La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e interconnessioni procedimentali.
Giusto processo e ragionevole durata I PRINCIPI DI GARANZIA art.111 Cost. Giusto processo e ragionevole durata
La ragionevole durata del processo come ragionevole durata della fase istruttoria
Un’unica prova e Giudici diversi: Il rispetto dei diversi ambiti di giurisdizione esclude il pericolo di contrasti
L’art. 28 della Costituzione I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi dei diritti dei cittadini.
Le diverse responsabilita’. Elementi caratterizzanti: Bene o valore tutelato Elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa) Titolarità dell’azione Procedimento
Principi generali comuni alle diverse tipologie di responsabilità Garanzia del contraddittorio (giusto processo) Economia dei mezzi istruttori e di giudizio
Le diverse tipologie di responsabilità: la responsabilità civile l'art. 2043 c.c. obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno. Il danno va risarcito nei limiti degli artt 1223, 1226 e 1227 c.c. danno emergente e lucro cessante così come apprezzato dal Giudice civile
continua: le scriminanti Legittima difesa art.2044 c.c. Stato di necessità art.2045 c.c. Incolpevole incapacità di intendere e di volere art.2046 c.c.
Responsabilità da “vigilanza ed idonea organizzazione dell’attività” Art.2047 c.c. danno cagionato da incapace Art.2048 c.c. danno cagionato da minori, soggetti a tutela, allievi e apprendisti. Art. 2049 c.c. danno cagionato da domestici e apprendisti. Art.2050 c.c. danno conseguente all’esercizio di attività pericolose Artt. 2051, 2052, 2053 c.c. danni cagionati da cose in custodia, da animali o da rovina di edificio
continua: la responsabilità civile: responsabilità da inadempimento contrattuale Art.1218 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art.1225 se non vi è dolo il risarcimento (danno emergente e lucro cessante) è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.
La responsabile penale: La responsabilità penale si configura solo per comportamenti che, all’atto o in costanza di applicazione della pena, siano esplicitamente previsti come reati e siano stati commessi con coscienza e volontà. Artt.39-43 c.p.
continua: la responsabilità penale Casi di non punibilità artt.45-54 c.p.: Caso fortuito o forza maggiore Costringimento fisico Consenso dell’avente diritto Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere Legittima difesa stato di necessità
La responsabilità disciplinare: è propria del pubblico dipendente che deve dare garanzia dell’osservanza del codice di comportamento le disposizioni riguardanti le infrazioni, le sanzioni e le procedure conciliative previste in materia di pubblico impiego dagli artt.55 e segg del D. Lgs. 165/2001 costituiscono norme imperative (vale a dire inderogabili contrattualmente e inserite di diritto laddove non previste)
Continua: la responsabilità disciplinare Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile spetta ai contratti collettivi definire la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le previsioni specifiche della legge (artt. 55 quater, quinquies, sexies, septies) . I contratti non possono istituire procedure di impugnazione.
Continua: la responsabilità disciplinare I contratti possono prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria (non nei casi di licenziamento) da concludersi in tempi brevi (30 giorni) e prima dell’irrogazione della sanzione, che, anche in caso di conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista.
La responsabilità dirigenziale E’ una responsabilità legata al conseguimento degli obiettivi e all’efficiente organizzazione delle risorse con particolare riferimento al personale La sanzione è l’eventuale perdita dell’incarico con conseguente diminuzione di indennità qualora l’indennità di posizione correlata al nuovo incarico sia di minor valore
La responsabilità amministrativa: è la responsabilità a cui è chiamato chi opera per fini pubblici con pubbliche risorse
La responsabilità amministrativa sussiste solo a fronte di DANNO ERARIALE commesso con DOLO O COLPA GRAVE da soggetti che si trovino in “RAPPORTO DI SERVIZIO” con una Pubblica Amministrazione.
Il danno erariale consiste in qualsiasi ingiustificata minore entrata pubblica, in qualsiasi ingiustificata maggiore spesa pubblica, in qualsiasi ingiustificata diminuzione patrimoniale o ingiustificato inutilizzo di beni o risorse pubbliche
Corte di CassazioneOrdinanza 20701/2013 Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche il danno riferito esclusivamente alle risorse finanziarie derivanti dal bilancio U.E.
Interconnessioni tra altri tipi di responsabilità e la responsabilità amministrativa DANNO ERARIALE INDIRETTO: esiste nel caso in cui l’Amministrazione sopporta le conseguenze di una sentenza civile penale o amministrativa a causa del comportamento illecito di un dipendente, ma potendo, a sua volta, rivalersi sul dipendente responsabile nel caso in cui risultassero sussistenti i presupposti di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti. La rivalsa in sede di giustizia erariale non è, quindi, automatica
Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: IL DANNO ALL’IMMAGINE Art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 e successive modifiche : L’azione per danno all’immagine può essere esercitata (in virtù del richiamo ai casi e modi dell’art. 7 della L.97/2001)solo in conseguenza di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la P.A. (es.peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione ecc.) Ulteriore specifica ipotesi ipotesi di danno all’immagine (art.55 quinquies D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti pubblici sussiste nel caso di accertate false attestazioni o certificazioni a giustificazione dell’assenza dal lavoro.
Ancora: art.1 sexies L.20/1994 introdotto dalla legge anticorruzione Nei danni all’immagine conseguenti alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione il valore del danno si presume pari al doppio del valore patrimoniale o dell’utilità percepita dal dipendente e il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato di attenuazione della garanzia del credito
Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: risarcimento del danno da interesse legittimo Quando la violazione dell’interesse legittimo dipende da un comportamento connotato dai presupposti richiesti per la responsabilità amministrativa, il risarcimento pagato dall’Amministrazione a seguito della sentenza del TAR può essere fatto ricadere sul dipendente gravemente colpevole
26 d. Lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo codificazione del danno da lite temeraria
I procedimenti Civile e amministrativo (TAR) ad istanza di parte Disciplinare ad istanza dell’Amministrazione Penale e contabile (Corte dei Conti) ad istanza del PM
Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio Risarcimento determinato in sede civile o amministrativa TAR eventualmente ridotto in sede contabile in ragione di: apprezzamento dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività esercizio del potere riduttivo
Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio Condanna in sede civile penale o amministrativa potrebbe dar luogo a pronuncia diversa dinanzi alla Corte dei Conti in mancanza dei presupposti richiesti per il risarcimento Ma art.55 sexies D.Lgs. 165/2001 sembrerebbe introdurre un automatismo in relazione all’azione disciplinare
La prescrizione Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato l’ evento dannoso o, in caso di un suo occultamento doloso, dalla data della scoperta. Sotto tale profilo va tenuto presente, che qualora la prescrizione sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto rispondono di danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia (art. 1 comma 3 L.20/1994).