I rapporti internazionali dell’AGCOM: Il nuovo quadro europeo delle comunicazioni elettroniche e il ruolo del BEREC.

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I rapporti internazionali dell’AGCOM: Il nuovo quadro europeo delle comunicazioni elettroniche e il ruolo del BEREC

1.La dimensione internazionale dell’AGCOM e il ruolo dell’Ufficio Relazioni Comunitarie e Internazionali

La dimensione internazionale dell’Autorità L’AGCOM é fortemente incardinata ed attiva nel contesto comunitario ed internazionale, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche che in quello dell’audiovisivo L’impegno dell’AGCOM in ambito comunitario è indirizzato dalla legislazione comunitaria nei settori di competenza (da ultimo: Pacchetto Telecom del 2009 – costituito da Direttiva 2009/136/CE, Direttiva 2009/140/CE e Regolamento n. 1211/ e Direttiva AVMS 2007/65/CE) La disciplina comunitaria di settore conforma l’assetto e le prerogative istituzionali di autonomia e indipendenza dell’Autorità In un’ottica di armonizzazione comunitaria, l’Autorità è chiamata a partecipare alle piattaforme di collaborazione regolamentare di settore L’Autorità promuove rapporti bilaterali con Regolatori europei e internazionali e partecipa a piattaforme multilaterali di settore. 3

La dimensione comunitaria dell’Autorità: le comunicazioni elettroniche ( I ) Il processo regolamentare europeo e il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) Il quadro legislativo europeo, sin dal 2002, delinea il ruolo delle ANR nell’ambito di un “concerto regolamentare europeo” → competenze nazionali, strumenti e procedure per la regolamentazione dei mercati, interazioni con la CE e (dal 2009) con il BEREC sono fissate dal legislatore comunitario Il ruolo centrale riconosciuto alla CE (rafforzato dalla riforma del 2009) e, recentemente, al BEREC implicano un costante dialogo dell’Autorità con gli Uffici della CE e con il BEREC nell’ambito delle procedure regolamentari ex artt. 7 e 7 a della DQ. 4

RSPG - Gruppo per la Politica dello Spettro Radio Istituito con Decisione 2002/622/CE per fornire assistenza alla CE nello sviluppo della politica europea dello spettro L’AGCOM partecipa alla delegazione nazionale insieme a rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni ed è attualmente Vice-Presidente del Gruppo (dopo aver ricoperto l’incarico di Presidenza nel 2010) CoCom – Comitato Comunicazioni Istituito dall’art. 22 della DQ per assistere la CE nell’esercizio dei propri poteri di implementazione, è composto da rappresentanti degli Stati membri. L’AGCOM integra la delegazione nazionale sui temi tecnici e regolamentari di propria competenza. La dimensione comunitaria dell’Autorità: le comunicazioni elettroniche ( II ) 5

Anche nel settore audiovisivo, l’attività dell’AGCOM è incardinata in un contesto comunitario. Il quadro legislativo europeo (a partire dalla Direttiva TVSF-89/552/CE, poi modificata nel Direttiva 97/36/CE e innovata da ultimo nel 2007– Direttiva AVMS 2007/65/CE, codificata nel 2010 – Direttiva 2010/13/CE ) detta la disciplina relativa ai contenuti audiovisivi e multimediali, lasciando margini di discrezionalità agli Stati membri in ordine all’implementazione. La revisione della Direttiva TVSF del 1997 ha istituito il Comitato di Contatto (confermato dalla AVMSD, art. 29) costituito dai rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri, ai fini del monitoraggio dell’applicazione della Direttiva e dello scambio di informazioni tra Stati membri e CE sugli sviluppi regolamentari. L’AGCOM integra la delegazione nazionale sui temi tecnici e regolamentari di propria competenza. Nell’ambito del Consiglio d’Europa, si ricorda l’attività del Comitato previsto all’art.20 della Convenzione Europea TV Transfrontaliera del 1989 (emendata nel 1998). La dimensione comunitaria dell’Autorità: l’audiovisivo 6

Le piattaforme internazionali di cooperazione regolamentare (I) L’Autorità partecipa attivamente a varie piattaforme internazionali di settore, per la promozione di una cultura regolamentare comune. Nelle comunicazioni elettroniche: IRG: AGCOM è membro del Gruppo dei Regolatori Indipendenti (con funzioni di scambio di opinioni e buone prassi tra Regolatori, al fine di promuovere l’armonizzazione regolamentare in Europa) EMERG: AGCOM ha fortemente promosso la creazione di una piattaforma di Regolatori dell’area del Mediterraneo → EMERG (2008); AGCOM ricopre la Presidenza per il 2011 ed assicura la partecipazione di esperti a tutti i gruppi di lavoro tecnici  REGULATEL: è il Forum latino americano dei Regolatori di settore. AGCOM partecipa, in qualità di osservatore, agli scambi di expertise sui temi di interesse comune e promuove occasioni di scambio di alto livello tra IRG e REGULATEL. 7

Nell’audiovisivo: EPRA: European Platform of Regulatory Authorities, istituita nel 1995, fornisce alle 52 ANR partecipanti un forum di discussione informale in materia di regolamentazione del broadcasting. AGCOM ha un proprio rappresentante nel Board e partecipa ai Gruppi di Lavoro tecnici MNRA: Mediterranean Network of Regulatory Authorities, istituito nel 1997 (AGCOM è uno dei cinque membri fondatori). I 18 membri del MNRA condividono informazioni e studi riguardanti la regolamentazione di settore, con l’obiettivo di rafforzare i legami storici e culturali tra i paesi mediterranei ed individuare approcci regolamentari comuni. Sotto la presidenza dell’AGCOM (2008), l’MNRA ha adottato la Dichiarazione sulla regolamentazione dei contenuti audiovisivi che fissa alcuni principi comuni in tema di dignità umana, tutela dei minori, informazione e pluralismo. Le piattaforme internazionali di cooperazione regolamentare (II) 8

Le attività bilaterali e i gemellaggi amministrativi L’AGCOM promuove attività bilaterali finalizzate allo scambio di informazioni ed expertise L’AGCOM fornisce supporto tecnico ai Paesi oggetto della politica di allargamento nell’ambito dei progetti TAIEX dell’Unione Europea L’AGCOM è in prima fila nella gestione di progetti di gemellaggio amministrativo (“twinning”) e si è aggiudicata tutti i progetti per i quali ha sin qui concorso:  2005 – 2007: Bosnia Erzegovina, con RAK (audiovisivo)  : Egitto, con NTRA (comunicazioni elettroniche)  : Israele, con il Ministero delle comunicazioni (comunicazioni elettroniche)  : Giordania, con TRC (comunicazioni elettroniche) 9

1.Coordina e fornisce supporto alle strutture nell’ambito dei procedimenti ex. Art.7 Direttiva Quadro 2.Coordina le attività dell’AGCOM in ambito BEREC: Organizza la partecipazione della delegazione AGCOM alle riunioni plenarie e partecipa al Contact Network Coordina e monitora la partecipazione degli esperti AGCOM a tutti gli Expert Working Groups (EWGs) del BEREC Organizza la partecipazione degli esperti AGCOM ad eventuali art. 7/7a EWGs Gestisce nel merito alcune linee di attività (implementazione del nuovo quadro europeo) 3. Integra le delegazioni nazionali presso il CoCom e il Comitato di Contatto Il ruolo dell’Ufficio Relazioni Comunitarie ed internazionali ( I ) 10

4.Coordina le attività di collaborazione con la CE (prevalentemente, ma non solo, DG INFSO) per la stesura dei principali rapporti comunitari di settore 5.Coordina le attività degli esperti AGCOM nell’ambito delle varie piattaforme comunitarie e internazionali 6.Gestisce gli scambi di informazioni con ANR ed altre istituzioni straniere ed organizza incontri bilaterali 7.Organizza la partecipazione dei vertici dell’Autorità agli incontri di alto livello in seno a tutte le piattaforme di settore Il ruolo dell’Ufficio Relazioni Comunitarie ed internazionali ( II ) 11

2.Il percorso comunitario: dall’ONP alla riforma del 2002

Le tappe del percorso comunitario 13

Il processo di liberalizzazione A partire dalla seconda metà degli anni ’80: Illegittimità diritti speciali/esclusivi Dir. 88/310 – Terminali Dir. 90/388 - Servizi Dir. 96/19 - Direttiva Full competition Parità di condizioni e regolamentazione asimmetrica Dir. 90/387 ONP - Condizioni di fornitura di una rete aperta Dir. 92/44 - Linee affittate 95/62 - Telefonia vocale 97/33 - Interconnessione 97/13 - Autorizzazioni generali e licenze individuali 98/10 - Diritti utenti telefonia vocale (SU) 14

Le Direttive del 2002: verso un quadro regolamentare armonizzato Obiettivo: creazione di un mercato unico europeo concorrenziale Principali novità: Neutralità tecnologica Strumenti e criteri di analisi desunti dal diritto della concorrenza (non più imposizione automatica di obblighi al superamento di determinate quote di mercato → nuova definizione di SMP) Rimedi tipizzati in Direttive Particolari Ruolo ANR e rapporto con la CE nell’ambito dell’art. 7 DQ Rafforzamento della cooperazione tra ANR e CE (ERG) Ricorso crescente ad atti di soft law Regime delle autorizzazioni generali (fatta eccezione per risorse scarse) Nuova disciplina del Servizio Universale 15

Il dibattito sull’armonizzazione regolatoria Il tema della coerenza degli obblighi regolamentari nell’UE rimane obiettivo centrale nell’agenda della CE anche dopo il 2002; Per aumentare il livello di armonizzazione dei rimedi, a fine 2006 emergono iniziative parallele: La CE avvia il processo di revisione del quadro del 2002 L’ERG si impegna formalmente a perseguire un maggiore grado di coerenza degli obblighi regolamentari: Dichiarazione di Madeira 16

La Dichiarazione di Madeira Forte impegno delle ANR nell’armonizzazione → rimedi simili in simili circostanze Costituzione automatica di art. 7 Task Force a fronte dell’apertura di una Fase II della CE ex art. 7 DQ Sviluppo di Posizioni Comuni ERG sulle best practices regolamentari in mercati chiave Impegno ANR di tenere in massima considerazione le Posizioni Comuni ERG → ANR devono elaborare decisioni regolamentari ragionate con riferimento alle Posizioni Comuni ERG Monitoraggio e verifica dell’ERG circa l’aderenza delle decisioni delle ANR alle Posizioni Comuni Impegno ANR alla condivisione di esperienze e conoscenze Implementazione mirata del Work Program tramite Gruppi di lavoro dedicati e impegno al rafforzamento del Segretariato 17

3.Piattaforme e strumenti di cooperazione regolamentare: l’IRG e l’ERG

La cooperazione regolamentare di settore in Europa: dall’IRG/ERG al BEREC IRG – Independent Regulators Group: istituito nel 1997 ERG – European Regulators Group: istituito nel 2002 Dichiarazione di Madeira del’ERG : 2006 IRG ASBL: istituita nel 2008 BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications: istituito nel → inizio attività 28 gennaio 2010 Ufficio del BEREC: decisione sulla sede (Riga- LV) e selezione del Direttore Amministrativo – Maggio 2010 Decisione istitutiva dell’ERG abrogata il 1 giugno 2010 Accordo sulla sede del BEREC: firmato il 24 febbraio

L’IRG: una piattaforma di collaborazione informale L’IRG nasce nel 1997 quale piattaforma per la collaborazione informale tra ANR nell’ambito dei processi di liberalizzazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche Comprende attualmente 34 ANR di: 27 Stati EU; 4 Stati EFTA; 3 candidati all’adesione (Croazia; Turchia e FYROM) Nel 2008, l’IRG si è costituito come organizzazione no-profit di diritto belga Caratteristiche principali: Libertà nella definizione dell’agenda e nella discussione sui temi regolamentari Flessibilità dell’organizzazione interna e delle modalità operative 20

Organizzazione dell’IRG Presidente (mandato annuale) e 2 Vice Presidenti secondo il modello della troika Assemblea Generale (sede decisionale) Comitato dei Direttori (assiste il Presidente nella rappresentanza esterna e nella gestione della piattaforma) Contact Network (prepara le decisioni dell’Assemblea) Project Teams (sviluppano il Programma di lavoro) Le funzioni di supporto sono svolte da un Segretariato con sede a Bruxelles (monitora lo svolgimento del Programma di Lavoro e fornisce supporto organizzativo ai Gruppi di Lavoro) Il finanziamento è garantito attraverso il contributo delle ANR A settembre 2010, l’Assemblea Generale ha deciso di confermare il Segretariato fino al

L’ERG: organismo consultivo della Commissione L’ERG è istituito con Decisione 2002/627/EC, con il compito di fornire supporto alla CE nell’azione di consolidamento del mercato interno Dopo il 2002, la decisione istitutiva è stata modificata varie volte per specificare natura e prerogative (focus sul requisito di indipendenza) e adeguare il numero dei membri La Decisione istitutiva dell’ERG è stata abrogata il 1 giugno Caratteristiche principali dell’ERG: Composto dai vertici delle ANR di settore + CE (senza diritto di voto) Stati EFTA + Candidati all’adesione all’UE partecipano come osservatori 22

Presidente eletto a cadenza annuale. Nella prassi, il Presidente dell’IRG ed il Presidente dell’ERG sono sempre stati individuati nella stessa persona per agevolare il coordinamento tra piattaforme Plenaria (sede decisionale) Contact Network (prepara le decisioni dell’Assemblea) Project Teams (sviluppano il Programma di lavoro) Funzioni di supporto garantite da un Segretariato con sede a Bruxelles, fornito dalla CE (DG INFSO) Finanziamento delle attività assicurato in parte da CE e in parte da ANR 23 Organizzazione dell’ERG

IRG/ERG a confronto 24 Plenaria Contact Network Project Teams/Expert Groups Segretariato IRG Segretariato ERG

4.La riforma del 2009: principali novità regolamentari e nuovo equilibrio istituzionale

La riforma del 2009: il processo legislativo Novembre 2005 → giugno 2006: prima call for input informale della CE → consultazione pubblica 3 opzioni istituzionali –mantenimento del precedente modello regolamentare –potenziamento della cooperazione tra CE e ANR –istituzione di un Regolatore Europeo Novembre 2007: Iniziativa legislativa ufficiale della CE (EECMA), 2 letture + procedura di conciliazione, ai sensi dell’art. 294 (precedente art. 251) del TFUE Accordo finale 24 Novembre Pubblicazione del pacchetto 18 Dicembre Trasposizione nazionale del pacchetto: 26 maggio

Le proposte di riassetto istituzionale della CE Le proposte del 2007 miravano a una centralizzazione del processo regolamentare, al fine di promuovere una maggior armonizzazione: Maggiori poteri della CE nel processo regolamentare (veto sui rimedi, più ampio spazio per le misure di implementazione tecnica) Rafforzata indipendenza delle ANR Istituzione di un’Agenzia settoriale (EECMA) per assistere la CE nell’esercizio dei suoi nuovi poteri regolamentari:  significativa dimensione organizzativa (134 dipendenti)  funzioni consultive in tema di potere di veto della CE, spettro e numerazioni, autorizzazioni e diritti d’uso, sicurezza delle reti (mediante incorporazione di ENISA)  Budget da 28 milioni € 27

Il pacchetto approvato: la nuova distribuzione dei poteri regolamentari Nel disegno approvato da Consiglio e Parlamento UE, le esigenze di centralizzazione risultano contemperate con il rispetto del principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) 1)Nessun potere di veto sui rimedi (la definizione degli obblighi regolamentari nei mercati nazionali resta di competenza delle ANR) 2)Poteri rafforzati della CE (art. 7a DQ): CE può bloccare l’adozione di una bozza di misura sui rimedi per 3 mesi In questo periodo, ANR, BEREC e CE devono cooperare per individuare i rimedi idonei 3) Ruolo formale del BEREC nel processo regolamentare Commenti alle notifiche delle ANR in Fase I Opinione alla CE in casi di Fase II di cui all’art 7 DQ Opinione in casi di Fase II di cui all’art. 7a DQ Cooperazione con l’ANR in casi di Fase III di cui all’art. 7 a DQ 28

Caratteristiche del nuovo sistema istituzionale Ne deriva un innovativo sistema di cooperazione regolamentare, a garanzia dell’equilibrio tra esigenza di maggiore armonizzazione e tutela delle prerogative nazionali In particolare, il nuovo sistema:  garantisce maggiore armonizzazione attraverso: Il ruolo consultivo del BEREC nel processo regolamentare Il rafforzato potere della CE (art. 7a e art. 19 DQ)  mantiene un approccio bottom-up (in linea con il sistema ERG): le decisioni sugli obblighi regolamentari restano di competenza delle ANR 29

Ulteriori contenuti della riforma: l’indipendenza delle ANR L’art. 3 della nuova Direttiva Quadro rafforza l’indipendenza delle ANR, introducendo nuove prerogative:  Risorse finanziarie e umane adeguate alle ANR affinché possano svolgere i propri compiti in ambito nazionale  Risorse finanziarie e umane adeguate alle ANR affinché possano partecipare al BEREC  Competenza esclusiva del Giudice (art. 4 DQ) a sospendere/annullare l’efficacia di decisioni dell’ANR  Rimozione del Presidente/Membri dell’ANR solo per motivi di incompatibilità (per scongiurare interferenze politiche). 30

Separazione Funzionale  rimedio eccezionale (ai sensi dell’art. 13 a DAI ): le ANR potranno, secondo specifiche procedure ed in circostanze particolari, obbligare gli operatori SMP verticalmente integrati a collocare le attività di fornitura all’ingrosso dei servizi di accesso in un’unità separata;  impegno volontario dell’operatore (art. 13b DAI): le ANR potranno accogliere, secondo determinate procedure, l’intenzione di operatori SMP di procedere alla separazione della propria rete di accesso Incoraggiamento degli investimenti in NGA in un contesto concorrenziale (art. 8.5 lett. d, DQ) - considerazione dei rischi connessi alla costruzione delle nuove reti di accesso nella definizione degli obblighi a valle delle analisi dei mercati Principi per la gestione coordinata ed efficiente dello spettro (artt. 8a e 9 DQ)  Conferma e rafforzamento dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi  Istituzione di strumenti di pianificazione coordinata dell’uso dello spettro nell’UE – proposta legislativa della CE (previa opinione RSPG) a Parlamento e Consiglio per un programma pluriennale della politica dello spettro radio. Ulteriori contenuti della riforma: principi e strumenti regolamentari nel nuovo quadro 31

Ulteriori contenuti della riforma: Le nuove tutele dei consumatori (I) Diritto dell’utente a cambiare operatore fisso o mobile in 1 giorno, mantenendo il vecchio numero di telefono (art Direttiva SU) La durata iniziale di un contratto non potrà prevedere una durata superiore a 24 mesi; gli operatori dovranno garantire la possibilità di contratti di 12 mesi (art Direttiva SU): Diritto dell’utente ad una migliore informativa contrattuale: i contratti dovranno specificare i livelli minimi di qualità del servizio + indennizzi e rimborsi che l’operatore dovrà corrispondere nel caso in cui i livelli dichiarati non siano garantiti (art. 20.1, lett. b ed f Direttiva SU) 32

Tutela del diritto di libertà di navigazione in internet dei cittadini europei (art. 1.3 a DQ) Diritto dell’utente ad essere informato, prima della firma di un contratto, circa l’esistenza di pratiche di gestione del traffico di rete e del loro impatto sulla qualità del servizio (art lett. b, Direttiva SU) Le ANR potranno fissare livelli minimi di qualità del servizio di trasmissione (art Direttiva SU) Rafforzamento delle tutele dei consumatori rispetto alle violazioni relative al trattamento dei dati personali (artt c, 21.3 e, 21.4 b Direttiva SU/artt. 4, 5, 6 e 13 Direttiva su trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche ) Migliore accesso al numero unico 112 e rafforzamento delle tutele degli utenti disabili (art. 26 e art. 7 e 21.3 f Direttiva SU) Ulteriori contenuti della riforma Le nuove tutele dei consumatori (II) 33

5.Il BEREC: natura, missione e profili organizzativi

Il nuovo layout istituzionale Innovativa struttura bi-livello 35 BERECUFFICIO Costituito dal Comitato dei Regolatori: Vertici ANR EU + Osservatori (CE + EEA EFTA e candidati adesione) Comprende il Comitato di Gestione (stesse ANR del CdR + CE con diritto di voto) + Direttore Amministrativo (senza diritto di voto) + staff Svolge i compiti di cui all’art. 3 del Regolamento Sotto la guida del CdR fornisce supporto amministrativo e professionale al BEREC Ha riconoscimento istituzionale in DQE’ disciplinato dal Regolamento Adotta il proprio Programma di Lavoro CdG adotta il Programma di Lavoro dell’Ufficio con l’aiuto del DA Non ha personalità giuridicaHa personalità giuridica di diritto comunitario

Principali differenze ERG-BEREC ERGBEREC Gruppo di consulenza a CE (occasionalmente a Parlamento e Consiglio) Ente comunitario con compiti consultivi istituzionalizzati nei confronti di Commissione, Parlamento e Consiglio, sia su richiesta che di propria iniziativa Istituito da Decisione della CEIstituito da Regolamento di Parlamento e Consiglio EU/competenze definite nelle Direttive Delibera all’unanimità (Posizioni Comuni e Opinioni rispecchiano tutti i punti di vista) Agisce a maggioranza di 2/3 dei membri (maggioranza semplice solo nei procedimenti di cui all’art. 7a DQ) Sviluppa Programma di lavoro annuale, ma non ha alcun ruolo formale nel processo regolamentare Sviluppa un Programma di Lavoro annuale + ha ruolo formale nei procedimenti di cui all’ Art. 7 e 7a DQ + formale ruolo consultivo a CE (art. 7b, 15.1, 15.4, 19 DQ, 8 DAI, 26.7, 27a.5 DSU) e, su richiesta, alle singole ANR (art e21 DQ) Project Teams supportati da un piccolo Segretariato Expert Working Groups supportati dall’Ufficio

37 Amministrazione e bilan cio Direttore Amministrativo Funzioni di supporto Gestione del Programma di lavoro  Head of Admin. & Finance  HR  Legal affairs  Financial issues  Webmaster  Admin. & Finance Tot: 7  Exec. Support Officer  Exec. Support functions  Clerical staff Tot: 3  Head of Progr. Management  Progr. Management functions  Administration  Clerical staff Tot: 17 Staff complessivo a pieno regime: 28 (incluso DA) La struttura dell’Ufficio

I compiti del BEREC Art 2 e 3 del Regolamento + Direttive: Ruolo di supporto e pareristica alla CE Ruolo nell’ambito del processo regolamentare (artt. 7/7a DQ) Ruolo di consulenza a Parlamento e Consiglio UE Armonizzazione/diffusione di buone prassi Cooperazione e supporto alle ANR Art DQ – nell’ambito delle analisi dei mercati Art. 21 DQ – nella risoluzione di controversie transfrontaliere Raccolta di informazioni e reportistica 38

Ruolo di supporto alla CE Art 3 del Regolamento: il BEREC è chiamato a fornire Opinioni su documenti, incluse bozze di Raccomandazioni/Linee Guida/Decisioni della CE relativi a: Forma delle notifiche, contenuto e livello di dettaglio (art. 7b DQ); Mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi (art DQ); Identificazione dei mercati trans-nazionali (art DQ); Bozze di Raccomandazioni/Decisioni di armonizzazione (art. 19 DQ) Autorizzazione/divieto di misure eccezionali da parte delle ANR (art. 8 DAI) Accesso efficace al 112 (art DSU) Efficace implementazione dell’arco di numerazione 116 (art. 27a.5 DSU) Allegato II DAI (LLU) 39

Il BEREC ha già avuto modo di mettere in pratica il proprio ruolo consultivo, fornendo un contributo alla CE su svariati temi:  Consultazione sui principi del SU – maggio 2010  Bozza di Raccomandazione sull’accesso NGA – maggio 2010  Consultazione su internet aperto e neutralità della rete – settembre 2010  Consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento sul roaming mobile internazionale – febbraio 2011 Il BEREC sarà inoltre chiamato a fornire il proprio input alla CE su:  Iniziative della CE in tema di non-discriminazione  Iniziative della CE sulle metodologie di costo per prodotti di accesso all’ingrosso  Revisione delle linee guida sugli aiuti di Stato alla banda larga  Futuri interventi in tema di costi associati alla “non-Europa” Tutto il lavoro del BEREC è accessibile all’indirizzo Le competenze sin qui esercitate e le prossime sfide del BEREC 40

In continuità con il passato, si articola attorno a 3 aree d’azione:  Armonizzazione regolamentare  Monitoraggio della conformità dei rimedi nazionali con le Posizioni Comuni ERG/BEREC e con le Raccomandazioni CE  Collaborazione con la CE in vista dell’adozione di proposte regolamentari, raccomandazioni e analisi  Analisi sui vincoli amministrativi alla fornitura di servizi business transfrontalieri  Nuove sfide settoriali  Analisi degli strumenti per la promozione della banda larga  Presidio sui temi della neutralità della rete  Collaborazione con l’RSPG sui temi legati alla gestione dello spettro  Implementazione del nuovo quadro normativo  Accessibilità transfrontaliera delle risorse di numerazione  Benchmark su stato del mercato interno e armonizzazione Ai fini di una migliore pianificazione delle attività, si è definito per la prima volta un approccio pluriennale ai temi del Programma di lavoro. Il Programma di Lavoro per il

6.Il nuovo procedimento per la imposizione di obblighi regolamentari nazionali (art 7 e 7a DQ)

Operatività del nuovo procedimento regolamentare ex. Art 7-7a DQ Alcuni compiti consultivi del BEREC sono direttamente operativi a far data dall’entrata in vigore del Regolamento istitutivo Le competenze del BEREC ex artt. 7 e 7a DQ sono subordinate all’entrata in vigore delle nuove Direttive, in quanto introducono nuovi obblighi in capo agli Stati membri Dal 25 maggio (termine per la trasposizione nazionale) tali norme hanno acquisito efficacia: Le ANR devono notificare al BEREC le proprie bozze di misure, la CE deve tenere in considerazione le opinioni del BEREC nell’ambito del processo regolamentare. 43

Il sistema regolamentare ante riforma Il processo per la regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche risultava definito agli artt. 7, 15 e 16 della previgente DQ, in base ai quali le ANR: analizzavano i mercati rilevanti identificati dalla CE/dalle ANR stesse (Raccomandazione della CE sui mercati rilevanti) identificavano operatori con SMP (Orientamenti CE per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato) imponevano rimedi agli operatori SMP (artt DAI e artt DSU) Ai sensi dell’art. 7.6 DQ, in circostanze eccezionali e per motivi di urgenza, le ANR potevano adottare misure provvisorie in deroga agli artt. 7.3 e 7.4 (a specifiche condizioni) Ai sensi dell’art. 8.3 DAI, in circostanze eccezionali, le ANR potevano imporre rimedi diversi da quelli di cui agli artt DAI (previa autorizzazione CE). 44

Il procedimento di notifica e i rapporti con la CE Incontri preparatori con la CE (cd. Pre-notification meetings) ANR notificano tutte le bozze di misure regolamentari (previa consultazione nazionale) alla CE ai sensi della Racc.2008/850/CE A valle della notifica, il caso è registrato e pubblicato su CIRCA; un team di esperti DG INFSO e DG COMP analizza il caso per eventuali commenti entro 1 mese dalla notifica (cd. Fase I) o per eventuale apertura di Fase II In particolare, in base agli esiti dell’esame in Fase I (nei casi previsti all’art. 7.4 DQ) le proposte della ANR in merito a definizione del mercato rilevante e individuazione di imprese con SMP possono essere soggette a Fase II (ai sensi dell’art.7.4 DQ): − lettera di seri dubbi + 2 mesi − possibile richiesta della CE alla ANR di ritiro della proposta (veto) NESSUN POTERE DELLA CE SUI RIMEDI NELL’AMBITO DEL PRECEDENTE QUADRO NORMATIVO 45

Qualche statistica sulle procedure di notifica Dal luglio 2003 al maggio 2011, circa 1200 procedimenti completati: –733 casi chiusi con lettera di “commenti” –409 casi chiusi con lettere di “nessun commento” –6 decisioni di veto –10 casi chiusi con ritiro della lettera di seri dubbi –2 notifiche dichiarate incomplete –49 notifiche ritirate da parte delle ANR 46 Fonte: Commissione Europea

Il nuovo procedimento regolamentare Nel merito delle analisi dei mercati non cambia nulla; le ANR: -individuano i mercati suscettibili di regolamentazione ex ante (sulla base della Raccomandazione della CE sui mercati rilevanti) -identificano operatori con SMP (in base agli Orientamenti CE per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato) -impongono i rimedi agli operatori SMP (art DAI e 17 DSU) La procedura cambia invece in modo rilevante: ai sensi del nuovo art. 7.5 DQ la CE deve tenere in massima considerazione l’Opinione del BEREC prima di adottare una Decisione sui casi di Fase II 47

48 L’art. 7 DQ Fonte: Cullen International

Il nuovo art. 7a DQ Introduce una complessa procedura di cooperazione per l’applicazione coerente dei rimedi: − La CE può aprire una Fase II anche sulle bozze di misure nazionali riguardanti i rimedi; in tal caso → pausa di 3 mesi; − Nuova forma di cooperazione tra CE, BEREC e ANR per l’identificazione delle misure più idonee: − Opinione del BEREC nel merito dei seri dubbi espressi dalla CE: − se il BEREC è d’accordo con CE, lavora con l’ANR sui rimedi più appropriati – l’ANR può emendare o ritirare la propria misura − se il BEREC non concorda con la CE, la CE può ritirare i propri dubbi, oppure adottare una Raccomandazione chiedendo all’ANR di modificare/ritirare il provvedimento − Decisione finale sui rimedi di competenza dell’ANR; se si discosta dalla Raccomandazione deve però fornire giustificazione ragionata 49

L’art. 7 a DQ 50 Fonte: Cullen International

Attività del BEREC ad oggi: Le Procedure per l’attuazione degli artt. 7/7a Il BEREC si è dotato di procedure per l’esercizio delle nuove competenze: L’Ufficio monitora le notifiche nazionali In caso di Fase II, l’Ufficio costituisce un EWG di esperti nazionali/dell’Ufficio stesso (le ANR devono rendere disponibili gli esperti nazionali) L’EWG deve cooperare con l’ANR e la CE L’EWG presenta una bozza di opinione al CdR Il CdR approva l’Opinione del BEREC con le maggioranze richieste rispettivamente per gli artt. 7 e 7a DQ Il BEREC inoltra l’Opinione alla CE il giorno stesso dell’adozione e la pubblica entro 3 giorni lavorativi (successivamente ad un controllo di confidenzialità) Se il BEREC, nella sua Opinione di cui all’art. 7a DQ, condivide i dubbi della CE, coopera con l’ANR per identificare i rimedi (Fase III) Meccanismo da implementare anche negli Stati EEA/EFTA a valle dell’incorporazione del pacchetto nell’EEA Agreement e secondo le formule che verranno stabile dalla Joint Committee Decision. 51