Formazione delle leggi Come nasce una legge Rielaborazione di un progetto sulla Costituzione a cura di due classi seconde dell'istituto tecnico e del Liceo “Benini,anno scolastico 2008/2009.
Il percorso di formazione della legge ordinaria 1 l’ iniziativa1 l’ iniziativa 2 la fase istruttoria e di discussione (c0mmissioni in sede referente)2 la fase istruttoria e di discussione (c0mmissioni in sede referente) 3 la votazione in ciascuna Camera e3 la votazione in ciascuna Camera e l’approvazione nell’identico testo (altrimenti detta “navette”)l’approvazione nell’identico testo (altrimenti detta “navette”) 4 il rinvio (eventuale) con messaggio motivato del P.d.R.4 il rinvio (eventuale) con messaggio motivato del P.d.R. 5 la promulgazione (fase integrativa dell’efficacia)5 la promulgazione (fase integrativa dell’efficacia) 6 la pubblicazione (fase integrativa dell’efficacia)6 la pubblicazione (fase integrativa dell’efficacia) 7 decreti delegati o decreti legislativi7 decreti delegati o decreti legislativi 8 decreti legge (atti aventi forza di legge del Governo)8 decreti legge (atti aventi forza di legge del Governo)
Iniziativa Una legge può essere proposta: Da ciascun membro delle camereDa ciascun membro delle camere Dal GovernoDal Governo Da almeno elettoriDa almeno elettori Da un Consiglio regionaleDa un Consiglio regionale Dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (solo in ambito economico e sociale)Dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (solo in ambito economico e sociale)
Fase istruttoria e preparatoria Commissioni in sede referente La commissione parlamentare fa una discussione dalla quale nascono una o più relazioni illustrative (di maggioranza e di minoranza)che poi saranno presentate al plenum(cioè all'intera Camera)
Approvazione Dopo la ( o le ) relazioni delle Commissioni, una Camera vota la proposta di legge articolo per articolo, poi nell’insieme. Si possono presentare emendamenti(modifiche).Dopo l'approvazione di una Camera, la legge passa all'altra, che segue lo stesso iter(procedimento):esame in commissione referente, relazione/i alla Camera, approvazione articolo per articolo, eventuali emendamenti e votazione finale. Quando hanno approvato l'identico testo tutte e due le Camere la legge è approvata ma non è ancora in vigore. Se una delle due Camere introduce una modifica, la legge torna all'altra Camera, che, se introduce una modifica, costringe l'altra Camera a pronunciarsi su di essa. La legge non è approvata fino a quando tutte e due le Camere non l'hanno votata nell'identico testo (bicameralismo perfetto).A questo punto la legge è approvata, ma non ancora in vigore.
Veto sospensivo Il presidente della Repubblica può rinviare alle Camere una legge approvata, per motivi di legittimità costituzionale, quando cioè ci siano dubbi sul rispetto della Costituzione da parte della legge. Può farlo però una sola volta, e se le Camere riapprovano la legge nell'identico testo, è costretto a promulgarla. Perché? Altrimenti invaderebbe il potere legislativo delle Camere, di cui non fa parte.
Promulgazione Fase integrativa dell'efficacia La promulgazione, che è l’atto con il quale il Capo dello Stato conferisce efficacia alla legge, deve avvenire entro 30 giorni dalla approvazione
Pubblicazione Fase integrativa dell'efficacia Avviene sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge entra in vigore, per via della cosiddetta vacatio legis: scaduti i 15 giorni di vacatio legis, non si ammette ignoranza sul contenuto della stessa (Pubblicità legale).
Procedimento speciale Commissioni in sede deliberante Le leggi possono essere non solo esaminate in sede referente dalle Commissioni permanenti, ma addirittura approvate, senza passare in aula. Però le Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare fedelmente la proporzione dei gruppi parlamentari in aula. Si può sempre tornare alla procedura normale di approvazione se lo richiedono i soggetti previsti dalla Costituzione.
Atti aventi forza di legge Decreti delegati e decreti legge sono atti aventi forza di legge. Non li emana il Parlamento ma, eccezionalmente, il Governo. I casi in cui possono essere emanati sono tassativamente previsti dalla Costituzione, anche se i Governi italiani ne hanno sempre abusato
Decreti delegati Approvati in via eccezionale dal Governo, su delega del Parlamento, che ne fissa l’oggetto, la data entro la quale il Governo dovrà deliberare, i principi e i criteri direttivi. Si usano per le grandi riforme, i codici e i testi unici
Decreti legge Sono atti aventi forza di legge emanati dal governo, in casi straordinari di necessità e urgenza. Entrano in vigore non appena siano presentati in Parlamento dal Governo ma entro 60 giorni devono diventare legge, altrimenti perdono efficacia fin dall’inizio. I Governi dovrebbero ricorrere raramente al decreto legge, per non usurpare le funzioni del Parlamento.