L’ANTICORRUZIONE TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE I reati contro la P. A.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PENALE legalità Principio della riserva di legge Principio di tassatività Principio di irretroattività Il sistema penale italiano è fondato sul principio di legalità Art 1Codice Penale Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite
GLI ELEMENTI DEL REATO ELEMENTO SOGGETTIVO ELEMENTO OGGETTIVO REATO
I SOGGETTI Soggetto attivo: colui che pone in essere il fatto penalmente illecito Reati comuni Reati propri Soggetto passivo: il titolare dell’interesse protetto dalla norma
L’OGGETTO Oggetto materiale : entità fisica sui cui ricade la condotta Oggetto giuridico: interesse tutelato dalla norma Possono essere distinti in: Monoffensivi Plurioffensivi Reati di offesa Reati di pericolo Concreto Astratto
DISTINZIONE TRA REATI delitticontravvenzioni
L’ELEMENTO OGGETTIVO La condotta L’evento Il nesso di causalità L’assenza di cause di giustificazione ELEMENTO OGGETTIVO
NESSO DI CAUSALITA’ Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. ELEMENTO OGGETTIVO 41
ASSENZA DI SCRIMINANTI Adempimento del dovere Esercizio del diritto Consenso dell’avente diritto Legittima difesa Stato di necessità Uso legittimo delle armi ELEMENTO OGGETTIVO
L’ELEMENTO OGGETTIVO Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità (55). Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (357) che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto (59) abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (cpp 235, 242). ELEMENTO OGGETTIVO 51
L’ELEMENTO OGGETTIVO Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere Consenso dell'avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con consenso della persona che può validamente disporne (cc 5). ELEMENTO OGGETTIVO 50
L’ELEMENTO OGGETTIVO Difesa legittima Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (55). Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (1) La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. (1) ELEMENTO OGGETTIVO 52
L’ELEMENTO OGGETTIVO Stato di necessità Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (55). ELEMENTO OGGETTIVO 54
L’ELEMENTO OGGETTIVO Uso legittimo delle armi Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale (357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza (652). La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ELEMENTO OGGETTIVO 53
ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo Colpa Responsabilità oggettiva ELEMENTO SOGGETTIVO
LE CIRCOSTANZE Sono elementi accidentali che incidono sulla gravità del reato
IL TENTATIVO Delitto tentato Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (49). Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte]; (1) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
IL TENTATIVO Punibilità della condotta criminosa che, diretta alla realizzazione del reato, non giunge a compimento. Deve essere Astrattamente idonea Univocamente diretta Non esiste per ContravvenzioniReati colposi A consumazione anticipata
I PRINCIPALI REATI CONTRO LA P.A.
NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Art. 357
NOZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Art. 358
PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. Art. 359
PECULATO Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e’ punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. (1) così sostituita dalla L. 69/2015. Art. 314
PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI Art. 316 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se’ o per un terzo, denaro od altra utilità, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Art. 316 bis
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro a euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Art. 316 ter
CONCUSSIONE (1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (1) così sostituite dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 Art. 317
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE. (1) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. (1)così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 Art. 318
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (1) 1. così sostituite dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 Art. 319
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di tributi. Art. 319 BIS
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni ; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (1) (1) così sostituite Legge 27 maggio 2015, n. 69. Art. 319 ter
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a dieci anni e sei mesi (2). Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n (2)così sostituite Legge 27 maggio 2015, n. 69. Art. 319 quater
CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1) In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. (1) così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n Art. 320
PENE PER IL CORRUTTORE Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Art. 321
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (1)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n (2)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n Art. 322
ABUSO D’UFFICIO Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1) La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. (1) così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n Art. 323
RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Art. 328
AVV. LUCIA BARALDI, AVV. ROBERTA PLEBANI CORSO ANTICORRUZIONE TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE