BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO.

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BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Michele Tiraboschi ADAPT – Centro Studi Marco Biagi

DEFINIZIONE art. 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 276/2003 “(…) organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, attraverso: la promozione di un’occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione continua e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”

AMBITI DI INTERVENTO E FUNZIONI MERCATO DEL LAVOROWELFARE NEGOZIALE MERCATO DEL LAVORO WELFARE NEGOZIALE intermediazione sanità integrativa certificazione previdenza integrativa (riforma processo lavoro) salute e sicurezza ammortizzatori sociali e sistemi di qualificazione formazione co-finanziamento ammortizzatori pubblici

FONTI legge (PROMOZIONE) contratti collettivi (PROMOZIONE/ISTITUZIONE) ambiti di intervento ambiti di intervento natura giuridica sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro funzioni e competenze organi e durata modalità di finanziamento

ECCEZIONE legge (PROMOZIONE/ISTITUZIONE) fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 17, L. n. 196/1997; art. 118, L. n. 388/2000) fondi di previdenza integrativa (D.Lgs. n. 124/1993; D.Lgs. n. 252/2005) L’esistenza dei Fondi deriva da una specifica previsione legislativa. Si tratta in ogni caso di soggetti autonomi di natura privatistica, perché costituiti dalla volontà collettiva espressa mediante un accordo. L’autonomia collettiva è fortemente circoscritta e si riduce alla semplice opzione se costituire o meno l’ente.

Nella disposizione definitoria non è individuata la forma giuridica che dovrebbe essere prescelta per la costituzione degli E.B., ma solo la necessità che si incardino nell’ambito di un sistema di organizzazione comparativamente più rappresentative Il Legislatore ha voluto lasciare alle parti sociali, attraverso il rimando alla contrattazione collettiva, la più ampia libertà nell’individuazione delle nuove funzioni oltre che le modalità organizzative e di finanziamento di tali organismi. Tratto comune agli E.B. è la loro fonte primaria, sia dal punto di vista genetico che di regolazione e indirizzo, rappresentata dal CCNL nella sua parte obbligatoria, la quale oltre a fissare obblighi reciproci, crea tali organismi a carattere permanente e ne regolamenta il funzionamento attraverso una serie di regole procedimentali. Gli E.B., quali espressione dell’autonomia privata, possono essere costituiti secondo diversi modelli giuridici, con l’unico limite rappresentato dal carattere bilaterale e dalla struttura paritetica dell’organismo.

PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DI UN ENTE BILATERALE ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO STATUTO STATUTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO

ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI E’ l’atto con il quale le parti manifestano formalmente la volontà di costituire un E.B., individuando i ruoli, le finalità, i compiti e le risorse finanziarie per l’erogazione dei servizi, delle prestazioni e per il suo funzionamento. Tale previsione è contenuta in una norma del contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero in un accordo collettivo, sottoscritto da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

ATTO COSTITUTIVO E’ l’atto che in modo analitico prevede: - le modalità e le procedure di adesione all’E.B.; - finalità, prerogative e funzioni dell’E.B.; - la misura del contributo e la sua destinazione; - le modalità e le procedure per la raccolta delle risorse attraverso specifiche convenzioni con l’Inps o con l’Inail; -Le tutele e la relativa ripartizione delle risorse.

STATUTO STATUTO (con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) Il sistema di organizzazione e funzionamento dell’E.B. è regolamentato dalle norme statutarie che prevedono: - i soggetti costituenti e costituzione; - la forma giuridica (associazione di fatto o associazione riconosciuta); - durata, scopi e finalità; - organi statutari (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, assemblea, collegio dei revisori), composizione, modalità di elezione, funzionamento, durata; - modalità di finanziamento e patrimonio sociale.

REGOLAMENTO Il regolamento per il funzionamento di un E.B. disciplina: - I compensi per i componenti degli organi statutari; - Le spese di gestione per il funzionamento dell’ente; - Le modalità dei versamenti/raccolta dei contributi; - Le modalità di presentazione per il finanziamento dei servizi e delle prestazioni erogate in favore dei datori e dei prestatori di lavoro; - Le attività di controllo e di monitoraggio.