La funzione ispettiva e di controllo Camera dei Deputati Estratto dal documento pubblicato sul sito del Master in istituzioni parlamentari europee per.

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La funzione ispettiva e di controllo Camera dei Deputati Estratto dal documento pubblicato sul sito del Master in istituzioni parlamentari europee per consulenti d’assemblea presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza:

Atti di indirizzo e controllo A fini di chiarezza espositiva (con riserva di evidenziare le diverse finalità che il medesimo atto può assumere), si possono distinguere: A)atti di indirizzo: 1) mozione 2) risoluzione 3) ordine del giorno recante istruzioni al Governo B)atti di controllo: 1) interrogazioni 2) interpellanze C)commissioni di inchiesta

Funzione di indirizzo e controllo e responsabilità politica Funzione di indirizzo: esprime orientamenti per l’azione del Governo. Gli orientamenti influenzano e condizionano l’azione del Governo, ma non sono giuridicamente vincolanti. Il Governo può discostarsene. La sanzione che può seguire all’esercizio del controllo non si riferisce agli atti adottati, ma alle persone (Governo nella sua collegialità o singolo Ministro) responsabili politicamente rispetto al Parlamento: può essere fatta valere solo attraverso la rimozione. Funzione di controllo: poiché coinvolge la responsabilità politica del Governo, si distingue dall’attività conoscitiva (l’attività volta esclusivamente a acquisire informazioni) in quanto reca in sé un momento valutativo

Le molteplici e concorrenti finalità degli atti di indirizzo e controllo 1)formulare orientamenti al Governo 2)evidenziare problemi ed esigenze che non sono affrontate nell’attività legislativa, anche al fine di auspicare un intervento normativo 3)in particolare se presentati dall’opposizione, esprimere valutazioni, critiche, denunce (nel caso della mozione di sfiducia, finalità sanzionatoria) 4)richiamare l’attenzione del dibattito parlamentare e dell’opinione pubblica su questioni ritenute rilevanti 5)indurre il Governo ad assumere una posizione ufficiale sulla questione sollevata

Rappresentanza democratica e società della comunicazione Il Parlamento come espressione della rappresentanza democratica e sede del confronto tra maggioranza e opposizione per orientare l’opinione pubblica La funzione di “tribuna politica” Una funzione che in misura crescente è svolta dal dibattito politico nei mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisione, Internet) La “concorrenza” tra Parlamento e mass-media

Atti di indirizzo e controllo e opinione pubblica Gli atti di indirizzo e controllo come strumento del confronto democratico rivolto all’opinione pubblica Duplice finalità:  dare risonanza presso l’opinione pubblica e i mezzi di comunicazione a questioni rimaste in ombra o, viceversa,  portare nel dibattito parlamentare avvenimenti di attualità, su cui si concentra l’attenzione dei mezzi di comunicazione Anche la valutazione o la risposta del Governo rileva non tanto nel rapporto di indirizzo e controllo tra Parlamento e Governo quanto come posizione ufficiale che può essere fatta valere pubblicamente Per l’opposizione: strumento di critica e di denuncia Per il singolo parlamentare: strumento per evidenziare problemi del territorio di provenienza e dimostrare all’elettorato del territorio il proprio impegno

La mozione Strumento per promuovere una deliberazione in Assemblea su un determinato argomento Deve essere presentata da un presidente di Gruppo o da almeno dieci deputati

L’esame della mozione E’ inserita nei lavori dell’Assemblea sulla base della programmazione stabilita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. E’ esaminata secondo le modalità previste per i disegni di legge a)discussione sulle linee generali b)presentazione, discussione e votazione di emendamenti secondo l’ordine dell’inciso a cui si riferiscono c)possibilità di votazione per parti separate (se dotate di autonomo contenuto di indirizzo)

I caratteri della mozione Strumento di indirizzo: 1)di Assemblea 2)autonomo 3)volto a promuovere una discussione e una deliberazione su questioni di rilevante valore politico (è presentato da un presidente di Gruppo)

La risoluzione Atto di indirizzo volto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti Deve essere presentata da almeno un componente della Commissione E’ discussa e votata in Commissione

Esame delle risoluzioni Si applica la disciplina prevista per l’esame e la votazione delle mozioni. Di norma non sono presentati emendamenti ma altre risoluzioni sul medesimo argomento e, se le risoluzioni proposte sono compatibili, è posto in votazione un nuovo testo risultante dalla sintesi delle risoluzioni presentate. Può essere svolta attività istruttoria, attraverso audizioni formali e informali Alla discussione e votazione delle risoluzioni deve partecipare un rappresentante del Governo Alla fine della discussione il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione della proposta di risoluzione e che di questa sia investita l’Assemblea

I caratteri della risoluzione Strumento di indirizzo: 1)ordinariamente, di Commissione 2)autonomo 3)concernente questioni specifiche (può essere presentato da un solo deputato) 4)se la questione assume particolare rilievo e il Governo è in dissenso con i contenuti della risoluzione, la risoluzione è rimessa all’Assemblea

La risoluzione in Assemblea 1)esito della discussione di una risoluzione in Commissione 2)strumento di indirizzo non autonomo, ma riferito ad altri atti o documenti: a) risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e sulla nota di aggiornamento b) risoluzione su comunicazioni del Governo c) risoluzione (che può essere presentata da ciascun deputato) su mozioni

Ordini del giorno di istruzione al Governo Strumento di indirizzo “accessorio” Sono presentati (dai singoli deputati e non più di uno per deputato) nel corso della discussione degli articoli di un progetto di legge Sono illustrati e posti in votazione dopo la votazione dell’ultimo articolo e prima della votazione finale Hanno la funzione di sollevare questioni ed evidenziare esigenze che non sono state considerate o soddisfatte nel testo del progetto di legge in esame Il rappresentante del Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno presentati. Può accoglierli, non accoglierli o accoglierli come raccomandazione (il Governo si impegna a dar seguito all’ordine del giorno nella misura in cui le condizioni lo permettano). Può anche subordinare l’accoglimento a una riformulazione. L’ordine del giorno non accolto è posto in votazione. Se il Governo accoglie l’ordine del giorno come raccomandazione, il proponente può richiedere che sia messo in votazione Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano il contenuto di emendamenti respinti Il Reg. prevede anche ordini del giorno riferiti ad una mozione: sono messi ai voti dopo la votazione della mozione

L’interrogazione Domanda rivolta al Governo per sapere se un fatto sia vero, se il Governo ne sia informato, se abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento L’interrogazione è presentata da singoli parlamentari Può essere: a)a risposta orale, in Assemblea b)a risposta orale, in Commissione c)a risposta scritta (che è pubblicata negli atti parlamentari)

Svolgimento delle interrogazioni Le interrogazioni sono svolte dopo che siano trascorse due settimane dalla loro presentazione Il rappresentante del Governo risponde Può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, o richiedere di differire la risposta ad un determinato termine Dopo la risposta del Governo, il parlamentare che ha presentato l’interrogazione può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno Interrogazioni aventi carattere d’urgenza (in base al loro oggetto). Il Governo può rispondere subito o nella seduta successiva

Interrogazioni a risposta immediata Introdotte nel 1997 sul modello del Parlamento britannico (question time) Si svolgono in Assemblea e in Commissione Consistono in una domanda chiara e concisa, su un argomento di urgenza o attualità politica Sono presentate entro le dodici del giorno precedente e devono essere sottoscritte dal presidente del Gruppo o dal rappresentante del Gruppo in Commissione (non più di una per Gruppo)

Svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata Il presentatore illustra brevemente l’interrogazione (1 minuto) Il rappresentante del Governo risponde (non più di 3 minuti) L’interrogante o altro deputato del Gruppo replica (non più di 2 minuti) Strumento destinato in misura particolare all’opinione pubblica. Ripresa televisiva (per il question time in Commissione ripresa a circuito chiuso per i giornalisti) Il Reg. prevede che alle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea partecipi, due volte al mese, il Presidente del Consiglio o il Vicepresidente.

L’interpellanza Domanda, presentata da uno o più parlamentari, sui motivi o sugli intendimenti della condotta del Governo Le interpellanze sono svolte in Assemblea Il presentatore dell’interpellanza la svolge per non più di 15 minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, replica esponendo le ragioni per le quali sia o meno soddisfatto. Come nelle interrogazioni, la replica del presentatore introduce un elemento valutativo che differenzia gli atti di controllo dall’attività informativa Interpellanze urgenti: sono presentate da un presidente di Gruppo o da un numero di deputati non inferiore a trenta. Sono svolte la medesima settimana in cui sono presentate

L’ammissibilità degli atti di indirizzo e controllo Regola generale (art. 89 Reg.): non sono ammissibili gli atti formulati in modo sconveniente Regola specifica (art. 139-bis Reg.): l’ammissibilità degli atti di indirizzo e controllo deve essere valutata con riguardo a:  la tutela della sfera personale e dell’onorabilità dei singoli;  la tutela del prestigio delle istituzioni  la competenza e la connessa responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento Destinatario degli atti di indirizzo e controllo è il Governo. Tuttavia le molteplici finalità di questi atti (in particolare in relazione alle esigenze di tribuna politica e di contatto diretto con l’opinione pubblica) inducono spesso i parlamentari a presentare atti i cui contenuti si collocano al di fuori delle competenze del Governo (ad esempio: materie di competenza delle regioni o delle autonomie locali). La riformulazione del testo dell’atto