IL CONTRATTO DAFFITTO
Laffitto è una locazione di cosa produttiva
La sua funzione: Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, laffittuario deve curarne la gestione in conformità alla destinazione economica della cosa e allinteresse della produzione. (art. 1615) Es: costituisce affitto (non locazione) il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è bene produttivo.
Il locatore: Obblighi del locatore (art 1617): il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (es.per una casa la pertinenza è il garage), in istato da servire alluso e alla produzione a cui è destinata. Diritto di controllo (art 1619): il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo se laffittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Laffittuario Laffittuario deve curare la gestione della cosa produttiva in conformità alla destinazione economica della cosa e allinteresse della produzione Incremento della produttività della cosa (art 1620): laffittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi allinteresse della produzione Divieto di subaffitto (art 1624): laffittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
In caso di riparazioni: Riparazione (art 1621): il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante laffitto le riparazione straordinarie. Le altre sono a carico dellaffittuario Perdite determinate da riparazioni (art 1622): se lesecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per laffittuario una perdita superiore al quinto del reddito complessivo/annuo, laffittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito.
Lo scioglimento del contratto: Affitto senza determinazione di tempo (art 1616): se le parti non hanno determinato la durata dellaffitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando allaltra un congruo preavviso. Perdite determinate da riparazioni (art 1622): in caso di perdite superiori al quinto del reddito annuale o complessivo laffittuario può anche, secondo le circostanze chiedere lo scioglimento del contratto.
Incapacità o insolvenza dellaffittuario (art 1626): laffitto si scioglie per interdizione, inabilitazione o insolvenza dellaffittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per lesatto adempimento degli obblighi dellaffittuario. Morte dellaffittuario (art 1627): nel caso di morte dellaffittuario il locatore e gli eredi dellaffittuario entro tre mesi, possono recedere dal contratto mediante disdetta comunicata allaltra parte con preavviso di sei mesi.