1 ALCOL OLTRE LA GUIDA CITTA' DI CHIAVENNA Corpo di Polizia Locale TULPS CODICE PENALE NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI.

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1 ALCOL OLTRE LA GUIDA CITTA' DI CHIAVENNA Corpo di Polizia Locale TULPS CODICE PENALE NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LEGGE 125/2001 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL LEGGE 160/2007 LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE

2 CODICE PENALE Art. 688 – Ubriachezza Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.

3 Manifesta ubriachezza Temporanea alterazione mentale ad intossicazione per abuso di alcol Può essere acclarata senza far ricorso ad apposito accertamento tecnico essendo sufficiente la sua immediata o diretta rilevabilità, anche in relazione al comportamento tenuto dall’agente

4 Non è necessario che sia molesta o ripugnante Non è necessario che l’accertamento dello stato di ubriachezza avvenga attraverso indagini peritali Presenti comunque indizi rilevatori di una diminuita facoltà di autocontrollo del soggetto. Manifesta ebrietà facilmente percepibile da chiunque; pronuncia incerta e balbettante. Girovaghi schiamazzando per le strade

5 Luogo pubblico è il luogo completamente libero ed accessibile, di diritto o di fatto, a tutti o a un numero indeterminato di persone ( vie piazze giardini etc.. ). LUOGO PUBBLICO

6 Luogo aperto al pubblico Luogo aperto al pubblico luogo è quel luogo nel quale, sebbene appartente a privati, possono accedere terze persone, anche se in numero limitato, solo in certi momenti e a certe condizioni (es. musei, stadio, locali notturni etc … ).

7 A differenza dell’art. 527 del codice penale “atti osceni”, non è prevista la fattispecie di “esposta al pubblico” cioè quel luogo che, pur non essendo accessibile a tutti, può però, essere visto da un numero indeterminato di persone (una casa dove si può guardare o in particolare all’interno di un veicolo).

8 Ebrezza Rapporto con altri illeciti -art. 186 del C.d.S.- Ubriachezza a causa dell’uso dell’alcol siano venute meno le prontezze dei riflessi e la capacità di valutazione delle contingenze indispensabili per una guida sicura del veicolo Ordine PubblicoSicurezza Stradale basta che sia manifesta ovvero raggiunto uno stato di intensità tale che tutti possono avvedersene

9 Si è ritenuto che i due illeciti possono concorrere tra loro quando siano posti in essere nel medesimo contesto. -art. 660 C.P.- Molestia e disturbo alle persone

10 Procedura -ART. 13 LEGGE 689/81- Autorità Competente PREFETTO

11 ART. 689 CODICE PENALE Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente Esercente di un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi o di bevande che somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni sedici o a persona inferme di mente.

12 Pubblici Esercizi Dove trova applicazione: Negozi o Esercizi di vicinato SpacciCircoli Privati

13 L’art. 689 del codice penale punisce l’esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche a minori di 16 anni. Il Codice, con il citato articolo, persegue il fine immediato di tutelare persone che per l’immaturità, mancano della podestà di autogoverno oltre a voler pervenire l’alcolismo quale causa di degenerazione individuale o sociale e di criminalità. L’articolo in questione non fa alcun rinvio alla vendita al minuto e al consumo sul posto citati espressamente dall’art. 86 TULPS. Né fa alcun riferimento alla vendita per asporto degli alcolici, in relazione all’art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS.

14 Le norme contenute nel TULPS hanno acquisito a seguito della produzione normativa nazionale e regionale un nuovo significato comune e giuridico. Ne è un esempio il termine “vendita al minuto” che nel TULPS -art.86- è utilizzato nel senso di “consumo sul posto” (art. 176 Regolamento di Esecuzione del TULPS), mentre oggi il legislatore lo impiega per indicare la vendita al dettaglio e definisce somministrazione il consumo in loco. Nel TULPS insomma, vendita, consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano invece categorie distinte sul piano semantico e giuridico, come accade nell’attuale sistema normativo.

15 Ne discende che l’art. 689 del codice penale deve essere interpretato congiuntamente con le altre norme che regolano la materia e con la ratio che il legislatore intende perseguire e cioè prevenire le possibili turbative all’ordine e alla sicurezza derivanti da uno smodato uso di bevande alcoliche, nonché L’ALCOLISMO.

16 Dopotutto, interpreti della giurisprudenza hanno evidenziato che somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande ad una persona perché questi le consumi e non occorre che la bevanda sia effettivamente ingerita, bastando che essa sia posta a disposizione della persona.

17 Ne consegue che non c’è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente minore di anni sedici la bevanda alcolica in un bar o nel negozio. Il divieto posto dall’Art. 689 C.P. non è MAI stato rimosso dall’ordinamento tutt’ora vigente.

18 Stato di incapacità procurato mediante violenza (in riferimento all’ultimo capoverso dell’art. 579 c.p.) PROCEDURA Rapporto con altri Reati -art. 613 del Codice Penale Attività di Polizia Giudiziaria AUTORITA’ COMPETENTE Giudice di Pace penale -art. 689 C.P.- Tribunale -art. 613 C.P-

19 “CHIUNQUE, IN UN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO CAGIONA L’UBRIACHEZZA ALTRUI SOMMINISTRANDO BEVANDE ALCOLICHE, E’ PUNITO CON L’ARRESTO FINO A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA EURO 30 A 309” ART.690 CODICE PENALE DETERMINAZIONE IN ALTRI DELLO STATO DI UBRIACHEZZA A DIFFERENZA DELL’ART. 689 C.P. IN QUESTA IPOTESI LE BEVANDE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE CONSUMATE L’EVENTUALE CONSENSO DELLA VITTIMA E’ RITENUTO IRRILEVANTE DAL MOMENTO CHE TITOLARE UNICO DELL’INTERESSE PROTETTO E’ LO STATO

20 E’ RITENUTO POSSIBILE IL CONCORSO CON IL REATO DI “TRATTAMENTO IDONEO A SOPPRIMERE LA COSCIENZA O LA VOLONTA’ ALTRUI” DI CUI ALL’ART. 728 DEL C.P. Rapporto con altri Reati PROCEDURA Attività di Polizia Giudiziaria AUTORITA’ COMPETENTE Giudice di Pace penale

21 ART. 691 C.P. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza “Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna comporta la sospensione dell’esercizio”.

22 Può essere chiunque, mentre la qualità di esercente determina solo la pena accessoria SOGGETTO ATTIVO

23 Elemento oggettivo È sufficiente anche la semplice colpa Elemento soggettivo È del tutto indifferente la pubblicità o meno del luogo, potendosi la fattispecie tipica configurare anche se il fatto si verifica in un luogo del tutto privato

24 Consumazione Il reato si perfeziona nel momento in cui avviene la somministrazione delle bevande, indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno consumate e dagli effetti che abbiano prodotto PROCEDURA AUTORITA’ COMPETENTE Giudice di Pace penale -art. 689 C.P.- Attività di Polizia Giudiziaria

25 ART. 690 C.P. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza luogo pubblico o aperto al pubblico ci vuole la consumazione consumazione che porta all’ubriachezza ART. 691 C.P. Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza qualsiasi posto persona già ubriaca non necessita la consumazione basta la somministrazione

26 CHIUNQUE ACQUISTA O CONSUMA, IN UN ESERCIZIO PUBBLICO, BEVANDE ALCOOLICHE FUORI DAL TEMPO IN CUI NE E’ PERMESSA LA VENDITA, E’ PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA FINO A €uro51. ART. 687 CODICE PENALE

27 PROCEDURA -Art. 13 legge 689/81- AUTORITÀ COMPETENTE Prefetto

28 TULPS Art. 188 Regolamento di esecuzione Adibiva minore di anni diciotto alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici. Arresto fino a 2 mesi o ammenda…

29 PROCEDURA Attività di Polizia Giudiziaria AUTORITA’ COMPETENTE Tribunale

30 TULPS Art. 186, comma 1°, Regolamento di esecuzione Quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande all’ora stabilita per la chiusura ometteva di cessare servizio e di effettuare lo sgombero del locale. Omessa cessazione del servizio e sgombero del locale

31 Sanzione Art ° comma TULPS- sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1032,00 PROCEDURA AUTORITA’ COMPETENTE Sindaco o responsabile di servizio competente ( in riferimento all’art. 687 codice penale ) Artt. 13 e 14 Legge 689/81

32 TULPS Art. 181, comma 1°, Regolamento di esecuzione Quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande somministrava bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco.

33 Sanzione Art ° comma- TULPS sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1032,00 PROCEDURA AUTORITA’ COMPETENTE Sindaco o responsabile di servizio competente (in riferimento all’art. 110 del TULPS) Artt. 13 e 14 Legge 689/81

34 LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 s.m.i. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 1, comma 2 -DEFINIZIONE- Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con graduazione superiore a 1,2 gradi di alcol; per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

35 I CONTROLLI SULLA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE DOPO LA RIFORMA DELLE LEGGE 29 LUGLIO 2010, N.120. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

36 TALE RIFORMA HA PROFONDAMENTE MODIFICATO PARTE DELLA LEGGE 125/2001 E DELLA LEGGE 160/2007 CHE RECAVA DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA STRDALE GLI ART. 53 E 54 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE) NON SONO INTERVENUTI SUI VEICOLI NE SULLA GUIDA, MA BENSI’ SULLA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI, LIMITANDO LA SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA IN PARTICOLARI FASCE ORARIE, VEDIAMO ALCUNI ESEMPI:

37 Art. 6, c.2, e 3 del D.L. 117/2007 convertito in legge della L.160/2007 È vietata la vendita e il consumo sul posto di bevande alcoliche nella fascia oraria 03,00-06,00 negli esercizi autorizzati artt. 86, 68 e 69 TULPS.

38 Sanzione sanzione amministrativa da € a € AUTORITA’ COMPETENTE Prefetto Note: Prescrizione sospesa le notti del 31 dicembre e del 15 agosto. In caso di reiterazione (2 volte in un biennio è disposta la sospensione dell’autorizzazione da 7 gg a 30 gg)

39 Art. 6, c.2 bis e 3 del D.L. 117/2007 convertito in legge della L.160/2007 È vietata la vendita e il consumo sul posto di bevande alcoliche nella fascia oraria 24,00-06,00 negli esercizi di vicinato.

40 Sanzione sanzione amministrativa da € a € AUTORITA’ COMPETENTE Prefetto Note: Prescrizione sospesa le notti del 31 dicembre e del 15 agosto. In caso di reiterazione (2 volte in un biennio è disposta la sospensione dell’autorizzazione da 7 gg a 30 gg)

41 Art. 6, c.2 e 3 del D.L. 117/2007 convertito in legge della L.160/2007 È vietata la vendita e il consumo sul posto di bevande alcoliche nella fascia oraria 03,00-06,00 nei circoli privati.

42 Sanzione sanzione amministrativa da € a € AUTORITA’ COMPETENTE Prefetto Note: Prescrizione sospesa le notti del 31 dicembre e del 15 agosto. In caso di reiterazione (2 volte in un biennio è disposta la sospensione dell’autorizzazione da 7 gg a 30 gg)

43 LEGGE REGIONALE NR. 6 DEL 2010 La legge regionale pone dei limiti ulteriori alla somministrazione di bevande al contenuto alcolico

44 La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento è vietata: Art. 70 Nelle fiere, sagre e convegni Negli Impianti sportivi Durante le Manifestazioni Sportive o Musicali all’aperto

45 E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici. Art. 73 comma 2

46 Riepilogo sui controlli di Polizia Amministrativa Esercizi di Vicinato Autorizzazione art. 7 d.lgs114/98 Consentita la sola vendita in recipienti chiusi di alcolici e superalcolici. Esclusi i minori di anni 16 - sanzione Art. 689 C.P.- Esclusa la vendita nella fascia oraria 24,00- 06,00; Art. 6, c.2-bis e 3, del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007 e s.m.i Sanzione Amministrativa di € 6.666,00; Autorità Competente: PREFETTO

47 Autorizzazione art. 21 L.R. 6/2010. Commercio su aree pubbliche in concessione decennale o in forma itinerante. Vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi graduazione art. 87 TULPS; sanzione amministrativa ex art. 17 bis, 1° comma, TULPS € 1.032,00. Consentita la vendita di bevande alcoliche in recipienti chiusi art. 176 TULPS. Consentita la somministrazione di alcolici in occasione di fiere, sagre, feste con autorizzazioni temporanee. Vietata sempre ai minori di anni 16. Vietata la vendita e somministrazione nella fascia oraria 24,00-06,00- Art. 6, c. 2-bis e 3 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007 e s.m.i Sanzione € 6.666,00; Autorità Prefetto.

48 Pubblici esercizi (art. 86 TULPS) Pubblici spettacoli e intrattenimenti pubblici (68-69 TULPS) Autorizzazione TULPS e Legge Regionale nr. 6/2010 Vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche nella fascia oraria 03,00-06,00 Art. 6, c.2 e 3 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007 e s.m.i Sanzione € 6.666,00, Autorità competente: Prefetto. Divieto ai minori di anni 16

49 CIRCOLI PRIVATI Autorizzazione compresa nella Dia (ora SCIA) di cui all’art. 2 del D.P.R. 235/2001 che include anche autorizzazione ex art. 86 TULPS Vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche nella fascia oraria 03,00-06,00 Art. 6,c.2 e 3 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007 e s.m.i Sanzione € 6.666,00, Autorità competente: Prefetto. Divieto ai minori di anni 16

50 ALCOL E SICUREZZA URBANA Art. 54 testo Unico Enti Locali; Corte Costituzionale sentenza n.115 del 07 aprile 2011; In materia di alcol o esercizi pubblici o per qualsiasi somministrazione di alcolici.

51 Necessità Interesse pubblico da salvaguardare. Impossibilità di differire l’intervento. Mancanza di strumenti legislativi Urgenza Improrogabile Evento eccezionale, inconsueto. Da non poter essere in alcun modo previsto. ContingibilitàSituazione di pericolo Il rischio di danno deve essere accertato preventivamente dagli organi competenti. Mancano delle norme nell’ordinamento per far fronte alla questione.