In collaborazione con IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO AVV. MARIAELENA GIORCELLI AVV. ARIANNA RUGGIERI Monza, 5 maggio 2015
2 PROGRAMMA L’importanza del contratto per la corretta gestione del rapporto; La scelta della legge applicabile e del foro competente; La redazione delle condizioni generali: importanza della previsione della consegna in Italia, per poter agire in Italia; Le azioni preventive: informazioni sul cliente, condizioni di pagamento, responsabilizzazione intermediari (star del credere); La riserva di proprietà : quando serve quando è efficace; La normativa italiana e le direttive comunitarie sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Gli interventi a posteriori: il ricorso all’autorità giudiziaria nel paese della controparte; Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento di ingiunzione di pagamento.
3 L’importanza del contratto per la corretta gestione del rapporto È altamente consigliabile la forma scritta: per evitare l’insorgenza di problemi probatori e/o incomprensioni; inoltre alcune clausole necessitano di tale forma; La lingua nel contratto internazionale: contratto bilingue, clausola del testo facente fede, lingua condivisa da entrambe le parti; Forza maggiore: prevede la possibilità che, nel corso del rapporto contrattuale, si vengano a verificare eventi di forza maggiore, che esonerano da responsabilità le parti in caso di inadempimento; Penale: una parte si impegna a pagare, in caso di inadempimento (o ritardo nell’adempimento) una somma forfetaria di denaro; Legge applicabile al contratto; Risoluzione delle controversie relative al contratto (foro competente o arbitrato).
4 Cosa si intende per contratto? CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
5 La legge applicabile, il foro competente e l’arbitrato Concetti distinti: La legge che disciplina il contratto. Chi decide eventuali controversie.
La legge applicabile I principi che regolano la determinazione della legge applicabile ad un contratto internazionale: Principio internazionalmente riconosciuto è quello della legge scelta dalle parti; In assenza di scelta, sarà invece rilevante il diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice competente a decidere un’eventuale controversia relativa al contratto.
La legge applicabile Contratti conclusi dal Regolamento Roma I (593/2008) In mancanza di scelta, si applicano alcuni criteri specifici a seconda del tipo di contratto: a)Contratto di vendita legge del paese di residenza del venditore; b)Contratto di prestazione di servizi (es. agenzia) legge del paese di residenza del prestatore (es. agente); c)[…] f)Contratto di distribuzione legge del paese di residenza del distributore Contratti conclusi ante Convenzione di Roma del 1980 In mancanza di scelta, si applica la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto: Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui (al momento della conclusione del contratto) risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.
La legge applicabile Esempi di clausole Art…. “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana” Art… “Il presente contratto è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulla vendita internazionale di merci e per quanto riguarda eventuali questioni non coperte da tale convenzione dalla legge italiana” Art… “le presenti Condizioni Generali, sono disciplinati dalla legge italiana e in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili con la sola esclusione di quanto previsto nella clausola n. 6 “Riserva di proprietà”
Azioni giudiziarie e arbitrati La scelta del soggetto che dovrà decidere eventuali controversie nascenti dal contratto è quella fra giudice ordinario e arbitrato. Tale scelta dipende dalle parti e, se le parti non hanno scritto nulla in proposito nel contratto, tutte le eventuali controversie nascenti dal contratto verranno decise da un giudice ordinario.
Giudice competente Principio internazionalmente riconosciuto è quello secondo cui il giudice scelto dalle parti è competente. In ogni caso, la validità della scelta e le modalità di attuazione di tale scelta dipendono dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge.
Giudice competente Rapporti UE -Regolamento 1215/2012 Vendita: luogo di consegna della merce Prestazione di servizi Rapporti Extra-UE -Convenzione di Lugano 2007 (EFTA) -Convenzioni bilaterali -Convenzione di Bruxelles 1968/ Regolamento 1215/2012
Giudice competente Articolo 25 Regolamento (CE) n. 1215/2012 Qualora le parti […] abbiano convenuto la competenza di un’autorità […] di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questa autorità [..], salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. […] L’accordo attributivo di competenza deve essere concluso per iscritto o provato per iscritto […]. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. […]
Giudice competente Articolo 17 Convenzioni di Bruxelles del 1968 Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta […].
Giudice competente In assenza di scelta: -Foro convenuto -Altri criteri (Reg. 1215/2012; Convenzione BX 1968; Conv. Bilaterali)
Giudice competente Articolo 4 Regolamento (CE) n. 1215/2012 A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
Giudice competente Articolo 7, punto 1 Regolamento (CE) n. 1215/2012 Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto
Articolo 5, punto 1 Convenzioni di Bruxelles del 1968 Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita
Determinazione del luogo di consegna La Corte di Giustizia UE è stata investita della questione e, con decisione del 25 febbraio 2010 (causa C-381/08, Car Trim GmbH c. Key Saftey Systems s.r.l.), ha accolto la tesi della “consegna materiale”, secondo la quale, quando il luogo di consegna non si possa desumere dalle pattuizioni contrattuali, la competenza spetta al giudice del luogo di destinazione finale della merce (che solitamente corrisponde al luogo in cui ha sede il compratore). Al fine di tentare di scongiurare tale rischio, conviene sempre precisare chiaramente in contratto o nelle condizioni generali che il luogo materiale di consegna della merce è individuato dalle parti presso la sede del venditore.
Arbitrato La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e i vari tipi di arbitrato.
Arbitrato La scelta di devolvere contrattualmente la risoluzione delle controversie ad un giudice ordinario o ad uno o più arbitri dipende da caso a caso. Fattori rilevanti: possibilità previste dal contratto; strategie offensive o difensive; il valore della controversia e i costi della giustizia; luogo in cui sono situati i beni o i crediti aggredibili del debitore; efficacia delle sentenze dei giudici ordinari e dei lodi arbitrali italiani all’estero e viceversa.
Esempi di clausole sulle risoluzione delle controversie Art… “per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Milano” Art… “per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, in deroga a quanto sopra il venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice del luogo presso la sede d’affari del compratore” Art… “ Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”
Le azioni preventive per evitare ritardi di pagamento e azioni giudiziarie Le informazioni sul cliente; Le condizioni di pagamento; La responsabilizzazione degli intermediari; L’assicurazione dei crediti; Il factoring; La riserva di proprietà.
Le informazioni sui clienti È estremamente importante assumere il maggior numero di informazioni possibile sul proprio partner commerciale (visura della società, stato di solvibilità, ecc.).
Le condizioni di pagamento Pagamento anticipato Crediti documentari (Lettera di credito, ecc.)
La responsabilizzazione degli intermediari Nei contratti con gli intermediari (es. agenti) inserire clausole che impongano a questi ultimi di promuovere gli affari solamente con clienti affidabili, ad esempio: onere di accertarsi della solvibilità dei clienti, obbligo di assistere il preponente nel recupero dei crediti, ecc.
Esempio clausola Art. …Solvibilità dei clienti L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante, della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Preponente. Egli non trasmette ordini di clienti di cui conosce o dovrebbe conoscere (usando l'ordinaria diligenza) la precaria situazione finanziaria, senza informarne preventivamente il Preponente. Egli dovrà inoltre assistere il Preponente nel recupero dei crediti. L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Preponente, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo.
L’assicurazione dei crediti Prevedere forme di assicurazione del proprio credito quando non è possibile prevedere forme di pagamento anticipato (sicuramente preferibili) e quindi si è costretti a concedere dilazioni di pagamento.
La riserva di proprietà Clausola essenziale che tutela il venditore in caso di mancato pagamento: consente al venditore di mantenere il diritto di proprietà sui beni (anche se già consegnati all’acquirente) fino all’integrale pagamento del prezzo. La sua applicazione in concreto
Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Il campo di applicazione e le definizioni (art. 1 e 2); La responsabilità del debitore (art. 3); Il termine di decorrenza degli interessi (art. 4); Il saggio degli interessi e la sua pubblicazione (art. 5); Il risarcimento dei costi per il recupero del credito (art. 6); Il regime delle nullità (art. 7); La tutela degli interessi collettivi (art. 8); L’ambito di applicazione temporale: 8 agosto 2002 (art. 11).
Da tenere presente Art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Cresci Italia): Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 e relativo decreto attuativo.
Gli interventi a posteriori Per tentare di recuperare i propri crediti Quando si devono recuperare delle somme da soggetti aventi sede in paesi stranieri, non sempre la soluzione migliore è quella di prevedere che la risoluzione delle controversie sia devoluta alla giurisdizione italiana (a meno che la controparte sia proprietaria di beni in Italia). Ciò perché l’eventuale sentenza di condanna della controparte pronunciata dal Giudice italiano potrebbe non essere riconosciuta nel paese della controparte e, dunque, non produrre alcun effetto. Quindi è estremamente importante prevedere clausole di deroga del foro che tengano conto anche di questo aspetto.
Il ricorso per decreto ingiuntivo -Elementi necessari -Elementi utili per ottenere la provvisoria esecutorietà, in vista della successiva fase di esecuzione
In ambito europeo Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati L’oggetto (art. 1); Il credito non contestato (art. 3); Il certificato di titolo esecutivo europeo (art. 6); L’abolizione dell’exequatur (art. 5); L’immediato inizio dei pignoramenti e il risparmio sulle spese legali (art. 20); Il rifiuto di inizio dell’esecuzione in casi eccezionali (art. 21 e 23).
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Viene predisposto un meccanismo grazie al quale il creditore, una volta che la decisione venga certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato d’origine, potrà porla direttamente in esecuzione negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione ulteriore di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento neppure in via eventuale.
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati REQUISITI che l’atto deve possedere per poter essere certificato come titolo esecutivo europeo: che il credito non sia stato contestato dal debitore; che la decisione sia esecutiva (non necessariamente definitiva); che il procedimento giudiziario che ha condotto alla decisione sul credito abbia rispettato determinati requisiti minimi (sotto il profilo del contraddittorio).
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento Il campo di applicazione (art. 2); Il carattere transfrontaliero della controversia (art. 3); Il credito liquido ed esigibile (art. 4); La domanda d’ingiunzione di pagamento europea (art. 7); L’esame della domanda (art. 8): completamento e rettifica (art. 9), modifica (art. 10), rigetto (art. 11) o accoglimento (art. 12); La notifica dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 13, 14 e 15); L’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea (art. 16 e 17); La dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 18); Il riesame in casi eccezionali (art. 20) L’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea (art. 21): l’abolizione dell’exequatur (art. 19), il rifiuto (art. 22) e la limitazione o sospensione (art. 23) in casi eccezionali; L’assistenza legale facoltativa (art. 24).
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento Domanda di ingiunzione su modulo standard (allegato al Regolamento) contenuto tipico e predeterminato Giudice competente ai sensi del Regolamento 44/2001 Se la domanda è fondata Entro 30 gg. emette l’ingiunzione di pagamento
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento Eventuale opposizione all’ingiunzione, su modulo standard (l’opponente non è tenuto a precisare le ragioni dell’opposizione) Al Giudice che ha emesso l’ingiunzione Si apre procedura di accertamento del credito Tuttavia, se il creditore nel presentare la domanda di ingiunzione si è avvalso della facoltà di dichiarare la propria contrarietà al passaggio al rito ordinario, l’eventuale opposizione del debitore determina l’estinzione del procedimento.
Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento In caso di mancata opposizione Il Giudice che emesso l’ingiunzione dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando un modulo standard L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di escutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (fatti salvi alcuni casi eccezionali).
Grazie per l’attenzione! Avv. Mariaelena Giorcelli – Avv. Arianna Ruggieri –