BARI 13 SETTEMBRE 2006 Fiera del Levante APPALTI PUBBLICI QUALI SCELTE PER UN MERCATO DI QUALITA’ DALLA PARTE DELLE IMPRESE SERIE E CORRETTE E DEGLI UTENTI? CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ESAME NOVITA’ RELATORE: DOTT.SSA SANDRA FOGLI BARI 13 SETTEMBRE 2006 Fiera del Levante
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Nella stesura della nuova direttiva il legislatore comunitario ha tenuto conto della giurisprudenza della corte di giustizia L’aggiudicazione degli appalti e’ subordinata al rispetto dei principi di: Libera circolazione delle merci Libera prestazione dei servizi Parita’ di trattamento Non discriminazione Riconoscimento reciproco fra stati Proporzionalita’ Trasparenza
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Garantire alle amministrazioni di ottenere il miglior rapporto qualita’/prezzo Prima dell’avvio di una procedura di gara l’Amministrazione puo’, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d’oneri. tali consulenze non devono ostacolare la concorrenza
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI La verifica dell’idoneita’ degli offerenti deve avvenire in condizioni di trasparenza e pertanto i criteri di selezione devono essere indicati sin dall’inizio del confronto competitivo Possibilita’ di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
DEFINIZIONI ACCORDO QUADRO è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
Sistema di gara diviso in due fasi: ACCORDI QUADRO (Art. 59) Sistema di gara diviso in due fasi: pre qualifica ; gara fra i possibili titolari dei singoli appalti; sistema di gara rivolto ad un solo operatore economico o a piu’ operatori (almeno 3).
ACCORDI QUADRO (Art. 59) La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. Le Amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
IL DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58) Nel caso di appalti particolarmente complessi gli stati membri possono prevedere che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IL DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58) Un appalto pubblico e’ considerato “particolarmente complesso” quando l’amministrazione aggiudicatrice: non e’ oggettivamente in grado di definire, conformemente all’art. 68, par. 3, lett. b), c), o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita’ o i suoi obiettivi, e/o non e’ oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto
DEFINIZIONI CENTRALE DI COMMITTENZA è un‘Amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DLGS N. 163 del 12/04/2006 N.163 ENTRATA IN VIGORE: 12/07/06 (in G.U. N.160) con eccezione dei seguenti Istituti: dialogo competitivo accordo quadro centrali di committenza trattativa privata negli appalti di lavori pubblici sottosoglia comunitaria comma 10 dell’art. 49 riguardante l’avvallimento che disciplina la impossibilità per l’impresa che presta il requisito di avere un ruolo attivo nell’appalto L’entrata in vigore delle disposizioni succitate è rinviata al 01/02/07, mentre tutte le altre disposizioni sono entrate in vigore, pertanto tutte le gare pubblicate dopo il 12/07/06 sono soggette alla disciplina del nuovo codice degli appalti pubblici. Con l’articolo 25 della legge comunitaria il parlamento aveva delegato il governo a recepire nell’ordinamento italiano le direttive 17 e 18 senza autorizzarlo alla rivisitazione delle norme che in itali disciplinano i lavori pubblici (legge merloni) Entrata in vigore direttiva: 31 gennaio 2006 per gli ISTITUTI OBBLIGATORI (GIA’ PREVISTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO) MENTRE I NUOVI ISTITUTI INTRODOTTI CON LA DIRETTIVA SOLO DOPO IL RECEPIMENTO DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI STATI NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALE AD ESEMPIO: IL DIALOGO COMPETIV0 E L’ACCORDO QUADRO ECCESSO DI DELEGA
ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA 90 gg dalla pubblicazione: APPALTI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA 1 anno dalla entrata in vigore obblighi di comunicazione all’Autorità e all’Osservatorio, art. 240 (accordo bonario servizi e forniture art. 123 elenchi dei prestatori di lavoro nelle procedure ristrette dei lavori di importo inferiore a euro 1.500.00
STRUTTURA CODICE DIVISO IN 5 PARTI: Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice; Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari; Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori speciali; Contenzioso; Disposizioni di coordinamento e transitorie. Il primo punto contiene le norme relative ai principi, definizioni, riparto fra stato e regioni autorità per la Vigilanza ed osservatorio, il responsabile del procedimento Il secondo punto contiene la disciplina dei contratti di lavori servizi e forniture È diviso in quattro titoli: Contratti di rilevanza comunitaria Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria Concessione di opere pubbliche, promotore, il contraente generale e le infrastrutture strategiche La parte IV disciplina gli strumenti stragiudiziali e giudiziali di composizione delle liti in materia di contratti pubblici ed in particolare la transazione , l’accordo bonario, l’arbitrato e le norme in tema di giurisdizione
SOGLIE PREVISTE NELLA NUOVA DIRETTIVA (Art SOGLIE PREVISTE NELLA NUOVA DIRETTIVA (Art. 7, come modificato dal regolamento UE n . 2083/2005 del 19 dicembre 2005) 137.000 EURO, (nel testo originario era 162.000,00) per gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato iv (ad es. Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministeri, Consip); 211.000 EURO, (nel testo originario era 242.000,00 Euro) per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV 5.278.000 EURO, (nel testo originario era 6.242.000) per gli appalti pubblici di lavori IL LEGISLATORE HA PREVISTO CHE LA REVISIONE PERIODICA DEGLI APALTI ANZICHE’ ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DELLO STATO, SI ADOTTA LA SEGUENTE PROCEDURA: - I PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA AVENTI AD OGGETTO LA REVISIONE DEL CANONE SI APPLICANO AUTOMATICAMNETE A DECORRERE DAL TERMINE ULTIMO DI RECEPIMENTO PREVISTO PER IL RECEPIMENTO NEL DIRITTO INTERNO
SOGGETTI AMMISSIBILI ALLE GARE D’APPALTO (Art. 34) IMPRESE INDIVIDUALI, LE SOCIETA’ COMMERCIALI, LE SOCIETA’ COOPERATIVE; I CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE E I CONSORZI ARTIGIANI; CONSORZI STABILI; ATI FRA I SOGGETTI DI CUI SOPRA; CONSORZI ODINARI DI CONCORRENTI; GEIE. VIENE PREVISTO ANCHE PER I SERVIZI LA POSSIBILITA’ DI COSTITUIRE CONSORZI STABILI UNA VOLTA PER TUTTE SI SPECIFICA CHE I CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI NON POSSONO PARTECIPARE ALLE ATI
CONSORZI DI COOPERATIVE Partecipano con i requisiti propri salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonchè all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese; Devono indicare in sede di offerta per i consorziati per conto dei quali partecipano; Hanno personalità giuridica; Possono partecipare ad un’ATI; Possono costituire un consorzio ordinario; Non possono costituire un consorzio stabile. IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DISCIPLINERA’ COME DOVRANNO ESSERE COMPROVATI I REQUISITI NEL CASO IN CUI ALLA STESSA GARA PARTECIPI IL CONOSRZIO E L’IMPRESA PER CONTO DELLA QUALE IL CONSORZIO PARTECIPA VERRANNO ESCLUSI SIA IL CONSORZIO CHE LA CONSORZIATA
CONSORZI STABILI Non meno di 3 consorziati (che non possono essere ne’ consorzi ordinari, ne’ consorzi di cooperative, ne’ ATI); Operano in modo congiunto nel gli appalti di lavori, servizi e forniture per almeno 5 anni; Responsabilità solidale dei consorziati; Nei primi 5 anni il consorzio partecipa con i requisiti delle associate; In caso di scioglimento i requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi maturati vengono ripartiti fra i consorziati; Hanno personalità giuridica; Possono eseguire direttamente determinate fasi dell’appalto; Non possono trasformarsi in società consortile IL REGOLAMENTO STABILIRA’ LE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI REQUISITI IN CAPO AI CONSORZIATI, MA GIA’ OGGI NEI LAVORI E’ PREVISTO CHE VENGANO RIPARTITI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA Verticale: il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture principali, i mandanti quelle indicate come secondarie. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle Secondarie. Orizzontale: gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Misto: solo nei lavori (i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere svolti da un raggruppamento orizzontale). Novita’: Nel caso di procedure ristrette o negoziate l’operatore economico invitato individualmente può presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti I concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
RESPONSABILITA’ RAGGRUPPAMENTI L’offerta deve specificare le parti del servizio o della fornitura. RAGGRUPPAMENTI ORIZZONTALI: responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. RAGGRUPPAMENTI VERTICALI: responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ATI Le imprese devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione); Il contratto di mandato deve contenere la quota di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento; Possono trasformarsi in società consortile
MODIFICHE SOGGETTIVE E’ vietata qualsiasi modificazione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’offerta; In caso di procedure ristrette o negoziate l’impresa invitata singolarmente ha la facoltà di presentare offerta quale mandataria di un’ATI fra imprese che non hanno partecipato alla pre qualifica
CONSORZI ORDINARI Equiparati alle ATI; Partecipano anche non ancora costituiti con dichiarazione di impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione; In questo caso offerta firmata da tutti; Indicazione del mandatario che in caso di aggiudicazione sottoscriverà il contratto
CARATTERISTICHE DEI CONSORZI ORDINARI Responsabilità solidale di tutti i consorziati in via sussidiaria al fondo consortile; Non hanno personalità giuridica; Divieto di modificazione del consorzio rispetto alla composizione che ha presentato offerta; Possono trasformarsi in una società consortile; Non possono partecipare alle ATI; Possono far parte di un consorzio stabile.
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 41) Una o più delle seguenti referenze: Idonee dichiarazioni bancarie; Bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito; Una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 41) Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. in tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 41) Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 34 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 42) Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; Presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni. Tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 42) Presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. le forniture e le prestazioni di servizi sono provate: quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente; quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico Indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; Descrizione della attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 42) Indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori; Per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; Dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell’imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; Indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare
AVVALIMENTO (Art. 49) Il concorrente singolo o raggruppato può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Le Amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 41 e 42 (capacità economico finanziaria e tecnica professionale), che i candidati e gli offerenti devono possedere; La portata delle informazioni di cui agli articoli 41 e 42 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto; Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque; Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre; In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Le Amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. l'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (Art AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (Art. 81) Criteri di aggiudicazione dell’appalto Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono: quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; esclusivamente il prezzo più basso.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (Art AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (Art. 81) Criteri di aggiudicazione dell’appalto Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l‘Amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. L‘Amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Offerte anormalmente basse Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare: l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; Il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (Art.87) Offerte anormalmente basse L‘Amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite L‘Amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
PROFILI ORGANIZZATIVI RESPONSABILE DI CONTRATTO (ART. 10) Assolve ai seguenti compiti: Progettazione e controllo fase di gara; Gestione operativa del contratto; Gestione relazionale (ossia cura i rapporti con l’impresa); Gestione contabile del contratto (ossia cura che non si paghino interessi per ritardi nei pagamenti, ecc.); Effettua il collaudo delle forniture e dei servizi