IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI webinar 19 marzo 2015.

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IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI webinar 19 marzo 2015

Domanda 1.1: sarebbe opportuno interrompere l'emissione dei mandati di pagamento per esempio negli ultimi 20 giorni del mese di aprile in modo da concludere tutte le operazioni formali del riaccertamento straordinario dei residui in modo da non sovrapporre dati e ripartire subito dopo la delibera di giunta di approvazione della verifica straordinaria dei residui e della reimputazione dei medesimi secondo esigibilità? Risposta 1.1: l'interruzione per venti giorni nell'emissione dei mandati potrebbe portare problemi all'ente, con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento. Tenuto conto che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario, occorre fissare un punto limite all'emissione di mandati a residui, possibilmente molto prossimo alla delibera di reimputazione, proprio per evitare di interrompere il regolare flusso di spesa. 2 Domande - 1- Aspetti generali

Domanda 1.2: se sono ancora in esercizio provvisorio, devo variare lo stesso gli stanziamenti? Risposta 1.2: l'art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: “Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni.” Ciò in quanto «una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.»

Domande- 1- Aspetti generali

Risposta 1.3 (continua): - nel riaccertamento straordinario può formarsi a seguito della reimputazione in base all’esigibilità, se del caso, di una qualsiasi spesa (eccetto le partite di giro e i servizi conto terzi), con riferimento all’intero stock dei residui.

Domande- 1- Aspetti generali Domanda 1.4: Per un ente che ha partecipato alla sperimentazione a partire dal 2014 è possibile, in sede di riaccertamento ORDINARIO al , re-imputare residui che alla data , in sede di riaccertamento STRAORDINARIO, non sono stati oggetto di re-imputazione in quanto, erroneamente, valutati esigibili a quella data? Risposta 1.4: Il punto 9.1. del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prescrive che la ricognizione annuale dei residui (riaccertamento ordinario) riguardi tutti i crediti e i debiti, sotto il profilo della dubbia/assoluta inesigibilità, insussistenza e prescrizione o sotto il profilo della corretta classificazione. Per quanto attiene al profilo della corretta imputazione temporale, fa invece riferimento ai soli crediti e debiti “imputati all’esercizio di riferimento”. Come già evidenziato al precedente quesito1.3, solo nel riaccertamento straordinario il fondo pluriennale vincolato può formarsi a seguito di re-imputazioni aventi per oggetto (eccetto le partite di giro e i servizi conto terzi) l’intero stock dei residui.

Domande- 1- Aspetti generali Domanda 1.5: come funziona il riaccertamento straordinario per i cosiddetti residui tecnici? Risposta 1.5: il punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede esplicitamente: “gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio. Pertanto, nella stessa giornata è determinato: l’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile; l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.” La differenza fra le due quantificazioni dei residui deriva dall'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e dalla reimputazione dei residui rimasti in base alla loro esigibilità. (segue)

Domande- 1- Aspetti generali Risposta 1.5 (continua): In particolare, la fase dell'eliminazione riguarda essenzialmente gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014, ossia le spese in conto capitale impegnate per il solo fatto di essere finanziate e gli stanziamenti per spese correnti impegnati per il solo fatto di essere correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. Tutti questi impegni devono essere cancellati, in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall’ente, da entrate libere). Ciò al fine di effettuare la corretta individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Domande- 1- Aspetti generali Domanda 1.6: tutte le spese correnti non esigibili al 31/12/2014 possono essere trasferite agli anni successivi tramite il FPV o vi sono dei limiti per tipologia di spese? Risposta 1.6: in linea generale, la procedura di riaccertamento straordinario dei residui prescinde dalla tipologia della spesa, eccezion fatta per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata. Il punto 7.2 del Principio contabile applicato stabilisce infatti che «la necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.»

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.1: Poiché le spese dell'aggio si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, nel caso di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità pari all'importo del ruolo affidato al concessionario della riscossione e riportato tra i residui attivi, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, si deve procedere alla cancellazione del corrispondente residuo passivo per aggio? Conseguentemente, l'aggio sulle entrate tributarie di dubbia esigibilità successivamente riscosse va impegnato per cassa? Risposta 2.1: Stiamo parlando di un ruolo coattivo accertato nel 2014 o ante (da qui si presume stiamo parlando di ente non sperimentatore), interamente neutralizzato da un fondo crediti dubbia esigibilità, in corrispondenza del quale sono state impegnate le relative spese di aggio. Il trattamento delle spese per aggio è descritto al punto 5.2, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: le spese riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, si impegnano «nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità». Poiché le entrate da ruolo sono state considerate interamente inesigibili nell’esercizio di accertamento, il residuo passivo non deve essere conservato, ma andrà impegnato in corrispondenza dell’incasso, auspicabilmente finanziato con l’avanzo di amministrazione generato dalla cancellazione, opportunamente accantonato.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.2: Il rimborso delle spese relative alle consultazioni elettorali a carico della Provincia, della Regione e dello Stato non vanno più inserite alle partite di giro, ma nei trasferimenti correnti (rispettivamente nelle voci E , E e E ). I trasferimenti correnti vanno imputati nell'esercizio finanziario in cui l'Ente erogante adotta il relativo atto amministrativo. In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi, qualora risultino nelle partite di giro residui attivi per le consultazioni elettorali a carico di un ente diverso dal Comune, ci si può limitare a cancellare il residuo attivo, in quanto non si ha notizia del provvedimento di pagamento del saldo? Ovvero, bisogna azzerare il residuo attivo alle partite di giro, istituire un nuovo capitolo nei trasferimenti correnti e procedere con sopravvenienza attiva nei residui attivi del nuovo capitolo creato? Come procedere, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, nel caso in cui un residuo passivo del titolo 2, intervento 10, andrebbe correttamente riportato al titolo 1? Risposta 2.2: Per quanto riguarda il residuo attivo, se ritenuto esigibile (e ciò prescinde dal pagamento del saldo) il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa che «la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.» (segue)

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Risposta 2.2 (continua): Per quanto riguarda il residuo passivo, come già indicato nella risposta al quesito n. 8 del webinar del 17 febbraio, «La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.»

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.3: dovendo procedere al riaccertamento straordinario dei residui passivi per spese legali come bisogna comportarsi? Occorre portarli a residuo ovvero re-imputarli negli anni, ed in questo caso la relativa copertura finanziaria come viene garantita? Risposta 2.3: il termine spese legali può essere usato tanto per definire il compenso dovuto dal cliente al suo legale, quanto il rimborso dovuto dal soccombente in una causa o per un accordo transattivo. Per quanto riguarda le spese derivanti dall’incarico a un legale, ad analogo quesito è stato risposto nel webinar del 10 marzo, richiamando il contenuto del punto 5.2., lett. g) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: «gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.» In sede di riaccertamento, «se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.» Questa eccezione al principio della competenza potenziata fa sì che «nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.» (segue)

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Risposta 2.3 (continua): Per quanto riguarda i rimborsi dovuti dal soccombente in una causa o per un accordo transattivo, rientrano nella regola generale del principio della competenza finanziaria potenziata, per cui se nell'esercizio di riferimento non è sorta un'effettiva obbligazione giuridica non possono essere conservati e confluiscono in avanzo di amministrazione. E' possibile e consigliabile accantonare questa quota di avanzo a fondo rischi.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.4: I contributi regionali soggetti a rendicontazione (opere pubbliche) iscritti a residui come devono essere trattati ? Il finanziamento deve essere tenuto tra i residui attivi per il 100% ovvero deve essere reiscritto sulla base degli impegni assunti dalla Regione ente erogante che dal adotterà la contabilità armonizzata? (E quindi accertamenti e impegni saranno reiscritti in bilancio in parallelo sulla base del cronoprogramma ) Risposta 2.4: Il punto 9.1. del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria esemplifica come “nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.5: Contributo in conto capitale a rendicontazione concesso da Regione nel 2014 di Euro ,00 per opera pubblica non attivato nel 2014 e senza gara bandita. Si tenga anche conto che nel 2014 né la Regione né il Comune erano enti sperimentatori. - CONSUNTIVO 267 (vecchi criteri): Accertamento ctr Regione anno 2014 per il contributo concesso di euro che finanzia impegno contabile in conto capitale per Euro RIACCERTAMENTO D.L. 118: ENTRATA: Il contributo della Regione sembrerebbe da re-imputare al 2015 in quanto giuridicamente esistente e rilevante, ma non esigibile in quanto trattasi di contributo a rendicontazione su lavori non eseguiti; SPESA: l’impegno contabile di euro non può essere conservato, ma neanche reimputato in assenza quanto meno di gara bandita (la gara e l’affidamento saranno effettuati nel 2015, si presume dopo il riaccertamento straordinario). In tale contesto parrebbe che l’eliminazione del residuo passivo di euro derivante dal consuntivo 267 non possa essere inviata ad avanzo vincolato in quanto eliminando anche il residuo attivo in entrata, sia pure con re-imputazione al 2015, non c’è AVANZO sul risultato 2014 anche dopo il riaccertamento straordinario (si elimina il residuo attivo e quello passivo = avanzo zero) (segue)

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.5 (continua): Per le stesse motivazioni sembrerebbe che l’eliminazione del residuo passivo non possa essere inviata neanche ad avanzo destinato a spese di investimento. Quindi la soluzione sembrerebbe quella di eliminare semplicemente il residuo passivo senza alimentare quote di avanzo vincolato e/o destinato ad investimenti (in questo modo a livello del programma gestionale di contabilità in uso la quota finirebbe in avanzo libero, in assenza di altre indicazioni, (ma solo formalmente in quanto come si è visto le eliminazioni delle due partite correlate di entrata ed uscita NON generano avanzo) DOPO il riaccertamento straordinario si avrà la re-imputazione automatica del contributo della Regione gestita e proposta dal programma di contabilità che però dovrà essere destinata in SPESA al finanziamento dell’opera (quest’ultima variazione di bilancio non verrà proposta in automatico dal programma gestionale, ma dovrà essere gestita manualmente dall’utente). Tale operazione dovrà andare a ridurre (con operazione sempre a cura dell’utente), nel prospetto ARCONET All. 5/1 le eventuali quote di eccedenza dei residui attivi riaccertati da accantonare al F.P.V. di spesa, da indicare al rigo 7 del citato prospetto.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Risposta 2.5: Come correttamente prospettato dal quesito, il rendiconto 2014 si chiuderà applicando le regole del TUEL a vecchio, e in particolare l’art. 185, comma 5 (impegni tecnici). Ai fini del riaccertamento straordinario dovranno pertanto essere presi in considerazione sia il residuo attivo relativo al trasferimento regionale, sia il residuo passivo per l’opera da attivare. Per quanto riguarda il residuo attivo, sempre correttamente il collega rileva come vada reimputato al 2015 (sempre che se ne preveda l'esigibilità in tale anno, in correlazione con il cronoprogramma di spesa), in quanto giuridicamente esistente e rilevante, ma non esigibile nel 2014, in quanto trattasi di contributo a rendicontazione su lavori non eseguiti. L’effetto di questa sola registrazione è quello di una diminuzione del risultato di amministrazione all’ , rispetto a quello determinato al Sul fronte della reimputazione, l’effetto sul 2015 è quello esemplificato utilizzando il modello per la determinazione del FPV da allegare alla delibera di riaccertamento: (segue)

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili

Risposta 2.5 (continua): Non si genera nessun FPV e nessuna variazione di bilancio da re-imputazione di entrata (nel caso il sistema informatico ne producesse automaticamente una in stato di proposta, questa non andrebbe applicata). Ciò perché il residuo passivo, in quanto non corrispondente ad alcuna obbligazione giuridica, dovrà necessariamente essere cancellato. Con riferimento al risultato di amministrazione 2014, questa cancellazione compenserà la diminuzione verificatasi a seguito della reimputazione della corrispondente entrata, per cui complessivamente, il riaccertamento dei due residui è neutro ai fini del risultato di amministrazione L’effetto sul 2015 è quello di generare una differenza positiva fra re-imputazioni di residui attivi e di residui passivi, come si vede dal riepilogo in calce al modello.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili

Risposta 2.5 (continua): In questo caso, l’eccedenza derivante dalla mancata re- imputazione del residuo passivo si tradurrà nell’iscrizione, fra le previsioni di entrata 2015, del trasferimento re-imputato e, nelle corrispondenti previsioni di uscita, dell’opera pubblica riprogrammata.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.6: IL RESIDUO 2014 TASI CHE NON INCASSO ENTRO IL VA ELIMINATO CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO? Risposta 2.6: La Tasi 2014 è stata riscossa per autoliquidazione dei cittadini. Si ricade pertanto nella previsione del punto del Pricipio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”. Domanda 2.6.1: I RESIDUI ATTIVI DELLA TARSU 2012 E 2013 A FRONTE DEI QUALI L'ENTE DEVE EMETTERE AVVISI DI SOLLECITO E/O DI ACCERTAMENTO NEL BILANCIO 2015 POSSONO ESSERE CONSERVATI A RESIDUI ATTIVI O ESSERE ELIMINATI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E REIMPUTATI NEL BILANCIO 2015 Risposta 2.6.1: Nella misura in cui i residui attivi si riferiscano a ruoli ordinari/liste di carico emessi ed esigibili i residui non vanno cancellati, salvo la costituzione di idoneo fondo crediti di dubbia esigibilità.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.7: come funziona per l'accertamento convenzionale imu agricola esistente sul 2014? Risposta 2.7: L'IMU agricola viene riscossa per autoliquidazione, quindi rientra nella regola generale dell'accertamento in base agli incassi registrati prima della chiusura del rendiconto. Poiché il D.L. n. 4 del , al comma 1 dell'art.5, stabilisce che: “I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015”, la regola generale è applicabile. L'accertamento convenzionale cui si riferisce la domanda era contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 185 del , decaduto per mancata conversione.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.8: entrata anno 2013 residuo attivo contributo 5 per mille da dichiarazione dei redditi - mantenere a residui importo media ultimi tre anni incassati? Risposta 2.8: L'importo del 5 per mille del gettito IRPEF ex art. 63 del D.L. n. 2/ 2010, viene comunicato attraverso il portale del Ministero dell'interno (per il 2014, l'anno d'imposta è il 2010), che lo classifica come “altre attribuzioni che non costituiscono trasferimenti erariali”. Il punto 3.6 del Principio contabile applicato concernente la competanza finanziaria, stabilisce che l'esigibilità di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento e specifica che la relativa comunicazione, per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell’interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Peraltro anche per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, come l'IRPEF, ove non si faccia riferimento agli effettivi incassi, il principio prevede l'accertamento per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. Si ritiene pertanto che per l'esigibilità del credito, così come per la relativa quantificazione si debba far riferimento alla comunicazione delle spettanze visualizzabile sul portale del Ministero dell'interno.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.9: istanze di rimborsi ICI non ancora definiti per verifica rendita da parte del catasto e previsti a residui. Come rimborsi possono essere mantenuti a residui? Risposta 2.9: il residuo potrà essere mantenuto solo ove sussita un provvedimento che individui i soggetti titolari del rimborso e il relativo importo. In mancanza di uno di questi elementi ci si trova di fronte ad un impegno di fondi che non può essere conservato nelle scritture. La relativa economia dovrebbe opportunamente costiuire quota dell'avanzo accantonato.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.10: Nel nostro Ente i residui attivi per riscossione coattiva codice della strada e tassa rifiuti sono sempre stati accertati per cassa. Ora vanno per competenza con il correlato fondo crediti dubbia esigibilità. Con il riaccertamento straordinario è il caso di creare accertamenti anche per i ruoli vecchi, ancora aperti, per i quali la riscossione è assai dubbia? Risposta 2.10: No. Il punto 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, esplicita: “Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.”

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.11: vorrei sapere in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, come devo comportarmi di fronte a residui attivi in conto capitale derivanti dalla costruzione in autoliquidazione di loculi cimiteriali. Detti residui saranno esigibili solo quando il comune venderà i loculi che vennero edificati in autoliquidazione Risposta 2.11: l'entrata va reimputata all'esercizio di esigibilità

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.12: Nel 2013 l'ente ha fatto accesso all'anticipazione di liquidità' di cui al DL 35/2013, e ha contabilizzato in uscita al titolo III l'importo complessivo della somma incassata, conservata a residui passivi in un apposito fondo per la restituzione dell'anticipazione pari ad euro 300. Nel 2014 è' stata pagata la prima rata di euro 10; al esiste in bilancio un residuo passivo di 290, per la restituzione delle ulteriori 29 rate. All'atto della revisione straordinaria dei residui, come deve essere trattata tale posta contabile? Va conservata per intero a residui ? Va cancellata e re-imputata per intero al 2015 previa costituzione del fondo pluriennale vincolato? Va cancellata e re-imputata per 10 sul 2015, 10 sul 2016, 10 sul 2017 e il resto sugli esercizi futuri? Risposta 2.12: come già evidenziato nel webinar del 10 marzo, Arconet si è già espresso sul trattamento da riservare all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, nel senso che ““Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) sono imputati al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.” Sempre in base a quanto si legge nella risposta Arconet, il residuo va cancellato, per confluire nel risultato di amministrazione.

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Domanda 2.13: Il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 stabilisce che "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale". Le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n. 4 del , al punto 6.1, recitano che “ il rendiconto degli enti territoriali deve riacquisire la propria forza rappresentativa sul versante delle risorse di entrata rilevando esclusivamente crediti veritieri, anche di dubbia e difficile esazione, opportunamente bilanciati dall’apposito Fondo …. L’operazione della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione richiede, da un lato, una puntuale svalutazione di tali crediti e, dall’altro, deve essere finalizzata ad impedire atteggiamenti dell’ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazione giuridiche perfezionate e scadute ancorché di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione …”. Qual è il corretto comportamento da tenere in sede di riaccertamento straordinario dei residui e successivamente?

Domande -2- Residui esigibili/inesigibili Risposta 2.13: La logica seguita dal legislatore e dalla Corte è quella di rappresentare in modo veritiero e corretto nei documenti di bilancio e di rendicontazione i crediti dell’ente. Questo vuol dire che un credito, pur essendo - per natura o per eventi intervenuti - di dubbia e difficile esazione, deve essere iscritto a bilancio (accompagnato da un idoneo fondo rischi) e mantenuto nelle scritture finanziarie per lo meno per tre anni dalla scadenza. Trascorsi i tre anni, il responsabile dell’entrata può valutare lo stralcio del credito dalle scritture finanziarie. Al proposito, si richiama la seguente frase del principio: «Considerato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.» Al fine di garantire la corretta rappresentazione del credito nel rendiconto e la realizzazione di tutte le possibili azioni per arrivare alla riscossione, i crediti stralciati vanno comunque inseriti nel conto del patrimonio, opportunamente neutralizzati dal fondo svalutazione crediti. Sempre al fine di assicurare che il credito non venga «dimenticato», i crediti stralciati devono essere identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Domanda 3.1: A seguito di riaccertamento, otterrei un disavanzo di parte corrente di 300 ma un avanzo di parte capitale vincolato di 500. Come dovrei comportarmi? Risposta 3.1: Le fasi finali del riaccertamento straordinario, come descritte dal punto 9.3 del Principio contabilie applicato alla contabilità finanziaria, consistono nella: - determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data, - individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. 32 Domande - 3- Risultanze riaccertamento

Domanda 3.2: procedendo al riaccertamento straordinario dei residui, a seguito dello spostamento di esigibilità di un'opera co-finanziata dalla regione (esempio accertamento 50 - Spesa 100) risulta un fondo pluriennale vincolato negativo, e quindi non inficia il risultato di amministrazione, in quanto nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione viene riportato a 0. E' corretto? Procedendo alla delibera di variazione tuttavia abbiamo entrate maggiori di spese per il 2015 e come posso pareggiare la variazione? Risposta 3.2: il fatto che il residuo attivo sia inferiore del residuo passivo fa presupporre che una quota delle entrate destinate al finanziamento dell'opera sia già stata incassata. Il fatto che si tratti di un'opera cofinanziata dalla regione fa presupporre che si tratti di un contributo a rendicontazione e che l'accertamento di 50 sia relativo proprio al finanziamento regionale ancora da erogare. Se queste ipotesi sono corrette (e nel presupposto di trovarci di fronte a un residuo passivo già obbligazione giuridica) la re-imputazione di entrata e spesa, per l'importo pari all'entrata riaccertata, non genera fondo pluriennale vincolato. Il re-imputare anche la quota di residuo passivo finanziato da entrate già riscosse genera invece fondo pluriennale vincolato, la cui variazione va a “pareggiare” l'operazione. 33 Domande - 3- Risultanze riaccertamento

Domanda 4.1: Ente in armonizzazione dal 2015: tra i residui passivi c.d. impegni tecnici sono presenti molti accantonamenti, finanziati con specifiche risorse acquisite dall'ente, riferiti ad opere per le quali sono stati in passato approvati di GC progetti preliminari/studi di fattibilità per l'inserimento nell'elenco annuale del programma triennale OOPP, approvati nel corso degli anni, ma di fatto non impiegati per i vincoli del patto di stabilità (pur disponendo delle risorse e di liquidità): in sede di riaccertamento confluiscono nell'A.A. VINCOLATO, mantenendo la finalità originaria, oppure possono anche alimentare le quote di A.A. DESTINATE, da impiegare più genericamente per qualsiasi investimento? In sostanza il presupposto per l'applicazione del principio applicato 4.2, punto 9.3, n. 5 lett. a) può essere costituito dall'approvazione del progetto preliminare o studio di fattibilità dell'opera, poi inserita nei programmi triennali delle OO.PP. approvati dal CC Risposta 4.1: In assenza di aggiudicazione definitiva, le risorse accertate per il finanziamento dell'opera confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato, se le risorse acquisite sono state finalizzate a quegli investimenti determinati. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria infatti recita: (segue) 34 Domande - 4- Investimenti

Risposta 4.1 (continua): “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale.Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione” La destinazione delle risorse a investimento diverso rispetto a quello originariamente individuato è possibile, con una nuova programmazione, nei limiti in cui le risorse stesse siano ridestinabili. (segue) 35 Domande - 4- Investimenti

Risposta 4.1 (continua): La mera approvazione di una progettazione o studio di fattibilità non è riconducibile alla fattispecie prevista al punto 9.3, n. 5 lett. a) del Principio, che consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per tutte le voci di spesa contenute nel quadro economico di progetti approvati “solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l’impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale” 36 Domande - 4- Investimenti