Perquisizione di Polizia Giudiziaria

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Transcript della presentazione:

Perquisizione di Polizia Giudiziaria Il nostro ordinamento giuridico prevede due diverse tipologie di perquisizione: la perquisizione di polizia giudiziaria disciplinata dal c.p.p. la perquisizione disciplinata da leggi speciali (art. 41 T.U.L.P.S.; art. 4 l. 152/75) Norme di riferimento: art. 352, 356, 357, 2° co. lett. d e co. 4, 366, 373, 247, 248, 249, 252,431 c.p.p. art. 79, 80 e 113, 114 D.L. 271/89 (Disp. Att.).

Perquisizione locale o personale di iniziativa della P. G. (art. 352 c Perquisizione locale o personale di iniziativa della P.G. (art. 352 c.p.p.) Competenza dell'atto: Ufficiali di P.G. (art. 352); agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 Disp. Att.).   Diritto di difesa: Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356).

Presupposti che legittimano la perquisizione su iniziativa della P.G.. L'art. 352 c.p.p. prevede due categorie di casi in cui la P.G., di iniziativa,  effettua la perquisizione. 1)      Nella prima categoria di casi vi rientrano due ipotesi:   -  flagranza di reato;   -  evasione. Quando ricorre una di queste due ipotesi  (flagranza di reato ovvero evasione),  la P.G. ha l'obbligo (e non la facoltà) di procedere alla perquisizione, purché ricorra la  presenza contestuale  di due diversi  presupposti: a)      fondato motivo di ritenere che su una data persona ovvero su un dato luogo si trovino occultate le cose e/o le tracce pertinenti al reato, ovvero si trovi la persona dell'evaso o la persona sottoposta ad indagini; b)      fondato motivo di ritenere che le predette cose e/o tracce pertinenti al reato possano essere cancellate e/o disperse.

2) Nella seconda categoria di casi vi rientrano tre ipotesi: -  esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare;  -  esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di una persona imputata ovvero  condannata di uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p. (che disciplina l'arresto obbligatorio); -  esecuzione di un fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 384 c.p.p. .  Quando ricorre una di queste tre ipotesi, la P.G. ha la facoltà (e non l'obbligo) di procedere alla perquisizione, purchè ricorrano contestualmente tre diversi  presupposti: a) fondato motivo di ritenere che su una data persona ovvero su un dato luogo si trovino occultate le cose e/o le tracce pertinenti al reato, ovvero si trovi la persona dell'evaso o la persona sottoposta ad indagini; b) fondato motivo di ritenere che le cose e le tracce pertinenti al reato possano essere cancellate e/o disperse; c)  sussistenza di motivi di particolare urgenza che non consentono alla P.G. di ricorrere al Pubblico Ministero in modo da ottenere tempestivamente un decreto di perquisizione.

Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione. In via preliminare, prima di iniziare la perquisizione, se viene ricercata una cosa determinata, la P.G. può invitare la persona interessata a consegnarla. Se la cosa viene consegnata non si procede a perquisizione, a meno che la P.G. ritenga di dare, egualmente, luogo alla perquisizione per completezza di indagini (art. 248 c.p.p. .)

Si riportano,  qui di seguito,  le modalità previste per la perquisizione personale e locale disposta con decreto motivato dal P.M.  art 247 c.p.p. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato[253], è  perquisizione personale[249]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato (1) o dell'evaso (2) [c.p. 385], è disposta perquisizione locale[250]. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto senza essere preavvisato. Tale attività può anche essere delegata alla P.G.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. 2. La perquisizione è disposta con decreto motivato [343 2, 365, 352]. 3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto (3).

Note (1) L'articolo enuncia le condizioni e le finalità dell'attività di ricerca delle prove in questione, sancendo il principio che la perquisizione, sia personale che locale, ha lo scopo di assicurare il corpo del reato o cose che ad esso si riferiscono e che si presumono nascoste sulla persona o in un determinato luogo. La perquisizione locale è, inoltre, disposta anche quando deve eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso. Sul punto, la norma è un po' evasiva ed indeterminata in quanto, quando parla di arresto dell'imputato, certamente non si riferisce all'istituto dell'arresto, obbligatorio o facoltativo, ove la perquisizione è un atto di iniziativa esclusiva degli ufficiali o agenti di p.g. ed ove l'arrestato nella flagranza di reato non è ancora imputato, bensì indagato. A nostro avviso, la locuzione di arresto dell'imputato si riferisce alla cattura della persona contro la quale è stata emessa una misura cautelare o un ordine di carcerazione o sottoposta a fermo, fattispecie tutte che troviamo nelle attività di iniziativa dell'ufficiale di polizia giudiziaria quando sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione [v.352 2]. (2) Il secondo e terzo comma fissano le modalità della perquisizione eseguibile direttamente dall'autorità giudiziaria (P.M. o giudice) o su delega a ufficiali di p.g. La Polizia giudiziaria ha, comunque, un autonomo potere di perquisizione che esercita nella flagranza di reato [v. 352 1 e leggi speciali]. (3) Per i reati ministeriali, cfr. l. cost. 16-1-1989, n. 1 (art. 10): «Nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

Perquisizione personale (art. 249 c.p.p.). E' quella che viene eseguita sulla persona dell'indagato e/o dell'evaso. Prima di iniziare la perquisizione (di iniziativa e delegata) alla persona interessata devono essere dati due distinti avvisi: a)      deve essere avvertita che, ai sensi dell'art. 249 c.p.p., ha la facoltà  di farsi assistere da una persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile ed abbia le stesse condizioni di idoneità previste dall'art. 120 per assolvere all'ufficio di  teste; b)      deve essere avvertita che, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp att, ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questi  ha la facoltà di assistere al compimento dell'atto, ma non ha il diritto ad essere preventivamente avvisato (in pratica la P.G. ha solo l'obbligo di dare questo avviso, ma non ha l'obbligo di aspettare che il difensore assente giunga sul posto; quindi la P.G., dopo aver dato l'avviso,  può eseguire la perquisizione anche in assenza del difensore, qualora questi non sia presente sul posto).

Nel caso di perquisizione delegata dall'A. G Nel caso di perquisizione delegata dall'A.G. (rispetto a quanto sopra  precisato con riferimento alla perquisizione eseguita su iniziativa della P.G.), si hanno le seguenti varianti: 1.      copia del decreto di perquisizione deve essere consegnato alla persona interessata dalla perquisizione; 2.      l'avviso di cui alla precedente lettera b) deve essere sostituito dall'avviso di cui all'art. 365 c.p.p.,  che prevede l'obbligo per la P.G.  di chiedere all'indagato (se presente ) se è assistito da un difensore di fiducia ed in caso di assenza ne deve nominare uno di ufficio. La perquisizione personale (di iniziativa e su delega) deve essere effettuata da persona dello stesso sesso, tranne in tre casi (art. 79 disp. att.): - quando vi è impossibilità a reperire una persona dello stesso sesso; -  quando vi è urgenza assoluta ad eseguire la perquisizione; -  quando la perquisizione viene eseguita da un esercente la professione sanitaria.

Perquisizione locale (art. 250 c.p.p.). E' quella eseguita su un luogo chiuso. Si può trattare sia della  privata abitazione, che di un luogo  utilizzato per finalità diverse dalla privata dimora. Nel caso di privata abitazione,  più propriamente, si parla di perquisizione domiciliare,  che comprende sia il luogo di privata abitazione che i luoghi chiusi immediatamente adiacenti a quest'ultima (es. pertinenze). Per la perquisizione locale si osservano le stesse modalità e formalità previste per la perquisizione personale, con la differenza, che copia del decreto di perquisizione (nel caso di perquisizione delegata dall'A.G.) e gli avvisi (sia nella perquisizione di iniziativa,  che in quella  delegata) devono essere consegnati e dati   sia all'indagato,  sia alla persona che ha l'attuale disponibilità dei luoghi soggetti a perquisizione (qualora questa persona sia diversa dall'indagato).

In caso di assenza dell'indagato e della persona che ha la disponibilità dei luoghi, gli avvisi e la copia del decreto (nel caso di perquisizione delegata dall'A.G.) devono essere dati e consegnati ad un congiunto, ad un coabitante, ad un collaboratore o in mancanza al portiere ovvero a chi ne fa le veci. Qualora non sussiste nessuna di queste predette  persone, la perquisizione viene eseguita egualmente, depositando copia del decreto  presso la segreteria  o la cancelleria dell'A.G. procedente ed affiggendo avviso dell'avvenuto deposito presso la porta del luogo in cui è stata effettuata la perquisizione. Bisogna ricordare che,  ai sensi dell'art. 348, comma 3, c.p.p.,  quando la copia del decreto di perquisizione viene consegnata a persona diversa del suo destinatario (es. coabitante, congiunto, collaboratore, portiere o chi ne fa le veci) detta copia deve essere inserita in busta chiusa e sigillata. All'esterno della busta bisogna riportare il numero cronologico della notificazione, nonché nella relazione di notifica redatta sull'originale dell'atto e sulla copia notificata bisogna dare atto di tale modalità di notifica e del nominativo della persona cui viene consegnato l'atto.

Verbale di perquisizione  (art. 352, comma 4, c.p.p.): di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale,  che deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore. Il Pubblico Ministero,  se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la perquisizione,  la convalida con proprio decreto. Il verbale di perquisizione deve contenere: a)      la data ed il luogo in cui viene redatto il verbale, la data ed il luogo in cui è stato effettuata la perquisizione,  il nominativo dell'agente e/o ufficiale di P.G. che redige il verbale, il nominativo dell'agente e/o ufficiale di P.G. che ha effettuato la perquisizione; b)      i presupposti che legittimano la perquisizione (flagranza di reato; evasione; fondato motivo di ritenere che in dato luogo ovvero su una data persona si trovino cose o tracce pertinenti al reato e che queste possono essere cancellate o disperse; ovvero che si trovi l'evaso; ragioni di urgenza che non consentono di ricorrere al P.m. per ottenere tempestivamente un decreto di perquisizione; c)      il rispetto delle garanzie difensive (cioè la consegna di copia del decreto- nel caso di perquisizione delegata - gli avvisi); d)     l'indicazione e la descrizione delle cose rinvenute; e)      il luogo di rinvenimento ed il nominativo degli ufficiali e/o degli agenti di P.G. che le hanno rinvenute. Se le cose rinvenute rientrano nella nozione di corpo del reato (cfr. art. 253 c.p.p.) ovvero in quella di cose pertinenti al reato, esse  dovranno essere sottoposte a sequestro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale (art. 252 c.p.p.).

CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI PERQUISIZIONE ARBITRARIA. (art. 609 c. p Quando la perquisizione risulti arbitraria,  perché è stata eseguita in assenza dei presupposti che la legittimano e quindi abusando dei poteri inerenti alle funzioni di ufficiale ed agente di P.G.,  viene integrato il reato di perquisizione arbitraria di cui all'art. 609 c.p.

La perquisizione disciplinata da leggi speciali Ai sensi dell'art.4 della L. 152/75 - In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che alla identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. - Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto (cd. perquisizione veicolare). - Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro 48 ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Ai sensi dell'art. 41 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) ...gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni di cui sopra, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto

ULTERIORI PRECISAZIONI E SCHEMI SU PERQUISIZIONE DI INIZIATIVA DELLA P ULTERIORI PRECISAZIONI E SCHEMI SU PERQUISIZIONE DI INIZIATIVA DELLA P.G.

Adempimenti della P.G. (perquisizione personale):   Eseguire l'atto solo in presenza dei presupposti di cui all’art 352 c.p.p.; prima di eseguire l'atto adottare le opportune cautele operative rapportandole alla personalità e pericolosità della persona da perquisire; avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore o da altra persona di fiducia idonea a testimoniare ad atti del procedimento purché prontamente reperibile (art. 250) (6); se del caso, invitare la persona a consegnare la cosa ricevuta; se l'invito viene accolto  e la perquisizione era riferita solo alla ricerca di cose, si può omettere di eseguire l'atto (art. 247, 1° co.); eseguire l'atto nel rispetto della dignità della persona e, nei limiti del possibile, del pudore (art. 249, 2° co.) per cui procedere separatamente alla perquisizione di più persone far eseguire materialmente l'atto a persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta salvo i casi di impossibilità e di urgenza da evidenziarli nel verbale (art. 79 D.L.vo 271/89); se è necessario estendere la perquisizione alle parti intime e coperte del corpo, è opportuno calzare guanti sanitari; riportare, nel verbale eventuali dichiarazioni rilasciate dalla persona (art. 350, 7° co.); sequestrare le cose pertinenti al reato rinvenute e da specificare nel verbale indicando il luogo esatto ove le stesse si trovano; se del caso, fotografare il luogo del rinvenimento (art. 252).

Adempimenti della P.G. (perquisizioni locali):   Procedere solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 352; avvertire il titolare del luogo della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore o da persona di fiducia purché prontamente reperibile e, quest'ultima sia idonea a testimoniare ad atti del procedimento (art. 250); in assenza dell'interessato, rivolgere l'avviso ad un congiunto, coabitante o collaboratore ovvero al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250); il titolare del luogo può essere invitato a consegnare la cosa ricercata; in caso positivo, può non darsi luogo alla perquisizione (art. 248,1° co. ); indicare alla presenza di chi è stato conseguito l'atto; la perquisizione può essere eseguita in qualsiasi orario nei luoghi diversi dal domicilio (art. 251); se l'atto viene eseguito nel domicilio e no vengono rispettati i limiti temporali previsti dall'art. 251 (7-20), specificare i motivi d'urgenza (art. 352,3° co.); indicare il luogo esatto ove le cose vengono rinvenute e le modalità di occultazione, nonché le immediate dichiarazioni rilasciate dal titolare del luogo; indicare eventuali danni arrecati e i motivi che li hanno determinati; procedere al sequestro delle cose rinvenute (art. 252) effettuando una elencazione precisa e dettagliata nel verbale.

Documentazione: Verbale integrale da redigersi contestualmente o, nei casi di impossibilità, subito dopo (art. 373, 4° co. + art. 357, 2° -co. lett. D- e 3° co.); il verbale deve essere firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni foglio (art: 137); consegnare copia del verbale al titolare del luogo o della perquisita; redigere eventuali verbali di sequestro, arresto o fermo (art. 386, 3° co.). Termine di trasmissione del verbale:  Non oltre 48 ore allegando all'informativa (art. 352,4° co.) se si è proceduto all'arresto, rispettare i termini previsti dall'art. 386 (24 ore). Organo destinatario: P.M. presso il giudice competente per materia del luogo ove l'atto è stato eseguito per la convalida (art. 352, 4° co. ); il verbale deve essere inviato anche al P.M. presso il giudice competente, se diverso (art. 357, 4° co.).

Divieti circa le perquisizioni personali: Le perquisizioni non possono essere eseguite: sul Sommo Pontefice e sui cardinali durante le vacanze della sede pontificia (artt. 8 e 21 tratt. Lateranense e accordo 11-2-1984 ratif. in legge 25-03-1985 nr. 121); Sul Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.); sulle persone che godono dell'immunità diplomatica e cioè: inviati esteri presso la Repubblica Italiana e la S. Sede (ministri, ambasciatori, incaricati di affari, nunzi, internunzi - artt. 29 e segg. di Vienna 18-4-1961 e 24-3-1963 - ratif. in leggi 804 e 806/1967); sui capi e ministri di Stati esteri in visita ufficiale in Italia; sulle persone che godono dell'immunità parlamentare  (deputati e senatori, giudici della Corte Costituzionale) senza l'autorizzazione della Camera dei Deputati, del Senato, della Repubblica o della Corte Costituzionale tranne il caso in cui siano arrestate in flagranza di uno dei delitti non colposi consumati o tentati indicati nell'art. 380 commi 1 e 2 (art. 343, 3° co. mod. da D.L. 15-11-93 m. 455). Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni 14 e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità di presumere sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misura di sicurezza detentive o a misura di prevenzione (art. 120 c.p.p.).

Divieti circa le perquisizioni locali Non possono eseguirsi perquisizioni nelle sedi: degli agenti diplomatici esteri;  dei consolari stranieri;  dei membri stranieri dei tribunali arbitrali;  dei capi e Ministri di stati che si trovano in Italia in visita ufficiale; sulle navi da guerra estere; negli immobili concessi in piena proprietà alla S. Sede senza il suo consenso. Per eseguire ricerche di persone o di cose pertinenti al reato nelle chiese e, in genere, negli altri edifici destinati al culto basterà darne avviso all'autorità ecclesiastica (art. 5 legge 25-03-1985 nr. 121. Nuovo concordato tra Stato e Chiesa).