Lettera della DG Concorrenza e decreto legge 112/08 Direzione nazionale Legacoop 10 luglio 2008
Delimitazione del campo di indagine Alle cooperative di consumo operanti nei settori della distribuzione e dei servizi bancari Alle misure contestate negli esposti: deduzione utili accantonati a riserva indivisibile per c.m.p; deduzione degli utili destinati ad adeguamento del capitale sociale; art. 21 legge 449/97; aliquota sugli interessi dei prestiti sociali; deduzione utili accantonati a riserva legale per c.m.n.p.; deduzione utili corrisposti come ristorni.
Le novità rispetto alle bozze I servizi della Commissione riconoscono che le cooperative presentano caratteristiche specifiche Ma solo le cooperative mutualistiche pure Le deduzioni dal reddito imponibile degli utili realizzati con i soci dalle cooperative mutualistiche pure non configurano aiuti di stato La deduzione dei ristorni per le c.m.p. non costituisce aiuto di stato
Le cooperative mutualistiche pure Realizzano unalta percentuale di fatturato con i soci Hanno contatti intensi con i soci I soci partecipano attivamente alle attività economiche e decisionali delle cooperative Le adesioni non sono automatiche Una grande percentuale dei bonus è corrisposta ai soci (tramite ristorni) Ai soci è riservata una grande percentuale dei benefici rispetto ai clienti non soci
Ma le grandi cooperative di consumo a mutualità prevalente non sono mutualistiche pure perché: non realizzano buona parte dellattività con i soci; i soci non svolgono lo stesso ruolo che nel modello puro; i benefici non sono in larga misura distribuiti ai soci. E comunque lordinamento italiano prevede per la prevalenza solo la soglia del 50%.
Le misure compatibili Pur essendo considerate aiuti di stato sono dichiarate compatibili, in ragione dei vincoli sottostanti: La deduzione degli utili portati a riserva legale per le grandi cooperative a m.p. La deduzione degli utili portati a riserva indivisibile per le cooperative P.M.I. Lart. 21 legge 449/97 Le misure dettate per le Bcc
Perché compatibili le misure per le BCC Perché le BCC, pur superando i limiti PMI, hanno dimensioni individuali ridotte Perché competono in un mercato dominato da grandi gruppi bancari Perché hanno vincoli operativi più stringenti (riserva legale al 70%; limiti territoriali) Perché i soci partecipano maggiormente alla vita sociale
Le misure non compatibili La deduzione degli utili destinati alla rivalutazione periodica del capitale sociale Laliquota del 12,5% sugli interessi del prestito sociale la deduzione degli utili accantonati a riserva legale per le cooperative a m.n.p., perché dato il carattere non mutualistico queste cooperative non sono soggette ai limiti o ai vincoli statutari a garanzia dello specifico sistema di deduzione fiscale
Aiuti esistenti Le misure esaminate sono tutte considerate aiuti esistenti, perché il nucleo del sistema impositivo preferenziale delle cooperative sembra essere in vigore prima dellentrata in vigore del trattato CEE. E i servizi della Commissione possono concludere, in via preliminare, che [i successivi] emendamenti alle misure in esame non hanno sostanzialmente modificato il [loro] contenuto
La procedura Riconosciuto il carattere di aiuti esistenti gli uffici della Commissione propongono al Governo italiano lavvio della procedura di cooperazione di cui allart. 17 del Reg. CE 659/99 Assegnano un termine di un mese per la risposta, prorogabile a richiesta del Governo Preannunziano la pubblicazione della lettera sul sito della DG Concorrenza
Decreto legge 112/08 Le norme per la cooperazione: Prelievo straordinario biennale del 5% degli utili netti per le c.m.p. che ricorrano al prestito sociale sopra determinate soglie Aumento dellimposta sugli interessi dei prestiti sociali dal 12,5% al 20% Aumento (dal 30% al 55% degli utili) della base imponibile per le cooperative di consumo a m.p.