LE ISTITUZIONI UE Chiara Favilli a.a. 2009/2010
Banca europea degli investimenti Comitato economico e sociale ISTITUZIONI Art. 13 TUE Parlamento Europeo Mediatore europeo Commissione Europea Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Consiglio dell'Unione Europea Consiglio europeo Corte di Giustizia dell’UE Corte di giustizia Tribunale Tribunale della funzione pubblica Corte dei Conti BCE ORGANISMI Banca europea degli investimenti Comitato economico e sociale Comitato delle Regioni Garante europeo dei dati personali Agenzie esterne
Consiglio europeo 15 TUE COMPOSIZIONE: Presidente Capi di Stato e di Governo Presidente della Commissione; Partecipa l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Se richiesto dall’oggetto anche un ministro e/o un membro della Commissione
Consiglio europeo Si riunisce almeno due volte a semestre Partecipa l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Presidente Consiglio europeo art. 15,5, TUE Eletto a MQ per due anni e mezzo rinnovabile una volta Non può esercitare anche un mandato nazionale Fine del mandato in caso di colpa grave o impedimento
Presidente Consiglio europeo 15 TUE Presiede e anima i lavori del Consiglio Preparazione e continuità lavori del Consiglio europeo assieme al Presidente della Commissione e secondo quanto stabilito dal Consiglio Affari generali Si adopera per facilitare il consenso Relazione al PE dopo ciascuna riunione Rappresentanza esterna dell’UE senza pregiudizio dell’ARAESC (HRFASP)
Consiglio europeo art. 15 TUE Non adotta atti ma decide gli orientamenti politici generali dell’Unione Eccezioni: Conclusione di un accordo internazionale Casi nei quali sia espressamente previsto Delibera all’unanimità con il metodo del consensus se non diversamente stabilito
Consiglio europeo art. 15 TUE Conclusioni della Presidenza Mancanza di pubblicità dei lavori
Consiglio Art. 16 TUE Artt. 237-243 TFUE
Caratteristiche generali Rappresenta i Governi degli Stati membri Potere decisionale-legislativo Definizione del bilancio Coordinamento politiche economiche Funzioni esecutive in casi specifici e per la PESC Volontà autonoma rispetto agli Stati membri
Composizione 27 membri Rappresentanti degli Stati a livello ministeriale abilitati a impegnare il Governo e a votare Presidenza Turni semestrali a maggioranza qualificata CE Trojka: dichiarazione n. 9 18 mesi
Consiglio 16 TUE FORMAZIONI 236 TFUE Affari generali Affari esteri Coerenza; prepara i lavori del Consiglio europeo e ne assicura il seguito insieme al Presidente del Consiglio europeo e alla Commissione Affari esteri Elabora l’azione esterna dell’UE secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione
FORMAZIONI Composizione variabile a seconda della materia Affari generali Affari esteri Cooperazione nei settori della giustizia e affari interni Occupazione, politica sociale, salute e consumatori Concorrenza Trasporti, telecomunicazioni ed energia Agricoltura e pesca Ambiente Educazione, gioventù e cultura
Composizione Segretario generale COREPER, art. 16, par. 7 TUE; 240 TFUE Comitato dei rappresentanti permanenti Organo ausiliario del Consiglio Istruisce i lavori e discute le proposte per le riunioni del Consiglio
Maggioranze Semplice Qualificata Unanimità Se autorizzato dal CE in caso di unanimità – art. 48, par. 7, TUE Ponderazione 345 voti 255 soglia minima Maggioranza membri se su proposta della Commissione 2/3 membri negli altri casi Verifica della popolazione richiesta da uno Stato membro - 62% Unanimità Assenza 238 TFUE Astensione
Dopo 2014 art. 16, 4, TUE e 238 TFUE 55% membri del Consiglio con minimo di 15 Stati 72% se la proposta non è della Commissione europea 65% popolazione Minoranza di blocco: almeno 4 Stati Progetto di decisione allegata ad una dichiarazione n. 7 al Trattato di Lisbona: Opposizione consistente: tentativo di raggiungere il consenso Prot. n. 36: tra il 2014 e il 2017 uno Stato può chiedere di decidere nel precedente modo
Consiglio 16 TUE Pubblicità per delibere di atti legislativi Ogni seduta divisa in due parti Una per deliberazioni su atti legislativi Una su attività non legislative Presidenza altre formazioni Rotazione paritaria ex art. 236 TFUE
Deficit democratico Europeo Sovranazionale Ruolo del Parlamento europeo Sovranazionale Rapporto tra Governi e Parlamenti nazionali Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali Disciplinato dagli Stati Informazione ai Parlamenti nazionali Art. 4 L. 2005 n. 11 Regioni art. 117, 5° co. Cost. L. 2003 n. 131, art. 5
Il Consiglio … giusto! Consiglio europeo Consiglio Consiglio d’Europa
Alto rappresentante per AE e politica di sicurezza - art. 18 TUE Nomina del Consiglio europeo a MQ Cessazione con stessa procedura Guida la PESC e PSD dell’Unione [Pres. Consiglio europeo: assicura la rappresentanza esterna per la PESC fatte salve le competenze dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza] Contribuisce alla sua formazione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio Presiede il Consiglio affari esteri Vicepresidente della Commissione Vigila sulla coerenza azione esterna unione Nella Commissione incaricato per tale istituzione delle relazioni esterne e coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione Soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione
Commissione europea Artt. 17 TUE; 244-250 TFUE
Interesse generale dell’UE Caratteristiche Organo tecnico Rappresenta l’Unione 17, par. 3- 245 TFUE Interesse generale dell’UE
Composizione 27: un cittadino di ogni Stato membro Dal 2014: possibile rotazione sulla base di una decisione del Consiglio adottata all’unanimità
Commissione Lisbona 17 TUE Funzioni Promuove interesse generale UE Vigila sull’applicazione Trattati e diritto UE Vigila sul diritto UE sotto controllo Corte di giustizia Esecuzione bilancio Gestisce i programmi Esercita funzioni di coordinamento/esecuzione/gestione Rappresentanza esterna eccetto che per PESC Attiva processo di programmazione annuale e pluriennale per giungere ad accordi interistituzionali Proposta atti legislativi
Commissione Lisbona 17 TUE Composizione Membri scelti sulla base delle competenze, dell’impegno europeo e garanzie di indipendenza Un membro per Stato fino al 2014 Dal 2014: 2/3 SM compreso Presidente, Alto rappresentante dell’Unione per affari esteri e politica di sicurezza Salvo decisione all’unanimità del Consiglio Rotazione per rappresentare tutti gli Stati
Commissione 17 TUE Composizione Presidente designato dal Consiglio europeo a MQ tenendo conto delle elezioni del PE Eletto dal PE a M dei membri che lo compongono Presidente, ARAEPS e gli altri membri della Commissione sono soggetti ad un voto di approvazione collettivo da parte del PE Nomina da parte del Consiglio europeo a MQ
Nomina dei commissari Competenza Indipendenza Incompatibilità Dimissioni d’ufficio o decadenza dalla funzione sancita dalla CdG Nominati per cinque anni, rinnovabili
Nomina II Prima fase Designazione del Presidente da parte del Consiglio a MQ sottoforma di capi di Stato o di Governo Approvazione del PE
Nomina III Seconda fase Elenco dei commissari da parte del Consiglio a MQ con il Presidente sulla base delle indicazioni dei Governi Approvazione collettiva da parte del PE Nomina ufficiale
Caso Barroso 2004
Organizzazione Ruolo del Presidente Definisce gli orientamenti generali Nomina i vicepresidenti Costringe alle dimissioni Direzioni generali, servizi e uffici Affidate ad un commissario Segretariato Riunioni non pubbliche Adozione delle delibere Maggioranza semplice o unanimità
Funzioni Limitato potere normativo proprio Esteso potere normativo delegato di adottare atti non legislativi di portata generale – art. 290 TFUE Iniziativa Consultazioni Libri bianchi e libri verdi Coordinamento, esecuzione e gestione Su delega del Consiglio Affiancata da comitati e delegata dal Consiglio quando siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione Concorrenza, aiuti di stato e gestione dei programmi di finanziamento Del bilancio Vigilanza sul rispetto degli obblighi UE Rappresentanza dell’UE
FUNZIONI Controllo del rispetto del diritto comunitario Gestione amministrativa Relazioni esterne Responsabile di fronte al PE
Parlamento europeo 14 TUE; 223-234 TFUE
Composizione Elezione diretta a suffragio universale Atto del 1976 Prime elezioni nel 1979 Rappresentanza diretta dei cittadini dell’Unione Max 750 deputati oltre al Presidente Min 6- max 96 per Stato Decisione unanimità Consiglio europeo con approvazione PE
Modalità di elezione Sistema elettorale nazionale Regole uniformi Ma v. art. 223, par. 2, TFUE Regole uniformi Data delle elezioni: da giovedì a domenica Spoglio Decisione 2002/772/CE Incompatibilità Parlamento nazionale Altre istituzioni/organi comunitari Regione/ente locale Elezione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voto di tipo proporzionale: carattere proporzionale del voto Partiti politici europei: art. 10, par. 4, TUE
Norme italiane sulle elezioni europee Legge 6 aprile 1977, n. 150 legge 24 gennaio 1979, n.18 e successive modificazioni Legge 3 agosto 1994, n. 483 Legge 27 marzo 2004, n. 78 Legge 8 aprile 2004, n. 90 - "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ed elezioni da svolgersi nell'anno 2004" D.P.R. 10 aprile 2004 - Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. D.P.R. 10 aprile 2004 - Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Diritto di voto art. 19 Cittadino europeo Elezioni municipali Attivo e passivo In qualsiasi Stato membro Elezione dei candidati del proprio Paese Elezione dei candidati del Paese di residenza Elezioni municipali Esclusi i cittadini di Paesi terzi
Organizzazione I Regolamento interno Presidente Ufficio di presidenza Adottato a maggioranza dei membri che lo compongono Presidente Jerzy Buzek Due anni e mezzo Ufficio di presidenza 14 vicepresidenti 5 questori Segretario generale Conferenza dei Presidenti
Organizzazione II Conferenza dei Presidenti di Commissione Commissioni permanenti Potere consultivo A volte deliberante Commissioni temporanee Di inchiesta Miste Delegazioni interparlamentari
Organizzazione III Gruppi politici Anche non iscritti Minimo 19 deputati di 1/5 degli Stati membri Anche non iscritti
Gruppi politici Gruppo del Partito popolare europeo Gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e dei democratici Gruppo dell’alleanza dei liberali e democratici per l’Europea Gruppo confederale della sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica Gruppo dei verdi/Alleanza libera europea Unione per l’Europa delle nazioni Europa della libertà e gruppo dei democratici Non iscritti
Partiti politici Statuto adottato con regolamento Finanziamento
Funzionamento Durata: 5 anni Tornate di sessione Una settimana al mese Delibere adottate a mg dei suffragi espressi Numero legale: 1/3 dei membri che lo compongono
Sedi Strasburgo Bruxelles Lussemburgo Plenaria Supplementari, commissioni e gruppi politici Lussemburgo Segretariato generale
Funzioni Potere legislativo Condivisione della funzione di bilancio Condivisione della funzione legislativa Condivisione della funzione di bilancio Iniziativa legislativa indiretta Potere di controllo
Legislativo Richiesta alla Commissione di adottare delle proposte Dibattiti/discussioni Procedimento normativo Procedura legislativa ordinaria: codecisione Consultivo Approvazione
Controllo I Nei cfr. della Commissione Consiglio Consiglio europeo Costituzione/censura Relazione generale sull’attività dell’Unione europea Relazioni varie interrogazioni Consiglio Discussione sul programma della Presidenza Interrogazioni/raccomandazioni PESC Consiglio europeo Relazione dopo ogni riunione Relazione annuale Petizioni Ricorso alla CdG
Controllo II Mediatore europeo Nominato dal Parlamento all’inizio della legislatura Riceve le denunce di qualsiasi persona su casi di cattiva amministrazione