dott. Ferdinando Maria de Francesco Acquisto di stupefacenti
dott. Ferdinando Maria de Francesco BUONI ACQUISTO FUNZIONE È necessario per formulare richiesta di approvvigionamento di sostane o prodotti compresi: nelle tab med. A, B e C e allegato III bis (per titolari e/o direttori di farmacia)FORMATO modello conforme a quanto predisposto dal Ministero della Salute con DM 18/12/2006 Ogni buono acquisto deve essere redatto in quadruplice copia (anche a ricalco) ciascuna con firma in originale Può essere anche telematico (solo se con firma digitale) Deve contenere la ragione sociale completa della struttura richiedente, e di quella cedente Deve contenere l’indicazione completa dei farmaci richiesti con la specifica della quantità per ciascuno di essi
dott. Ferdinando Maria de Francesco BUONI ACQUISTO CUSTODIA Devono essere conservato, con l’allegata documentazione fiscale(fattura), per un periodo pari a quello di conservazione del Registro Entrate Uscite del quale costituisce documento giustificativo delle Entrate. (2 anni dall’ultima registrazione). In caso di smarrimento, sottrazione o comunque perdita (anche parziale), bisogna inoltrare entro 24 ore dalla constatazione, denuncia scritta alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. …Chiunque ceda buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito con la reclusione e con una multa…
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il modello di cui al DM può essere usato sia per singolo prodotto (nella quantità occorrente ) che per richieste cumulative di più prodotti (nelle relative quantità occorrenti)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il modello può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche in copie a ricalco, contenenti non più di cento buoni acquisto non numerati preventivamente, oppure può essere stampato anche con sistemi di tipo informatico al momento dell’ordine Ogni buono acquisto deve essere numerato secondo una progressione numerica annuale (nn/AA) propria di ciascuna impresa o farmacia e deve essere redatto in quattro copie.
dott. Ferdinando Maria de Francesco La prima copia è conservata dall’acquirente unitamente alla fattura di ricezione della merce richiesta La seconda copia è conservata del cedente La terza copia è inviata a cura del cedente al Ministero della Salute (se l’acquirente è diverso da titolare o direttore di farmacia) ovvero all’ASL competente per territorio rispetto alla farmacia acquirente entro 30 giorni dalla consegna La quarta copia è rimessa dal cedente all’acquirente dopo aver specificato le quantità effettivamente consegnate (tale copia risulterà essere il documento giustificativo del carico per l’acquirente)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il richiedente compila a ricalco le quattro copie o in alternativa riproduce anche in fotocopia la prima copia (apponendo,però, in originale la firma sulle 4 copie) e invia le ultime tre al cedente. n.b. L’invio telematico è permesso solo se con firma elettronica certificata Il cedente effettua la consegna e trattiene la seconda copia; invia, invece, la terza copia al Ministero ovvero alla ASl e la quarta, insieme alla merce, al richiedente. n.b. Con questo modello è possibile anche una consegna di quantità inferiori a quelle richieste a causa di indisponibilità di giacenza.
dott. Ferdinando Maria de Francesco Movimentazione di stupefacenti
dott. Ferdinando Maria de Francesco registro stupefacenti
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope La sua detenzione è obbligatoria in Farmacia FUNZIONE È necessario per la registrazione di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, delle sostanze, preparazioni e specialità medicinali comprese nella tab MED sez. A, B e C, del Dpr 309/90 e L. 49/06 e quelle comprese nell’Allegato IIIbis della L. 12/01. La movimentazione deve essere registrata qualunque sia il titolo per cui essa si è verificata (acquisto, vendita, smarrimento, furto, distruzione, etc.)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope FORMATO Il modello è unico su tutto il territorio nazionale approvato con Decreto del Ministero della Salute Può essere costituito da un numero variabile di pagine (di norma 100 o 200), comunque adeguato alle quantità di farmaci detenute (L.38/10, L.79/14), purché numerate in modo progressivo pagina per pagina Deve essere intestato alla Farmacia di cui è dotazione obbligatoria (anche mediante apposizione del timbro sul frontespizio) Deve essere vidimato dall’Autorità Sanitaria Locale (Responsabile Azienda Unità Sanitaria Locale o suo Delegato)
dott. Ferdinando Maria de Francesco
Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope VIDIMAZIONE È costituita dall’apposizione, pagina per pagina, del timbro e della firma dell’Autorità preposta alla vidimazione e dall’annotazione sull’ultima pagina: Del numero di pagine Della data di vidimazione Dell’identificazione dell’Autorità vidimante Della firma dell’Autorità vidimante
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope COME effettuare le annotazioni QUANDO effettuare le annotazioni COSA annotare
dott. Ferdinando Maria de Francesco COME effettuare le annotazioni Con mezzo indelebile Senza alcuna lacuna (senza lasciare righe o pagine bianche) Senza abrasioni o aggiunte o correzioni che non consentano la lettura dei dati erroneamente scritti
dott. Ferdinando Maria de Francesco QUANDO effettuare le annotazioni Contestualmente al verificarsi della movimentazione Ovvero, in caso di dispensazione, entro 48 ore dal verificarsi della stessa (l.38/10)
dott. Ferdinando Maria de Francesco COSA annotare CONTESTUALMENTE alla movimentazione Le singole operazioni di registrazione debitamente numerate in modo progressivo e secondo l’ordine cronologico L’indicazione dell’unità di misura di dispensazione in modo omogeneo per la giacenza, le entrate e le uscite IN CORSO D’ANNO La scritturazione di fine pagina, con l’indicazione delle entrate, delle uscite, della giacenza ed il riporto ad altra pagina (se diversa da quella successiva) ALLA FINE DELL’ANNO SOLARE L’operazione di chiusura con l’indicazione delle entrate, delle uscite, della giacenza ed il riporto di quest’ultima ad altra pagina (sempre) L’annullamento, comunque, di tutte le righe bianche disponibili dopo quella dove è annotata l’ultima registrazione
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE ENTRATE I e IV copia del Buono Acquisto usato per la richiesta al fornitore con allegata fattura di acquisto (in originale)
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE USCITE In caso di dispensazione al pubblico : Ricetta a Ricalco (per i prodotti della tab med sez.A e dell’All. III bis) Originale della Ricetta Non Ripetibile (per i prodotti della tab.med. sez. B e C in Regime Privato) Copia della Ricetta Non Ripetibile (per i prodotti della tab. med sez.C in Regime Convenzionato)
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE USCITE In caso di destinazione diversa : Richiesta (in triplice copia) formulata, ai sensi dell’art. 42 del DPR 309/90, dal Sanitario ovvero dal Direttore Sanitario di Ospedale, Casa di Cura, etc.(per i prodotti della tab med sez A,B,C) Autoricettazione (su RMS a ricalco) del Sanitario formulata ai sensi dell’art. 42 del DPR 309/90 come modificato dall’Art. 1 c. 3 della L. 12/01(per i prodotti dell’Allegato III bis) Seconda sezione del Bollettario Buoni Acquisto emesso da altra farmacia per una occasionale richiesta o dal fornitore per il reso (per i prodotti della tab med sez A,B,C)
dott. Ferdinando Maria de Francesco DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI delle movimentazioni PER LE USCITE In caso di destinazione diversa : Verbale di sequestro Verbale di affidamento in custodia con autorizzazione allo “scarico” Verbale di distruzione Attestazione di denuncia alla P.S. di furto
dott. Ferdinando Maria de Francesco Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope CUSTODIA Deve essere conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione (e con esso tutti i documenti giustificativi delle movimentazioni registrate) In caso di smarrimento, sottrazione o comunque perdita (anche parziale) bisogna inoltrare, entro 24 ore dalla constatazione: DENUNCIA alla più vicina autorità di P.S. COMUNICAZIONE all’Autorità Sanitaria Locale
dott. Ferdinando Maria de Francesco Ricetta Limitativa
dott. Ferdinando Maria de Francesco Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa RL Sono medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti (D.Lvo 219/06, art 91) NON VENDIBILI AL PUBBLICO CON USO RISERVATO AGLI OSPEDALI O AMBIENTI ASIMILATI VENDIBILI AL PUBBLICO
dott. Ferdinando Maria de Francesco Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa …medicinali non vendibili al pubblico il cui impiego è consentito solo in ambiente ospedaliero in quanto, per caratteristiche farmacologiche o per innovatività o per modalità di somministrazione o per tutela della salute pubblica, non possono essere usate in condizioni di sicurezza al di fuori di tale ambiente. In base alle caratteristiche del medicinale l’AIFA può stabilire che tali medicinali siano utilizzabili solo in taluni centri ospedalieri ovvero anche in strutture di ricovero a carattere privato. Devono recare in etichetta la dicitura Uso riservato agli Ospedali. Vietata la vendita al pubblico eventualmente seguita dall’indicazione della struttura in cui è autorizzato l’impiego. Sono forniti da produttori e/o grossisti direttamente alla struttura autorizzata ad impiegarli (D.Lvo 219/06, art 92)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa … medicinali non vendibili al pubblico il cui uso, per caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego richiedono l’intervento dello specialista e sono limitati all’ambulatorio e, solo se non necessitano di attrezzatura particolare, al domicilio del paziente. Devono recare in etichetta la dicitura Uso riservato a__________. Vietata la vendita al pubblico eventualmente seguita dall’indicazione della struttura in cui è autorizzato l’impiego. Possono essere forniti da produttori e/o grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli (D.Lvo 219/06, art 94)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa RRL… - RNRL… … medicinali vendibili al pubblico in quanto vengono utilizzati nel trattamento di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari strutture che dispongono di adeguati mezzi diagnostici o da determinati specialisti, ma il cui impiego può avvenire anche domiciliarmente. La RL può essere a sua volta ripetibile o non ripetibile (RRL o RNRL) Tali medicinali dovranno recare in etichetta la dicitura da vendersi dietro presentazione di ricetta medica oppure da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta seguita dalla specifica del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. (D.Lvo 219/06, art 93)
dott. Ferdinando Maria de Francesco Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa RL Le limitazioni riportate per i medicinali soggetti a RL si riferiscono esclusivamente al regime privato di dispensazione. Per il regime convenzionale si deve far riferimento ai contenuti delle specifiche note AIFA. Infatti, l’AIFA, nel caso di prodotti soggetti a RL può prevedere che la diagnosi e il piano terapeutico siano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata al medico di MG o PLS. Alla ricetta SSN non si deve allegare alcun piano terapeutico in quanto è il Centro prescrittore che deve inviarne copia al servizio farmaceutico dell’ASL.
Ferdinando Maria de Francesco Il “sistema farmacia” nel disimpegno del servizio farmaceutico >>> il farmacista e i controlli di legge
Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia
Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia Farmacia aperta al pubblico Farmacia interna di struttura ospedaliera
Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico L. 8 marzo 1968, n. 221 art. 1, c.1 e c.2 URBANA Situata in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti RURALE Ubicata in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione NON superiore a 5000 abitanti Sono definite rurali sussidiate quelle ubicate in località con popolazione inferiore ai 3000 abitanti Non sono classificate rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità dell’abitato Non saranno considerate rurali le farmacie istituite per la variazione del quorum nella revisione straordinaria 2012
Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico RURALE L. 8 marzo 1968, n. 221 art. 2 e art. 9 Benefici economici Indennità di residenza (se in località con meno di 3000 abitanti) Possibilità di avere dal Comune gratuitamente i locali per l’esercizio (se in località con meno di 3000 abitanti) Riduzione dell’entità dello sconto dovuto al SSN
Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico RURALE L. 8 marzo 1968, n. 221 art. 2 e art. 9 Benefici professionali Nei concorsi per il conferimento di sedi Farmaceutiche, maggiorazione del 40% sul punteggio relativo all’esercizio professionale e fino a un massimo di 6,50 punti per commissario (anche per i direttori e i collaboratori) N.B. per godere della maggiorazione il servizio deve essere stato svolto per almeno 5 anni
Ferdinando Maria de Francesco Quante farmacie aperte al pubblico ? L. 27/12 "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie L. 27/12 Ogni comune deve avere una farmacia ogni 3300 abitanti revisione straordinaria anno Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie L. 27/12 revisioni ordinarie successive all’ anno 2012 Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie L. 27/12 In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro il limite del 5 per cento delle sedi spettanti sul territorio regionale, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire altre farmacie in condizioni particolari.
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie condizioni particolari L. 27/12 A) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie condizioni particolari L. 27/12 B) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a metri quadrati,purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a metri";
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie La revisione della Pianta Organica viene effettuata secondo l’applicazione di tre diversi criteri: DEMOGRAFICO TOPOGRAFICO URBANISTICO
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie criterio demografico L.362/91, art. 1 ; L.27/2012, art.11 In base al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno pari precedente quello della revisione. Una farmacia ogni 3300 abitanti Limite di 200 metri tra “soglia e soglia” delle farmacie esistenti I resti non sono significativi fino al raggiungimento del 50% del parametro applicabile
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie criterio topografico L.362/91, art. 2 (ex art. 104 TULLSS) Tiene conto di particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità Solo nei comuni con popolazione fino a abitanti Solo una farmacia per comune Viene applicato in deroga al criterio demografico Con il limite di almeno 3000 metri dalle farmacie già esistenti anche se ubicate in comuni diversi Sentito il parere dell’Ordine dei Farmacisti
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie criterio urbanistico L.362/91, art. 5 Tiene conto della distribuzione della popolazione sul territorio comunale Può essere adottato per le città dove mutamenti della viabilità, della dislocazione delle abitazioni sul territorio e della popolazione avvengono senza variazione del numero totale di abitanti Si realizza in seguito a domanda da parte del titolare di farmacia che ne fa richiesta In caso di più richieste coincidenti si ricorre alla comparazione di requisiti oggettivi
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie prelazione L.362/91, art. 10; L.27/2012 La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione ordinaria della pianta organica, può essere assunta per la metà di quelle disponibili, dal Comune. Nel caso di una sola sede, la prelazione, si esercita alternativamente al concorso Nel caso di un numero dispari di sedi, la preferenza, per l’unità eccedente, spetta al Comune. Per le farmacie di nuova istituzione individuate per effetto della revisione straordinaria effettuata per il variato parametro di popolazione è esclusa la prelazione del comune, in quanto queste saranno tutte assegnate attraverso concorso straordinario per soli titoli
Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie prelazione L.27/2012 Fino al 2022, tutte le farmacie istituite in “condizioni particolari” (stazioni, etc e centri commerciali), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante ed assegnata a scorrimento di graduatoria a privati
Ferdinando Maria de Francesco NON SOLO FARMACIA …….
Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico ALTRI ESERCIZI FARMACEUTICI Dispensario farmaceutico ordinario Dispensario farmaceutico stagionale L. 221/68,art 1 L. 362/91, art.6 Farmacia succursale.D. 1265/34, art 116 Corner e Parafarmacia L. 248/06
Ferdinando Maria de Francesco Dispensario farmaceutico Ordinario L. 221/68,art 1 L. 362/91, art.6 Nei comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione non superiore a 5000 abitanti Ove non sia aperta la farmacia prevista in pianta organica Autorizzazione regionale straordinaria al titolare della farmacia, di preferenza, più vicina Dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
Ferdinando Maria de Francesco Dispensario farmaceutico Stagionale L. 221/68,art 1 L. 362/91, art.6 Nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari, termali o, comunque, di interesse turistico, con popolazione non superiore ai abitanti Autorizzazione regionale straordinaria e temporanea (stagionale) al titolare della sede farmaceutica in cui deve essere ubicato il dispensario stagionale Dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
Ferdinando Maria de Francesco Farmacia succursale R.D. 1265/34, art 116 Nelle stazioni di cura Limitatamente ad un periodo dell’anno Autorizzazione regionale straordinaria Assegnazione per pubblico concorso tra i farmacisti già titolari di sede nel Comune Se esiste un’unica farmacia, è facoltà della Autorità autorizzante, assegnarla senza concorso all’unico farmacista del comune, oppure bandire un pubblico concorso tra i titolari delle farmacie della provincia Obbligo di preporre un direttore
Ferdinando Maria de Francesco Corner farmaceutici e parafarmacie Punto di dispensazione all’interno della GDO Negozio di vicinato Possibilità di vendita di farmaci solo OTC e SOP sotto la diretta supervisione di farmacista iscritto all’albo. Possibilità di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. Possibilità di dispensare farmaci veterinari che necessitano di prescrizione purché la struttura rispetti i requisiti previsti dal DECRETO 19 ottobre 2012
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 19 ottobre 2012 Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attivita' di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilita' dei medicinali veterinari. (12A13019) (GU n. 289 del ) Ferdinando Maria de Francesco
Farmacie aperte al pubblico PRIVATE PUBBLICHE L’autorizzazione alla titolarità della farmacia è sempre inscindibile da quella dell’esercizio dell’azienda commerciale ad essa connessa
Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata L. 475/68, L. 362/91e L.248/06 La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a: Persone fisiche requisiti essenziali: laurea, abilitazione, iscrizione all’Ordine e idoneità Società di persone Requisiti essenziali di ogni socio: idem Ciascuna società può gestire fino a 4 farmacie Ciascun socio può partecipare a più società Ciascun socio non è più incompatibile con altre attività prestate nella distribuzione del farmaco N.B. Per ogni farmacia gestita dalla società dovrà essere nominato Direttore uno dei soci. Nessun socio può dirigere più di una farmacia contemporaneamente. Quindi, una società può gestire tante farmacie quanti sono i soci fino ad un massimo di quattro.
Ferdinando Maria de Francesco Idoneità Si acquisisce superando un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche (anche senza ottenere la assegnazione di una farmacia) Ovvero Effettuando una pratica professionale di due anni, certificata dall’ASL (art.6 L.892/84)
Ferdinando Maria de Francesco Farmacie pubblica L. 362/91, art.10. Le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite: In economia A mezzo azienda speciale A mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui essi sono titolari A mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che all’atto della costituzione della società prestano il loro servizio professionale
Ferdinando Maria de Francesco Titolare e/o direttore di farmacia Titolare e/o direttore di farmacia Il titolare (tutti i soci, in caso di società) deve essere laureato, abilitato, iscritto all’Ordine e anche idoneo Il direttore deve solo essere laureato, abilitato, iscritto all’Ordine Il titolare di azienda individuale privata riveste anche il ruolo di direttore, ininterrottamente, salvo che in casi previsti Il direttore di una azienda societaria privata è uno dei soci nominato dall’assemblea Per le farmacie comunali, il direttore viene nominato con modalità compatibili con il tipo di gestione opzionata dal Comune
Ferdinando Maria de Francesco Titolare e/o direttore di farmacia Titolare e/o direttore di farmacia Il titolare ha la responsabilità diretta dell’esercizio della gestione patrimoniale della farmacia L’autorità sanitaria competente può autorizzare una sostituzione temporanea, con altro farmacista iscritto all’Albo, nella conduzione professionale (e anche, se richiesto, economica) della farmacia
Ferdinando Maria de Francesco Titolare e/o direttore di farmacia sostituibilità Per infermità Per gravi motivi di famiglia Per gravidanza ed allattamento A seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia Per servizio militare Per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali a livello nazionale Per ferie
Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata accesso alla titolarietà L. 362/91, art.7 È assegnata con provvedimento amministrativo dell’Autorità sanitaria preposta ad un Farmacista abilitato ed iscritto all’Albo Mediante: Concorso per conferimento sedi farmaceutiche Trasferimento di titolarità (inter vivos o mortis causa) esclusivamente a farmacista o a società di farmacisti che abbiano il requisito dell’idoneità
Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata Concorso a sedi farmaceutiche L. 362/91 DPCM 298/94 ordinardinariamente: Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte dei privati ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Ferdinando Maria de Francesco Straordinariamente: Per le farmacie di nuova istituzione relative al cambiamento del parametro di popolazione avvenuto nel marzo 2012, il conferimento avverrà mediante concorso straordinario pubblico per soli titoli e riservato
Ferdinando Maria de Francesco Il concorso straordinario Al concorso straordinario, per soli titoli, possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui alla L.n Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
Ferdinando Maria de Francesco Il concorso straordinario La partecipazione è possibile limitatamente a 2 sole Regioni È possibile la partecipazione associata * Limite di età per partecipare 65 anni * obbligo di mantenere la acquisita titolarietà in forma societaria equiripartita e per 10 anni
Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata Concorso ORDINARIO a sedi farmaceutiche L. 24 novembre 2003, n. 326 capo IV art 48 c.29 Salvo diversa normativa regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche, delle sedi vacanti o di nuova istituzione avverrà per concorso, per titoli ed esami, bandito su base regionale ogni quattro anni. prova attitudinale (quiz) idoneità titoli
Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata Concorso a sedi farmaceutiche L. 362/91, art 4 DPCM 298/94 Sono ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro della UE maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all’Albo dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità L. 475/68, art 12 L. 892/84, art.6* L. 362/91, art 7 Può avvenire solo insieme al trasferimento dell’annessa azienda commerciale Solo a beneficio di uno o più farmacisti abilitati, iscritti all’Albo e che abbiano conseguito l’idoneità per concorso o per pratica professionale biennale certificata dalla autorità sanitaria competente*
Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità Inter vivos (vendita o donazione) È consentito dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal rilascio dell’autorizzazione all’apertura ovvero dieci anni solo per quelle farmacie che verranno assegnate tramite il concorso straordinario istituito dalla Legge 27/12
Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità Mortis causa In caso di morte del titolare gli eredi hanno diritto ad effettuare il trasferimento della titolarità a favore di farmacista/i iscritto/i all’Albo ed in possesso dell’idoneità Nel caso che gli aventi diritto non avessero i requisiti per subentrare nella titolarità, potranno, entro sei mesi dalla chiusura della successone, provvedere a trasferirla a persone che li posseggono; Nel caso gli aventi diritto siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune. In ogni caso, fino a trasferimento avvenuto, la farmacia continuerà ad essere aperta, con la gestione degli eredi ma sotto la responsabilità di un farmacista iscritto all’Albo, con il ruolo di Direttore, nominato dagli eredi stessi.
Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia È consentito, per una sola volta nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistarne un’altra Trascorsi i due anni è comunque consentito di acquistarne un’altra, per una sola volta nella vita, qualora abbia svolto attività professionale, certificata dall’Autorità Sanitaria competente, per sei mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un pubblico concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori all’acquisto. È comunque, preclusa la partecipazione ad un concorso per conferimento sedi farmaceutiche per dieci anni dall’atto del trasferimento.
Ferdinando Maria de Francesco L’attività di controllo sulle farmacie
Ferdinando Maria de Francesco L’attività di controllo sulle farmacie è competenza della Azienda Sanitaria Locale che la esercita mediante una Commissione ispettiva nominata in base alla Norma regionale. In materia di autorizzazione all’apertura di una farmacia, la Regione Campania ha avocato a sé ogni provvedimento e quindi anche quello dell’ispezione preventiva. In materia di repressione di illeciti amministrativi, penali, deontologici è facoltà degli organi preposti effettuare ispezioni alle farmacie (NAS, UPG in genere, G.d.F.,Ordine,etc)
Ferdinando Maria de Francesco L’Azienda Sanitaria Locale svolge un’azione di vigilanza su due aspetti distinti: conduzione tecnico-amministrativa del servizio farmaceutico e igienico-sanitaria dell’esercizio; gestione dell’assistenza farmaceutica in rapporto con il SSN; Nel primo caso l’ASL ha un ruolo autoritativo Nel secondo caso l’ASL ha un ruolo paritetico (Convenzione SSN)
Ferdinando Maria de Francesco Le ispezioni preventive Art. 111 TULLSS ---- commissione regionale ---- Ispezione preventiva all’ apertura ed esercizio della farmacia, tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti fondamentali (locali, arredi, registri, testi, farmaci e attrezzature obbligatorie, presenza di scorte tali da offrire garanzia di buon esercizio)
Ferdinando Maria de Francesco Le ispezioni ordinarie Art.127 TULLSS --- commissione dell’ASL---- Ispezione periodica (almeno ogni 2 anni) tesa ad accertare la corretta tenuta e conduzione professionale della farmacia
Ferdinando Maria de Francesco Le ispezioni straordinarie --- commissione ASL, NAS, G.d.F etc.--- Ogni qualvolta l’Autorità lo ritenga opportuno e necessario può procedere ad un’ispezione ai fini del controllo della regolarità d’esercizio
Ferdinando Maria de Francesco Il verbale d’ispezione Le risultanze di ciascuna ispezione devono essere verbalizzate. Ciascun verbale, redatto in più originali, deve essere conservato nel registro dei verbali di ispezione della farmacia ed inviato ai titolari dei rispettivi poteri sanzionatori (Sindaco, Asl, Regione, Ordine, Magistrato, etc)