Rapporto tra legge e autonomia collettiva
Legge e autonomia collettiva I diversi rinvii alla contrattazione collettiva
Legge e autonomia collettiva
La legge e l’autonomia collettiva concorrono a disciplinare i rapporti di lavoro
Sono fonti del diritto: come previsto dall’art. 1 disp. Prel. Cod.civ., le leggi, i regolamenti, gli usi
L’autonomia collettiva è riconosciuta a livello costituzionale all’art. 39 Cost.
L’autonomia collettiva si affianca alle fonti eteronome (Costituzione e legge ordinaria, in primo luogo)
Ciò significa che la legge lascia una “spazio” all’autonomia collettiva per definire la disciplina del rapporto di lavoro
L’autonomia collettiva può ancora non considerarsi “fonte” del diritto?
La riforma del codice di procedura civile. Il nuovo articolo 360 c.p.c. «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
Legge e autonomia collettiva
Rapporto “tradizionale” tra legge e autonomia collettiva In generale la legge fissa i minimi di trattamento, inderogabili in pejus Tali minimi possono essere soltanto derogati in melius dalla contrattazione collettiva
Ipotesi di deroghe in pejus alla disciplina legale Trasferimento d’azienda (art. 47, ultimi due commi, legge 428 del 1990) Assegnazione a mansioni inferiori per conservare il livello occupazionale nell’impresa (art. 4, c.11. Legge 223 del 1991) Trattamento di fine rapporto (art c.c.)
Deroga alla legge (anche in pejus) Contratti collettivi di prossimità Possono modificare, per realizzare specifiche finalità, alla disciplina legale nelle seguenti materie: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA f) alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
I diversi rinvii della legge alla contrattazione collettiva
Rinvio tradizionale Specificazione da parte dell’autonomia collettiva di un principio fissato dalla legge
esempi Le ferie (art c.c.) Periodo di comporto (art c.c. c.2) Per il periodo di preavviso (art c.c.) Per il codice disciplinare (art c.c.)
Rinvio per la flessibilizzazione delle tutele Per tutelare l’interesse all’occupazione al fine di ripartire i sacrifici tra i lavoratori
Esempi Contratti di solidarietà (art. 3, 3 c., Legge 863 del 1984) Contratto di somministrazione (art. 20 dlgs 276 del 2003) Contratti di riallienamento (art. 5, 2 c., legge 608 del 1996)
Legittimati a stipulare questi contratti sono I sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ( e territoriale per i contratti collettivi di prossimità)
L’autonomia collettiva è chiamata a gestire le crisi aziendali con le consultazioni e gli accordi in materia di: Integrazione salariale (art. 5 legge 164 del 1975)
Licenziamento collettivo (art. 4 legge 223 del 1991) Lavoratori da licenziare (art. 5, c.1, legge 223 del 1991) Lavoratori da sospendere (art. 1, c.7 e 8, legge 223 del 1991)