregato.

44 RACCOLTA RAEE IN BASILICATA - 2011
La Basilicata registra una leggera crescita nel 2011 raggiungendo kg di RAEE raccolti (circa il 3% in più rispetto al 2010), resta però ancora scarsa la raccolta pro-capite che, con 2,01 kg/ab., risulta meno della metà della media nazionale. I Centri di Raccolta si attestano a 38, di cui 24 solo nella Provincia di Potenza. Per ogni abitanti, si calcolano quindi 6,47 Centri di Conferimento. In termini di raccolta assoluta, la Provincia di Potenza raggiunge i quantitativi maggiori con kg rispetto ai kg di Matera. .

45 RACCOLTA RAEE IN BASILICATA - 2011
La Raccolta dei RAEE in Basilicata stenta ancora a decollare e nel 2011 l’aumento è stato inferiore al trend nazionale, nonostante il numero di Centri di Raccolta rispetto alla popolazione sia mediamente buono. I Comuni dovranno continuare ad impegnarsi per migliorare il tasso di raccolta di RAEE domestici in Basilicata, in primis attraverso iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini, solo così i cittadini e Distributori potranno conferire correttamente i RAEE.

46 Elenco CdR comunali attivi aperti alla distribuzione- 2011
Codice Nome Comune Prv Ambito Territoriale Ambito Extra-Territoriale C Atella-IndustrialeValleDiVitalba Atella PZ SI NO C Avigliano-DonMinzoni Avigliano C Balvano-IndustrialeDiBaragiano Balvano C Bella-ProvincialeN14Bellese Bella C Brienza-SGiuliano Brienza C Calvello-MadonnaDelleGrazie Calvello C Campomaggiore-ReginaMargherita Campomaggiore C FrancavillaInSinni-Tartarea Francavilla in Sinni C GenzanoDiLucania-GrotteDiFabbrica Genzano di Lucania C GrumentoNova-Riparo Grumento Nova C GuardiaPerticara-PrincipeUmberto Guardia Perticara C Lagonegro-Calda Lagonegro C Latronico-Santantonio Latronico C Lauria-LocalitaCarpineto Lauria C Lavello-SanFelice Lavello C MarsicoNuovo-SMaria Marsico Nuovo C Marsicovetere-PedaliLeGrotte Marsicovetere C Moliterno-Magliatelle Moliterno C PalazzoSanGervasio-DelleCorse Palazzo San Gervasio C Pietragalla-SanNicola Pietragalla C Potenza-DelGallitello Potenza C Rotonda-Bovile Rotonda C SanSeverinoLucano-Pizierro San Severino Lucano C SantangeloLeFratte-PerContradaFarisi Sant'Angelo Le Fratte C Senise-MercatoAreaPip Senise C Teana-ProvincialeNumero15Teanafardella Teana C Tito-TitoScalo Tito C Tito-MadonnaDelleGrazie C VietriDiPotenza-MadonnaDelleGrazie Vietri di Potenza C Viggianello-FiumaraPezzoLaCorte Viggianello C Viggiano-StortoSantoronzio Viggiano

47 Il regime “uno contro uno”: modalità semplificate di raggruppamento e trasporto da parte della distribuzione aspetti operativi

48 Sistema RAEE

49 Il D.M. 8 marzo n “1 contro 1” Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1” (D.Lgs. 151/2005 art 6, c.1 lett. b) introduce modalità semplificate di gestione dei RAEE domestici da parte della Distribuzione (in assenza delle quali la ditta avrebbe dovuto essere autorizzata e/o essere iscritta all’Albo gestori rifiuti). Dal 18 giugno 2010, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, i distributori, gli installatori, i centri di assistenza tecnica hanno l’obbligo di ritirare gratis, presso il punto vendita o presso il domicilio del cliente, l’apparecchiatura equivalente (= con funzione analoga). NB: le apparecchiature ritirate dalla distribuzione in modalità “1 contro 1” sono considerate rifiuti (cioè RAEE, non apparecchi usati)

50 La Distribuzione deve:
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1” La Distribuzione deve: informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche mediante avvisi presso il punto vendita; essere autorizzati (→ comunicazione all’Albo gestori, comprensiva di trasportatori e LdR); se l’apparecchio ritirato non può essere reimpiegato, deve essere trasportato presso il CdR del Comune in cui ha sede il distributore (o presso CdR di Comuni convenzionati) (condizioni: i mezzi di trasporto non possono superare kg di portata e kg di massa complessiva); il distributore deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i RAEE ritirati giungano al CdR nello stesso stato in cui erano stati conferiti, garantendone l’integrità  sono vietati disassemblaggio, sottrazione di componenti e miscelazione (= attività di gestione rifiuti non autorizzate); i RAEE pericolosi depositati presso il luogo di raggruppamento (LdR) devono essere separati dagli altri ( non vi è obbligo di raccolta nei 5 raggruppamenti); limite la durata presso un altro idoneo “luogo di raggruppamento” (LdR) indicato in sede di iscrizione all’Albo: massimo 1 mese e fino a kg (in totale).

51 Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1”
Il Distributore può rifiutare il ritiro gratuito solo se: vi è un effettivo rischio di contaminazione del personale incaricato; l’apparecchio da ritirare è privo dei suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. In questi casi lo smaltimento del RAEE è a carico del detentore, che deve conferirlo ad un operatore autorizzato Se il distributore non può consegnare il RAEE ritirato al CdR del suo Comune? il fatto che il Centro di Raccolta comunale non accetti RAEE domestici conferiti dal commerciante non si configura come una causa di forza maggiore. → Il commerciante dovrà comunque ritirare e recarsi presso un altro CdR (anche se più lontano o non comunale), perché i problemi dei Centri di Raccolta non possono sopprimere il diritto del cittadino di vedere ritirato il RAEE consegnato. SANZIONI: in caso di mancato ritiro o ritiro a titolo oneroso del RAEE è prevista una sanzione amministrativa da € 150 a € 400 a pezzo (art. 16, c. 1 D.Lgs. 151/2005)

52 Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1”
Mentre presso il punto vendita o il LdR dei distributori il DM 65 non prevede obbligo di suddivisione nei 5 Raggruppamenti, ma solo di separazione dei RAEE pericolosi (oltre che di rispetto delle prescrizioni del Regolamento), all’atto del conferimento al CdR i distributori devono garantire la consegna dei RAEE suddivisi nei 5 Raggruppamenti previsti dal DM 185/2007 (punto 7 Protocollo d’Intesa ANCI - CdC - Distribuzione). I soggetti conferenti devono inoltre: provvedere in maniera ordinata alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo Raggruppamento) sulla base di quanto indicato dal Soggetto Gestore del CdR, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR; salvaguardare l’integrità dei RAEE; attestare la provenienza domestica dei RAEE (mediante l’Allegato II del DM 65 dell’8 marzo 2010 e l’indicazione del codice CER serie 20).

53 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI
ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI AEE DOMESTICHE 1. Trasportare i RAEE ritirati, presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa, presso la propria sede o un magazzino per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio; 2. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Il distributore dovrà custodire la copia del documento di trasporto insieme allo schedario per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 6. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. 53

54 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI
3. Nel caso il trasporto sia riferito alla movimentazione dei RAEE dal locale del punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, anziché compilare il documento di trasporto è sufficiente accompagnare il trasporto con una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie sono conservate presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta comunale. 4. I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti anche attività di vendita potranno optare di delegare un trasportatore (ditta terza) ad agire in suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà comunque iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione RAEE. In questo caso il documento di trasporto sarà compilato e firmato dal trasportatore. Il trasportatore, una volta consegnato il RAEE al centro di raccolta comunale, provvederà a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta comunale destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta. 54

55 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita non rientrano nella definizione di “distributore” e quindi non sono obbligati al ritiro gratuito della AEE se eseguono interventi di riparazione presso il cliente. Il regolamento sulla gestione dei RAEE istituito dal Decreto 65/2010 consente a questi soggetti di offrire il servizio di trasporto del RAEE dal domicilio del cliente al centro di raccolta comunale, ma non sono obbligati ad effettuarlo gratuitamente. Per tali aziende i RAEE derivano principalmente dalla loro attività nel caso in cui l’apparecchiatura ritirata per la riparazione presenti un guasto che non possa essere riparato o non convenga economicamente ripararlo. 55

56 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) Questi gli adempimenti per tali soggetti: Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (vedi allegato 6).  2. Trasportare i RAEE derivanti dalla propria attività di riparazione presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa presso la propria sede (dove vengono eseguite le riparazioni) per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio. Non è consentito il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede; 56

57 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) 3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.  4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato degli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica.  5. Attestare con un documento di autocertificazione (vedi allegato 3), al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la provenienza domestica dei RAEE. La dichiarazione da rendere è diversa a seconda se i RAEE provengono dal domicilio del cliente o dal proprio esercizio. Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 57

58 Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1”
Documentazione Alla consegna del carico il responsabile/addetto del CdR deve controfirmare il DDT semplificato (l’Allegato II del DM 65/10), compilato dal distributore in 3 copie. RAEE provenienti da ritiro a domicilio: sul documento di trasporto devono risultare anche nominativo, indirizzo e firma del cliente; oppure compariranno solo dati e firme relativi al distributore / installatore / gestore centro ass. tecnica, nonché (solo nel caso di RAEE provenienti dalla distribuzione) dell’eventuale trasportatore e dell’eventuale LdR 1 copia del documento resta al CdR (conservazione per 3 anni); altre due copie vanno consegnate al trasportatore; una copia va al distributore (se diverso dal trasportatore), che la conserva presso il punto vendita o LdR; se i RAEE provengono da un LdR utilizzato da più distributori, ogni distributore conferente al LdR dovrà ricevere una fotocopia dell’Allegato II.

59 Obbligo compilazione/ deposito:
D.M. 8 MARZO 2010 n. 65 – ART. 2: FLUSSI DA DISTRIBUTORI VERSO I CDR Obbligo compilazione/ deposito: Allegato I Allegato II + gestione schedario Raggruppamento presso Punto di vendita Domicilio consumatore Consumatore nucleo domestico Altro luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita Obbligo compilazione/ deposito: Allegato I Allegato II Allegato II completo Centro di Raccolta 59

60 Documento di Trasporto
D.M. 8 MARZO 2010 n. 65 – ART. 2: DOCUMENTAZIONE Documento di Trasporto ALLEGATO II redatto in 3 COPIE: 3° COPIA CENTRO DI RACCOLTA 2° COPIA TRASPORTATORE 1° COPIA DISTRIBUTORE 60 60

61 D.M. 8 marzo 2010 n. 65 – art. 4: INSTALLATORI E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
Obbligo compilazione/ deposito: Allegato I Allegato II Allegato III + gestione Schedario Raggruppamento presso Proprio esercizio (Installatori o Centri Assistenza) Allegato II Domicilio Cliente nuclei domestici Allegato II + Allegato III + fotocopia doc. Identità (Installatore / Centro Assistenza) Allegato II + Allegato III + fotocopia doc. Identità (Installatore / Centro Assistenza) Obbligo compilazione/ deposito: Allegato II Allegato III + doc. identità Cliente Consumatore nuclei domestici Centro di Raccolta 61

62 II - IL SISTEMA DI RITIRO “UNO CONTRO UNO”
I - Il D.M. 65/ “1 contro 1” PRINCIPALI PROBLEMATICHE IRRISOLTE Articolo 8 (realizzazione e gestione dei CdR) interpretazione letterale: le modalità semplificate per il conferimento si applicherebbero solo ai CdR operanti ex DM 8 aprile 2008 (e NON anche ai CdR autorizzati ex artt D.Lgs. 152/2006) → l’1 contro 1 è impossibile in molte regioni del Paese; la soluzione possibile è quella adottata da Regione Liguria, Toscana, Lombardia Articolo 1, c. 2, lett. b (limiti quantitativi) deposito dei RAEE presso Punto Vendita o LdR limitato a kg (totali per 5 R): → inadeguato, soprattutto per realizzare il ritiro diretto dei SC regolamentato dall’Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE - Distribuzione del 7 luglio 2010 il limite dovrebbe o potrebbe essere invece inteso come relativo al singolo Raggruppamento RAEE di cui al DM 185/07 II - IL SISTEMA DI RITIRO “UNO CONTRO UNO”

63 CONDIZIONI TRASPORTO RAEE
Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI CONDIZIONI TRASPORTO RAEE Il trasporto può avvenire per un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. CARATTERISTICHE RAGGRUPPAMENTO RAEE Il raggruppamento RAEE deve avvenire presso il punto di vendita. I distributori o gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica con attività di commercio AEE, possono effettuare il raggruppamento anche presso altro luogo che però deve essere dichiarato al momento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I RAEE devono essere trasportati ai centri comunali (RAEE domestici) o agli impianti autorizzati (RAEE professionali) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. 63

64 Il RAGGRUPPAMENTO deve avvenire in luogo:
Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI Il RAGGRUPPAMENTO deve avvenire in luogo: a) idoneo; b) non accessibile a terzi; c) pavimentato; Inoltre i RAEE devono essere: d) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili; e) raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi; f) mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manometterli. Non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature. E’ necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 64

65 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n
Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 ESCLUSIONE DA OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD. Gli schedari utilizzati per l’annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti ed il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti. 65

66 Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE PROFESSIONALI
ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA AEE PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE Sono RAEE professionali i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche non assimilabili a quelli da nuclei domestici. L’obbligo di organizzare e gestire la raccolta dei RAEE professionali spetta ai produttori delle AEE che lo possono fare direttamente o tramite i Consorzi. L’obbligo di ritiro uno a uno dei RAEE professionali è a carico dei distributori e gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati all’attività’ di vendita AEE, esclusivamente qualora formalmente incaricati a farlo dai produttori delle AEE. 66

67 COSTI - € 50,00 diritti di iscrizione annuale versati a favore della sezione dell’albo gestori ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti dovranno essere rinnovati entro il 30 Aprile di ogni anno - € 10,00 diritti di segreteria versati a favore della sezione dell’albo gestori ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti vanno nuovamente versati nel caso in cui ci saranno variazioni da comunicare (ad esempio variazione targa del mezzo adoperato) - € 168,00 tassa di concessione governativa. Tale tassa a seconda della sezione dell’albo presso la quale ci si iscrive può essere richiesta al momento della presentazione della documentazione o all’atto dell’emissione del provvedimento - 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 fogli presentati . 67

68 Grazie dell’attenzione

69 QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati
I beni acquistati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività, né in quelli dei suoi rappresentanti, si presumono ceduti. Tra i luoghi in cui devono essere conservati i beni acquistati o prodotti, rientrano anche le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi e i mezzi di trasporto utilizzati dall'impresa. La presunzione, non opera se il contribuente dimostra che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, perduti, distrutti ovvero consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti d'opera, di appalto, di trasporto, di mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. Qualora il contribuente intenda procedere alla distruzione dei beni o alla loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico, può: Inviare una preventiva comunicazione scritta all'Agenzia delle Entrate e ai comandi della Guardia di finanza competenti in base al luogo ove avviene la distruzione. La comunicazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo delle operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, la qualità e quantità nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare (recuperare) e l'eventuale valore residuale. 69

70 QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati
La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la distruzione o trasformazione. La comunicazione non è richiesta se la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione. Deve essere quindi redatto un apposito verbale da Pubblici Ufficiali della Guardia di Finanza o da Notaio che hanno presenziato alle operazioni di istruzione. Il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di atto notorio qualora l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non ecceda la somma di euro 5.164,57. La Consegna di beni a soggetti autorizzati I soggetti che necessitano di avviare a distruzione beni propri, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti. In questo caso la dimostrazione è data dal formulario di identificazione dei rifiuti (Documento di Trasporto RAEE) Fatturazione Un effetto equivalente alla distruzione si può ottenere - in alcuni casi - mediante la cessione a titolo oneroso ad altro imprenditore dei beni di cui ci si intende disfare (si pensi all'acquisto di un bene con permuta dell'usato "da rottam are“). Il contribuente non è gravato da particolari oneri probatori. 70

71 QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati
Cessioni gratuite Trattasi di operazioni esenti dall'imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e di ONLUS. Vendita di beni in blocco Per vincere la presunzione di cessione in evasione IVA, nel caso di vendita dei beni in blocco, tali vendite devono risultare documentate: - da fattura di vendita; dal documento di trasporto da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve annotare sull’esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti. Ai fini della validità della prova delle vendite effettuate richiedono entrambi i documenti sopraindicati. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria un controllo più rapido ed efficace delle operazioni poste in essere e contenere, in tal modo, gli abusi che frequentemente, in passato, si sono verificati attraverso tali particolari forme di cessione 71


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