Gianluca Arcidiacono Dottore Commercialista Moltrasio, 12 – 13 Ottobre 2007 LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA LE SOLUZIONI PRIVATISTICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA
RISOLUZIONE PRIVATISTICA DELLA CRISI DI IMPRESA SCOPI Evitare il ricorso ad una procedura concorsuale Cercare, attraverso un processo di ristrutturazione del debito, di ridare nuovo vigore allattività di Impresa
CRISI D'IMPRESA (DEFINIZIONE) E un insieme di più eventi negativi che si vengono a generare in un periodo di tempo limitato e per cui è sempre difficile determinare lincidenza con cui ciascun accadimento vi abbia effettivamente concorso
CAUSE DELLA CRISI SOGGETTIVE OGGETTIVE Interne allImpresa e collegabili a responsabilità proprie dellImprenditore e del suo Management Non influenzate dalla gestione dellImpresa a)Scelte strategiche/operative sbagliate o inopportune b) Inadeguatezza ed approssimazione nella gestione di Impresa c) Scarsa imprenditorialità d) Cattivo uso delle risorse disponibili a)Imprevedibili b) Incontrollabili c) Non imputabili a incapacità operativa-gestionale dellImprenditore e del suo staff
POSSIBILI RISOLUZIONI 1)PROSEGUIRE NELLATTIVITA DI IMPRESA Predisposizione di processi finalizzati alla rimozione delle cause che hanno generato lo stato di crisi 2) LIQUIDARE LA SOCIETA Mettere in atto procedure di liquidazione per un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto ad un ricorso alle procedure concorsuali
ELEMENTI RICORRENTI NELLIMPRESA IN CRISI Grave tensione di liquidità Elevato indebitamento Rischio di insolvenza latente Patrimonio netto negativo Banche Fornitori Erario congelamento delloperatività forniture pagate alla consegna imposte e contributi arretrati non pagati con aggravio di sanzioni ed interessi richiesta di rientro rilascio di nuove garanzie Ricerca di nuove fonti di finanziamento
Demotivazione del Management Possibili rami di azienda e assets di interesse sul mercato Interesse a non ricorrere ad una procedura concorsuale Non limitato al solo Imprenditore ma a buona parte del ceto creditorio
POSSIBILI STRUMENTI PER IL TENTATIVO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA Ricorso ad una procedura di concordato stragiudiziale (di difficile realizzazione nei suoi presupposti originari) Ex art. 182 bis L.F. PIANO DI RISANAMENTO ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
REQUISITI DEL CONSULENTE ART. 67 3° comma lett. D L.F. e ART. 28 lett. A e B L.F. Considerato il livello di professionalità e la criticità dellincarico assegnato è opportuno che anche il consulente rispecchi i requisiti previsti dallart. 28 L.F. e quindi: Iscritto al registro dei Revisori Contabili Avvocati Dottori Commercialisti Ragionieri Ragionieri Commercialisti Studi Associati Società tra Professionisti
INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE IN CASO DI RICORSO ALLART. 182 BIS L.F. Valutazioni dellImprenditore sulla opportunità di avvalersi di due consulenti Svolge attività di contatto con il ceto creditorio per rassicurarlo sulla validità del piano proposto e per ottenere ladesione Predispone (ex art. 182 bis L.F.) una relazione da allegare allaccordo esprimendo una sua valutazione circa la sua attuabilità e possibilità CONSULENTE ESPERTO
COMPITI DEL CONSULENTE Politica di contenimento del passivo Ristrutturazione dellattivo Convincere i creditori ad una parziale rinuncia del credito Contenere i costi gestionali Cessione di assets Affitto e cessione di rami dazienda Convertire crediti e magazzino in liquidità A) VALUTARE LESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI RISANAMENTO
AI FORNITORI: 1) Non azionare il recupero del credito 2) Accettare i presupposti della procedura (tempi e %) 3) Non congelare le forniture AL SISTEMA BANCARIO: Congelamento oneri finanziari Non escussione delle garanzie a suo tempo prestate dallimprenditore e/o soggetti terzi a lui collegati Concessioni di nuove linee di credito Commutazione del debito in capitale B) INDIVIDUARE INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA, RICHIEDENDO: C) RICERCARE IL CONSENSO DEI CREDITORI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
OPERATIVITA DEL CONSULENTE I PRIMI APPROCCI CON LA SOCIETA Fornire notizie circa lattuale stato della società Esprimere pareri motivati circa le cause di dissesto Disporre di situazioni contabili aggiornate Raccogliere informazioni Visionare i dati contabili messi a disposizione dalla Società Verificare lesistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi IMPRENDITORE E SUO STAFF CONSULENTE
Raccogliere informazioni Cause di dissesto Attuale situazione societaria Intendimenti della Società Rapporti in essere con Banche, Fornitori e altri Creditori
Visionare i dati contabili messi a disposizione dalla Società Prima disamina della situazione contabile
Verificare lesistenza dei presupposti per una risoluzione della crisi ASSENZA DI PRESUPPOSTI a) Predisposizione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. b) Fallimento in proprio come previsto ex art. 6 L.F. ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI a)Accettazione del mandato Tentativo di ristrutturazione della attuale struttura aziendale con ritorno in bonis Liquidazione della Società con cessazione delle attività Affitto dazienda Cessione dei singoli assets Conversione dei crediti in liquidità
ELEMENTI DA NON SOTTOVALUTARE 1) IL FATTORE TEMPO gioca contro la risoluzione della crisi a)Rischi di peggioramento della situazione debitoria b) Maggior nervosismo tra i creditori Lettere legali Decreti ingiuntivi Istanze di fallimento
2)IL FRAZIONAMENTO DEL CETO CREDITORIO Maggiore è il numero dei creditori, maggiore sarà limpegno richiesto al consulente per rappresentare la validità della proposta formulata e per raccogliere la percentuale di adesioni richiesta (60% monte crediti – ex art. 182 bis L.F.) 3) LENTITA DELLATTIVO DISPONIBILE Valutato a valori di realizzo e destinato al soddisfacimento del ceto creditorio
SPECIFICHE MANSIONI DEL CONSULENTE Predisporre una situazione patrimoniale rettificata sulla base dei dati contabili messi a disposizione dalla Società VALORIZZAZIONE DELLATTIVO VALORIZZAZIONE DELLATTIVO in base ad un criterio di prudenzialità e di presumibile realizzo Esperti Immobiliari ASSISTENZA ASSISTENZAResponsabile Commerciale: Vendita / Magazzino Personale addetto al Recupero Crediti VALORI DEL PASSIVO VALORI DEL PASSIVO – Sono le risultanze espresse dalla contabilità, confrontate con quelle comunicate dai singoli Creditori
AVVIO DELLA FASE OPERATIVA 1)Lassunzione del mandato da parte del consulente 2)Lo stato di crisi dellimpresa 3) Il tentativo di risoluzione della crisi 4) La richiesta dei saldi contabili debitori FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA LETTERA AI CREDITORI per comunicare: FASE A - PREDISPOSIZIONE DELLA LETTERA AI CREDITORI per comunicare:
FORNITORI Contatti telefonici o personali con il singolo Creditore Il Creditore deve essere rassicurato e convinto: a)della validità della proposta che gli viene sottoposta b)dellattendibilità dellinterlocutore che gliela sottopone c)sulleffettiva possibilità di recupero del suo credito in tempi più contenuti ed in % più congrue rispetto ad una procedura concorsuale FASE B - CONTATTI CON I CREDITORI
BANCHE Incontri collegiali I singoli Istituti si confrontano a)Atteggiamento da assumere verso la Società e verso lImprenditore b) Indicazione di privilegi acquisiti nel tempo dai singoli Istituti (garanzie, ipoteche, fidejussioni) c) Volontà di sostenere ancora lImpresa in crisi d) Come trattare i creditori finanziari marginali (eventuale stralcio delle posizioni minori) e) Disponibilità al congelamento degli oneri finanziari alla data richiesta dalla convenzione
REGOLA I RAPPORTI IN ESSERE TRA LIMPRESA ED I CREDITORI NEL CORSO DELLA PROCEDURA FASE C - LA CONVENZIONE
FINALITA Massimizzare la % di rientro da destinare al ceto creditorio attraverso: a)Una corretta valorizzazione ed una eventuale successiva liquidazione delle attività b)Un contemporaneo contenimento dei costi della procedura Ottenere il congelamento degli oneri finanziari Evitare lincremento dello stato di dissesto (escussione garanzie, consolidamento ipoteche) rendendo irreversibile la crisi dImpresa ed inevitabile il ricorso alle procedure concorsuali
FINALITA Evitare il rischio del fallimento mediante la parziale e concordata eliminazione dello stato di insolvenza Negoziare un termine entro cui congelare gli attacchi mossi al patrimonio dellImpresa, solo in caso di piano di risanamento (ex concordato stragiudiziale puro e non ex art. 182 bis L.F.)
CONTENUTI Indicare le maggioranze in percentuale sul passivo accertato entro cui la convenzione debba ritenersi accolta (60% in caso di ricorso allex art. 182 bis L.F.) Contenere una situazione contabile predisposta dallImpresa e prudenzialmente rettificata dal consulente: valori di realizzo dellattivo / composizione del passivo Indicare le percentuali concordatarie che verranno offerte al ceto creditorio Contenere allegata la scheda di adesione
ESITO DELLA PROPOSTA Adesione di un numero di creditori costituenti almeno il 60% del passivo accertato Presupposto per la nomina dellesperto e per la successiva predisposizione della relazione in conformità allex art. 182 bis L.F. Ricorso alle procedure concorsuali Accettazione della convenzione Accettazione della convenzione Mancata accettazione della convenzione Mancata accettazione della convenzione
ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE LImprenditore assistito dal consulente provvederà: Alla liquidazione dellattivo a valori di realizzo Al pagamento del passivo nei tempi e % previsti dalla convenzione Al convincimento e/o pagamento al megliodei creditori dissenzienti Presupposto per la nomina dellesperto Autenticazione delle firme dei creditori aderenti PIANO DI RISANAMENTO Procedura di concordato stragiudiziale puro PIANO DI RISANAMENTO Procedura di concordato stragiudiziale puro ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE del debito ex art. 182 bis L.F. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE del debito ex art. 182 bis L.F.
EFFETTI DELLACCORDO SUI CREDITORI in caso di applicazione dellex art. 182 bis L.F. Non possono più agire nei confronti dellImpresa Verranno soddisfatti nelle misure concordate e nei tempi previsti dallaccordo Devono essere integralmente pagati alle scadenze previste Mantengono il diritto di agire in caso di mancato pagamento, salvo la moratoria di 60 gg come da 3° comma ex art. 182 bis L.F. CREDITORI ADERENTI CREDITORI NON ADERENTI
Transazione fiscale (ex art. 182 ter L.F.) proponibile nella fase di trattativa antecedente la stipula dellaccordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis L.F.) CREDITORE ERARIO NOVITA INTRODOTTA DAL RECENTE DECRETO LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
REQUISITI DELLESPERTO GLI STESSI DEL CONSULENTE Art. 67 L.F. e Art. 28 lettere a) e b) L.F. Iscritto al registro dei revisori contabili Avvocati Dottori Commercialisti Ragionieri Ragionieri Commercialisti Studi Associati Società tra Professionisti
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DELLESPERTO (ex art. 182 bis L.F.) Deve attestare lattuabilità dellaccordo stipulato con i creditori con esplicito riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei LImpresa dovrà essere in grado, per i creditori non aderenti, di onorare i debiti già scaduti o immediatamente alla scadenza
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LA DOMANDA DEVE ESSERE APPROVATA DAI SOCI E DAGLI AMMINISTRATORI E DEVE CONTENERE: -Documentazione ex art. 161 comma 2 e 3 L.F. -Accordo già raggiunto con il 60% -Relazione dellesperto DEPOSITO DELLA DOMANDA IN TRIBUNALE
AZIONE REVOCATORIA In caso di accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis L.F.) ART. 67 COMMA 3, LETTERA E L.F. Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dellaccordo omologato ai sensi dellex art. 182 bis L.F. Esenzione collegata allavvenuta omologa da parte del tribunale
AZIONE REVOCATORIA In caso di piano di risanamento ART. 67 COMMA 3, LETTERA D L.F. Non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dellImpresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria Esenzione collegata allattestazione della ragionevolezza del piano di risanamento attestata da un consulente (revisore contabile con i requisiti di cui allart 28 lett. a e b L.F.)