IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI webinar 24 febbraio 2015
La chiusura del conto 2014 impone anzitutto il riaccertamento " Ordinario " dei residui con una determinazione di un Risultato di amministrazione. Questo ancor prima di procedere al riaccertamento straordinario. Nel Risultato di amministrazione andranno a confluire tutti vincoli di cui anche il Fondo svalutazione crediti di cui all'art.6 comma 17 L.135/2012. Queste somme vincolate (avanzo vincolato) possono essere applicate al bilancio 2015 ancor prima dell'approvazione del conto 2014 da parte del Consiglio. Domanda : La somma vincolata a titolo di Fondo svalutazione crediti posso utilizzarla per dare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2015 al Fondo di dubbia esigibilità ? L'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rientra tra le Quote Accantonate del risultato di amministrazione. Se, in sede di riaccertamento straordinario, l'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, effettuato sul risultato di amministrazione al e calcolato secondo le regole del D.L. 95/2012 risulta superiore all’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato in ossequio alle nuove regole contabili previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) è possibile destinare la quota svincolata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Conseguentemente mentre risulta possibile applicare al bilancio di previsione la quota svincolata del fondo svalutazione crediti per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, questo non è permesso fino a quando non risulta determinato il risultato di amministrazione all' con la quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti (riaccertamento straordinario). 2 Quesito n. 1 Ivana Rasi
Se in sede di revisione straordinaria dei residui attivi di conto capitale mi trovo di fronte ad un residuo afferente un contributo regionale per il quale in parte spesa non ho nessun residuo passivo, in quanto la spesa è stata completamente eseguita, come mi devo comportare? Naturalmente il contributo è stato regolarmente concesso e viene erogato sulla base di un rendiconto che è già stato inoltrato alla Regione ma, per motivi legati a tempi di elaborazione della pratica, il medesimo non ci è ancora stato materialmente pagato. Le ipotesi che mi vengono in mente sono 2: 1) Tenere il residuo attivo nell'esercizio in cui si trova e considerarlo come già esigibile (in quanto le condizioni per la sua erogazione si sono già verificate) senza rinviarne l'imputazione ad esercizi successivi; 2) Cancellarlo dai residui attivi (in sede di revisione straordinaria) e reiscriverlo (nel capitolo di riscossione contributi regionali) nell'esercizio in cui prevedo mi verrà pagato; in questo caso però il contributo mi finanzierebbe un opera diversa da quella che mi finanziava inizialmente in quanto la medesima è terminata. Io ritengo corretta la prima ipotesi poiché il contributo è esigibile nel momento in cui l'opera che il medesimo finanziava è terminata non rilevando i tempi che necessitano alla Regione per istruire la pratica e procedere materialmente al pagamento.? Il diritto a riscuotere il contributo sorge sulla base della realizzazione della spesa, in quanto trattasi di contributo a rendicontazione. In considerazione del fatto che la spesa è rendicontata, il credito vantato nei confronti della regione è esigibile e come tale va mantenuto tra i residui attivi. 3 Quesito n. 2 Ivana Rasi
E' possibile avere delucidazioni sul concetto di vincolo sull'avanzo di amministrazione generato dall'eliminazione dei residui passivi ex art. 183? In particolare sulla frase pronunciata all'ottavo minuto e 40'' del primo modulo del riaccertamento dei residui? Tutti gli impegni tecnici assunti nel previgente ordinamento contabile se non sono assistiti da un’obbligazione giuridica perfezionata devono essere eliminati. In considerazione del fatto che la previgente disciplina ammetteva tale tipo di impegni perché finanziati con entrate vincolate, il residuo passivo, sebbene eliminato, continua a mantenere il vincolo di spesa derivante dall’entrata che lo finanzia. In tal modo il residuo passivo eliminato confluisce: nella QUOTA VINCOLATA del risultato di amministrazione se finanziato da : Entrate vincolate per legge; Entrate da trasferimenti; Entrate da indebitamento; Entrate straordinarie nella QUOTA DESTINATA del risultato di amministrazione se finanziato da entrate destinate al finanziamento di una generica categoria di spese. Un esempio di entrate con un vincolo generico di destinazione sono le entrate destinate al finanziamento di spese in conto capitale: le entrate da proventi per permessi a costruire; le alienazioni del patrimonio; le entrate derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà; la monetizzazione delle superfici a standard, etc… 4 Quesito n. 3 Ivana Rasi
Per effetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata non è più possibile mantenere le prenotazioni di impegno per gare relative a servizi e forniture (spesa corrente) bandite entro la fine dell'esercizio e non concluse, che fino al venivano trasformati in impegni di spesa. Si chiede se, in assenza di precise indicazioni nei principi contabili, sia possibile, entro il termine del riaccertamento straordinario dei residui e sempre che l'obbligazione sia perfezionata con l'individuazione del fornitore, mantenere i residui assimilandoli ai residui passivi non esigibili al 1° gennaio 2015 e quindi reimputati all'esercizio di scadenza dell'obbligazione, con conseguente costituzione del fondo pluriennale vincolato.? Come vanno trattati in sede di riaccertamento straordinario le prenotazioni di impegno relative a procedure di evidenza pubblica non connesse al l'affidamento di lavori pubblici, avviate nel 2014 e concluse con l'aggiudicazione definitiva solo nei primi mesi del 2015? L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata imporrebbe, in assenza del perfezionamento di una obbligazione giuridica entro il , di cancellare definitivamente il residuo passivo che, invece, con il vecchio ordinamento era stato conservato nell'ambito del riaccertamento ordinario ex art. 228, c. 3 TUEL. Tuttavia, si osserva che prima del riaccertamento straordinario si è' provveduto ad aggiudicare il contratto e, quindi, una cancellazione comporterebbe problemi anche di copertura. È' ipotizzabile in tale ipotesi considerare il residuo passivo ( vecchio ordinamento) come assimilabile a quelli esistenti ma non esigibili, e procedere alla cancellazione e reimputazione al 2015, al fine di salvare la procedura di affidamento? Trattandosi di impegno tecnico preso in attuazione del terzo comma dell’art. 183 del TUEL, non assistito, al da un’obbligazione giuridica perfezionata, in sede di riaccertamento straordinario viene definitivamente eliminato. L’aggiudicazione della gara nel 2015 farà sorgere l’onere di prendere un nuovo impegno sulla competenza del 2015: nella considerazione che gli enti non sperimentatori gestiscono l’esercizio provvisorio 2015 sulla base delle previsioni assestate 2014, risulta valorizzato lo stanziamento del capitolo di parte corrente sul quale hanno assunto la prenotazione Quesiti nn. 4 e 5 Ivana Rasi
Le bollette del telefono, del gas e dell'energia elettrica che si riferiscono a consumi dell'anno n, ma che scadono nell'anno n + 1 in quale anno devono essere imputate? Il principio contabile applicato della competenza finanziaria, al paragrafo 5.2 prevede che l’imputazione dell’impegno di spesa per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi sia effettuata nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente. Pertanto le bollette che si riferiscono ai consumi dell’anno n vanno imputate all’anno n. 6 Quesito n. 6 Ivana Rasi
“un dipendente del comune ha aperto un contenzioso penale con il comune. Ad oggi il dipendente percepisce un'indennità sostitutiva della retribuzione. Come devo considerarla e come devo trattare la differenza tra retribuzione da percepire e indennità percepita. Si ringrazia per la gentile collaborazione” L’indennità sostitutiva della retribuzione può essere considerata retribuzione a tutti gli effetti. La differenza tra questa indennità e la retribuzione che dovrebbe percepire può essere oggetto di accantonamento in applicazione di quanto previsto al punto 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, laddove si specifica che nel caso in cui vi sia contenzioso con significative probabilità di soccombenza “l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi”. 7 Quesito n. 7 Ivana Rasi
“In sede di riaccertamento straordinario dei residui da un titolo ad un altro (ad esempio dal titolo 2 al titolo 1 o viceversa) è necessario effettuare il riconoscimento del debito fuori bilancio? La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile accantonare una quota del risultato di amministrazione adeguata al rischio che si ritiene realistico. L’organo di revisione dell’ente dovrà verificarne la congruità. 8 Quesito n. 8 Ivana Rasi
“I mutui contratti con la Cassa DD.PP. negli anni passati e riportati al tra i residui attivi del Titolo V, con il riaccertamento straordinario dei residui, devono essere riportati al Titolo VI (voce E ) per emettere, successivamente, sempre nel 2015, reversale e corrispondente mandato di pagamento per trasferire la somma da c/c tesoreria a conto di deposito da contabilizzare al Titolo III (voce U ), con contestuale accertamento al Titolo V (voce E )? E' corretto riclassificare i residui attivi dei mutui della Cassa DD.PP. direttamente al Titolo V anzichè al Titolo VI? Nel 2015 il bilancio autorizzatorio è quello vecchio schema con la codifica dei titoli delle entrate e delle spesa che è quella prevista dal DPR 194/96. A latere, nel bilancio nuovo schema verrà invece considerata la nuova classificazione dell’entrata e della spesa. Nel vecchio bilancio che, si torna a ripetere, a valore a tutti gli effetti, non vi è un titolo dedicato alle partite finanziare in entrata e in uscita. Pertanto risulta certamente corretto costituire il deposito bancario ma la rilevazione in contabilità finanziaria riguarderà il titolo IV dell’entrata “entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti”, categoria VI “riscossione crediti” e il titolo II della Spesa, “Spesa in conto capitale” intervento 10 “concessione crediti e anticipazioni”. La contabilizzazione dei residui dei mutui direttamente sul nuovo titolo V dell’entrata non è rispettosa del principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio. 9 Quesito n. 9 Ivana Rasi
La Regione ha assegnato al Comune nel 2014 una somma da destinare a specifici progetti. Contabilmente nel 2014, pertanto, è stata accertata tutta la somma, che verrà incassata nel Dal lato spesa, non essendo stata affidata la prestazione, si registra un impegno di “stanziamento” e con tale impegno si chiude il rendiconto In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l’impegno assunto in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata verrà cancellato. Il residuo cancellato, poiché collegato ad un’entrata vincolata, potrà essere oggetto di reimputazione nel 2015 con l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato? Oppure dovrà confluire in avanzo vincolato? Con conseguente effetto negativo sul patto di stabilità Nel 2014 non essendo stata affidata la prestazione non si è perfezionata l’obbligazione giuridica. L’impegno registrato nel 2014 in ottemperanza al disposto del quinto comma dell’art. 183 del previgente TUEL, in sede di riaccertamento straordinario va definitivamente cancellato. Essendo un impegno finanziato da un’entrata vincolata, riconfluisce nell’avanzo vincolato e, nello specifico nel vincolato da trasferimenti. Nel 2015 l’effetto negativo sul patto di stabilità è mitigato dalla diversa imputazione degli impegni che si registreranno nel corso del medesimo anno in quanto l’imputazione avverrà secondo esigibilità. 10 Quesito n. 10 Ivana Rasi
Vorrei capire quali sono gli importi da prendere in considerazione per la cassa vincolata: vi sottopongo i miei dati affinché mi diate una delucidazione perché confrontandoci tra colleghi ci sono pareri discordanti. Ci è stato assegnato un contributo statale nel 2014 per il 6000 campanili di ,00 € che ho iscritto sia in entrata che in uscita nel ho incassato nel 2014 € ,46 e ho pagato sempre nel 2014 € ,60. Devo vincolare un importo e se si, qual è l'importo che devo vincolare nella determina al ? Ringrazio fin d'ora per la risposta All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. Nel caso di specie, al : Residui passivi tecnici: ,40 Residui Attivi: ,58 CASSA VINCOLATA: ,86 11 Quesito n. 11 Ivana Rasi
Siamo un Comune che non è in sperimentazione e siamo in esercizio provvisorio. Con riferimento ad un lavoro pubblico (es.costruzione nuova scuola), nel corso del 2014 è stata bandita la gara e sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori. Al 31 dicembre 2014 la prestazione relativa ai lavori non è stata ancora effettuata. Il rendiconto 2014 si chiuderà secondo i “vecchi” principi contabili: sarà mantenuto il residuo passivo nei confronti della ditta e saranno mantenuti come impegni di stanziamento tutte le voci del quadro economico non ancora affidate. Secondo il nuovo principio contabile, con la revisione straordinaria dei residui, bisogna chiedersi: 1.l’impegno di spesa nei confronti della ditta alla quale sono stati affidati i lavori nel 2014 è obbligazione giuridicamente perfezionata? 2.le somme sono esigibili nel 2014? A queste domande le risposte da dare sono le seguenti: 1.Sì, l’obbligazione è giuridicamente perfezionata; 2.No, le somme saranno esigibili nel Alla luce di quanto sopra, si chiede: è corretto eliminare il residuo passivo nei confronti della ditta aggiudicataria e reimpegnare la somma nel 2015 con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato? Per quanto riguarda le altre voci del quadro economico che non risultano impegnate al 31/12/2014, come ci si deve comportare? Si tratta ad esempio di “imprevisti”, “accordi bonari”, “validazione, collaudo, accatastamento”. Queste spese “seguono” lo stesso percorso dei lavori? Come ci si comporta con il “ribasso d’asta”? 12 Quesito n. 12 Ivana Rasi
In sede di riaccertamento straordinario è corretto eliminare il residuo passivo e reimputarlo alla competenza del 2015 dove sarà finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato. In considerazione del fatto che possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione): “ tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art.3, c.7, del D. Lgs 163/2006, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione;” tutte le altre voci di spesa non impegnate del quadro economico verranno finanziate dal fondo pluriennale vincolato e imputate secondo esigibilità. I ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. 13 Ivana Rasi Risposta a quesito n. 12
Con riferimento ad un lavoro pubblico (es. costruzione nuova scuola), nel corso del 2014 è stata bandita la gara e sono stati aggiudicati i lavori. Ad inizio 2015, per proseguire con l’esecuzione dell’opera pubblica, è necessario affidare l’incarico di direzione lavori ed effettuare una perizia di variante. Prima della revisione straordinaria dei residui è possibile affidare incarichi utilizzando le somme a disposizione del quadro economico ? E’ possibile affidare, nel corso del 2015 e prima del riaccertamento straordinario, incarichi a valere sulle somme a disposizione del quadro tecnico economico dell’opera. Se per tali incarichi si ravvisasse la necessità del pagamento prima del riaccertamento straordinario è possibile emettere mandato in conto residui anziché in conto competenza in considerazione del fatto che il principio contabile applicato della competenza finanziaria, al paragrafo 9.3 espressamente prevede che "non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario“. 14 Quesito n. 13 Ivana Rasi
Si chiede come vanno trattati i residui attivi in c/capitale da trasferimenti relativi ad opere pubbliche avviate negli anni precedenti. Ad es. un'opera iniziata nel 2012 (con contributo regionale formalmente concesso nel 2012) e per la quale è stata già pagata l'80% delle spese (e non risulta incassato nulla). Vanno reimputati i residui attivi? Nel caso di specie l’ente ha maturato il diritto a riscuotere l’80 per cento del contributo regionale avendo sostenuto la relativa spesa. L’80% del contributo regionale va mantenuto a residuo; il restante 20% va imputato secondo esigibiità in considerazione del cronoprogramma dei lavori e, conseguentemente dell’esigibilità del restante 20% della spesa. 15 Quesito n. 14 Ivana Rasi
Il credito IVA può essere mantenuto a residui, considerato che è iscritto nel conto patrimoniale? Il principio contabile applicato prevede, al paragrafo 5.2, lett. e), che l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione. Pertanto il residuo attivo iscritto in contabilità finanziaria può rimanere come residuo solo se l’ente ha presentato la relativa domanda di rimborso a nulla rilevando l’iscrizione nel conto patrimoniale. 16 Quesito n. 15 Ivana Rasi
Sto procedendo al riaccertamento dei residui attivi del conto consuntivo Ho dei residui attivi relativi al canone di concessione delle reti dell'acquedotto che ammontano a circa ,00 euro. Il canone concessorio annuo è di euro oltre IVA e sto recuperando ancora quello del Vorrei eliminare dal conto tutti questi residui anche se ho maturato il diritto a riscuoterli. Posso farlo? Lo vorrei fare non con il riaccertamento straordinario ma con quello ordinario secondo i vecchi principi. Leggendo i postulati del 2008 principio n.2, punto n.14, mi parrebbe di sì, ma vorrei essere supportata onde evitare complicazioni con la corte dei conti. Dai principi dell‘Osservatorio (punto 33 - acquisizione delle entrate) si legge che: I residui attivi eliminati in conseguenza del riaccertamento operato sulla base delle informazioni conosciute alla data di deliberazione del rendiconto, sono inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione, oppure all’accertamento della definitiva inesigibilità. Se si reputa opportuno eliminarli già in questa fase, durante il riaccertamento straordinario non si avranno più questi residui. Del resto si tratta di entrate esigibili (il comune dice che ha maturato il diritto a riscuoterli) e quindi è assodato che siano residui attivi che non devono essere reimputati alla luce del nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata. 17 Quesito n. 16 Ivana Rasi
L'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 prevedeva che tutte le prenotazioni di impegno per gare relative a lavori, a servizi o forniture bandite entro la fine dell'esercizio e non concluse si trasformassero in impegno. Nel nuovo sistema contabile tutte le prenotazioni di spesa non perfezionate a fine esercizio decadono e le relative risorse concorrono a formare il risultato di amministrazione. Unica eccezione riguarda i lavori pubblici del Titolo 2, per i quali la pubblicazione del bando (o la spedizione della lettera di invito o l'affidamento diretto) costituisce condizione sufficiente perché si costituisca il fondo pluriennale vincolato. La modifica delle regole di gestione comporta che i relativi impegni dovranno essere mantenuti nel rendiconto del 2014 per essere poi cancellati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, in quanto le relative obbligazioni non sono certe e liquide. In questo caso, in assenza di precise indicazioni in merito, con il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità, si ritiene che vi siano due possibili soluzioni: a) il residuo passivo viene cancellato al 1° gennaio 2015 in quanto non collegato ad obbligazione giuridicamente perfezionata. Tale residuo confluirà nella quota di avanzo accantonata che potrà essere utilizzata per le finalità proprie con le modalità previste per l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione; b) il residuo non viene cancellato definitivamente ma viene assimilato ai residui passivi non esigibili al 1° gennaio 2015 e quindi reimputato all'esercizio di scadenza dell'obbligazione, con conseguente costituzione del fondo pluriennale vincolato. La soluzione b) si ritiene preferibile non solo perché più semplice da gestire ma anche perché non penalizza il patto di stabilità interno. Infatti, il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata a copertura dei residui reimputati costituisce una voce di entrata utile ai fini del rispetto del saldo obiettivo, mentre non così per l'avanzo che si genererebbe in caso di cancellazione dei residui e che dovrebbe essere applicato nel 2015 a copertura del nuovo impegno che sarà assunto. 18 Quesito n. 17 Ivana Rasi
Come evidenziato nel quesito, nel nuovo sistema contabile tutte le prenotazioni di impegno non perfezionate al decadono e le relative risorse concorrono a formare il risultato di amministrazione. Questo comporta che gli impegni relativi a prenotazioni per gare concernenti lavori, servizi, forniture bandite entro la fine dell’esercizio e non concluse dovranno essere mantenuti nel rendiconto 2014 per poi essere definitivamente cancellati in sede di riaccertamento straordinario. Tali impegni non possono confluire nel fondo pluriennale vincolato se relativi a spese correnti in quanto a tali impegni non corrisponde un’obbligazione giuridica perfezionata. Il principio ammette un’unica deroga: quella relativa alle spese di investimento che possono essere finanziate con fondo pluriennale vincolato anche se la gara è stata solo formalmente bandita o se, sulla base del quadro economico progettuale approvato si sono impegnate spese imputate secondo esigibilità. Il sostenimento delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo. Pertanto, per le prenotazioni di impegno di spesa corrente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria non ammette eccezioni: tali impegni vanno cancellati. Confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione se finanziati con entrate finalizzata, altrimenti andranno a confluire nella quota libera del risultato di amministrazione. Il patto di stabilità interno non viene penalizzato nel corso del 2015 in quanto gli enti sono comunque tenuti ad impegnare, durante la gestione 2015, imputando secondo esigibilità, 19 Risposta a Quesito n. 17 Ivana Rasi
E' corretto cancellare, in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi, le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica su tributi accertati contabilmente negli anni passati a seguito dell'emissione dei ruoli coattivi e riportati a residui, ovvero nello stato patrimoniale come crediti di difficile esigibilità? Le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica accertati a seguito di emissioni di ruoli presentano il carattere dell’esigibilità in quanto connesse ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute. In sede di riaccertamento straordinario andranno cancellati solo se il relativo diritto di credito è inesigibile o prescritto. I residui attivi non cancellati saranno oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo la metodologia prevista nel principio applicato della contabilità finanziaria. I crediti di difficile esigibilità stralciati dal conto del bilancio negli esercizi precedenti e confluiti nel conto del patrimonio non sono oggetto di riaccertamento straordinario non essendo inseriti nel conto del bilancio Quesito n. 18 Ivana Rasi
Siamo un comune in esercizio provvisorio, non sperimentale. E' possibile, prima del riaccertamento straordinario dei residui, procedere ad apportare al bilancio di previsione (provvisorio) una variazione per iscrivere il fondo pluriennale vincolato in entrata e la spesa in uscita? oppure l'avanzo vincolato presunto di amministrazione in entrata e il capitolo della spesa in uscita? Il fondo pluriennale vincolato può essere iscritto in bilancio solo a seguito della deliberazione di giunta che approva il riaccertamento straordinario dei residui. E’ previsto espressamente che le variazioni che apporta la delibera di riaccertamento straordinario vadano applicate anche al bilancio provvisorio. In esercizio provvisorio agli enti non in sperimentazione si applica la disciplina vigente al 2014, con la conseguenza che non possono essere effettuate variazioni al bilancio provvisorio. (art. 11, c. 16, D.Lgs 118/2011). 21 Quesito n. 19 Ivana Rasi
Nel bilancio del 2014 ho accertato l'entrata TARI per intero anche se il pagamento da parte dei contribuenti e' stato rateizzato con 3 rate che scadono nel Cosa devo fare in fase di riaccertamento dei residui? In considerazione della previsione normativa dettata dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011) paragrafo per la quale: “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo)”, in sede di riaccertamento straordinario l’ente lascerà come residuo attivo le somme da riscuotere che corrispondono alle rateazioni che scadono nel 2015 solo se la scadenza delle rate è antecedente al 30 aprile Gli importi da riscuotere relativi a rate con scadenza successiva al 30 aprile andranno reimputati al Quesito n. 20 Ivana Rasi
Con il bilancio 2014 l'ente ha assunto un impegno tecnico per la realizzazione di un'opera pubblica ai sensi dell'art. 183, c.5. del TUEL. Alla data del non è stato approvato alcun progetto. Oggi è la necessità di affidare l'incarico di progettazione e avviare la gara in tempi brevi per consentire l'apertura della scuola a settembre e partecipare ad un finanziamento regionale. In fase di riaccertamento straordinario dei residui l'impegno tecnico deve essere stralciato e confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato. Si chiede pertanto come deve procedere l'ente nell'ipotesi in cui si è in esercizio provvisorio ed il riaccertamento straordinario dei residui verrà fatto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ossia come possiamo impegnare la spesa del professionista e attestare la copertura finanziaria dell'opera in fase di approvazione del progetto esecutivo se non abbiamo ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui? Si ringrazia per la collaborazione. Al 30 aprile 2015 l’ente procederà al riaccertamento straordinario dei residui e alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione all’ Solo a seguito dell’approvazione di tale deliberazione (di competenza giuntale), l’ente procederà ad applicare al bilancio di previsione l’avanzo vincolato o destinato, a seconda della natura dell’entrata che nel 2014 finanziava l’impegno tecnico cancellato. L’incarico per la progettazione dovrà essere affidato prevedendo la copertura con risorse proprie sulla competenza del 2015 e troverà allocazione tra le spese correnti. 23 Quesito n. 21 Ivana Rasi
23) E' esigibile una somma per cui la regione non ha ancora verificato la correttezza dei lavori, nonostante siano già stati eseguiti e pagati, nel caso di un contributo soggetto a rendicontazione? I lavori sono stati eseguiti e pagati: si conferma l’esigibilità del contributo a rendicontazione e conseguentemente il mantenimento in bilancio come residuo attivo in quanto il diritto a riscuotere il contributo sorge a seguito della realizzazione della spesa, con il riferimento alla quale la rendicontazione è resa. 24) Abbiamo costruito una scuola finanziata con contributi statali e regionali. La scuola è già funzionante da alcuni anni ed è stato pagato tutto, ma i finanziamenti non sono ancora pervenuti. Come trattare questi residui attivi? In sede di riaccertamento straordinario i residui attivi vanno mantenuti in quanto la spesa è stata effettuata e pertanto è maturato il diritto al contributo statale e al contributo regionale. 25) Relativamente al quesito dei contributi richiedo se è da considerarsi da lasciare a residuo attivo il contributo regionale soggetto a rendicontazione non ancora liquidato dalla regione perché non ha ancora effettuato il controllo delle opere già realizzate e pagate. Anche in questo caso si ritiene esigibile il credito vantato nei confronti della Regione, pertanto il residuo attivo va mantenuto in bilancio 24 Quesiti n n n. 24 Ivana Rasi
ENTE IN SPERIMENTAZIONE NEL 2014: la competenza è del dirigente per il riaccertamento ordinario ? Secondo il disposto dell’art.3, comma 4 del D.lgs 118/2011, concernente il riaccertamento ordinario, “Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente “. 25 Quesito n. 25 Ivana Rasi
Si precisa che non siamo un Ente sperimentatore. I residui di stanziamento ai sensi dell'art. 183 c. 3 e 5 del TUEL possono essere eliminati già in fase di riaccertamento ordinario? Oppure, devono essere solo individuati per essere cancellati in fase di riaccertamento straordinario? Grazie Durante il riaccertamento ordinario necessario per predisporre il rendiconto di gestione 2014, i residui di stanziamento ai sensi dell'art. 183 c. 3 e 5 del TUEL vanno mantenuti in quanto la disciplina contabile a cui far riferimento nel 2014 era quella dettata dal previgente TUEL. E’ senz’altro auspicabile che l’ente, già in questa fase, proceda alla loro individuazione per predisporre in tempo utile il provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui. 26 Quesito n. 26 Ivana Rasi